TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 400/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio, proposta da
nata ad [...] il [...], C.F.: , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Concetto Cucci;
-ricorrente- contro
nato a [...] l'[...], C.F.: , ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via Cirincione n. 64;
-resistente contumace-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, il quale in data 28.11.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 20.11.2024, durante la quale parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, , premesso che dalla convivenza Parte_1
more uxorio con sono nati i figli (nato a [...] il Controparte_1 Persona_1 giorno 11/11/2012) e (nato ad [...] il [...]), nonché dato atto dell'irreversibile Persona_2
rottura dell' unione spirituale e materiale del rapporto di coppia e della cessazione della convivenza, ha chiesto che venga regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e i diritti ad esso afferenti.
Più precisamente, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di disporre: (i) l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso di lei;
(iii) la regolamentazione del diritto di visita del padre;
(iii) l'obbligo a carico del resistente di corrispondere in suo favore un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha inoltre chiesto di essere autorizzata ad adottare in via esclusiva tutte le decisioni inerenti ai figli minori, comprese quelle di maggiore interesse, senza la consultazione, né il consenso del padre.
Il resistente non si è costituito nel presente giudizio e, quindi, all'udienza del 13.11.2024, verificata la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, va accolta la richiesta di affidamento condiviso avanzata dalla ricorrente. Ed invero, a seguito della disamina degli atti, sentiti la ricorrente e uno dei figli minori, il Tribunale ritiene che l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre risponda all'interesse dei figli minori.
Correlato al regime dell'affidamento dei minori, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli artt. 337 ter e quater c.c., diversamente, a seconda che si rientri nel regime dell'affido condiviso o in quello esclusivo.
In particolare, l'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Con l'affidamento condiviso, spetta quindi ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori
- riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Ritenuto quindi che, nel caso di specie, risponda agli interessi dei figli minori l'affidamento condiviso
(come peraltro chiesto dalla madre), non può trovare accoglimento la richiesta della ricorrente di essere autorizzata all'adozione in via esclusiva di tutte le decisioni inerenti ai figli minori. Riguardo alla regolamentazione del diritto di visita del padre, non si rileva la presenza di attuali contrasti circa i rapporti tra padre e figli, atteso che sia dalle dichiarazioni rese dalla madre sia da quanto emerso durante l'ascolto del figlio minore delle parti si evince che il Persona_1
rapporto tra il padre e i figli è sereno ed equilibrato.
Va tuttavia tenuto presente che il resistente vive e lavora a Palermo e che quindi – secondo quanto è emerso dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dal figlio – è solito vedere i figli un paio di volte al mese nel fine settimana.
Si ritiene pertanto che il diritto di visita del padre debba essere disciplinato come segue: due fine settimana al mese dal sabato con prelievo a scuola all'orario di uscita (ovvero, qualora non sia prevista la presenza scolastica nella giornata di sabato, dal venerdì con prelievo a scuola all'orario di uscita)
e riaccompagnamento a scuola il lunedì all'orario di inizio delle lezioni;
durante l'estate per 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per le festività pasquali: il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del padre.
Il diritto di visita deve essere esercitato compatibilmente alle esigenze dei bambini e i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
Infine, parte ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli minori nella misura di € 500,00 (in ragione di € 250,00 ciascuno).
La ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente come baby-sitter, di percepire l'assegno di inclusione di € 398,00 e l'assegno unico nella misura di € 900,00 (cfr. verbale d'udienza del
13/11/2024), deducendo che invece lavora a tempo indeterminato presso la Controparte_1
S.E.U.S. S.c.p.a. - società che gestisce servizi per ambulanze.
Pur essendo rimasta sconosciuta l'effettiva capacità reddituale del resistente non costituito, la documentazione prodotta dalla ricorrente conferma che da giugno dell'anno 2024 il resistente ha cominciato a corrispondere un importo mensile dapprima di € 300,00 e poi, più recentemente, di €
400,00 (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 18.11.2024 – tra i versamenti più recenti: il
18.11.2024 € 398,80; 25.10.2024: € 400,00; 16.10.2024: € 398,80).
Pertanto, tenuto conto degli importi percepiti dalla ricorrente, della presumibile capacità reddituale del resistente, degli importi attualmente erogati per il mantenimento dei figli, delle presumibili esigenze economiche dei figli rapportate alla loro età (12 anni e 8 anni ) e dei tempi Per_1 Per_2
di permanenza dei figli presso ciascun genitore, si stima equo disporre a carico del resistente quale contributo al mantenimento ordinario dei figli un assegno mensile di e 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), da corrispondere oltre ISTAT annuale, con decorrenza dalla data della domanda. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico per i figli minori deve continuare ad essere riscosso per intero dalla madre.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto della natura e del mancato espletamento di attività istruttoria.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce: così statuisce:
- AFFIDA i figli minori (nato a [...] l' 11/11/2012) e Persona_1 Persona_2
(nato ad [...] il [...]) in modo condiviso ad entrambi i genitori, e Controparte_1
, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
- DISCIPLINA il diritto di visita del padre, , come in parte motiva;
Controparte_1
- PONE a carico di il pagamento mensile dell'importo di € 400,00 in favore della Controparte_1
ricorrente quale contributo economico a titolo di mantenimento dei figli Parte_1
minori, e da versare entro il giorno cinque di ogni mese, Persona_1 Persona_2
con rivalutazione monetaria Istat annuale e decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- CONDANNA al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali da liquidarsi nella complessiva misura di € 2.906,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., e dispone che il pagamento venga effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28.02.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio, proposta da
nata ad [...] il [...], C.F.: , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Concetto Cucci;
-ricorrente- contro
nato a [...] l'[...], C.F.: , ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via Cirincione n. 64;
-resistente contumace-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, il quale in data 28.11.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 20.11.2024, durante la quale parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, , premesso che dalla convivenza Parte_1
more uxorio con sono nati i figli (nato a [...] il Controparte_1 Persona_1 giorno 11/11/2012) e (nato ad [...] il [...]), nonché dato atto dell'irreversibile Persona_2
rottura dell' unione spirituale e materiale del rapporto di coppia e della cessazione della convivenza, ha chiesto che venga regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e i diritti ad esso afferenti.
