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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 3666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3666 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7198/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Parte_1 C.F._1
Tomassoli, con domicilio eletto in Rimini, Corso D'Augusto 134
RICORRENTE contro
Controparte_1 con gli Avv.ti Arturo Maresca e Marco Conti, con
[...] domicilio eletto presso l'Avv.to Alessandro Bigoni in Milano, Via Gustavo Modena 3/A
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 10/06/2025,
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito, per brevità, Controparte_1
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di MILANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO Parte_1 all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della
C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della Delibera CP_1 dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea CP_ dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio
2019- 2023.
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di MILANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla
Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
[...]
a favore dei è tenuta a corrispondere al ricorrente la Controparte_1 Controparte_1 pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza
CONDANNARE
La alla restituzione a favore dello Controparte_1 stesso delle ritenute operate a tale titolo nel limite della prescrizione decennale e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Spese refuse CON DISTRAZIONE A FABVORE DEI DIFENSORI ANTISTATARI.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
Per quanto di interesse, il ricorrente è pensionato di vecchiaia, in carico alla convenuta CP_1 con decorrenza 01/07/2004.
Nel presente giudizio il ricorrente si duole che illegittimamente la convenuta CP_1 applicherebbe sulle proprie rate di pensione la ritenuta per il contributo di solidarietà.
***
Tanto detto, preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta sulla base delle previsioni dell'articolo 443 c.p.c., atteso che tale disposizione prevede la non procedibilità in relazione ai procedimenti prescritti da leggi speciali, quale senza dubbio non può ritenersi il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.
***
Nel merito, al fine del decidere, il giudicante, intende dare continuità all'orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Controparte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la
[...] stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto
2 | 4 del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (Cass., n. 31875 del 10/12/18; conforme Cass.,
n. 180 del 8/1/2019, in questa sede integralmente richiamate ex art.. 118 disp. att. cpc).
Nel caso di specie, sia sufficiente evidenziare che i regolamenti della convenuta in questa CP_1 sede contestati dalla parte ricorrente non traggono fonte da una specifica disposizione legislativa che autorizzasse il prelievo a titolo di contributo di solidarietà e tanto basta per l'accoglimento della domanda
Né valga obiettare che tale orientamento andrebbe rivisto alla luce delle previsioni dell'articolo
1, comma 488, L. 147/2013 il quale ha previsto che l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine
Tale disposizione, difatti, deve comunque essere ancorata ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati e in questa sede condivisi, in particolare l'interpretazione secondo cui il prelievo di solidarietà deve essere inteso come prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Pertanto, resta inteso che gli atti e le deliberazioni delle casse private non possono comunque essere ritenuti indiscriminatamente legittimi (anche se volti a garantire l'equilibrio finanziario) ove siano assunti senza una fonte primaria che disciplini trattenute a titolo di contributo di solidarietà, come nel caso di specie.
***
Quanto al regime di prescrizione, si richiama sul punto quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (sent. n. 17742/2015) secondo cui in materia di previdenza obbligatoria
(quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi (che si innesta, nella specie, su una domanda di natura restitutoria) è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., per cui si deve applicare la prescrizione decennale.
***
3 | 4 Infine, non può darsi corso alla richiesta di condanna di cessazione dall'effettuare trattenute future, dovendosi avere riguardo al fatto che la condanna c.d. in futuro ha un carattere tipico e di natura eccezionale, secondo criteri che qui non ricorrono certamente.
***
Il ricorso deve quindi essere accolto con l'accertamento della illegittimità delle trattenute operate dalla parte convenuta sulle rate di pensione del ricorrente nel periodo per cui è causa, e condanna alla restituzione di quanto trattenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari, secondo le previsioni DM 55/14, avendo riguardo alla natura del contenzioso, al valore indeterminabile ma di bassa complessità, potendosi collocare sui minimi per l'assenza di questioni di diritto in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza sopra richiamato e con esclusione della fase di trattazione e-istruzione non celebrate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del prelievo operato dalla convenuta sulle rate di pensione del ricorrente a titolo di contributo CP_1 di solidarietà e per l'effetto condanna parte convenuta a restituire al ricorrente quanto a tale titolo trattenuto, nei limiti della prescrizione decennale;
condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €
3.291,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 10/09/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
4 | 4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Parte_1 C.F._1
Tomassoli, con domicilio eletto in Rimini, Corso D'Augusto 134
RICORRENTE contro
Controparte_1 con gli Avv.ti Arturo Maresca e Marco Conti, con
[...] domicilio eletto presso l'Avv.to Alessandro Bigoni in Milano, Via Gustavo Modena 3/A
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 10/06/2025,
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito, per brevità, Controparte_1
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di MILANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO Parte_1 all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della
C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della Delibera CP_1 dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea CP_ dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio
2019- 2023.
