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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1172/2025 promossa da: nata a [...] il [...], residente in [...]
4,
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Marzabotto n. 4 entrambi rappresentati e difesi anche disgiuntamente fra loro dagli avv.ti Elisa Manservigi e Giulia
Marchesini ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Elisa Manservigi e Giulia
Marchesini in Bologna, Via Caduti di Cefalonia n. 2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
10/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 17/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
13/07/1969 e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a San Pietro in Casale (BO) il 03/10/2020 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Pietro in Casale (BO) al n. 11 parte I anno 2020;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come di fatto già vivono, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) prende atto che la signora continuerà a vivere nell'abitazione sede del domicilio Parte_1
coniugale in Galliera (BO), Via Marzabotto n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
mentre il signor nell'attesa di trovare un proprio alloggio, vivrà Parte_2
momentaneamente presso l'abitazione della madre in San Pietro in Casale (BO), Via XXIV Maggio
n. 96, dove lo stesso si è già trasferito;
3) prende atto che le parti hanno pattuito di mantenere la comproprietà della casa coniugale;
4) prende atto che le parti hanno stabilito che il signor corrisponda per intero le Parte_2
rate mensili del mutuo ipotecario contratto dagli stessi con Banca Intesa San Paolo, filiale di San
Pietro in Casale (Bologna) in data 17/03/2023 a ministero Notaio dott.ssa Rep. Persona_1
n. 7.710;
5) prende atto che i coniugi manterranno il c/c cointestato esistente presso la filiale di San Pietro in
Casale di Banca Intesa San Paolo N. 68137/1000/00003890 (aperto il 01/03/2023) dal quale verranno prelevate le somme per il pagamento delle rate del mutuo;
6) stabilisce che saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie relative all'immobile di spettanza della proprietà;
7) prende atto che i mobili e gli arredi che erano stati acquistati in costanza di matrimonio pagina 2 di 3 resteranno presso il domicilio coniugale;
8) prende atto che il signor corrisponderà le rate mensili del finanziamento Parte_2
effettuato per l'acquisto dell'autovettura a lui intestata Ford Kuga TG.FT059BS;
9) dispone che, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso, il signor versi Parte_2
mensilmente, il giorno 16 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di euro 500,00, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa presso Emil Banca-
Credito Cooperativo – Società Cooperativa N. 165745 Iban [...]. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
10) prende atto che il signor si obbliga a restituire alla signora la Parte_2 Parte_1
somma di Euro 3.500,00 in un'unica soluzione o anche ratealmente, ma, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2026; la suddetta somma era stata corrisposta dalla signora al Parte_1
signor a titolo di prestito personale non fruttifero nell'anno 2022; Parte_2
11) compensa integralmente le spese legali tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Pietro in Casale (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23.4.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1172/2025 promossa da: nata a [...] il [...], residente in [...]
4,
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Marzabotto n. 4 entrambi rappresentati e difesi anche disgiuntamente fra loro dagli avv.ti Elisa Manservigi e Giulia
Marchesini ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Elisa Manservigi e Giulia
Marchesini in Bologna, Via Caduti di Cefalonia n. 2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
10/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 17/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
13/07/1969 e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a San Pietro in Casale (BO) il 03/10/2020 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Pietro in Casale (BO) al n. 11 parte I anno 2020;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come di fatto già vivono, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) prende atto che la signora continuerà a vivere nell'abitazione sede del domicilio Parte_1
coniugale in Galliera (BO), Via Marzabotto n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
mentre il signor nell'attesa di trovare un proprio alloggio, vivrà Parte_2
momentaneamente presso l'abitazione della madre in San Pietro in Casale (BO), Via XXIV Maggio
n. 96, dove lo stesso si è già trasferito;
3) prende atto che le parti hanno pattuito di mantenere la comproprietà della casa coniugale;
4) prende atto che le parti hanno stabilito che il signor corrisponda per intero le Parte_2
rate mensili del mutuo ipotecario contratto dagli stessi con Banca Intesa San Paolo, filiale di San
Pietro in Casale (Bologna) in data 17/03/2023 a ministero Notaio dott.ssa Rep. Persona_1
n. 7.710;
5) prende atto che i coniugi manterranno il c/c cointestato esistente presso la filiale di San Pietro in
Casale di Banca Intesa San Paolo N. 68137/1000/00003890 (aperto il 01/03/2023) dal quale verranno prelevate le somme per il pagamento delle rate del mutuo;
6) stabilisce che saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie relative all'immobile di spettanza della proprietà;
7) prende atto che i mobili e gli arredi che erano stati acquistati in costanza di matrimonio pagina 2 di 3 resteranno presso il domicilio coniugale;
8) prende atto che il signor corrisponderà le rate mensili del finanziamento Parte_2
effettuato per l'acquisto dell'autovettura a lui intestata Ford Kuga TG.FT059BS;
9) dispone che, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso, il signor versi Parte_2
mensilmente, il giorno 16 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di euro 500,00, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa presso Emil Banca-
Credito Cooperativo – Società Cooperativa N. 165745 Iban [...]. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
10) prende atto che il signor si obbliga a restituire alla signora la Parte_2 Parte_1
somma di Euro 3.500,00 in un'unica soluzione o anche ratealmente, ma, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2026; la suddetta somma era stata corrisposta dalla signora al Parte_1
signor a titolo di prestito personale non fruttifero nell'anno 2022; Parte_2
11) compensa integralmente le spese legali tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Pietro in Casale (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23.4.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 3 di 3