TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/07/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3613 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 07/07/2025 alle ore 10,30 innanzi al Giudice Onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3613 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Olindo Di Francesco per parte ricorrente e il UO
ET CE DU per parte resistente.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi e nelle note conclusionali depositate;
l'avv. Di Francesco, inoltre, insiste nella richiesta di prova per testi formulata in ricorso e rappresenta che le ordinanze ingiunzioni citate dalla controparte non sono definitive essendo tutte sub iudice;
ove occorra chiede un rinvio per produrre certificazione di cancelleria;
il UO DU rappresenta che al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione vi erano già nel quinquennio sette violazioni della stessa indole
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Verbale chiuso ad ore 10,40.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno
07/07/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:40 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore 18:00, la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3613 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
13/05/1957, e (c.f: ) nata a [...] Parte_1 C.F._2
(AG) il 28/02/1959, entrambi residenti in Porto Empedocle (AG) ed elettivamente domiciliati in
Agrigento, via Mazzini n. 44 bis, presso lo studio degli avv.ti Olindo Di Francesco e Gerlando Di
Francesco che li rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTI - OPPONENTI * contro
(c.f.: ) con sede in Porto Controparte_2 P.IVA_1
Empedocle (AG), via Gioeni n. 55, rappresentata in giudizio dal Capitano di OR (CP)
ex art. 6, comma 9, D. Lgs. n. 150/2011, giusta delega in calce alla Controparte_3 memoria di costituzione
* RESISTENTE - OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2022, e Controparte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso “l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. Parte_1
29101 del 01.12.2022, notificata a mezzo pec il 01.12.2022, con la quale la Controparte_2 ha … ingiunto il pagamento della somma di € 9.000,00 ai sensi dell'art. 11
[...]
d.lgs 4/2012” per la “violazione dell'art. 9/bis del Reg. UE n. 982/2019 e del D. Lgs n. 4 del
2012, art. 10, comma 1 lett. M), perché "transitava all'interno dell'area “Ovest bacino di Gela” a una velocità di 2,7 nodi”.
A sostegno della svolta opposizione i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: “1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 legge n. 241/1990 e del D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 124 del 18 aprile 2003; 2) Nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento notificata a mezzo pec;
3) Insussistenza delle violazioni contestate. Difetto di motivazione;
4) Gradatamente e senza recesso … illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione per mancanza di prova circa la taratura degli strumenti usati per la geolocalizzazione;
5) Errata applicazione dell'istituto della recidiva;
6) Gradatamente … l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la perfetta buona fede degli opponenti”.
Hanno quindi chiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di: “1) Accogliere l'opposizione e annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali … Con ogni conseguente statuizione di legge. 2) In subordine, … ridurre le sanzioni al minimo edittale poiché dal comportamento tenuto dai ricorrenti non emerge né dolo, né colpa, bensì buona fede. 3) Con vittoria di spese e compensi;
con distrazione in favore dell'avvocato antistatario”.
Con decreto depositato il 16 gennaio 2023 il Tribunale ha fissato l'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c., onerando la Cancelleria di provvedere alla notifica del decreto e del ricorso all'autorità che ha emesso l'atto impugnato.
La si è costituita ritualmente in Controparte_2 giudizio il 14 marzo 2023, depositando memoria difensiva con la quale contestava specificamente le singole doglianze formulate dai ricorrenti e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Con ordinanza riservata depositata il 30 agosto 2023 il Tribunale “ritenuta inammissibile e irrilevante ai fini del decidere la prova per testi richiesta da parte attrice” fissava l'udienza per la discussione, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti depositavano note conclusive.
3 All'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi, svolgendo le precisazioni trascritte nel superiore verbale di causa, cui si rimanda.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2. Con il primo motivo di opposizione parte ricorrente eccepisce, in via preliminare,
“l'illegittimità degli atti opposti per mancata conclusione del provvedimento amministrativo entro il termine di 90 giorni” in “violazione … dell'art. 2, comma 2, legge n. 241/1990 e del D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 124 del 18 aprile 2003”.
Evidenzia in particolare che “le contestazioni mosse ai ricorrenti risalgono, presuntivamente, al 15.06.2022, mentre la successiva ordinanza - ingiunzione di pagamento è stata emessa il 01.12.2022, a distanza di ben sei mesi. Risulta, pertanto, ictu oculi il mancato rispetto del termine di legge previsto a pena di decadenza”.
