TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13830 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di imprese
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai
Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. ZI AN Giudice relatore
3) Dott. ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 38963 per l'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 30/09/2025, vertente
TRA
con sede legale in Cotignola(RA), Parte_1
Via Madonna di Genova n° 120, P.I. n° , P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra nata a [...] il [...], Parte_2
c.f.: elettivamente domiciliata C.F._1
in Roma, Via di San Basilio n° 61, presso lo studio del Prof. Avv. Antonio Barone, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in foglio separato all'atto di citazione, rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 8
d.p.c.m. 16 febbraio 2016 n°40, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 095/ 4195335 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTRICE
E
con sede legale in Roma, Via Monzambano CP_1
n°10, codice fiscale: , partita i.v.a.: P.IVA_2
, in persona del Direttore Legale, P.IVA_3
Avv. Eleonora Mariani, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Monzambano n°10, presso la sede legale dell' rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio CP_1
Borello, dall'Avv. Elisa La Porta, dall'Avv. Paola Grassi e dall'Avv. Marcella Sanfilippo, iscritti all'Elenco Speciale in virtù di mandato in calce alla comparsa CP_1
di costituzione e di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 44462074 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
, Email_2 Email_3 E
Email_5
Email_6
Email_7
CONVENUTA
OGGETTO:RISARCIMENTO NI.
All'udienza del 30 settembre 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. Laura Casella, in sostituzione del Prof. Barone,
e per la parte convenuta l'Avv. Melissa Leopardi, in sostituzione degli Avvocati Elisa La Porta e Claudio
Borello.
I procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato all' la premesso che: CP_1 Parte_1 - essa attrice era azienda leader nel settore della manutenzione del verde stradale ed autostradale ed operava da oltre trenta anni su tutto il territorio nazionale quale partner contrattuale delle principali stazioni appaltanti del comparto;
- ad esito di regolare procedura ad evidenza pubblica l' aveva affidato ad essa istante il servizio CP_1
triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde lungo le strade statali n° 20-21-28-231-702-704-705-706 del Centro di Manutenzione n°3 dell'Area
Compartimentale Piemonte- Coordinamento Territoriale
Nord Ovest di contratto n° 15710 CP_1
del 03/05/2019);
- essa esponente, dopo aver maturato una adeguata esperienza nella esecuzione del contratto de quo, tuttavia si era resa conto che la misura dell'area oggetto di intervento indicata nel non Controparte_2
corrispondeva alla realtà operativa rendendo, di fatto,
l'esecuzione del contratto anti-economica;
- più dettagliatamente nel CSA Norme Tecniche, da una parte, erano indicati ml 452.535,00 di banchina a fronte di ml 581.772,00 di estesa chilometrica
(compresi entrambi i lati), quindi con una detrazione superiore al 22% per tratti non inerbiti che appariva eccessiva;
dall'altra erano indicati mq 1.620.377,00 di scarpate, banchettoni e pertinenze che, rapportati alla estesa lineare delle banchine innanzi indicata, corrispondeva ad una media( dedotta la banchina) di 3,00 mt. di profondità delle scarpate che risultava troppo bassa senza considerare che nella misura indicata avrebbero dovuto ricadere anche le estensioni delle case cantoniere, delle aree piane, delle isole di svincolo e di tutte le pertinenze;
- per tale ragione essa attrice, in data 21/10/2019, aveva presentato dapprima istanza di accesso agli atti per prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione inerente il procedimento di calcolo del valore posto a base d'asta( e conseguentemente del corrispettivo contrattuale pattuito) ivi inclusa, fra l'altro, la perizia ed il progetto cui si operava riferimento nel CSA;
- più nello specifico con tale invocazione di accesso agli atti essa istante aveva chiesto di prendere visione ed estrarre copia di quanto di seguito indicato:
1) tutta la documentazione inerente il procedimento di calcolo del valore posto a base d'asta e, per l'effetto, del corrispettivo contrattuale pattuito con riferimento al lotto 3, contratto rep. n°15710 del 03/05/2019; 2) la perizia n°65, così come menzionata nel verbale di consegna dell'01/04/2019 lotto 3;
3) il progetto/perizia con relativi disegni ed allegati nonché
l'atto di approvazione della stessa ed il progetto CP_1
cui si operava riferimento a pag. 5 del CSA Norme Tecniche
- rispettivamente parte 1, punti nn. 1 e 2-;
4) ogni altro atto connesso;
- tali documenti, infatti, non risultavano essere mai stati messi a disposizione di essa esponente;
- in riscontro alla suddetta istanza con nota prot. n°657684 del 20/11/2019 la stazione appaltante aveva concesso soltanto parzialmente l'ostensione degli atti richiesti così consentendo alla appaltatrice di verificare con certezza l'assenza nel caso di specie di una apposita perizia;
- per l'effetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
4.7 del CSA Parte Generale, essa attrice, in data 28/10/2019, aveva apposto riserva chiedendo il riconoscimento del maggior corrispettivo spettante per poter continuare ad espletare correttamente il servizio oggetto dell'appalto con riferimento all'area da ricoprire per il lotto n°3;
- tale riserva era stata poi ribadita in tutti gli altri atti contabili e, successivamente, era stata confermata in data 11/11/2022 in occasione della sottoscrizione dello stato finale dei lavori;
- nelle more, con nota prot. n° U.0116901 del 16/02/2023 del Registro Ufficiale, l' aveva comunicato CP_1
l'avvio del procedimento di accordo bonario con riferimento a tutte le riserve( inclusa quella di attuale interesse) iscritte sul registro di contabilità al S.A.L. n°2 del 28/11/2019( lavori a tutto il 30/09/2019), al S.A.L. n°3 del 17/02/2020( lavori a tutto il 31/12/2019) ed al S.A.L.
