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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3429/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3429/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Catania via Gambino n.44; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maccarrone giusta procura in atti.
ATTORE
contro
, (C.F. ), domiciliata in Catania via Vincenzo Controparte_1 C.F._2
Giuffrida n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Sidoti, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 11
, premesso di essere proprietario dell'immobile sito a Catania, in via Salvatore Parte_1
Frazzetta n. 2, piano terra e piano 1, meglio descritto nell'atto di citazione, ha citato in giudizio
, proprietaria dell'immobile limitrofo, sito in via Galermo n. 290, chiedendo, in sede Controparte_1
di atto introduttivo, l'abbattimento, la rimozione e la demolizione di tutti i manufatti edificati, nonché
l'eliminazione di tutte le vedute e/o luci realizzate dalla convenuta in violazione delle distanze legali.
Successivamente, in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.1, parte attrice ha integrato e precisato le proprie richieste chiedendo: l'arretramento del fabbricato costruito da parte convenuta in violazione delle distanze legali ed in epoca posteriore rispetto al proprio fabbricato, o in alternativa il risarcimento del danno.
Con riferimento alle vedute/luci parte attrice, appurato in sede di mediazione, svoltasi in corso di causa, che si tratta in realtà di luci e non di vedute, ha rinunziato alla domanda di chiusura delle vedute e chiesto solo la eliminazione degli spioventi in marmo che sporgono sulla sua proprietà.
In particolare, sostiene l'attore che nel 2005 la convenuta avrebbe realizzato, in assenza di autorizzazione urbanistica, un “allungamento” dell'edificio originario, violando le distanze legali rispetto al proprio fabbricato. Nel 2020 sostiene sempre parte attrice che la convenuta avrebbe modificato lo stato delle aperture presenti sulla parete a confine, sostituendo i preesistenti mattoni in vibro cemento con delle vere e proprie finestre.
La convenuta si è costituita, contestando in toto la domanda di parte attrice Controparte_1
giacché infondata in fatto ed in diritto, spiegando a sua volta domanda riconvenzionale in relazione ad ulteriori abusi, posti in essere in tal caso dalla parte attrice.
Più specificatamente parte convenuta ha dichiarato che il ha realizzato nella sua Pt_1
proprietà un illecito innalzamento di circa 2 metri del piano di calpestio e fino all'altezza della pagina 2 di 11 ringhiera di confine con conseguente violazione della privacy e pericolo di scolo di acque piovane sulla proprietà della stessa.
La convenuta ha inoltre eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della procedura di mediazione, l'inammissibilità della domanda di abbattimento e demolizione dei manufatti abusivi per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, ed infine essa ha eccepito la nullità
dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità dell'oggetto della domanda, nonché dei fatti posti a fondamento.
Nel merito parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, attesa la erronea rappresentazione degli eventi, essendo state le suddette opere edilizie realizzate nel 1992 e non nel
2005. Più precisamente, chiarisce parte convenuta, l'edificio in questione è stato realizzato dai precedenti proprietari in epoca antecedente al 1967. Come da progetto approvato il 09.11.1960,
l'immobile era originariamente costituito da tre vani e quattro accessori (ingresso, corridoio, bagno e cucina). Nel 1992 la convenuta ha eseguito lavori di ampliamento (e non di abbattimento e ricostruzione come erroneamente affermato dal ) dell'edificio originario, consistenti Pt_1
nell'allungamento per ulteriori ml. 6,60 e per altri ml. 1,80 per l'installazione di una verandina in metallo e vetri per un totale di ml. 8,40. Contestualmente, ha collocato un gazebo in legno di forma quadrata con sovrastante copertura in legname e tegole ed aperto da tutti i lati.
Infine, in data 07.12.2004, parte convenuta ha aderito al condono edilizio con istanza di sanatoria prot. n. 173464 al fine di regolarizzare i predetti interventi.
Espletata l'attività istruttoria, entrambi i testi di parte convenuta, e Testimone_1 Tes_2
, hanno dichiarato che le opere edilizie in questione sono in effetti state realizzate nel 1992.
[...]
Segnatamente i testi sopra citati hanno dichiarato che “nel 1992 la ha ampliato l'edificio CP_1
originario con un allungamento per ulteriori m 6,60 e per altri ml 1,80 per l'istallazione di una
pagina 3 di 11 verandina in metallo e vetro… La casa precedente non è stata totalmente abbattuta, i lavori sono stati
fatti soprattutto all'interno ma c'è stato anche l'allungamento… I lavori dell'allungamento sono
iniziati nel 1991, ma già nel 1992 si sono conclusi.”.