Tale doglianza è priva di fondamento.
La costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella Legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello - peraltro non perentorio - previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della Legge n. 241/1990
(originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del
2005, convertito dalla L. n. 80 del 2005), in quanto la Legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve (v. Cass. S.U. 27/04/2006 n. 9591).
È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni.
Sul punto si condivide, quindi, l'orientamento della Suprema Corte ribadito, da ultimo, nella sentenza n. 21706/2018, secondo cui “in decisioni risalenti nel tempo (v., fra le altre, Cass.
28 luglio 2009, n. 17526 e i precedenti ivi richiamati) risulta già ribadito che la L. n. 689 non prevede alcun termine di decadenza per l'amministrazione e che l'ordinanza-ingiunzione può essere validamente emessa nel termine di prescrizione quinquennale (ancorché detta norma faccia riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni)”.
4 Legittima risulta, quindi, l'ordinanza - ingiunzione, oggetto del presente giudizio di opposizione, poiché emessa entro il termine decadenziale di cinque anni previsto dal richiamato art. 28 della Legge n. 689/1981.
3. Con il secondo motivo di opposizione i sigg. e eccepiscono la “nullità CP_1 Pt_1 dell'ordinanza ingiunzione di pagamento notificata a mezzo pec” sia perché “non è stata notificata personalmente ai ricorrenti nei rispettivi indirizzi”, sia perché non risulta firmata digitalmente e manca dell'attestazione di conformità di un pubblico ufficiale.
E' principio consolidato della Suprema Corte (v. tra le tante: Cass. Civile ordinanza n.
28829/2020) quello secondo cui: “Deve reputarsi ormai non più contestata la facoltà per
l'Amministrazione di provvedere alla notifica dell'ordinanza anche presso il domicilio eletto nella fase che ha preceduto l'adozione del provvedimento opposto, alla luce del principio affermato da questa Corte (Cass. n. 18812/2014) a mente del quale l'elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel procedimento amministrativo che prelude all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, sebbene non produca effetti nel successivo procedimento contenzioso, nel silenzio della legge, debba essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 cod. proc. civ. e non a quella di cui all'articolo 170 cod. proc. civ., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione dell'ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa e non obbligatoria…. Ne deriva che deve reputarsi consentita la notificazione di atti, quale anche l'ordinanza ingiunzione, effettuata direttamente dalla P.A. a mezzo posta elettronica certificata, ma senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53/1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati, ipotesi che esula chiaramente dal caso in cui a procedere alla notificazione a mezzo pec sia direttamente una pubblica amministrazione”.
Con riguardo agli eccepiti vizi di forma (mancanza firma digitale e attestazione di conformità) pur a prescindere dalle corrette deduzioni dell'opposta al Controparte_2 riguardo (validità del formato di firma “PAdES”) si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la notificazione delle ordinanze-ingiunzioni può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo PEC, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati.
Invero, secondo la Suprema Corte, l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria non è tutelabile se non si dimostra una concreta lesione del diritto di difesa, e quindi l'omissione
5 della relata, della firma digitale o dell'attestazione di conformità non determina l'invalidità della notifica se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo, ossia ha consentito al destinatario di avere conoscenza dell'ordinanza.
Ciò è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civ., con l'ordinanza 22 aprile 2025 n. 20503 nella quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di ordinanze ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, a mezzo di posta elettronica certificata è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della specifica comunicazione eseguita ad espletare la propria funzione o a rendere poco agevole
l'esercizio del diritto di difesa, atteso che, trattandosi di violazione di norme processuali, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, non rilevando, peraltro,
l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione ricevuta”.
Il presente motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. Non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di opposizione con cui i ricorrenti hanno eccepito la “insussistenza delle violazioni contestate” e, in particolare, l'errata applicazione
“dell'art. 10, comma 1, lett. M) d.lgs. 4/2012 e dell'art. 9 bis Reg. (UE) 982/2019”, eccependo che “in nessuna delle due norme contestate vi è il richiamo alla velocità da tenere nelle zone sottoposte a restrizione” e ancora che “nell'ordinanza impugnata non sono richiamate né le coordinate geografiche mantenute dal né tantomeno la norma che individua il limite CP_4 minimo da mantenere”.