n°6 del 07/07/2020( lavori a tutto il 30/06/2020), avviato con nota prot. CDG-0116901 del 16/02/2023;
- con nota prot. n° 0516334 del 30/06/2023 l CP_1
aveva concluso il procedimento in danno di essa istante comunicando che, a completamento dell'istruttoria, tutte le riserve erano state respinte e nulla era dovuto;
- la descritta chiusura del procedimento di accordo bonario determinava gravissime conseguenze in capo ad essa esponente;
- peraltro la reiezione delle riserve esaminate dall'
[...]
si proiettava essenzialmente anche sulle altre riserve CP_1
di medesimo contenuto iscritte nel registro di contabilità anche successivamente all'avvio del procedimento ex artt. 205 e 206 del D.Lgs. n°50/2016 in occasione dei vari S.A.L. del contratto sino all'ormai avvenuto spirare della durata triennale dell'appalto( 31/01/2022);
- considerato che il servizio era stato integralmente svolto
- come peraltro espressamente riconosciuto dall'
[...]
nel certificato di regolare esecuzione recante CP_1
la sottoscrizione di essa attrice comprovante la conferma delle riserve sollevate in calce al richiamato certificato nonché la autorizzazione a fatturare- la condotta dell' costringeva essa istante ad agire dinanzi CP_1
all'adito ufficio;
tanto al fine di chiedere che fosse accertato il diritto al maggiore compenso per il servizio svolto in forza del contratto n° 15710 del 03/05/2019 e, per l'effetto, di invocare che fosse riconosciuta la illegittimità della conclusione del procedimento bonario in danno di essa esponente con la conseguenziale condanna dell' alla liquidazione della somma CP_1
oggetto di riserva;
- era fondata la riserva iscritta per la somma di € 2.559.011,99 non essendo stata effettuata la perizia ante operam e non essendo, pertanto, corretto il computo metrico dei lavori da eseguire;
- era stato violato il principio di buona fede contrattuale atteso che l'importo posto a base di gara era risultato significativamente incongruo a causa della superficialità della stazione appaltante che, non avendo commissionato alcuna preliminare perizia, aveva mal calcolato l'area di intervento e la conseguente misura del lavoro che essa attrice avrebbe dovuto svolgere;
- ed infatti, a fronte dell'importo totale annuo posto a base di gara pari ad € 800.000,00, si rilevava che l'ammontare del totale annuo era invece pari ad € 2.457.605,90;
- essa istante, di conseguenza, aveva diritto al riconoscimento ed alla liquidazione di un maggior corrispettivo ovvero di una differenza annua lorda pari ad
€ 1.657.605,90 che, al netto del ribasso offerto( 48,54% corrispondente ad € 804.601,91) era pari ad € 853.004,00 annui( ed € 2.559.011,99 per il triennio);
- essa esponente, inoltre, con riserva del 27/04/2020, aveva richiesto la disapplicazione della penale applicata pari ad € 2.884,00 in quanto illegittima perché priva di motivazione e di supporto documentale da cui si potesse evincere il presupposto della stessa;
- in ogni caso essa attrice aveva ribadito di aver svolto il servizio nel rispetto di tutte le previsioni contrattuali e di aver diritto alla somma pattiziamente prevista con riferimento al predetto S.A.L. pari ad € 28.842,00; - le riserve sopra indicate erano ammissibili perché tempestivamente iscritte e supportate da valide ragioni;
- in difetto avrebbe dovuto essere dichiarata la invalidità dell'appalto per non corretta indicazione in ambito pattizio dell'oggetto del servizio da svolgere e, in ogni caso, avrebbe dovuto essere versato quanto spettante, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
- tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'adito Tribunale sulla domanda proposta così provvedere:
1) accertare e dichiarare la fondatezza, la ammissibilità e la piena tempestività della riserva apposta in data
28/12/2019, prima dell'avvio del procedimento bonario così come anche confermata con successive riserve del 17/02/2020, 27/04/2020, 08/07/2020,
05/11/2020, 25/01/2021, 08/04/2021, 29/07/2021,
15/10/2021, 21/01/2022 e 31/03/2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
