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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 353/2025
vertente tra
in persona del l.r.p.t. Parte_1
Parte appellante
contro
CP_1 ella),
Parte appellata Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21/2024, emessa dal Tribunale di Viterbo in funzione di Giudice del Lavoro, notificata il 29.1.2025. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 1 comma 48 ss. della l. 28 giugno 2012 n. 92 conveniva in giudizio la CP_1 società ex datrice di lavoro, contestando, sotto diversi Parte_1 profili, il licenziamento per giusta causa comminatogli in data 25.11.2021, e chiedendo l'applicazione, in via graduata, delle conseguenze di cui all'art. 18 l. n. 300/70.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società convenuta chiedeva il rigetto delle domande tutte avanzate dalla controparte.
Con ordinanza del 23/05/2022 il Tribunale di Viterbo accoglieva la domanda, accertando la regolarità e tempestività dell'impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore per il tramite del proprio legale, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in forza di valida procura speciale e alle liti;
nel merito ritenendo non provato, né dimostrabile in istruttoria, l'illecito contestato, consistente nell'aver fumato della cannabis nel bagno degli uomini ubicato nello spogliatoio dei locali aziendali: l'unico elemento di rilievo era infatti la percezione soggettiva e meramente valutativa di un “inconfondibile odore di cannabis” da parte di alcuni colleghi e della Direttrice del NE.
Con ricorso in opposizione la ha impugnato la decisione, riproponendo Parte_1 le domande già avanzate in fase sommaria, in particolare, deducendo che: - , alla data di Martedì 14.9.2021 era dipendente, con mansioni di cassiere addetto alle CP_1 vendite, presso il Punto Vendita di sito in Vitorchiano (VT), Via Parte_1 della Stazione n. 1.
CP_
- verso le ore 19,30 il aveva sospeso il servizio per una pausa di 15 minuti e si era recato nel locale adibito a spogliatoio/bagno per gli uomini, allorquando la Direttrice del Negozio,
[...]
, trovandosi a passare di fronte al bagno, mentre il lavoratore ne stava uscendo, avvertì un Pt_2 forte odore di cannabis provenire dallo stesso, come successivamente confermato da altro dipendente, il quale si accingeva ad entrare nello stesso bagno;
Testimone_1
- Giovedì 16 settembre 2021, verso le 11,20, la dipendente , addetta al reparto Parte_3 pescheria, incaricata dalla predetta Direttrice di osservare gli spostamenti di durante la pausa, lo CP_1 vide uscire dal bagno degli uomini e, quindi, vi si recò ed ebbe modo di sentire un forte odore di cannabis, notando al contempo che la finestra del bagno esterno era aperta;
dunque, una volta chiuse la finestra e la porta dello spogliatoio, chiamò la Direttrice e la collega le quali, Testimone_2 riaperta la porta dello spogliatoio/bagno, sentirono insieme un forte odore di cannabis;
CP_
- Venerdì 17.9.2021, essendo il andato in bagno verso le 19,30, al momento immediato della sua uscita dagli spogliatoi, la Direttrice e i dipendenti Parte_2 Testimone_1 [...]