Le affermazioni dei ricorrenti risultano palesemente smentite dalla sola lettura del “verbale di accertamento e contestazione” n. 74/2022 e della successiva ordinanza ingiunzione n.
29101/2022, oggetto del presente giudizio.
In entrambi gli atti, la ha indicato tra le disposizioni normative violate Controparte_2 dai ricorrenti, oltre all'art. 10, comma 1, lett. M) d.lgs. 4/2012 e all'art. 9 bis Reg. (UE) 982/2019
(citati dai ricorrenti), anche l'art. 7 del D.M. 20.07.2017 recante “Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima” (pubblicato sulla G.U. n. 219 del
19/9/2017) che al primo comma così dispone: “il transito, laddove consentito, di unità da pesca in aree marittime soggette, in base alle vigenti normative nazionale o europea, a misure di restrizione dell'attività di pesca deve avvenire – se non diversamente disposto – con rotte dirette ed a velocità costante non inferiori a 7 nodi …”.
Per quanto invece attiene alle “coordinate geografiche mantenute dal MP ” si CP_4
6 rileva che le stesse, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sono state chiaramente indicate nel richiamato pvc n. 74/2022 ove alla pagina 2, nella sezione “descrizione del fatto” si legge testualmente “Il M/P transitava all'interno dell'area "Ovest Bacino di Gela" a una CP_4 velocità di 2,9 nodi … la posizione rilevata tramite sistema VMS: 37° 07' 30” N 013° 22' 33” E rotta 119° 2.7 nodi - IN PESCA - 15/06/2022 14:46:00 UTC. Si allega rilievo fotografico del sistema VMS”.
Non vi è dubbio che tali coordinate, per come risulta anche dal rilievo fotografico allegato al pvc, rientrano all'interno dell'area di restrizione della pesca denominata “Ovest Bacino di Gela” istituita dal Regolamento (UE) 2019/982, art. 1, punto 3, par. 2, (di modifica al Regolamento (UE)
n. 1343/2011, art. 9 bis), delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate geografiche:
- 37° 23,850' N, 12° 30,072' E
- 37° 23,884' N, 12° 48,282' E
- 37° 11,567' N, 12° 48,305' E
- 37° 11,532' N, 12° 30,095' E.
Le suddette indicazioni contenute nel verbale di accertamento (ritualmente notificato ai ricorrenti) sono state, poi, correttamente richiamate nell'ordinanza ingiunzione opposta e ne costituiscono la motivazione per relationem.
All'interno del medesimo motivo, i ricorrenti lamentano, poi, che “gli accertatori non hanno mai provveduto a contestare immediatamente l'infrazione de qua nonostante avessero, a loro dire, individuato la posizione del motopesca. In sostanza, la , omettendo Controparte_2 qualsivoglia ispezione e controllo del peschereccio, non ha potuto verificare né le condizioni dell'imbarcazione né la sua reale posizione, né tampoco le eventuali attività che a bordo della stessa si stavano svolgendo”.
Sul punto occorre in primis rammentare che le situazioni accertate dagli Ufficiali della
Guardia Costiera riportate prima nel verbale di accertamento e contestazione e poi nell'ordinanza ingiunzione impugnata e poste alla base dell'irrogazione delle sanzioni – ovvero il transito della nella zona di restrizione alla pesca a velocità inferiore a quella consentita – sono CP_4 confluite in atti che, ai sensi dell'art. 2700 c.c. hanno fede privilegiata, superabile solo con querela di falso. Inoltre, deve osservarsi che lo stesso art. 10 del D. Lgs. n. 4 del 2012 dispone che “Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: … M) navigare … in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte
7 dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare”.
Tale disposizione, pertanto, prevede espressamente che le violazioni possono essere “accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare”, come è avvenuto nel caso in esame e come risulta chiaramente indicato nel verbale di accertamento e nell'ordinanza ingiunzione opposta.
5. Priva di fondamento e non meritevole di accoglimento deve ritenersi la contestazione degli opponenti relativa alla “mancanza di prova circa la taratura degli strumenti usati per la geolocalizzazione”.
Al riguardo si rileva che l'art 2, comma VIII, del Regolamento UE n. 404 del 2011 definisce il sistema VMS come quel “sistema di controllo dei pescherecci via satellite che fornisce ad intervalli regolari alle autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci”. Inoltre, l'art. 1 del D.M. 13.04.2015 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali prevede che “E' fatto obbligo agli armatori di navi da pesca nazionali … dotate di apparato di controllo satellitare … di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto apparato, facendosi carico dei relativi costi”.