al riconoscimento ed alla liquidazione di un maggior corrispettivo per il servizio triennale svolto in forza del contratto n° 15710 del 03/05/2019 ovvero di una differenza annua lorda pari ad € 1.657.605,90 che, al netto del ribasso offerto
( 48,54%, corrispondente ad € 804.601,91) è pari ad € 853.004,00 annui e quindi complessivamente pari ad € 2.559.011,99 per il triennio di servizio svolto;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della conclusione del procedimento bonario di cui alla nota CP_1
prot. n° 0516334 del 30/06/2023 nella parte in cui ritiene infondata, inammissibile e parzialmente tempestiva la sopra citata riserva e nega il riconoscimento del relativo diritto di Parte_1
ad ottenere il maggior corrispettivo così come sopra quantificato;
3) per l'effetto condannare al pagamento CP_1
della somma complessiva di € 853.004,00 annui e quindi complessivamente pari ad € 2.559.011,99 per il triennio di servizio svolto a titolo di maggiore compenso per il servizio svolto in forza del contratto n° 15710/2019 ovvero della maggiore o minore somma dovuta secondo giustizia;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità della penale applicata da ad pari ad € 2.884,00, CP_1 Pt_1
perché infondata nonché stante l'assenza di motivazione e di supporto documentale da cui si possa evincere il presupposto della stessa;
in via subordinata: 5) accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto per indeterminatezza dell'oggetto a fronte di gravi carenze documentali( nello specifico progettuali) mai sanate dalla stazione appaltante;
6) in ulteriore subordine accertare e dichiarare l'illegittimo arricchimento di in danno CP_1
di ai sensi dell'art. 2041 e segg. c.c.; Parte_1
in ogni caso:
7) condannare ad indennizzare/risarcire CP_1
della correlata diminuzione patrimoniale Parte_1
subita, parametrabile in € 2.559.011,99 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
8) condannare parte convenuta altresì al pagamento di diritti, spese di lite ed onorari di giustizia”.
Si costituiva l e, con comparsa di risposta, CP_1
in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione della in ragione della carenza Parte_1
della titolarità del diritto di credito azionato atteso che l'Impresa aveva ceduto i propri crediti
- attuali e futuri- derivanti dal richiamato appalto alla Parte_3
Ove si fosse transitati al merito la riserva n°1, volta all'ottenimento del maggior corrispettivo, era intempestiva nonché infondata atteso che il lavoro era stato pattuito a corpo e, pertanto, la appaltatrice avrebbe dovuto valutare la consistenza dell'impegno richiesto;
quanto alla riserva n°2, inerente la disapplicazione della penale irrogata per € 2.884,00, la stessa era intempestiva oltre che infondata atteso che erano stati contestati all' le difformità ed i Pt_4
disallineamenti riscontrati nell'esecuzione del servizio.
Ancor più era da disattendere la richiesta di declaratoria di invalidità del contratto di appalto così come la richiesta di versamento di somme
- ove non riconosciute a titolo di risarcimento-danni- a titolo di arricchimento senza causa.
Tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ voglia il Tribunale adito: in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva di e, per l'effetto, rigettare le domande Pt_1
formulate dalla medesima;
nel merito: in via subordinata rigettare tutte le domande formulate da poiché intempestive, Pt_1
inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. - La causa, all'udienza del 30 settembre 2025, all'esito della formulazione degli scritti difensivi ex art. 189 c.p.c., era trattenuta in decisione per essere devoluta all'esame del Collegio.
-
-
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione della atteso Parte_1
che la stessa, avendo trasferito con atto di cessione del 29/07/2019,rep. n° 38539, i propri crediti nei confronti dell' derivanti dall'appalto CP_1
in esame, alla non ha Parte_3
la titolarità ad agire nel presente giudizio.