Tali circostanze risultano altresì confermate seppur indirettamente e più genericamente anche dai testi di parte attrice;
in particolare la teste ha confermato le suddette circostanze, Testimone_3
dichiarando che “La costruzione è stata prolungata rispetto a quella precedente, la casa che c'era
prima è stata demolita almeno in parte. Non vedendosi, dall'esterno (c'è un muro alto tre metri), tanto
bene non so se l'abbattimento sia stato totale o meno 2. Si è vero. C'è stato un allungamento visibile e
sono state realizzate nuove strutture. Conosco lo stato dei luoghi perché mi recavo a vedere i miei figli,
anche se non con continuità… Non posso essere esattamente precisa sulla data, ma l'allungamento è
avvenuto circa 20 anni fa.” Infine, il teste ha dichiarato di conoscere i luoghi da Testimone_4
oltre 30 anni poiché svolge attività di manutenzione nel complesso dove si trova la proprietà dell'attore
. Dichiara altresì il teste “…ho potuto verificare le evoluzioni delle costruzioni. Ho visto quindi Pt_1
la situazione sia prima che dopo modifiche e l'ingombro e le caratteristiche della nuova costruzione
sono molto diversi da quelli precedenti. Con riferimento al periodo temporale in cui sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione, il teste non si è tuttavia espresso con precisione dichiarando: “Si, all'incirca
la modifica è avvenuta fra il 2004-2005, anche se non posso essere più preciso rispetto a tale intervallo
di tempo…. A domanda preciso che i lavori sono iniziati nel 1994 – 95, con abbattimento della vecchia
costruzione, per poi essere completati nel 2005, con realizzazione progressiva della nuova struttura.
L'allungamento è però divenuto percepibile solo da ultimo, ciò verso il 2005.”
All'esito dell'attività istruttoria espletata è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio,
nominando l'arch. con il seguente mandato: 1) descrivere gli Persona_1
immobili delle parti in causa e la loro posizione e distanza reciproca, 2) accertare in particolare la pagina 4 di 11 distanza, dal confine e dall'immobile dell'attore , del fabbricato di proprietà della convenuta Pt_1
verificando l'eventuale violazione degli artt. 873 e ss. c.c. nonché delle disposizioni edilizie CP_1
vigenti in materia di distanze;
3) accertare se gli spioventi in marmo posti sulle luci di proprietà della convenuta si estendano oltre il confine e se siano idonei a determinare uno scolo in danno CP_1
del fondo dell'attore ; 4) accertare se l'innalzamento di quota del terreno sul fondo dell'attore Pt_1
sia idoneo a determinare uno scolo in danno del fondo della convenuta Pt_1 CP_1
All'esito delle operazioni peritali il consulente ha accerto che la distanza reciproca tra i due fabbricati varia da metri 5,06 a metri 6,87, precisando che il fabbricato della convenuta ( CP_1
) è stato realizzato tutto sul confine per cui la distanza tra i due fabbricati coincide da un lato con
[...]
il confine e dall'altro con l'immobile della parte attrice ( ), come rappresentato dalle foto Parte_1
allegate (Foto n 04 e foto n 05.
Ciò premesso in punto di fatto, all'esito della prova testimoniale e delle risultanze della consulenza tecnica, superata la questione relativa alla mediazione ed esclusa la nullità della domanda per come precisata, le domande dell'attore di arretramento delle opere edilizie per violazione delle distanze legali e di risarcimento danni sono infondate e non possono trovare accoglimento. Anche la domanda riconvenzionale della convenuta è altresì infondata e non può trovare accoglimento. Fondate
sono invece l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta da parte convenuta e la domanda attorea di rimozione degli elementi in marmo.
Ai fini della verifica della fondatezza o meno della domanda di parte attrice, occorre preliminarmente esaminare nel merito l'eccezione di usucapione proposta dai convenuti, in quanto tendente a provare un acquisto a titolo originario idoneo a determinare il rigetto della pretesa altrui.
