Ordinanza cautelare 1 ottobre 2021
Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 18/02/2022, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00292/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la legale potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierluigi D'Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Villa Castelli, via San Carlo Borromeo n. 11;
contro
Ministero dell'Istruzione, Liceo Scientifico -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del verbale non numerato del Consiglio della Classe 2BT Scientifico Tradizionale -OMISSIS-, relativo allo scrutinio differito dell'anno scolastico 2020/2021 del 27 agosto 2021, con cui si è deliberata la non ammissione alla classe successiva III Liceo Scientifico dell'alunna -OMISSIS-;
della nota protocollo n. -OMISSIS-avente ad oggetto “notifica valutazioni finali di agosto a.s. 2020/2021” a firma del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “-OMISSIS-”, con cui “ si comunica che in sede di scrutinio finale per i giudizi sospesi il Consiglio di Classe della 2BT – Scientifico – Tradizionale, esaminati i risultati conseguiti non ha ammesso Vostro/a figlio/a alla frequenza della classe successiva per il prossimo anno scolastico ”;
di tutti gli atti, precedenti e successivi, ad essi presupposti, connessi e/o conseguenti ancorché incogniti all’odierno Istituto ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, Liceo Scientifico -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – in qualità di genitori esercenti la legale potestà sulla minore -OMISSIS- – hanno impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il verbale del 27 agosto 2021 relativo allo scrutinio differito dell'anno scolastico 2020/2021, con cui si è deliberata la non ammissione della minore alla classe successiva.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 6 ss. O.M. n. 92/2007; difetto di motivazione; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione dell’O.M. n. 11075/07; eccesso di potere sotto vari profili.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto depositato in data 20.9.2021.
Nella camera di consiglio del 29.9.2021 questo TAR ha accolto la domanda cautelare (ord. n. 566/21): “ ai fini delle seguenti attività conformative che l’Istituto scolastico dovrà intraprendere in esecuzione della presente ordinanza: a) attivazione di un corso di recupero in favore della minore ricorrente, nelle due materie oggetto di recupero (matematica e fisica); b) successivamente all’attivazione e alla concreta somministrazione del corso di recupero, nuova ripetizione delle prove nelle materie oggetto di recupero ”.
All’udienza pubblica del 16.2.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso, prende atto il Collegio che, in esecuzione della predetta ordinanza di questo TAR n. 566/21, l’Amministrazione ha provveduto alla ripetizione delle prove nelle materie oggetto di recupero, e nello scrutinio finale del 9.11.2021 ha ammesso la minore all’anno successivo.
Per tali ragioni, essendo la pretesa dei ricorrenti – nella qualità in atti – stata soddisfatta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Le Amministrazioni resistenti vanno nondimeno solidalmente condannate al pagamento delle spese di lite, dovendo ritenersi soccombenti virtuali, alla luce delle considerazioni già espresse da questo TAR con ordinanza n. 566/21, che in questa sede si confermano.
Tali spese si liquidano nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna solidalmente le Amministrazioni resistenti al rimborso delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone dei ricorrenti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.