Ed infatti nella scrittura privata (allegato n°8 alla comparsa di risposta) recante in rubrica la espressione lessicale “ cessione di crediti” è dato, inter alia, leggere: “
1) la cedente dichiara di cedere, come effettivamente cede, con il presente atto alla cessionaria, che accetta, tutti i crediti già sorti e che sorgeranno dall'esecuzione del contratto descritto in calce al presente atto, compresi interessi maturati e maturandi ed incluse eventuali implementazioni, proroghe, modifiche, revisioni prezzi”; ed ancora nella clausola della scrittura privata denominata “ descrizione del credito ceduto” è, fra l'altro, scritto:
“- contratto di appalto stipulato in data 03 maggio
2019 a rogito del notaio in Roma dott. Persona_1
rep. num. 15710/8845 avente per oggetto l'affidamento del servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde lungo le strade statali nn. 20-21-28-231-702-705-706 del Centro di Manutenzione n°3 dell'Area Compartimentale
Piemonte- Coordinamento Territoriale Nord Ovest di per il corrispettivo CP_1
a corpo di € 1.254.000,00
( unmilioneduecentocinquantaquattromila virgola zero zero) al netto dell'I.V.A. (Codice CIG
7413542863) compresi interessi maturati e maturandi ed incluse eventuali implementazioni, proroghe, modifiche, revisioni prezzi”.
Osserva il Tribunale che il contratto di appalto oggetto di indagine è stato stipulato a corpo e non a misura sicchè la che si professa Parte_1
leader nel pertinente settore, avrebbe potuto/dovuto valutare ex ante la convenienza della proposta contrattuale formulata.
In aggiunta la prima riserva iscritta per € 2.559.011,99 è stata formulata in ragione della
– lamentata- irrisoria determinazione del corrispettivo a fronte della consistenza delle opere da svolgere.
Non è chi non consideri che, a prescindere da ogni ulteriore valutazione, nella scheda di cessione dei crediti è chiaramente enunciato che il profilo inerente la revisione dei prezzi è stato fatto oggetto di trasferimento alla cessionaria.
Del pari deve essere considerato che, a fronte di un negozio di trasferimento onnicomprensivo dei crediti- sia attuali che futuri- non può fondatamente asserirsi che sarebbero stati trasferiti i crediti inerenti l'esecuzione dell'appalto, ma non quelli concernenti la invocazione di risarcimento del danno o di pagamento di somme a titolo di arricchimento senza causa.
Il chiaro tenore letterale della clausole della richiamata scrittura privata di cessione dei crediti rende univoco che, all'esito del perfezionamento del suddetto negozio e della comunicazione dello stesso al debitore ceduto, unica interlocutrice in ordine alle problematiche derivanti dal contratto di appalto è la cessionaria.
In ragione dei superiori presupposti apparirebbe privo di coerenza logica distinguere i profili inerenti l'esecuzione dell'appalto da quelli volti ad ottenere la revisione dei prezzi o il risarcimento del danno ovvero giustificare la adozione di provvedimenti di natura accertativa( in ordine alla valutazione del computo metrico delle opere ed alla legittimità della penale irrogata).
Essendo di chiara evidenza che tutti i profili contenziosi dell'appalto de quo, nella ricorrenza dei presupposti di legge, potrebbero in ipotesi essere azionati dalla deve Parte_3
essere ribadito il difetto di legittimazione della il che preclude il transito Parte_1
all'esame dei profili di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Quanto alla richiesta della difesa dell' CP_1
di rifusione degli oneri riflessi ex art. 2115 c.c.,
D.P.R. n°1124/65 e D.Lgs. n° 38/2000, deve essere richiamato il principio espresso in sede di legittimità(Cass. Sez. 2^ n°7499 del 15/03/2023) secondo cui la conseguenza della introduzione di tali norme di legge è che l'ente pubblico- o la società con partecipazione statale- sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite sicchè “ trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della parte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulta infondata” ( nello stesso senso di recente
Cass. Sez. 2^ n°3242 del 05/02/2024 ove si ribadisce che “ i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1 comma 208 della legge n°266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale disposizione, in deroga all'art. 2115 3° comma c.c., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi”)
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione della Parte_1
ad agire nel presente giudizio.