Va allora osservato che l'eccezione di intervenuta usucapione del diritto a mantenere il fabbricato formulata dai convenuti risulta fondata.
pagina 5 di 11 Ed infatti, dalla escussione dei testi indicati da parte convenuta è emerso che in effetti i manufatti in questione sono stati realizzati ed ultimati nel 1992. Tale circostanza risulta confermata seppur indirettamente anche dai testi di parte attrice, oltre che dalla documentazione prodotta dalla convenuta (atto di compravendita del 1991- comunicazione inizio lavori del 1991- condono edilizio del
2004 - integrazione condono edilizio 2004 - certificato sismico).
Per alto verso, parte attrice non ha realmente offerto adeguati elementi di prova contraria che consentano di escludere l'usucapione.
Infine, la documentazione allegata successivamente alla conclusione della attività istruttoria
(allegato stralcio regolamento comunale - certificazione destinazione urbanistica - art. 25 PRG comune di Catania e domanda di sanatoria dell'immobile del del 1987), prodotta e diretta a provare la Pt_1
violazione delle distanze legali dell'edificio di parte convenuta, deve ritenersi tardiva e, pertanto, non ammissibile, atteso che trattasi di documenti non formatisi successivamente ai fatti per cui è causa, e che ben avrebbero potuto essere prodotti in data antecedente e così rientrare nei termini processuali
(“In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali posti a fondamento della
domanda, e fatti secondari -dedotti per fondare i primi-, l'allegazione dei quali non è soggetta alle
preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello
eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c.” cfr. ordinanza Corte Cass. Sez. III, n.21332
del 30/07/2024 -).
Al riguardo “la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi,
come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di
attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad
una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale
pagina 6 di 11 attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità,…, con la conseguente
inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l'eventuale
“remissione nei termini” (cfr. Ordinanza Corte Cass. Sez. VI, n. 16467 del 04/07/2017).
In diritto, giova ricordare come la giurisprudenza costantemente ammetta la possibilità di acquistare per usucapione il diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 14/12/2015, n. 25136; Cassazione civ. sez. II, 22 febbraio 2010 n. 4240;
Sentenza n. 5204/2024 pubbl. il 03/11/2024 RG n. 12349/2018; Cass. civ., Sez. II, 26 gennaio 2000, n.
867; Cass. civ., Sez. II, 14 febbraio 1997, n. 1372; Cass. civ., Sez. II, 25 maggio 1987).
In particolare, è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (cfr. Cass. 1395/2017).
Più in generale, la Suprema Corte ha stabilito che l'avvenuta edificazione con opere permanenti e visibili, mantenuta per oltre vent'anni, dà luogo al verificarsi dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. (Cass. Civ., sentenza n. 4240/2010).
Al fine della determinazione del "dies a quo" per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù (cfr. Cass. 11052/2016).
In conclusione, si ritiene che almeno sin dal 1992 si fosse instaurata una situazione di possesso,
poi perdurata, di una distanza inferiore a quella legale idonea a consentire il decorso del termine pagina 7 di 11 ventennale di usucapione.
Ciò che rileva ai fini del maturarsi dell'usucapione è l'esistenza, in assenza della domanda giudiziale necessaria a interrompere il termine, delle sopra descritte opere edilizie per tutto il periodo minimo di venti anni che andava dal 1992 fino al 2012 e che permane tutt'oggi con le medesime misure e sagoma.
Alla luce dei principi di diritto sopra argomentati, risulta dunque provato sia l'elemento oggettivo (il materiale possesso per almeno il ventennio necessario ad usucapire) sia l'elemento soggettivo dell'invocata usucapione.
In definitiva, con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla violazione delle distanze legali sia in riferimento al fabbricato che in relazione alle vedute presenti sulla parete posta a confine,
l'eccezione di usucapione va accolta, va dichiarato che parte convenuta ha acquistato per usucapione il diritto di mantenere la struttura per cui è causa a distanza inferiore a quella legale e, come naturale conseguenza, deve essere rigettata la domanda di parte attrice di demolizione della struttura e ripristino dello stato precedente dei luoghi, ivi compresa la richiesta di risarcimento danni per violazione delle distanze legali.
Con riferimento alle fasce di marmo poste sulle aperture, realizzate sulla parete di confine di proprietà della il consulente ha riscontrato che la soglia in marmo a protezione del muro CP_1
della convenuta, sporge di 4 cm e determina uno scolo di acque meteoriche seppur minimo, infatti a tal proposito si sarebbe potuto proteggere il muro con una scossalina metallica filo muro.