Pertanto, come correttamente evidenziato dalla nella propria memoria, Controparte_2
è evidente che per l'accertamento della violazione contestata gli agenti accertatori non hanno utilizzato alcuno strumento in loro possesso da sottoporre a verifica e taratura, ma hanno solo visionato i dati inviati direttamente dal dispositivo satellitare presente a bordo del M/P . CP_4
Incombeva, semmai, sulla parte opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire concreta prova di un malfunzionamento del sistema di rilevazione nella fattispecie in esame e di dimostrare che lo stesso non fosse stato determinato da negligenza o violazione dell'obbligo di provvedere alla manutenzione del proprio apparato satellitare imposto dalla citata disposizione.
6. Da ultimo si deve rilevare che, con la documentazione versata in atti (non oggetto di alcuna contestazione da parte dei ricorrenti), la ha fornito prova dell'esistenza di Controparte_2 numerose identiche violazioni commesse dal (v. all. nn. 14, 16, 18, 20 e 22 fascicolo CP_4 parte resistente), e devono, conseguentemente, essere rigettate le contestazioni in ordine alla
“errata applicazione dell'istituto della recidiva” e alla “insussistenza dell'elemento soggettivo e perfetta buona fede degli opponenti” costituenti il V e VI motivo di ricorso.
Con specifico riguardo alla circostanza “che le ordinanze ingiunzioni citate dalla controparte” e poste alla base dell'applicazione dell'aumento della sanzione per reiterazione “non sono definitive essendo tutte sub iudice”, si rileva brevemente quanto segue.
Alla pagina tre dell'ordinanza ingiunzione opposta, subito dopo l'indicazione delle
8 precedenti SETTE ordinanze ingiunzioni già emesse nei confronti dei ricorrenti per la medesima violazione accertata in altre precedenti date, la Capitaneria di porto indica specificatamente di ritenere “congruo ingiungere … il pagamento della misura massima della sanzione all'uopo prevista, aumentato della metà, in quanto la violazione è stata commessa entro i cinque anni successivi rispetto alla prima, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del D.
L.vo n. 4/2012”.
Tale disposizione prevede testualmente che: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere … m) …, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione”.
La disciplina generale delle sanzioni in caso di “reiterazione delle violazioni” è contenuta nell'art. 8 bis della L. 689/1981 secondo cui “1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. … 4. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. … 7. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
8. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato”.
Pertanto, per l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste nelle ipotesi di reiterazione infra-quinquennale è necessario e sufficiente che la precedente violazione della medesima norma sia stata accertata con un “provvedimento esecutivo” e non – come sostenuto all'odierna udienza dai ricorrenti – con un provvedimento che abbia assunto l'autorità di cosa giudicata.
Ciò si ricava dalla lettura dei sopra trascritti comma 7 dell'art. 8 bis citato che consente al Giudice
(ove richiesto e ove ritenuto opportuno) le maggiorazioni previste per la reiterazione solo nelle ipotesi in cui sia stata fornita prova di un grave danno – ma nel caso in esame i ricorrenti non hanno né avanzato domanda di sospensione né fornito prova del “grave danno” – e comma 8 che dispone la cessazione di diritto degli effetti della reiterazione in caso di annullamento del provvedimento che accertava la precedente violazione e nulla dispone ove quest'ultimo non sia ancora definitivo.
L'ordinanza ingiunzione impugnata deve pertanto essere confermata anche con riguardo alla misura della sanzione applicata per la ricorrenza della reiterazione della violazione.