- Condanna la a rifondere in favore Parte_1
della parte convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 24.668,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. ove spettanti per legge
- Così deciso il 07 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. ZI AN
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di imprese
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai
Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. ZI AN Giudice relatore
3) Dott. ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 38963 per l'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 30/09/2025, vertente
TRA
con sede legale in Cotignola(RA), Parte_1
Via Madonna di Genova n° 120, P.I. n° , P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra nata a [...] il [...], Parte_2
c.f.: elettivamente domiciliata C.F._1
in Roma, Via di San Basilio n° 61, presso lo studio del Prof. Avv. Antonio Barone, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in foglio separato all'atto di citazione, rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 8
d.p.c.m. 16 febbraio 2016 n°40, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 095/ 4195335 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTRICE
E
con sede legale in Roma, Via Monzambano CP_1
n°10, codice fiscale: , partita i.v.a.: P.IVA_2
, in persona del Direttore Legale, P.IVA_3
Avv. Eleonora Mariani, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Monzambano n°10, presso la sede legale dell' rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio CP_1
Borello, dall'Avv. Elisa La Porta, dall'Avv. Paola Grassi e dall'Avv. Marcella Sanfilippo, iscritti all'Elenco Speciale in virtù di mandato in calce alla comparsa CP_1
di costituzione e di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 44462074 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
, Email_2 Email_3 E
Email_5
Email_6
Email_7
CONVENUTA
OGGETTO:RISARCIMENTO NI.
All'udienza del 30 settembre 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. Laura Casella, in sostituzione del Prof. Barone,
e per la parte convenuta l'Avv. Melissa Leopardi, in sostituzione degli Avvocati Elisa La Porta e Claudio
Borello.
I procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato all' la premesso che: CP_1 Parte_1 - essa attrice era azienda leader nel settore della manutenzione del verde stradale ed autostradale ed operava da oltre trenta anni su tutto il territorio nazionale quale partner contrattuale delle principali stazioni appaltanti del comparto;
- ad esito di regolare procedura ad evidenza pubblica l' aveva affidato ad essa istante il servizio CP_1
triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde lungo le strade statali n° 20-21-28-231-702-704-705-706 del Centro di Manutenzione n°3 dell'Area
Compartimentale Piemonte- Coordinamento Territoriale
Nord Ovest di contratto n° 15710 CP_1
del 03/05/2019);
- essa esponente, dopo aver maturato una adeguata esperienza nella esecuzione del contratto de quo, tuttavia si era resa conto che la misura dell'area oggetto di intervento indicata nel non Controparte_2
corrispondeva alla realtà operativa rendendo, di fatto,
l'esecuzione del contratto anti-economica;
- più dettagliatamente nel CSA Norme Tecniche, da una parte, erano indicati ml 452.535,00 di banchina a fronte di ml 581.772,00 di estesa chilometrica
(compresi entrambi i lati), quindi con una detrazione superiore al 22% per tratti non inerbiti che appariva eccessiva;
dall'altra erano indicati mq 1.620.377,00 di scarpate, banchettoni e pertinenze che, rapportati alla estesa lineare delle banchine innanzi indicata, corrispondeva ad una media( dedotta la banchina) di 3,00 mt. di profondità delle scarpate che risultava troppo bassa senza considerare che nella misura indicata avrebbero dovuto ricadere anche le estensioni delle case cantoniere, delle aree piane, delle isole di svincolo e di tutte le pertinenze;
- per tale ragione essa attrice, in data 21/10/2019, aveva presentato dapprima istanza di accesso agli atti per prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione inerente il procedimento di calcolo del valore posto a base d'asta( e conseguentemente del corrispettivo contrattuale pattuito) ivi inclusa, fra l'altro, la perizia ed il progetto cui si operava riferimento nel CSA;
- più nello specifico con tale invocazione di accesso agli atti essa istante aveva chiesto di prendere visione ed estrarre copia di quanto di seguito indicato:
1) tutta la documentazione inerente il procedimento di calcolo del valore posto a base d'asta e, per l'effetto, del corrispettivo contrattuale pattuito con riferimento al lotto 3, contratto rep. n°15710 del 03/05/2019; 2) la perizia n°65, così come menzionata nel verbale di consegna dell'01/04/2019 lotto 3;
3) il progetto/perizia con relativi disegni ed allegati nonché
l'atto di approvazione della stessa ed il progetto CP_1
cui si operava riferimento a pag. 5 del CSA Norme Tecniche
- rispettivamente parte 1, punti nn. 1 e 2-;
4) ogni altro atto connesso;
- tali documenti, infatti, non risultavano essere mai stati messi a disposizione di essa esponente;
- in riscontro alla suddetta istanza con nota prot. n°657684 del 20/11/2019 la stazione appaltante aveva concesso soltanto parzialmente l'ostensione degli atti richiesti così consentendo alla appaltatrice di verificare con certezza l'assenza nel caso di specie di una apposita perizia;
- per l'effetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
4.7 del CSA Parte Generale, essa attrice, in data 28/10/2019, aveva apposto riserva chiedendo il riconoscimento del maggior corrispettivo spettante per poter continuare ad espletare correttamente il servizio oggetto dell'appalto con riferimento all'area da ricoprire per il lotto n°3;
- tale riserva era stata poi ribadita in tutti gli altri atti contabili e, successivamente, era stata confermata in data 11/11/2022 in occasione della sottoscrizione dello stato finale dei lavori;
- nelle more, con nota prot. n° U.0116901 del 16/02/2023 del Registro Ufficiale, l' aveva comunicato CP_1
l'avvio del procedimento di accordo bonario con riferimento a tutte le riserve( inclusa quella di attuale interesse) iscritte sul registro di contabilità al S.A.L. n°2 del 28/11/2019( lavori a tutto il 30/09/2019), al S.A.L. n°3 del 17/02/2020( lavori a tutto il 31/12/2019) ed al S.A.L.