Parte conventa ha dichiarato in sede di osservazioni alla relazione del c.t.u. che procederà alla modifica delle fasce di marmo con la creazione di un gocciolatoio con conseguente cessazione di ogni contestazione sul punto. Al momento non vi è tuttavia prova sul punto;
pertanto, ferma restando la possibilità di evitare questioni in sede esecutiva, parte convenuta va condannata alla adozione dei pagina 8 di 11 rimedi necessari, come individuati in c.t.u.
Proseguendo nell'esame delle ulteriori eccezioni sollevate da parte convenuta, va osservato che l'eccezione di nullità della citazione non risulta fondata e pertanto va rigettata.
I vizi attinenti alla edictio actionis di cui al comma quarto dell'art. 164 c.p.c. prevedono che l'omissione o assoluta incertezza dei requisiti di cui al n. 3 (petitum) o la mancata esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. (causa petendi) determinano la nullità della citazione.
Nel caso di specie l'attore, pur dolendosi al contempo di questioni urbanistiche e amministrative irrilevanti in questa sede, ha sin dall'atto introduttivo chiesto l'abbattimento delle costruzioni edificate sul fondo confinante, evidenziando anche la violazione delle distanze legali. In ogni caso le precisazioni e modifiche di cui alla memoria 183 c.p.c. risultano conformi a quanto ritenuto dalla giurisprudenze anche delle Sezioni Unite, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa («petitum» e «causa petendi»), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. S.U., n. 12310/2015; Cass. III, n.
4031/2021; Cass. III, n. 3127/2021; Cass. VI, n. 20898/2020; Cass. VI, n. 18546/2020; Cass. III, n.
31078/2019; Cass. III, n. 4322/2019; Cass. VI, n. 13091/2018);
In ogni caso, parte convenuta è stata sin da subito in grado di comprendere l'oggetto delle doglianze attoree e di difendersi compiutamente nel merito.
La questione relativa all'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione è stata inoltre superata nel corso del giudizio con l'assegnazione alle parti del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ed il relativo procedimento è stato espletato, con esito negativo.
pagina 9 di 11 Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, va ricordato che la stessa ha chiesto:
- di accertare e statuire l'illegittimo innalzamento di 2 ml. della quota di terreno operato dal in violazione delle distanze legali dal muro di confine di proprietà esclusiva della Pt_1 CP_1
nonché il risarcimento del danno anche per equivalente.
- di accertare e statuire che il predetto innalzamento di quota ha illegittimamente attribuito al l'affaccio e la veduta sul fondo limitrofo della in violazione delle norme del codice Pt_1 CP_1
civile e del regolamento comunale con conseguente condanna dell'attore ad eliminare l'intervento realizzato, ripristinando lo status quo ante, nonché al risarcimento del danno anche per equivalente.
Ebbene, alla luce delle risultanze emerse dalla relazione peritale, da intendersi qui integralmente richiamata perché condivisibile ed esente da censura, è agevole evidenziare che si tratta di doglianze infondate.
Al riguardo il consulente ha accertato che l'innalzamento della quota del terreno dell'attore non è idoneo a determinare uno scolo in danno del fondo della convenuta Pt_1 CP_1
Il consulente precisa altresì che la quota più alta del fondo dell'attore ( ) risulta di circa 40 Pt_1
cm più in basso della sommità del muretto di recinzione della convenuta come documentato CP_1
anche dalla documentazione fotografica allegata, (v. foto nn. 08-09).
Quanto alle altre violazioni di distanze legali ed illegittimo affaccio e veduta da parte del Pt_1
non vi sono agli atti elementi che consentano di ritenere provate tali circostanze se non mere affermazioni labiali.
Le spese processuali vanno integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca.
Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3492/2021 R.G.
1) in parziale accoglimento della domanda dell'attore , condanna la convenuta Parte_1
alla adozione dei rimedi opportuni per evitare che il gocciolamento delle Controparte_1
acque piovane derivante dalla sporgenza dei marmi posti sulle aperture realizzate sulla parete di confine possa arrecare danno alla proprietà del , come da c.t.u.; Pt_1
2) rigetta per il resto le domande di parte attrice;
Parte_1
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
Controparte_1
4) compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
5) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Catania, il 1 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3429/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Catania via Gambino n.44; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maccarrone giusta procura in atti.
