Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2837/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/12/2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Garbagnate Milanese (MI), Via Paolo Borsellino n. 41/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena
Contesini (c.f. ), presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in C.F._2
atti
(C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._3
(NO), residente in [...], e Parte_3
), nata in [...] il [...], residente a [...]
Repubblica n. 13 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Culot (C.F. ), presso cui C.F._5
sono elettivamente domiciliate come da procura in atti
Oggetto: modifica condizioni divorzio
condizioni congiunte
“Omologare le seguenti nuove condizioni, in totale modifica della Sentenza N. 716/2013 del
Tribunale di Verbania nel Procedimento RG 1711/2012: attesa l'autosufficienza economica raggiunta dal figlio delle parti, maggiorenne che Persona_1 non convive più con la madre, beneficiaria dell'assegno per il suo mantenimento, revocare e/o
mantenimento del figlio , stabilito in Sentenza nella somma di Euro 225,00 oltre rivalutazione Per_1
istat, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Revocare il contributo ordinario al mantenimento della IA , stabilito in Sentenza nella Pt_3 somma di Euro 225,00 oltre rivalutazione istat, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie della medesima, nella misura del 50% a carico del padre e in favore della IG.ra
; Parte_2 porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere direttamente alla IA , a Parte_1 Pt_3
titolo di contributo al suo mantenimento sia ordinario che straordinario, la somma omnicomprensiva di € 400,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, somma aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT, che tale importo sia corrisposto direttamente alla IG.ra dal datore di Parte_3
lavoro del IG. con bonifico sul c/c a lei intestato, acceso presso la Banca Intesa Parte_1
Sanpaolo, n. 1000/00018196.
Dichiarare che, attesi gli accordi e le reciproche rinunce di cui ai punti e), f), g), h), i) in premessa del ricorso, le parti hanno definito ogni reciproca pendenza economica nulla più avendo da pretendere l'una dall'altra.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17/12/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di cui alla Sentenza di divorzio tra le parti n. 716/2013, procedimento RG 1711/2012 avanti al Tribunale di Verbania, alle condizioni su riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno concordato che eventuali arretrati in punto assegno di mantenimento e rivalutazioni ISTAT dovuti dal IG. alla IGnora per entrambi i figli, saranno dalla Pt_1 Pt_2
medesima rinunciati, dichiarando che nulla le è più dovuto. Si dà atto, inoltre, che le parti concordano che il IG. rinuncia a qualsiasi azione volta alla Pt_1
restituzione delle somme non dovute, in favore della IG.ra , in punto assegno di Pt_2
mantenimento del figlio , dalla sua indipendenza economica. Per_1
Si dà atto, infine, che le parti e hanno concordano, che, visti gli Parte_1 Parte_2 accordi raggiunti, nulla è più dovuto dall'una verso l'altra, nulla avendo più da pretendere l'una parte dall'altra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio tra le parti N. 716/2013, procedimento RG
1711/2012 avanti al Tribunale di Verbania: revoca, con decorrenza dal mese di dicembre (compreso) 2024, l'obbligo a carico di Parte_1
di versare a il contributo ordinario al mantenimento del figlio , dell'importo Parte_2 Per_1
di Euro 225,00 oltre rivalutazione istat, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie relative al medesimo nella misura del 50%; revoca il contributo ordinario al mantenimento della IA , della somma di Euro 225,00 oltre Pt_3 rivalutazione istat, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie della medesima, nella misura del 50% a carico del padre e in favore della madre;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente alla IA , a titolo di Parte_1 Pt_3
contributo al suo mantenimento sia ordinario che straordinario, la somma omnicomprensiva di €
400,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, somma aggiornata annualmente in base agli indici
ISTAT
Così deciso in Verbania, il 27/3/2025
Il Presidente est
Dr.ssa Monica Barco