n°6 del 07/07/2020( lavori a tutto il 30/06/2020), avviato con nota prot. CDG-0116901 del 16/02/2023;
- con nota prot. n° 0516334 del 30/06/2023 l CP_1
aveva concluso il procedimento in danno di essa istante comunicando che, a completamento dell'istruttoria, tutte le riserve erano state respinte e nulla era dovuto;
- la descritta chiusura del procedimento di accordo bonario determinava gravissime conseguenze in capo ad essa esponente;
- peraltro la reiezione delle riserve esaminate dall'
[...]
si proiettava essenzialmente anche sulle altre riserve CP_1
di medesimo contenuto iscritte nel registro di contabilità anche successivamente all'avvio del procedimento ex artt. 205 e 206 del D.Lgs. n°50/2016 in occasione dei vari S.A.L. del contratto sino all'ormai avvenuto spirare della durata triennale dell'appalto( 31/01/2022);
- considerato che il servizio era stato integralmente svolto
- come peraltro espressamente riconosciuto dall'
[...]
nel certificato di regolare esecuzione recante CP_1
la sottoscrizione di essa attrice comprovante la conferma delle riserve sollevate in calce al richiamato certificato nonché la autorizzazione a fatturare- la condotta dell' costringeva essa istante ad agire dinanzi CP_1
all'adito ufficio;
tanto al fine di chiedere che fosse accertato il diritto al maggiore compenso per il servizio svolto in forza del contratto n° 15710 del 03/05/2019 e, per l'effetto, di invocare che fosse riconosciuta la illegittimità della conclusione del procedimento bonario in danno di essa esponente con la conseguenziale condanna dell' alla liquidazione della somma CP_1
oggetto di riserva;
- era fondata la riserva iscritta per la somma di € 2.559.011,99 non essendo stata effettuata la perizia ante operam e non essendo, pertanto, corretto il computo metrico dei lavori da eseguire;
- era stato violato il principio di buona fede contrattuale atteso che l'importo posto a base di gara era risultato significativamente incongruo a causa della superficialità della stazione appaltante che, non avendo commissionato alcuna preliminare perizia, aveva mal calcolato l'area di intervento e la conseguente misura del lavoro che essa attrice avrebbe dovuto svolgere;
- ed infatti, a fronte dell'importo totale annuo posto a base di gara pari ad € 800.000,00, si rilevava che l'ammontare del totale annuo era invece pari ad € 2.457.605,90;
- essa istante, di conseguenza, aveva diritto al riconoscimento ed alla liquidazione di un maggior corrispettivo ovvero di una differenza annua lorda pari ad
€ 1.657.605,90 che, al netto del ribasso offerto( 48,54% corrispondente ad € 804.601,91) era pari ad € 853.004,00 annui( ed € 2.559.011,99 per il triennio);
- essa esponente, inoltre, con riserva del 27/04/2020, aveva richiesto la disapplicazione della penale applicata pari ad € 2.884,00 in quanto illegittima perché priva di motivazione e di supporto documentale da cui si potesse evincere il presupposto della stessa;
- in ogni caso essa attrice aveva ribadito di aver svolto il servizio nel rispetto di tutte le previsioni contrattuali e di aver diritto alla somma pattiziamente prevista con riferimento al predetto S.A.L. pari ad € 28.842,00; - le riserve sopra indicate erano ammissibili perché tempestivamente iscritte e supportate da valide ragioni;
- in difetto avrebbe dovuto essere dichiarata la invalidità dell'appalto per non corretta indicazione in ambito pattizio dell'oggetto del servizio da svolgere e, in ogni caso, avrebbe dovuto essere versato quanto spettante, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
- tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'adito Tribunale sulla domanda proposta così provvedere:
1) accertare e dichiarare la fondatezza, la ammissibilità e la piena tempestività della riserva apposta in data
28/12/2019, prima dell'avvio del procedimento bonario così come anche confermata con successive riserve del 17/02/2020, 27/04/2020, 08/07/2020,
05/11/2020, 25/01/2021, 08/04/2021, 29/07/2021,
15/10/2021, 21/01/2022 e 31/03/2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