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di MILANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla
Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
[...]
a favore dei è tenuta a corrispondere al ricorrente la Controparte_1 Controparte_1 pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza
CONDANNARE
La alla restituzione a favore dello Controparte_1 stesso delle ritenute operate a tale titolo nel limite della prescrizione decennale e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Spese refuse CON DISTRAZIONE A FABVORE DEI DIFENSORI ANTISTATARI.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
Per quanto di interesse, il ricorrente è pensionato di vecchiaia, in carico alla convenuta CP_1 con decorrenza 01/07/2004.
Nel presente giudizio il ricorrente si duole che illegittimamente la convenuta CP_1 applicherebbe sulle proprie rate di pensione la ritenuta per il contributo di solidarietà.
***
Tanto detto, preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta sulla base delle previsioni dell'articolo 443 c.p.c., atteso che tale disposizione prevede la non procedibilità in relazione ai procedimenti prescritti da leggi speciali, quale senza dubbio non può ritenersi il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.
***
Nel merito, al fine del decidere, il giudicante, intende dare continuità all'orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Controparte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la
[...] stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto
2 | 4 del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (Cass., n. 31875 del 10/12/18; conforme Cass.,
n. 180 del 8/1/2019, in questa sede integralmente richiamate ex art.. 118 disp. att. cpc).
Nel caso di specie, sia sufficiente evidenziare che i regolamenti della convenuta in questa CP_1 sede contestati dalla parte ricorrente non traggono fonte da una specifica disposizione legislativa che autorizzasse il prelievo a titolo di contributo di solidarietà e tanto basta per l'accoglimento della domanda
Né valga obiettare che tale orientamento andrebbe rivisto alla luce delle previsioni dell'articolo
1, comma 488, L. 147/2013 il quale ha previsto che l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine
Tale disposizione, difatti, deve comunque essere ancorata ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati e in questa sede condivisi, in particolare l'interpretazione secondo cui il prelievo di solidarietà deve essere inteso come prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Pertanto, resta inteso che gli atti e le deliberazioni delle casse private non possono comunque essere ritenuti indiscriminatamente legittimi (anche se volti a garantire l'equilibrio finanziario) ove siano assunti senza una fonte primaria che disciplini trattenute a titolo di contributo di solidarietà, come nel caso di specie.
***
Quanto al regime di prescrizione, si richiama sul punto quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (sent. n. 17742/2015) secondo cui in materia di previdenza obbligatoria
(quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi (che si innesta, nella specie, su una domanda di natura restitutoria) è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., per cui si deve applicare la prescrizione decennale.
***
3 | 4 Infine, non può darsi corso alla richiesta di condanna di cessazione dall'effettuare trattenute future, dovendosi avere riguardo al fatto che la condanna c.d. in futuro ha un carattere tipico e di natura eccezionale, secondo criteri che qui non ricorrono certamente.
***
Il ricorso deve quindi essere accolto con l'accertamento della illegittimità delle trattenute operate dalla parte convenuta sulle rate di pensione del ricorrente nel periodo per cui è causa, e condanna alla restituzione di quanto trattenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari, secondo le previsioni DM 55/14, avendo riguardo alla natura del contenzioso, al valore indeterminabile ma di bassa complessità, potendosi collocare sui minimi per l'assenza di questioni di diritto in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza sopra richiamato e con esclusione della fase di trattazione e-istruzione non celebrate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del prelievo operato dalla convenuta sulle rate di pensione del ricorrente a titolo di contributo CP_1 di solidarietà e per l'effetto condanna parte convenuta a restituire al ricorrente quanto a tale titolo trattenuto, nei limiti della prescrizione decennale;
condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €
3.291,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 10/09/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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