ATTORE
contro
, (C.F. ), domiciliata in Catania via Vincenzo Controparte_1 C.F._2
Giuffrida n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Sidoti, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 11
, premesso di essere proprietario dell'immobile sito a Catania, in via Salvatore Parte_1
Frazzetta n. 2, piano terra e piano 1, meglio descritto nell'atto di citazione, ha citato in giudizio
, proprietaria dell'immobile limitrofo, sito in via Galermo n. 290, chiedendo, in sede Controparte_1
di atto introduttivo, l'abbattimento, la rimozione e la demolizione di tutti i manufatti edificati, nonché
l'eliminazione di tutte le vedute e/o luci realizzate dalla convenuta in violazione delle distanze legali.
Successivamente, in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.1, parte attrice ha integrato e precisato le proprie richieste chiedendo: l'arretramento del fabbricato costruito da parte convenuta in violazione delle distanze legali ed in epoca posteriore rispetto al proprio fabbricato, o in alternativa il risarcimento del danno.
Con riferimento alle vedute/luci parte attrice, appurato in sede di mediazione, svoltasi in corso di causa, che si tratta in realtà di luci e non di vedute, ha rinunziato alla domanda di chiusura delle vedute e chiesto solo la eliminazione degli spioventi in marmo che sporgono sulla sua proprietà.
In particolare, sostiene l'attore che nel 2005 la convenuta avrebbe realizzato, in assenza di autorizzazione urbanistica, un “allungamento” dell'edificio originario, violando le distanze legali rispetto al proprio fabbricato. Nel 2020 sostiene sempre parte attrice che la convenuta avrebbe modificato lo stato delle aperture presenti sulla parete a confine, sostituendo i preesistenti mattoni in vibro cemento con delle vere e proprie finestre.
La convenuta si è costituita, contestando in toto la domanda di parte attrice Controparte_1
giacché infondata in fatto ed in diritto, spiegando a sua volta domanda riconvenzionale in relazione ad ulteriori abusi, posti in essere in tal caso dalla parte attrice.
Più specificatamente parte convenuta ha dichiarato che il ha realizzato nella sua Pt_1
proprietà un illecito innalzamento di circa 2 metri del piano di calpestio e fino all'altezza della pagina 2 di 11 ringhiera di confine con conseguente violazione della privacy e pericolo di scolo di acque piovane sulla proprietà della stessa.
La convenuta ha inoltre eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della procedura di mediazione, l'inammissibilità della domanda di abbattimento e demolizione dei manufatti abusivi per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, ed infine essa ha eccepito la nullità
dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità dell'oggetto della domanda, nonché dei fatti posti a fondamento.
Nel merito parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, attesa la erronea rappresentazione degli eventi, essendo state le suddette opere edilizie realizzate nel 1992 e non nel
2005. Più precisamente, chiarisce parte convenuta, l'edificio in questione è stato realizzato dai precedenti proprietari in epoca antecedente al 1967. Come da progetto approvato il 09.11.1960,
l'immobile era originariamente costituito da tre vani e quattro accessori (ingresso, corridoio, bagno e cucina). Nel 1992 la convenuta ha eseguito lavori di ampliamento (e non di abbattimento e ricostruzione come erroneamente affermato dal ) dell'edificio originario, consistenti Pt_1
nell'allungamento per ulteriori ml. 6,60 e per altri ml. 1,80 per l'installazione di una verandina in metallo e vetri per un totale di ml. 8,40. Contestualmente, ha collocato un gazebo in legno di forma quadrata con sovrastante copertura in legname e tegole ed aperto da tutti i lati.
Infine, in data 07.12.2004, parte convenuta ha aderito al condono edilizio con istanza di sanatoria prot. n. 173464 al fine di regolarizzare i predetti interventi.
Espletata l'attività istruttoria, entrambi i testi di parte convenuta, e Testimone_1 Tes_2
, hanno dichiarato che le opere edilizie in questione sono in effetti state realizzate nel 1992.
[...]
Segnatamente i testi sopra citati hanno dichiarato che “nel 1992 la ha ampliato l'edificio CP_1
originario con un allungamento per ulteriori m 6,60 e per altri ml 1,80 per l'istallazione di una
pagina 3 di 11 verandina in metallo e vetro… La casa precedente non è stata totalmente abbattuta, i lavori sono stati
fatti soprattutto all'interno ma c'è stato anche l'allungamento… I lavori dell'allungamento sono
iniziati nel 1991, ma già nel 1992 si sono conclusi.”.