al riconoscimento ed alla liquidazione di un maggior corrispettivo per il servizio triennale svolto in forza del contratto n° 15710 del 03/05/2019 ovvero di una differenza annua lorda pari ad € 1.657.605,90 che, al netto del ribasso offerto
( 48,54%, corrispondente ad € 804.601,91) è pari ad € 853.004,00 annui e quindi complessivamente pari ad € 2.559.011,99 per il triennio di servizio svolto;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della conclusione del procedimento bonario di cui alla nota CP_1
prot. n° 0516334 del 30/06/2023 nella parte in cui ritiene infondata, inammissibile e parzialmente tempestiva la sopra citata riserva e nega il riconoscimento del relativo diritto di Parte_1
ad ottenere il maggior corrispettivo così come sopra quantificato;
3) per l'effetto condannare al pagamento CP_1
della somma complessiva di € 853.004,00 annui e quindi complessivamente pari ad € 2.559.011,99 per il triennio di servizio svolto a titolo di maggiore compenso per il servizio svolto in forza del contratto n° 15710/2019 ovvero della maggiore o minore somma dovuta secondo giustizia;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità della penale applicata da ad pari ad € 2.884,00, CP_1 Pt_1
perché infondata nonché stante l'assenza di motivazione e di supporto documentale da cui si possa evincere il presupposto della stessa;
in via subordinata: 5) accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto per indeterminatezza dell'oggetto a fronte di gravi carenze documentali( nello specifico progettuali) mai sanate dalla stazione appaltante;
6) in ulteriore subordine accertare e dichiarare l'illegittimo arricchimento di in danno CP_1
di ai sensi dell'art. 2041 e segg. c.c.; Parte_1
in ogni caso:
7) condannare ad indennizzare/risarcire CP_1
della correlata diminuzione patrimoniale Parte_1
subita, parametrabile in € 2.559.011,99 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
8) condannare parte convenuta altresì al pagamento di diritti, spese di lite ed onorari di giustizia”.
Si costituiva l e, con comparsa di risposta, CP_1
in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione della in ragione della carenza Parte_1
della titolarità del diritto di credito azionato atteso che l'Impresa aveva ceduto i propri crediti
- attuali e futuri- derivanti dal richiamato appalto alla Parte_3
Ove si fosse transitati al merito la riserva n°1, volta all'ottenimento del maggior corrispettivo, era intempestiva nonché infondata atteso che il lavoro era stato pattuito a corpo e, pertanto, la appaltatrice avrebbe dovuto valutare la consistenza dell'impegno richiesto;
quanto alla riserva n°2, inerente la disapplicazione della penale irrogata per € 2.884,00, la stessa era intempestiva oltre che infondata atteso che erano stati contestati all' le difformità ed i Pt_4
disallineamenti riscontrati nell'esecuzione del servizio.
Ancor più era da disattendere la richiesta di declaratoria di invalidità del contratto di appalto così come la richiesta di versamento di somme
- ove non riconosciute a titolo di risarcimento-danni- a titolo di arricchimento senza causa.
Tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ voglia il Tribunale adito: in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva di e, per l'effetto, rigettare le domande Pt_1
formulate dalla medesima;
nel merito: in via subordinata rigettare tutte le domande formulate da poiché intempestive, Pt_1
inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. - La causa, all'udienza del 30 settembre 2025, all'esito della formulazione degli scritti difensivi ex art. 189 c.p.c., era trattenuta in decisione per essere devoluta all'esame del Collegio.
-
-
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione della atteso Parte_1
che la stessa, avendo trasferito con atto di cessione del 29/07/2019,rep. n° 38539, i propri crediti nei confronti dell' derivanti dall'appalto CP_1
in esame, alla non ha Parte_3
la titolarità ad agire nel presente giudizio.