9 7. In considerazione del mancato deposito di apposita nota spese da parte della Controparte_2
opposta, le spese di lite vengono compensate in conformità al consolidato orientamento
[...] ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11389 del 24 maggio 2011, per cui “ove
l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito dalla Legge n. 689 del
1981, articolo 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass., n. 2872 del 2007;
Cass., n. 12232 del 2003; Cass., n. 7597 del 2001; Cass., n. 6898 del 1998, Cass., n. 9365 del
1997; Cass., n. 8678 del 1993)”.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3613/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione svolta da e confermando Controparte_1 Parte_1 integralmente le ordinanze-ingiunzioni opposte;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento il 07/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 07/07/2025 alle ore 10,30 innanzi al Giudice Onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3613 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Olindo Di Francesco per parte ricorrente e il UO
ET CE DU per parte resistente.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi e nelle note conclusionali depositate;
l'avv. Di Francesco, inoltre, insiste nella richiesta di prova per testi formulata in ricorso e rappresenta che le ordinanze ingiunzioni citate dalla controparte non sono definitive essendo tutte sub iudice;
ove occorra chiede un rinvio per produrre certificazione di cancelleria;
il UO DU rappresenta che al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione vi erano già nel quinquennio sette violazioni della stessa indole
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Verbale chiuso ad ore 10,40.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno
07/07/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:40 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore 18:00, la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3613 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
13/05/1957, e (c.f: ) nata a [...] Parte_1 C.F._2
(AG) il 28/02/1959, entrambi residenti in Porto Empedocle (AG) ed elettivamente domiciliati in
Agrigento, via Mazzini n. 44 bis, presso lo studio degli avv.ti Olindo Di Francesco e Gerlando Di
Francesco che li rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTI - OPPONENTI * contro
(c.f.: ) con sede in Porto Controparte_2 P.IVA_1
Empedocle (AG), via Gioeni n. 55, rappresentata in giudizio dal Capitano di OR (CP)
ex art. 6, comma 9, D. Lgs. n. 150/2011, giusta delega in calce alla Controparte_3 memoria di costituzione
* RESISTENTE - OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2022, e Controparte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso “l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. Parte_1
29101 del 01.12.2022, notificata a mezzo pec il 01.12.2022, con la quale la Controparte_2 ha … ingiunto il pagamento della somma di € 9.000,00 ai sensi dell'art. 11
[...]
d.lgs 4/2012” per la “violazione dell'art. 9/bis del Reg. UE n. 982/2019 e del D. Lgs n. 4 del
2012, art. 10, comma 1 lett. M), perché "transitava all'interno dell'area “Ovest bacino di Gela” a una velocità di 2,7 nodi”.
A sostegno della svolta opposizione i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: “1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 legge n. 241/1990 e del D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 124 del 18 aprile 2003; 2) Nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento notificata a mezzo pec;
3) Insussistenza delle violazioni contestate. Difetto di motivazione;
4) Gradatamente e senza recesso … illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione per mancanza di prova circa la taratura degli strumenti usati per la geolocalizzazione;
5) Errata applicazione dell'istituto della recidiva;
6) Gradatamente … l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la perfetta buona fede degli opponenti”.
Hanno quindi chiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di: “1) Accogliere l'opposizione e annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali … Con ogni conseguente statuizione di legge. 2) In subordine, … ridurre le sanzioni al minimo edittale poiché dal comportamento tenuto dai ricorrenti non emerge né dolo, né colpa, bensì buona fede. 3) Con vittoria di spese e compensi;
con distrazione in favore dell'avvocato antistatario”.
Con decreto depositato il 16 gennaio 2023 il Tribunale ha fissato l'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c., onerando la Cancelleria di provvedere alla notifica del decreto e del ricorso all'autorità che ha emesso l'atto impugnato.
La si è costituita ritualmente in Controparte_2 giudizio il 14 marzo 2023, depositando memoria difensiva con la quale contestava specificamente le singole doglianze formulate dai ricorrenti e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Con ordinanza riservata depositata il 30 agosto 2023 il Tribunale “ritenuta inammissibile e irrilevante ai fini del decidere la prova per testi richiesta da parte attrice” fissava l'udienza per la discussione, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti depositavano note conclusive.
3 All'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi, svolgendo le precisazioni trascritte nel superiore verbale di causa, cui si rimanda.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2. Con il primo motivo di opposizione parte ricorrente eccepisce, in via preliminare,
“l'illegittimità degli atti opposti per mancata conclusione del provvedimento amministrativo entro il termine di 90 giorni” in “violazione … dell'art. 2, comma 2, legge n. 241/1990 e del D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 124 del 18 aprile 2003”.
Evidenzia in particolare che “le contestazioni mosse ai ricorrenti risalgono, presuntivamente, al 15.06.2022, mentre la successiva ordinanza - ingiunzione di pagamento è stata emessa il 01.12.2022, a distanza di ben sei mesi. Risulta, pertanto, ictu oculi il mancato rispetto del termine di legge previsto a pena di decadenza”.
Tale doglianza è priva di fondamento.
La costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella Legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello - peraltro non perentorio - previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della Legge n. 241/1990
(originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del
2005, convertito dalla L. n. 80 del 2005), in quanto la Legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve (v. Cass. S.U. 27/04/2006 n. 9591).
È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni.
Sul punto si condivide, quindi, l'orientamento della Suprema Corte ribadito, da ultimo, nella sentenza n. 21706/2018, secondo cui “in decisioni risalenti nel tempo (v., fra le altre, Cass.
28 luglio 2009, n. 17526 e i precedenti ivi richiamati) risulta già ribadito che la L. n. 689 non prevede alcun termine di decadenza per l'amministrazione e che l'ordinanza-ingiunzione può essere validamente emessa nel termine di prescrizione quinquennale (ancorché detta norma faccia riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni)”.
4 Legittima risulta, quindi, l'ordinanza - ingiunzione, oggetto del presente giudizio di opposizione, poiché emessa entro il termine decadenziale di cinque anni previsto dal richiamato art. 28 della Legge n. 689/1981.
3. Con il secondo motivo di opposizione i sigg. e eccepiscono la “nullità CP_1 Pt_1 dell'ordinanza ingiunzione di pagamento notificata a mezzo pec” sia perché “non è stata notificata personalmente ai ricorrenti nei rispettivi indirizzi”, sia perché non risulta firmata digitalmente e manca dell'attestazione di conformità di un pubblico ufficiale.
E' principio consolidato della Suprema Corte (v. tra le tante: Cass. Civile ordinanza n.
28829/2020) quello secondo cui: “Deve reputarsi ormai non più contestata la facoltà per
l'Amministrazione di provvedere alla notifica dell'ordinanza anche presso il domicilio eletto nella fase che ha preceduto l'adozione del provvedimento opposto, alla luce del principio affermato da questa Corte (Cass. n. 18812/2014) a mente del quale l'elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel procedimento amministrativo che prelude all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, sebbene non produca effetti nel successivo procedimento contenzioso, nel silenzio della legge, debba essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 cod. proc. civ. e non a quella di cui all'articolo 170 cod. proc. civ., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione dell'ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa e non obbligatoria…. Ne deriva che deve reputarsi consentita la notificazione di atti, quale anche l'ordinanza ingiunzione, effettuata direttamente dalla P.A. a mezzo posta elettronica certificata, ma senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53/1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati, ipotesi che esula chiaramente dal caso in cui a procedere alla notificazione a mezzo pec sia direttamente una pubblica amministrazione”.
Con riguardo agli eccepiti vizi di forma (mancanza firma digitale e attestazione di conformità) pur a prescindere dalle corrette deduzioni dell'opposta al Controparte_2 riguardo (validità del formato di firma “PAdES”) si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la notificazione delle ordinanze-ingiunzioni può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo PEC, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati.
Invero, secondo la Suprema Corte, l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria non è tutelabile se non si dimostra una concreta lesione del diritto di difesa, e quindi l'omissione
5 della relata, della firma digitale o dell'attestazione di conformità non determina l'invalidità della notifica se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo, ossia ha consentito al destinatario di avere conoscenza dell'ordinanza.
Ciò è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civ., con l'ordinanza 22 aprile 2025 n. 20503 nella quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di ordinanze ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, a mezzo di posta elettronica certificata è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della specifica comunicazione eseguita ad espletare la propria funzione o a rendere poco agevole
l'esercizio del diritto di difesa, atteso che, trattandosi di violazione di norme processuali, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, non rilevando, peraltro,
l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione ricevuta”.
Il presente motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. Non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di opposizione con cui i ricorrenti hanno eccepito la “insussistenza delle violazioni contestate” e, in particolare, l'errata applicazione
“dell'art. 10, comma 1, lett. M) d.lgs. 4/2012 e dell'art. 9 bis Reg. (UE) 982/2019”, eccependo che “in nessuna delle due norme contestate vi è il richiamo alla velocità da tenere nelle zone sottoposte a restrizione” e ancora che “nell'ordinanza impugnata non sono richiamate né le coordinate geografiche mantenute dal né tantomeno la norma che individua il limite CP_4 minimo da mantenere”.
Le affermazioni dei ricorrenti risultano palesemente smentite dalla sola lettura del “verbale di accertamento e contestazione” n. 74/2022 e della successiva ordinanza ingiunzione n.
29101/2022, oggetto del presente giudizio.
In entrambi gli atti, la ha indicato tra le disposizioni normative violate Controparte_2 dai ricorrenti, oltre all'art. 10, comma 1, lett. M) d.lgs. 4/2012 e all'art. 9 bis Reg. (UE) 982/2019
(citati dai ricorrenti), anche l'art. 7 del D.M. 20.07.2017 recante “Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima” (pubblicato sulla G.U. n. 219 del
19/9/2017) che al primo comma così dispone: “il transito, laddove consentito, di unità da pesca in aree marittime soggette, in base alle vigenti normative nazionale o europea, a misure di restrizione dell'attività di pesca deve avvenire – se non diversamente disposto – con rotte dirette ed a velocità costante non inferiori a 7 nodi …”.
Per quanto invece attiene alle “coordinate geografiche mantenute dal MP ” si CP_4
6 rileva che le stesse, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sono state chiaramente indicate nel richiamato pvc n. 74/2022 ove alla pagina 2, nella sezione “descrizione del fatto” si legge testualmente “Il M/P transitava all'interno dell'area "Ovest Bacino di Gela" a una CP_4 velocità di 2,9 nodi … la posizione rilevata tramite sistema VMS: 37° 07' 30” N 013° 22' 33” E rotta 119° 2.7 nodi - IN PESCA - 15/06/2022 14:46:00 UTC. Si allega rilievo fotografico del sistema VMS”.
Non vi è dubbio che tali coordinate, per come risulta anche dal rilievo fotografico allegato al pvc, rientrano all'interno dell'area di restrizione della pesca denominata “Ovest Bacino di Gela” istituita dal Regolamento (UE) 2019/982, art. 1, punto 3, par. 2, (di modifica al Regolamento (UE)
n. 1343/2011, art. 9 bis), delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate geografiche:
- 37° 23,850' N, 12° 30,072' E
- 37° 23,884' N, 12° 48,282' E
- 37° 11,567' N, 12° 48,305' E
- 37° 11,532' N, 12° 30,095' E.
Le suddette indicazioni contenute nel verbale di accertamento (ritualmente notificato ai ricorrenti) sono state, poi, correttamente richiamate nell'ordinanza ingiunzione opposta e ne costituiscono la motivazione per relationem.
All'interno del medesimo motivo, i ricorrenti lamentano, poi, che “gli accertatori non hanno mai provveduto a contestare immediatamente l'infrazione de qua nonostante avessero, a loro dire, individuato la posizione del motopesca. In sostanza, la , omettendo Controparte_2 qualsivoglia ispezione e controllo del peschereccio, non ha potuto verificare né le condizioni dell'imbarcazione né la sua reale posizione, né tampoco le eventuali attività che a bordo della stessa si stavano svolgendo”.
Sul punto occorre in primis rammentare che le situazioni accertate dagli Ufficiali della
Guardia Costiera riportate prima nel verbale di accertamento e contestazione e poi nell'ordinanza ingiunzione impugnata e poste alla base dell'irrogazione delle sanzioni – ovvero il transito della nella zona di restrizione alla pesca a velocità inferiore a quella consentita – sono CP_4 confluite in atti che, ai sensi dell'art. 2700 c.c. hanno fede privilegiata, superabile solo con querela di falso. Inoltre, deve osservarsi che lo stesso art. 10 del D. Lgs. n. 4 del 2012 dispone che “Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: … M) navigare … in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte
7 dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare”.
Tale disposizione, pertanto, prevede espressamente che le violazioni possono essere “accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare”, come è avvenuto nel caso in esame e come risulta chiaramente indicato nel verbale di accertamento e nell'ordinanza ingiunzione opposta.
5. Priva di fondamento e non meritevole di accoglimento deve ritenersi la contestazione degli opponenti relativa alla “mancanza di prova circa la taratura degli strumenti usati per la geolocalizzazione”.
Al riguardo si rileva che l'art 2, comma VIII, del Regolamento UE n. 404 del 2011 definisce il sistema VMS come quel “sistema di controllo dei pescherecci via satellite che fornisce ad intervalli regolari alle autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci”. Inoltre, l'art. 1 del D.M. 13.04.2015 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali prevede che “E' fatto obbligo agli armatori di navi da pesca nazionali … dotate di apparato di controllo satellitare … di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto apparato, facendosi carico dei relativi costi”.
Pertanto, come correttamente evidenziato dalla nella propria memoria, Controparte_2
è evidente che per l'accertamento della violazione contestata gli agenti accertatori non hanno utilizzato alcuno strumento in loro possesso da sottoporre a verifica e taratura, ma hanno solo visionato i dati inviati direttamente dal dispositivo satellitare presente a bordo del M/P . CP_4
Incombeva, semmai, sulla parte opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire concreta prova di un malfunzionamento del sistema di rilevazione nella fattispecie in esame e di dimostrare che lo stesso non fosse stato determinato da negligenza o violazione dell'obbligo di provvedere alla manutenzione del proprio apparato satellitare imposto dalla citata disposizione.
6. Da ultimo si deve rilevare che, con la documentazione versata in atti (non oggetto di alcuna contestazione da parte dei ricorrenti), la ha fornito prova dell'esistenza di Controparte_2 numerose identiche violazioni commesse dal (v. all. nn. 14, 16, 18, 20 e 22 fascicolo CP_4 parte resistente), e devono, conseguentemente, essere rigettate le contestazioni in ordine alla
“errata applicazione dell'istituto della recidiva” e alla “insussistenza dell'elemento soggettivo e perfetta buona fede degli opponenti” costituenti il V e VI motivo di ricorso.
Con specifico riguardo alla circostanza “che le ordinanze ingiunzioni citate dalla controparte” e poste alla base dell'applicazione dell'aumento della sanzione per reiterazione “non sono definitive essendo tutte sub iudice”, si rileva brevemente quanto segue.
Alla pagina tre dell'ordinanza ingiunzione opposta, subito dopo l'indicazione delle
8 precedenti SETTE ordinanze ingiunzioni già emesse nei confronti dei ricorrenti per la medesima violazione accertata in altre precedenti date, la Capitaneria di porto indica specificatamente di ritenere “congruo ingiungere … il pagamento della misura massima della sanzione all'uopo prevista, aumentato della metà, in quanto la violazione è stata commessa entro i cinque anni successivi rispetto alla prima, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del D.
L.vo n. 4/2012”.
Tale disposizione prevede testualmente che: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere … m) …, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione”.
La disciplina generale delle sanzioni in caso di “reiterazione delle violazioni” è contenuta nell'art. 8 bis della L. 689/1981 secondo cui “1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. … 4. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. … 7. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
8. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato”.
Pertanto, per l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste nelle ipotesi di reiterazione infra-quinquennale è necessario e sufficiente che la precedente violazione della medesima norma sia stata accertata con un “provvedimento esecutivo” e non – come sostenuto all'odierna udienza dai ricorrenti – con un provvedimento che abbia assunto l'autorità di cosa giudicata.
Ciò si ricava dalla lettura dei sopra trascritti comma 7 dell'art. 8 bis citato che consente al Giudice
(ove richiesto e ove ritenuto opportuno) le maggiorazioni previste per la reiterazione solo nelle ipotesi in cui sia stata fornita prova di un grave danno – ma nel caso in esame i ricorrenti non hanno né avanzato domanda di sospensione né fornito prova del “grave danno” – e comma 8 che dispone la cessazione di diritto degli effetti della reiterazione in caso di annullamento del provvedimento che accertava la precedente violazione e nulla dispone ove quest'ultimo non sia ancora definitivo.
L'ordinanza ingiunzione impugnata deve pertanto essere confermata anche con riguardo alla misura della sanzione applicata per la ricorrenza della reiterazione della violazione.
9 7. In considerazione del mancato deposito di apposita nota spese da parte della Controparte_2
opposta, le spese di lite vengono compensate in conformità al consolidato orientamento
[...] ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11389 del 24 maggio 2011, per cui “ove
l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito dalla Legge n. 689 del
1981, articolo 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass., n. 2872 del 2007;
Cass., n. 12232 del 2003; Cass., n. 7597 del 2001; Cass., n. 6898 del 1998, Cass., n. 9365 del
1997; Cass., n. 8678 del 1993)”.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3613/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione svolta da e confermando Controparte_1 Parte_1 integralmente le ordinanze-ingiunzioni opposte;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento il 07/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
10