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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Sig.ri Magistrati:
1) dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2) dr. ssa Laura Scarlatelli. Consigliere
3) dr. ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere re riunita in camera di consiglio all'esito di trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
10 novembre 2025 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3013/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
- in persona del Direttore in Parte_1 carica p.t. della sede di Caserta che agisce in virtù di procura conferita dal Parte_2 con atto per Notar di Napoli in data 27.03.2001, Rep. N. 9317, Raccolta n. 3331,
[...] Persona_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Marialuigia Ferrante, ( C.F. pec : C.F._1
, C.F. ) giusta procura generale alle liti conferita per Email_1 CodiceFiscale_2 atto Notar di Napoli in data 18.06.14, Rep. N.17705, Racc. n. 8545 tutti elettivamente Persona_1 domiciliati presso l'Avvocatura Regionale INAIL per la Campania, in Napoli, in Via Nuova Poggioreale
- appellante -
E
-C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Di Tella – Controparte_1 C.F._3
C.F.: e con questi elettivamente dom.to in Aversa (CE) viale della CodiceFiscale_4
Libertà n°14bis, il quale dichiara -ex lege- , di voler ricevere tutte la comunicazioni e notificazioni a mezzo fax alla seguente utenza 081.8925546 oppure a mezzo posta elettronica certificata all' indirizzo:
Email_2
- appellato
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 19.11.2024, l' ha proposto impugnazione parziale Pt_1 avverso la sentenza n. 4876/2024 pubbl. il
03/11/2024 del Tribunale di Napoli NORD , in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale, all'esito di CTU medica, era stata accolta per quanto di ragione la domanda di e, per l' effetto, era stato dichiarato il diritto del ricorrente alla rendita per Controparte_1 menomazione dell' integrità psicofisica conseguente l' infortunio sul lavoro, pari al 20% ed erano state poste a carico dell' le spese, che erano state liquidate in euro 4.638,00 . Pt_1
L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali;
ha eccepito la violazione delle tariffe e ha chiesto la liquidazione del dovuto per il primo grado in conformità a quanto previsto dal DM 55/2014 .
Notificato l'atto, si è costituito con memoria in atti chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
Parte appellante ha censurato la sentenza in quanto il Giudice di primo grado, nel liquidare i compensi di giudizio, non aveva fatto riferimento ai corretti parametri ovvero quello delle cause di valore indeterminabile con bassa complessità .
Ai fini della liquidazione secondo parametri vigenti, si deve considerare che l'art. 4 del D.M. 55/2014 prevede che: “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola fino all'
80%, o diminuiti fino al 50%. Per la fase istruttoria è
di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%.
Il decreto ministeriale n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può si discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dal primo comma dell'articolo 4 di tale decreto (cfr. Cass. 2383/17, in motivazione: "Con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del d.m.
55/2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt.1 e
4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto
2016, n. 16225)).
2 I parametri, dunque, delineano l'ambito del potere giudiziale secondo percentuali di aumento o diminuzione applicabili “di regola”, sì da non escludere che la regola possa subire deroghe in ossequio al principio generale, enunciato nell'art. 2 delcitato D.M., secondo cui: “il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”. Pertanto, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
La Suprema Corte ha ritenuto che: “In tema di liquidazione delle spese processualisuccessiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso pela prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard"del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017 - Rv. 647179 - 01). Ancora, di recente, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché́ ne dia apposita e specifica motivazione” (C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del
14/05/2018 - Rv. 648532 - 01).
Nel caso in esame è pertanto irricevibile la censura sull'applicazione dei valori “medi” per la quale vi è ampia discrezionalità del Giudice nella individuazione degli stessi come base fondante della liquidazione. Di contro possono applicarsi i valori minimi dei compensi in ragione della modesta rilevanza giuridica della questione che per la decisione ha richiesto soltanto l'espletamento della CTU con riguardo al dato clinico, per una mera differenza percentuale di un danno biologico da infortunio già riconosciuto dall' nella sua eziologia professionale. Pt_1
3 Nella fattispecie lo scaglione tariffario applicato è quello di cause di valore indeterminabile che, per quanto sopra detto, deve essere riferito ad ipotesi di bassa complessità.
I parametri minimi stabiliti per tale scaglione, operate le riduzioni del caso, comportano la determinazione dei compensi nella misura totale di euro 3.972,00;
Ne consegue la condanna al pagamento, a titolo di spese, di detto importo, con rideterminazione di quanto statuito in sentenza.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese, e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. Pt_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquida le spese relative al giudizio di primo grado per l'intero in complessivi € 3.972.00;
condanna l' al pagamento di detto importo oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per Pt_1 legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre IVA,CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge,
con attribuzione in favore dei procuratori.