Ed infatti nella scrittura privata (allegato n°8 alla comparsa di risposta) recante in rubrica la espressione lessicale “ cessione di crediti” è dato, inter alia, leggere: “
1) la cedente dichiara di cedere, come effettivamente cede, con il presente atto alla cessionaria, che accetta, tutti i crediti già sorti e che sorgeranno dall'esecuzione del contratto descritto in calce al presente atto, compresi interessi maturati e maturandi ed incluse eventuali implementazioni, proroghe, modifiche, revisioni prezzi”; ed ancora nella clausola della scrittura privata denominata “ descrizione del credito ceduto” è, fra l'altro, scritto:
“- contratto di appalto stipulato in data 03 maggio
2019 a rogito del notaio in Roma dott. Persona_1
rep. num. 15710/8845 avente per oggetto l'affidamento del servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde lungo le strade statali nn. 20-21-28-231-702-705-706 del Centro di Manutenzione n°3 dell'Area Compartimentale
Piemonte- Coordinamento Territoriale Nord Ovest di per il corrispettivo CP_1
a corpo di € 1.254.000,00
( unmilioneduecentocinquantaquattromila virgola zero zero) al netto dell'I.V.A. (Codice CIG
7413542863) compresi interessi maturati e maturandi ed incluse eventuali implementazioni, proroghe, modifiche, revisioni prezzi”.
Osserva il Tribunale che il contratto di appalto oggetto di indagine è stato stipulato a corpo e non a misura sicchè la che si professa Parte_1
leader nel pertinente settore, avrebbe potuto/dovuto valutare ex ante la convenienza della proposta contrattuale formulata.
In aggiunta la prima riserva iscritta per € 2.559.011,99 è stata formulata in ragione della
– lamentata- irrisoria determinazione del corrispettivo a fronte della consistenza delle opere da svolgere.
Non è chi non consideri che, a prescindere da ogni ulteriore valutazione, nella scheda di cessione dei crediti è chiaramente enunciato che il profilo inerente la revisione dei prezzi è stato fatto oggetto di trasferimento alla cessionaria.
Del pari deve essere considerato che, a fronte di un negozio di trasferimento onnicomprensivo dei crediti- sia attuali che futuri- non può fondatamente asserirsi che sarebbero stati trasferiti i crediti inerenti l'esecuzione dell'appalto, ma non quelli concernenti la invocazione di risarcimento del danno o di pagamento di somme a titolo di arricchimento senza causa.
Il chiaro tenore letterale della clausole della richiamata scrittura privata di cessione dei crediti rende univoco che, all'esito del perfezionamento del suddetto negozio e della comunicazione dello stesso al debitore ceduto, unica interlocutrice in ordine alle problematiche derivanti dal contratto di appalto è la cessionaria.
In ragione dei superiori presupposti apparirebbe privo di coerenza logica distinguere i profili inerenti l'esecuzione dell'appalto da quelli volti ad ottenere la revisione dei prezzi o il risarcimento del danno ovvero giustificare la adozione di provvedimenti di natura accertativa( in ordine alla valutazione del computo metrico delle opere ed alla legittimità della penale irrogata).
Essendo di chiara evidenza che tutti i profili contenziosi dell'appalto de quo, nella ricorrenza dei presupposti di legge, potrebbero in ipotesi essere azionati dalla deve Parte_3
essere ribadito il difetto di legittimazione della il che preclude il transito Parte_1
all'esame dei profili di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Quanto alla richiesta della difesa dell' CP_1
di rifusione degli oneri riflessi ex art. 2115 c.c.,
D.P.R. n°1124/65 e D.Lgs. n° 38/2000, deve essere richiamato il principio espresso in sede di legittimità(Cass. Sez. 2^ n°7499 del 15/03/2023) secondo cui la conseguenza della introduzione di tali norme di legge è che l'ente pubblico- o la società con partecipazione statale- sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite sicchè “ trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della parte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulta infondata” ( nello stesso senso di recente
Cass. Sez. 2^ n°3242 del 05/02/2024 ove si ribadisce che “ i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1 comma 208 della legge n°266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale disposizione, in deroga all'art. 2115 3° comma c.c., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi”)
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione della Parte_1
ad agire nel presente giudizio.
- Condanna la a rifondere in favore Parte_1
della parte convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 24.668,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. ove spettanti per legge
- Così deciso il 07 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. ZI AN
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo