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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/03/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 11 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3284/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Del Vecchio
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.4.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento delle malattie professionali denunciate, nella specie “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e “discopatie lombo- sacrali” e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, secondo la percentuale accertata in corso di causa. Asseriva infatti, di aver lavorato presso lo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, dal 2000 al 2020, alle dipendenze di numerose ditte esercenti attività metalmeccanica e edilizia, come operario meccanico industriale, carpentiere e ponteggiatore. Precisava che le sue mansioni comportavano non solo l'esposizione costante a forti rumori prodotti, tra gli altri, dagli strumenti di lavoro utilizzati, ma anche notevoli sforzi fisici derivanti dalla movimentazione di carichi pesanti, tanto da aver determinato l'insorgenza delle patologie innanzi.
In ragione di ciò presentava denuncia di malattia professionale all' CP_1 rispettivamente per discopatie multiple e per l'ipoacusia, che l'ente rigettava. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costitutiva ritualmente l' il quale contestava la fondatezza della domanda CP_1 evidenziando l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha accertato che il ricorrente Per_1 risulta attualmente affetto da” ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, nonché “esiti di intervento per stenosi lombare ed ernia discale L4-L5” concludendo, per entrambe, per il riconoscimento dell'eziologia lavorativa.
Quanto all'ipoacusia, il CTU ha specificato che l'attività svolta dal ricorrente, caratterizzata dall'esposizione costante a intensa rumorosità ambientale, derivante dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, è stata, con ragionevole certezza ed elevata probabilità, concausa efficiente nell'instaurarsi della patologia.
Dall'esposizione al rischio lavorativo dedotto in ricorso sarebbe quindi derivato, secondo i risultati dell'esame audiometrico eseguito, un indebolimento del senso dell'udito in presenza di una soglia media superiore a 25 dB per le frequenze 0.5, 1, 2, 3, 4 KHz, più accentuato nell'orecchio dell'orecchio destro. Per questo, è stato valutato un danno biologico, sulla base della tabella contenuta nel
D.M. 12.07.2000 (pubblicato in G.U. n. 182 del 25.07.2000), quantificato nella misura dell'8%, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa.
Con riferimento, invece, alla denunciata stenosi lombare ed ernia discale lombare, il
CTU ha rilevato che, secondo quanto emerge anche dai dati statistico epidemiologico, vi è una notevole incidenza delle spondilosi discopatiche nei lavoratori metalmeccanici.
Trattasi infatti di attività che si concretizza in fasi di lavoro manuali, caratterizzati dalla ripetitività, attività che richiedono sforzi muscolati di significativa entità con impegno prevalente del rachide lombo-sacrale, delle articolazioni scapolo-omerali, delle ginocchia, e quindi idonea a causare l'insorgenza della suddetta patologia degenerativa a carico del rachide lombo-sacrale.
Pertanto, è stato riconosciuto al ricorrente un danno biologico nella misura dell'8%, quantificata secondo la tabella contenuta nel D.M. 12.07.2000 (pubblicato in G.U. n.
182 del 25.07.2000), applicando il codice 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti= danno biologico fino a 12), con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Alla luce di quanto innanzi, eseguito il calcolo scalare tra le due patologie accertare e quantificate, è stato riconosciuto un danno biologico complessivo è del 15%
(quindici per cento).
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
La sussistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale svolta, in cui è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta ricorrente presso lo stabilimento siderurgico, caratterizzata da costanti e ripetuti sforzi degli arti in occasione della movimentazione di carichi e uso di attrezzature pesanti, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione costante a forti rumori senza adeguati mezzi di protezione.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 15% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
***
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
[...] così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del
15 (quindici) per cento, con decorrenza dalla data delle domande amministrative, condanna l' al pagamento della relativa prestazione, CP_1 con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Taranto, 13 marzo 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 11 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3284/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Del Vecchio
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.4.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento delle malattie professionali denunciate, nella specie “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e “discopatie lombo- sacrali” e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, secondo la percentuale accertata in corso di causa. Asseriva infatti, di aver lavorato presso lo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, dal 2000 al 2020, alle dipendenze di numerose ditte esercenti attività metalmeccanica e edilizia, come operario meccanico industriale, carpentiere e ponteggiatore. Precisava che le sue mansioni comportavano non solo l'esposizione costante a forti rumori prodotti, tra gli altri, dagli strumenti di lavoro utilizzati, ma anche notevoli sforzi fisici derivanti dalla movimentazione di carichi pesanti, tanto da aver determinato l'insorgenza delle patologie innanzi.
In ragione di ciò presentava denuncia di malattia professionale all' CP_1 rispettivamente per discopatie multiple e per l'ipoacusia, che l'ente rigettava. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costitutiva ritualmente l' il quale contestava la fondatezza della domanda CP_1 evidenziando l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha accertato che il ricorrente Per_1 risulta attualmente affetto da” ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, nonché “esiti di intervento per stenosi lombare ed ernia discale L4-L5” concludendo, per entrambe, per il riconoscimento dell'eziologia lavorativa.
Quanto all'ipoacusia, il CTU ha specificato che l'attività svolta dal ricorrente, caratterizzata dall'esposizione costante a intensa rumorosità ambientale, derivante dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, è stata, con ragionevole certezza ed elevata probabilità, concausa efficiente nell'instaurarsi della patologia.
Dall'esposizione al rischio lavorativo dedotto in ricorso sarebbe quindi derivato, secondo i risultati dell'esame audiometrico eseguito, un indebolimento del senso dell'udito in presenza di una soglia media superiore a 25 dB per le frequenze 0.5, 1, 2, 3, 4 KHz, più accentuato nell'orecchio dell'orecchio destro. Per questo, è stato valutato un danno biologico, sulla base della tabella contenuta nel
D.M. 12.07.2000 (pubblicato in G.U. n. 182 del 25.07.2000), quantificato nella misura dell'8%, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa.
Con riferimento, invece, alla denunciata stenosi lombare ed ernia discale lombare, il
CTU ha rilevato che, secondo quanto emerge anche dai dati statistico epidemiologico, vi è una notevole incidenza delle spondilosi discopatiche nei lavoratori metalmeccanici.
Trattasi infatti di attività che si concretizza in fasi di lavoro manuali, caratterizzati dalla ripetitività, attività che richiedono sforzi muscolati di significativa entità con impegno prevalente del rachide lombo-sacrale, delle articolazioni scapolo-omerali, delle ginocchia, e quindi idonea a causare l'insorgenza della suddetta patologia degenerativa a carico del rachide lombo-sacrale.
Pertanto, è stato riconosciuto al ricorrente un danno biologico nella misura dell'8%, quantificata secondo la tabella contenuta nel D.M. 12.07.2000 (pubblicato in G.U. n.
182 del 25.07.2000), applicando il codice 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti= danno biologico fino a 12), con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Alla luce di quanto innanzi, eseguito il calcolo scalare tra le due patologie accertare e quantificate, è stato riconosciuto un danno biologico complessivo è del 15%
(quindici per cento).
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
La sussistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale svolta, in cui è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta ricorrente presso lo stabilimento siderurgico, caratterizzata da costanti e ripetuti sforzi degli arti in occasione della movimentazione di carichi e uso di attrezzature pesanti, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione costante a forti rumori senza adeguati mezzi di protezione.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 15% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
***
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
[...] così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del
15 (quindici) per cento, con decorrenza dalla data delle domande amministrative, condanna l' al pagamento della relativa prestazione, CP_1 con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Taranto, 13 marzo 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)