Più precisamente, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di disporre: (i) l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso di lei;
(iii) la regolamentazione del diritto di visita del padre;
(iii) l'obbligo a carico del resistente di corrispondere in suo favore un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha inoltre chiesto di essere autorizzata ad adottare in via esclusiva tutte le decisioni inerenti ai figli minori, comprese quelle di maggiore interesse, senza la consultazione, né il consenso del padre.
Il resistente non si è costituito nel presente giudizio e, quindi, all'udienza del 13.11.2024, verificata la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, va accolta la richiesta di affidamento condiviso avanzata dalla ricorrente. Ed invero, a seguito della disamina degli atti, sentiti la ricorrente e uno dei figli minori, il Tribunale ritiene che l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre risponda all'interesse dei figli minori.
Correlato al regime dell'affidamento dei minori, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli artt. 337 ter e quater c.c., diversamente, a seconda che si rientri nel regime dell'affido condiviso o in quello esclusivo.
In particolare, l'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Con l'affidamento condiviso, spetta quindi ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori
- riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Ritenuto quindi che, nel caso di specie, risponda agli interessi dei figli minori l'affidamento condiviso
(come peraltro chiesto dalla madre), non può trovare accoglimento la richiesta della ricorrente di essere autorizzata all'adozione in via esclusiva di tutte le decisioni inerenti ai figli minori. Riguardo alla regolamentazione del diritto di visita del padre, non si rileva la presenza di attuali contrasti circa i rapporti tra padre e figli, atteso che sia dalle dichiarazioni rese dalla madre sia da quanto emerso durante l'ascolto del figlio minore delle parti si evince che il Persona_1
rapporto tra il padre e i figli è sereno ed equilibrato.
Va tuttavia tenuto presente che il resistente vive e lavora a Palermo e che quindi – secondo quanto è emerso dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dal figlio – è solito vedere i figli un paio di volte al mese nel fine settimana.
Si ritiene pertanto che il diritto di visita del padre debba essere disciplinato come segue: due fine settimana al mese dal sabato con prelievo a scuola all'orario di uscita (ovvero, qualora non sia prevista la presenza scolastica nella giornata di sabato, dal venerdì con prelievo a scuola all'orario di uscita)
e riaccompagnamento a scuola il lunedì all'orario di inizio delle lezioni;
durante l'estate per 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per le festività pasquali: il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del padre.
Il diritto di visita deve essere esercitato compatibilmente alle esigenze dei bambini e i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
Infine, parte ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli minori nella misura di € 500,00 (in ragione di € 250,00 ciascuno).
La ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente come baby-sitter, di percepire l'assegno di inclusione di € 398,00 e l'assegno unico nella misura di € 900,00 (cfr. verbale d'udienza del
13/11/2024), deducendo che invece lavora a tempo indeterminato presso la Controparte_1
S.E.U.S. S.c.p.a. - società che gestisce servizi per ambulanze.
Pur essendo rimasta sconosciuta l'effettiva capacità reddituale del resistente non costituito, la documentazione prodotta dalla ricorrente conferma che da giugno dell'anno 2024 il resistente ha cominciato a corrispondere un importo mensile dapprima di € 300,00 e poi, più recentemente, di €
400,00 (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 18.11.2024 – tra i versamenti più recenti: il
18.11.2024 € 398,80; 25.10.2024: € 400,00; 16.10.2024: € 398,80).
Pertanto, tenuto conto degli importi percepiti dalla ricorrente, della presumibile capacità reddituale del resistente, degli importi attualmente erogati per il mantenimento dei figli, delle presumibili esigenze economiche dei figli rapportate alla loro età (12 anni e 8 anni ) e dei tempi Per_1 Per_2
di permanenza dei figli presso ciascun genitore, si stima equo disporre a carico del resistente quale contributo al mantenimento ordinario dei figli un assegno mensile di e 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), da corrispondere oltre ISTAT annuale, con decorrenza dalla data della domanda. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico per i figli minori deve continuare ad essere riscosso per intero dalla madre.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto della natura e del mancato espletamento di attività istruttoria.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce: così statuisce:
- AFFIDA i figli minori (nato a [...] l' 11/11/2012) e Persona_1 Persona_2
(nato ad [...] il [...]) in modo condiviso ad entrambi i genitori, e Controparte_1
, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
- DISCIPLINA il diritto di visita del padre, , come in parte motiva;
Controparte_1
- PONE a carico di il pagamento mensile dell'importo di € 400,00 in favore della Controparte_1
ricorrente quale contributo economico a titolo di mantenimento dei figli Parte_1
minori, e da versare entro il giorno cinque di ogni mese, Persona_1 Persona_2
con rivalutazione monetaria Istat annuale e decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- CONDANNA al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali da liquidarsi nella complessiva misura di € 2.906,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., e dispone che il pagamento venga effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28.02.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Cristina Russo