e vi si recarono a loro volta ed avvertirono un forte odore di cannabis Parte_3 Testimone_2 proveniente dallo stesso;
- , e conoscevano e sapevano Parte_2 Testimone_1 Parte_3 Testimone_2 riconoscere l'odore della cannabis;
- la Direzione appresi tali fatti dalla Direttrice , Controparte_2 Pt_2 redigeva, in base agli stessi, lettera di contestazione disciplinare con connessa sospensione cautelare che veniva consegnata nelle mani del l'1.10.2021; CP_1
- Lunedì 4.10.2021 perveniva alla Sede amministrativa della Parte_1 una nota-pec dell'Avv. Sergio Santella, in cui questi, indicando di scrivere “in nome e per conto del Sig. , contestava gli addebiti ricevuti dal cliente, scrivendo che “Il sig. CP_1 CP_1 nega in maniera categorica di aver fatto uso di sostanze stupefacenti nelle date e luoghi da Voi indicati”;
- non ritenendo valide tali giustificazioni indirette, la Società redigeva lettera di licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. datata 20.10.2021, la quale, tuttavia, non veniva correttamente recapitata al dipendente, con conseguente sua rinnovazione in data 19-25.11.2021;
- il 12.1.2022, l'Avv. Sergio Santella rimetteva alla una nota- Parte_1 pec, con cui contestava integralmente il contenuto della lettera di licenziamento;
- il 25.2.2022 , tramite i suoi difensori Avv. Sergio Santella e Avv. Francesco Santella CP_1 muniti di procura alle liti datata 25.2.2022, depositava ricorso ex art. 1, c. 47-48, L. 28.6.2012 n. 92 per l'impugnazione del licenziamento comunicato con la lettera raccomandata da lui ritirata il 25.11.2021, sostenendo che la fondatezza degli addebiti disciplinari non sarebbe “mai stata provata dalla Società Superconti Supermercati Terni S.r.l.”;
CP_
- che il sarebbe, invero, decaduto dalla facoltà di impugnare il licenziamento, in quanto l'impugnativa proposta stragiudizialmente nel termine previsto dall'art. 6, l. 604/1966, non sarebbe stata valida poiché sottoscritta dal solo legale della parte e non anche dal lavoratore, senza allegare alla stessa alcuna procura speciale;
CP_
- fino all'11.5.2022 non era stata prodotta in giudizio alcuna procura scritta a firma del e non poteva darsi rilievo al foglio di presunta data “02.10.2021”, in quanto non vi era prova della formazione di quel foglio in tale data, non avendo un avvocato potere certificatorio di firma al di fuori di una procura allegata ad un atto giudiziale e tantomeno della data
Con il suddetto ricorso in opposizione la Società ha altresì insistito, nel merito, per l'ammissione dei cinque capitoli di prova testimoniale articolati in fase sommaria a conferma del consumo di cannabis da parte del in tre giorni distinti nel luogo di lavoro e nell'orario di servizio, evidenziando che tali fatti, per il loro CP_1 CP_ disvalore, integravano sicuramente una giusta causa di licenziamento e che comunque il già per il solo fatto di aver fumato per tre volte in azienda, avrebbe violato la normativa di legge e aziendale che vietava il fumo, con conseguente giusta causa del licenziamento.
In subordine, la Società ha chiesto l'applicazione del 5° e del 6°comma, in luogo del 4°, dell'art. 18 L. 20.5.1970, n. 300.
Il si è costituito nel giudizio così incardinato, insistendo per il rigetto delle avverse doglianze e CP_1 chiedendo la conferma dell'ordinanza opposta.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito emetteva la sentenza impugnata, con la quale ha rigettato il ricorso in opposizione.
Avverso tale sentenza propone ora appello la ribadendo la decadenza Parte_1 del lavoratore dall'impugnativa del licenziamento per le stesse ragioni già esposte e sostenendo la rilevanza delle prove testimoniali non ammesse. Con la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata e, in subordine, l'applicazione dei commi 5 e 6 art. 18, L. n. 300/1970, in luogo del comma 4.
CP_ Si è costituito nel presente procedimento il resistendo al gravame.
All'esito dell'udienza di discussione dell'8.07.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° L'appello è infondato.
Quanto alla eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento contestata dall'appellante, si osserva quanto segue.
Secondo l' orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione, nella la sentenza n. 9650 del 13 aprile 2021, a definitiva composizione del contrasto interpretativo precedentemente esistente nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione stragiudiziale promossa dal difensore entro il termine di decadenza di 60 giorni, previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 604/1966, in nome e per conto del lavoratore, con un richiamo espresso al mandato conferitogli, è valida e non richiede che, nel medesimo termine di decadenza, sia trasmessa al datore di lavoro anche la relativa procura speciale.