Tali circostanze risultano altresì confermate seppur indirettamente e più genericamente anche dai testi di parte attrice;
in particolare la teste ha confermato le suddette circostanze, Testimone_3
dichiarando che “La costruzione è stata prolungata rispetto a quella precedente, la casa che c'era
prima è stata demolita almeno in parte. Non vedendosi, dall'esterno (c'è un muro alto tre metri), tanto
bene non so se l'abbattimento sia stato totale o meno 2. Si è vero. C'è stato un allungamento visibile e
sono state realizzate nuove strutture. Conosco lo stato dei luoghi perché mi recavo a vedere i miei figli,
anche se non con continuità… Non posso essere esattamente precisa sulla data, ma l'allungamento è
avvenuto circa 20 anni fa.” Infine, il teste ha dichiarato di conoscere i luoghi da Testimone_4
oltre 30 anni poiché svolge attività di manutenzione nel complesso dove si trova la proprietà dell'attore
. Dichiara altresì il teste “…ho potuto verificare le evoluzioni delle costruzioni. Ho visto quindi Pt_1
la situazione sia prima che dopo modifiche e l'ingombro e le caratteristiche della nuova costruzione
sono molto diversi da quelli precedenti. Con riferimento al periodo temporale in cui sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione, il teste non si è tuttavia espresso con precisione dichiarando: “Si, all'incirca
la modifica è avvenuta fra il 2004-2005, anche se non posso essere più preciso rispetto a tale intervallo
di tempo…. A domanda preciso che i lavori sono iniziati nel 1994 – 95, con abbattimento della vecchia
costruzione, per poi essere completati nel 2005, con realizzazione progressiva della nuova struttura.
L'allungamento è però divenuto percepibile solo da ultimo, ciò verso il 2005.”
All'esito dell'attività istruttoria espletata è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio,
nominando l'arch. con il seguente mandato: 1) descrivere gli Persona_1
immobili delle parti in causa e la loro posizione e distanza reciproca, 2) accertare in particolare la pagina 4 di 11 distanza, dal confine e dall'immobile dell'attore , del fabbricato di proprietà della convenuta Pt_1
verificando l'eventuale violazione degli artt. 873 e ss. c.c. nonché delle disposizioni edilizie CP_1
vigenti in materia di distanze;
3) accertare se gli spioventi in marmo posti sulle luci di proprietà della convenuta si estendano oltre il confine e se siano idonei a determinare uno scolo in danno CP_1
del fondo dell'attore ; 4) accertare se l'innalzamento di quota del terreno sul fondo dell'attore Pt_1
sia idoneo a determinare uno scolo in danno del fondo della convenuta Pt_1 CP_1
All'esito delle operazioni peritali il consulente ha accerto che la distanza reciproca tra i due fabbricati varia da metri 5,06 a metri 6,87, precisando che il fabbricato della convenuta ( CP_1
) è stato realizzato tutto sul confine per cui la distanza tra i due fabbricati coincide da un lato con
[...]
il confine e dall'altro con l'immobile della parte attrice ( ), come rappresentato dalle foto Parte_1
allegate (Foto n 04 e foto n 05.
Ciò premesso in punto di fatto, all'esito della prova testimoniale e delle risultanze della consulenza tecnica, superata la questione relativa alla mediazione ed esclusa la nullità della domanda per come precisata, le domande dell'attore di arretramento delle opere edilizie per violazione delle distanze legali e di risarcimento danni sono infondate e non possono trovare accoglimento. Anche la domanda riconvenzionale della convenuta è altresì infondata e non può trovare accoglimento. Fondate
sono invece l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta da parte convenuta e la domanda attorea di rimozione degli elementi in marmo.
Ai fini della verifica della fondatezza o meno della domanda di parte attrice, occorre preliminarmente esaminare nel merito l'eccezione di usucapione proposta dai convenuti, in quanto tendente a provare un acquisto a titolo originario idoneo a determinare il rigetto della pretesa altrui.