Così deciso in Napoli il 10.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Sig.ri Magistrati:
1) dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2) dr. ssa Laura Scarlatelli. Consigliere
3) dr. ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere re riunita in camera di consiglio all'esito di trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
10 novembre 2025 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3013/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
- in persona del Direttore in Parte_1 carica p.t. della sede di Caserta che agisce in virtù di procura conferita dal Parte_2 con atto per Notar di Napoli in data 27.03.2001, Rep. N. 9317, Raccolta n. 3331,
[...] Persona_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Marialuigia Ferrante, ( C.F. pec : C.F._1
, C.F. ) giusta procura generale alle liti conferita per Email_1 CodiceFiscale_2 atto Notar di Napoli in data 18.06.14, Rep. N.17705, Racc. n. 8545 tutti elettivamente Persona_1 domiciliati presso l'Avvocatura Regionale INAIL per la Campania, in Napoli, in Via Nuova Poggioreale
- appellante -
E
-C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Di Tella – Controparte_1 C.F._3
C.F.: e con questi elettivamente dom.to in Aversa (CE) viale della CodiceFiscale_4
Libertà n°14bis, il quale dichiara -ex lege- , di voler ricevere tutte la comunicazioni e notificazioni a mezzo fax alla seguente utenza 081.8925546 oppure a mezzo posta elettronica certificata all' indirizzo:
Email_2
- appellato
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 19.11.2024, l' ha proposto impugnazione parziale Pt_1 avverso la sentenza n. 4876/2024 pubbl. il
03/11/2024 del Tribunale di Napoli NORD , in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale, all'esito di CTU medica, era stata accolta per quanto di ragione la domanda di e, per l' effetto, era stato dichiarato il diritto del ricorrente alla rendita per Controparte_1 menomazione dell' integrità psicofisica conseguente l' infortunio sul lavoro, pari al 20% ed erano state poste a carico dell' le spese, che erano state liquidate in euro 4.638,00 . Pt_1
L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali;
ha eccepito la violazione delle tariffe e ha chiesto la liquidazione del dovuto per il primo grado in conformità a quanto previsto dal DM 55/2014 .
Notificato l'atto, si è costituito con memoria in atti chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
Parte appellante ha censurato la sentenza in quanto il Giudice di primo grado, nel liquidare i compensi di giudizio, non aveva fatto riferimento ai corretti parametri ovvero quello delle cause di valore indeterminabile con bassa complessità .
Ai fini della liquidazione secondo parametri vigenti, si deve considerare che l'art. 4 del D.M. 55/2014 prevede che: “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola fino all'
80%, o diminuiti fino al 50%. Per la fase istruttoria è
di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%.
Il decreto ministeriale n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può si discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dal primo comma dell'articolo 4 di tale decreto (cfr. Cass. 2383/17, in motivazione: "Con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del d.m.
55/2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt.1 e
4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto
2016, n. 16225)).
2 I parametri, dunque, delineano l'ambito del potere giudiziale secondo percentuali di aumento o diminuzione applicabili “di regola”, sì da non escludere che la regola possa subire deroghe in ossequio al principio generale, enunciato nell'art. 2 delcitato D.M., secondo cui: “il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”. Pertanto, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
La Suprema Corte ha ritenuto che: “In tema di liquidazione delle spese processualisuccessiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso pela prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard"del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017 - Rv. 647179 - 01). Ancora, di recente, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché́ ne dia apposita e specifica motivazione” (C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del
14/05/2018 - Rv. 648532 - 01).
Nel caso in esame è pertanto irricevibile la censura sull'applicazione dei valori “medi” per la quale vi è ampia discrezionalità del Giudice nella individuazione degli stessi come base fondante della liquidazione. Di contro possono applicarsi i valori minimi dei compensi in ragione della modesta rilevanza giuridica della questione che per la decisione ha richiesto soltanto l'espletamento della CTU con riguardo al dato clinico, per una mera differenza percentuale di un danno biologico da infortunio già riconosciuto dall' nella sua eziologia professionale. Pt_1
3 Nella fattispecie lo scaglione tariffario applicato è quello di cause di valore indeterminabile che, per quanto sopra detto, deve essere riferito ad ipotesi di bassa complessità.
I parametri minimi stabiliti per tale scaglione, operate le riduzioni del caso, comportano la determinazione dei compensi nella misura totale di euro 3.972,00;
Ne consegue la condanna al pagamento, a titolo di spese, di detto importo, con rideterminazione di quanto statuito in sentenza.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese, e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. Pt_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquida le spese relative al giudizio di primo grado per l'intero in complessivi € 3.972.00;
condanna l' al pagamento di detto importo oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per Pt_1 legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre IVA,CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge,
con attribuzione in favore dei procuratori.
Così deciso in Napoli il 10.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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