Va allora osservato che l'eccezione di intervenuta usucapione del diritto a mantenere il fabbricato formulata dai convenuti risulta fondata.
pagina 5 di 11 Ed infatti, dalla escussione dei testi indicati da parte convenuta è emerso che in effetti i manufatti in questione sono stati realizzati ed ultimati nel 1992. Tale circostanza risulta confermata seppur indirettamente anche dai testi di parte attrice, oltre che dalla documentazione prodotta dalla convenuta (atto di compravendita del 1991- comunicazione inizio lavori del 1991- condono edilizio del
2004 - integrazione condono edilizio 2004 - certificato sismico).
Per alto verso, parte attrice non ha realmente offerto adeguati elementi di prova contraria che consentano di escludere l'usucapione.
Infine, la documentazione allegata successivamente alla conclusione della attività istruttoria
(allegato stralcio regolamento comunale - certificazione destinazione urbanistica - art. 25 PRG comune di Catania e domanda di sanatoria dell'immobile del del 1987), prodotta e diretta a provare la Pt_1
violazione delle distanze legali dell'edificio di parte convenuta, deve ritenersi tardiva e, pertanto, non ammissibile, atteso che trattasi di documenti non formatisi successivamente ai fatti per cui è causa, e che ben avrebbero potuto essere prodotti in data antecedente e così rientrare nei termini processuali
(“In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali posti a fondamento della
domanda, e fatti secondari -dedotti per fondare i primi-, l'allegazione dei quali non è soggetta alle
preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello
eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c.” cfr. ordinanza Corte Cass. Sez. III, n.21332
del 30/07/2024 -).
Al riguardo “la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi,
come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di
attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad
una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale
pagina 6 di 11 attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità,…, con la conseguente
inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l'eventuale
“remissione nei termini” (cfr. Ordinanza Corte Cass. Sez. VI, n. 16467 del 04/07/2017).
In diritto, giova ricordare come la giurisprudenza costantemente ammetta la possibilità di acquistare per usucapione il diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 14/12/2015, n. 25136; Cassazione civ. sez. II, 22 febbraio 2010 n. 4240;
Sentenza n. 5204/2024 pubbl. il 03/11/2024 RG n. 12349/2018; Cass. civ., Sez. II, 26 gennaio 2000, n.
867; Cass. civ., Sez. II, 14 febbraio 1997, n. 1372; Cass. civ., Sez. II, 25 maggio 1987).
In particolare, è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (cfr. Cass. 1395/2017).
Più in generale, la Suprema Corte ha stabilito che l'avvenuta edificazione con opere permanenti e visibili, mantenuta per oltre vent'anni, dà luogo al verificarsi dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. (Cass. Civ., sentenza n. 4240/2010).
Al fine della determinazione del "dies a quo" per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù (cfr. Cass. 11052/2016).
In conclusione, si ritiene che almeno sin dal 1992 si fosse instaurata una situazione di possesso,
poi perdurata, di una distanza inferiore a quella legale idonea a consentire il decorso del termine pagina 7 di 11 ventennale di usucapione.
Ciò che rileva ai fini del maturarsi dell'usucapione è l'esistenza, in assenza della domanda giudiziale necessaria a interrompere il termine, delle sopra descritte opere edilizie per tutto il periodo minimo di venti anni che andava dal 1992 fino al 2012 e che permane tutt'oggi con le medesime misure e sagoma.
Alla luce dei principi di diritto sopra argomentati, risulta dunque provato sia l'elemento oggettivo (il materiale possesso per almeno il ventennio necessario ad usucapire) sia l'elemento soggettivo dell'invocata usucapione.
In definitiva, con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla violazione delle distanze legali sia in riferimento al fabbricato che in relazione alle vedute presenti sulla parete posta a confine,
l'eccezione di usucapione va accolta, va dichiarato che parte convenuta ha acquistato per usucapione il diritto di mantenere la struttura per cui è causa a distanza inferiore a quella legale e, come naturale conseguenza, deve essere rigettata la domanda di parte attrice di demolizione della struttura e ripristino dello stato precedente dei luoghi, ivi compresa la richiesta di risarcimento danni per violazione delle distanze legali.
Con riferimento alle fasce di marmo poste sulle aperture, realizzate sulla parete di confine di proprietà della il consulente ha riscontrato che la soglia in marmo a protezione del muro CP_1
della convenuta, sporge di 4 cm e determina uno scolo di acque meteoriche seppur minimo, infatti a tal proposito si sarebbe potuto proteggere il muro con una scossalina metallica filo muro.
Parte conventa ha dichiarato in sede di osservazioni alla relazione del c.t.u. che procederà alla modifica delle fasce di marmo con la creazione di un gocciolatoio con conseguente cessazione di ogni contestazione sul punto. Al momento non vi è tuttavia prova sul punto;
pertanto, ferma restando la possibilità di evitare questioni in sede esecutiva, parte convenuta va condannata alla adozione dei pagina 8 di 11 rimedi necessari, come individuati in c.t.u.
Proseguendo nell'esame delle ulteriori eccezioni sollevate da parte convenuta, va osservato che l'eccezione di nullità della citazione non risulta fondata e pertanto va rigettata.
I vizi attinenti alla edictio actionis di cui al comma quarto dell'art. 164 c.p.c. prevedono che l'omissione o assoluta incertezza dei requisiti di cui al n. 3 (petitum) o la mancata esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. (causa petendi) determinano la nullità della citazione.
Nel caso di specie l'attore, pur dolendosi al contempo di questioni urbanistiche e amministrative irrilevanti in questa sede, ha sin dall'atto introduttivo chiesto l'abbattimento delle costruzioni edificate sul fondo confinante, evidenziando anche la violazione delle distanze legali. In ogni caso le precisazioni e modifiche di cui alla memoria 183 c.p.c. risultano conformi a quanto ritenuto dalla giurisprudenze anche delle Sezioni Unite, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa («petitum» e «causa petendi»), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. S.U., n. 12310/2015; Cass. III, n.
4031/2021; Cass. III, n. 3127/2021; Cass. VI, n. 20898/2020; Cass. VI, n. 18546/2020; Cass. III, n.
31078/2019; Cass. III, n. 4322/2019; Cass. VI, n. 13091/2018);
In ogni caso, parte convenuta è stata sin da subito in grado di comprendere l'oggetto delle doglianze attoree e di difendersi compiutamente nel merito.
La questione relativa all'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione è stata inoltre superata nel corso del giudizio con l'assegnazione alle parti del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ed il relativo procedimento è stato espletato, con esito negativo.
pagina 9 di 11 Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, va ricordato che la stessa ha chiesto:
- di accertare e statuire l'illegittimo innalzamento di 2 ml. della quota di terreno operato dal in violazione delle distanze legali dal muro di confine di proprietà esclusiva della Pt_1 CP_1
nonché il risarcimento del danno anche per equivalente.
- di accertare e statuire che il predetto innalzamento di quota ha illegittimamente attribuito al l'affaccio e la veduta sul fondo limitrofo della in violazione delle norme del codice Pt_1 CP_1
civile e del regolamento comunale con conseguente condanna dell'attore ad eliminare l'intervento realizzato, ripristinando lo status quo ante, nonché al risarcimento del danno anche per equivalente.
Ebbene, alla luce delle risultanze emerse dalla relazione peritale, da intendersi qui integralmente richiamata perché condivisibile ed esente da censura, è agevole evidenziare che si tratta di doglianze infondate.
Al riguardo il consulente ha accertato che l'innalzamento della quota del terreno dell'attore non è idoneo a determinare uno scolo in danno del fondo della convenuta Pt_1 CP_1
Il consulente precisa altresì che la quota più alta del fondo dell'attore ( ) risulta di circa 40 Pt_1
cm più in basso della sommità del muretto di recinzione della convenuta come documentato CP_1
anche dalla documentazione fotografica allegata, (v. foto nn. 08-09).
Quanto alle altre violazioni di distanze legali ed illegittimo affaccio e veduta da parte del Pt_1
non vi sono agli atti elementi che consentano di ritenere provate tali circostanze se non mere affermazioni labiali.
Le spese processuali vanno integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca.
Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3492/2021 R.G.
1) in parziale accoglimento della domanda dell'attore , condanna la convenuta Parte_1
alla adozione dei rimedi opportuni per evitare che il gocciolamento delle Controparte_1
acque piovane derivante dalla sporgenza dei marmi posti sulle aperture realizzate sulla parete di confine possa arrecare danno alla proprietà del , come da c.t.u.; Pt_1
2) rigetta per il resto le domande di parte attrice;
Parte_1
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
Controparte_1
4) compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
5) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Catania, il 1 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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