Infatti, secondo la suddetta pronuncia, la procura ex art. 83 c.p.c., rilasciata dal lavoratore al proprio legale ai fini dell'impugnazione del licenziamento conferisce a quest'ultimo il potere di porre in essere tutte le attività, anche stragiudiziali, cui è subordinato il valido esercizio dell'impugnativa, di talché qualora la procura stessa sia stata conferita in data anteriore all'atto di impugnazione stragiudiziale, quest'ultimo, ancorché sottoscritto dal solo difensore, è pienamente idoneo a produrre i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, anche nell'ipotesi in cui il mandato di rappresentanza non sia stato comunicato al datore di lavoro all'atto dell'impugnazione stessa, allegandolo in copia.
Peraltro, l'avvocato o procuratore legale del lavoratore potrebbe addirittura non essere munito di procura, ma, in tal caso, il suo operato dovrebbe essere successivamente ratificato dal lavoratore, purché in forma scritta ed entro la scadenza del termine di 60 giorni, stabilito dall'art. 6, l. 604/1966 a pena di decadenza dall'impugnazione, mediante apposita notifica o comunicazione al datore di lavoro.
In alternativa, ove il legale del lavoratore abbia esperito l'impugnativa senza il previo conferimento di una procura (scritta) ad hoc da parte dell'assistito, il successivo ricorso giudiziale, con la relativa procura alle liti, rilasciata al difensore che abbia già compiuto il detto atto, e la ratifica scritta del suo operato, dovrebbe essere iscritto e notificato o comunicato al datore di lavoro nel suddetto termine di sessanta giorni.
In ogni caso, secondo la Suprema Corte, qualora il procuratore sia stato investito del formale mandato per impugnare stragiudizialmente, nell'interesse del lavoratore, il licenziamento – e/o ogni altro atto soggetto al regime decadenziale di cui all'articolo 6 legge n. 604/1966 - anteriormente allo svolgimento dell'attività, egli non ha alcun onere di documentare la procura previamente conferitagli, salvo che tale incombente gli sia stato espressamente richiesto dal datore di lavoro.
Non è, viceversa, condivisibile, per la Suprema Corte, l'orientamento secondo cui il difensore che abbia tempestivamente impugnato il licenziamento in via stragiudiziale in forza di preesistente procura speciale scritta sia altresì tenuto a comunicare o documentare, sempre nei termini, il mandato ricevuto dal lavoratore.
Dunque, se il difensore è munito di procura scritta rilasciatagli dal lavoratore prima dell'atto di impugnazione, nessun onere ulteriore è richiesto per il perfezionamento dell'impugnazione stragiudiziale.
Ebbene, nella fattispecie in esame il licenziamento intimato al lavoratore con lettera raccomandata (a/r) in data 25.11.2021 è stato tempestivamente impugnato dal lavoratore per il tramite del proprio legale appositamente munito di procura speciale datata 2.10.2021 e successiva procura alle liti, dapprima in via stragiudiziale, in data 12.01.2022 e, poi, giudizialmente, in data 25.2.2022.
Solo costituendosi nel giudizio di impugnazione del licenziamento il datore ha eccepito la mancata allegazione, all'atto stragiudiziale prodromico, del corrispondente mandato scritto di rappresentanza del lavoratore, richiedendo, per tal via, la prova in giudizio della relativa esistenza, regolarmente fornita dal lavoratore mediante produzione del documento de quo, rimasta priva di contestazioni tempestive da parte dell'odierna appellante (v. verbale udienza 12.05.2022 allegato sub. 23 al ricorso di primo grado della
[...]
e ammessa dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori, a Parte_1 sostegno delle repliche tempestivamente rivolte in prima udienza alla costituzione avversaria (v. verbale udienza del 13.4.2022 allegato sub 21 al ricorso di primo grado della . Parte_1
Pertanto, non vi è motivo di ritenere che il licenziamento per cui è causa non sia stato tempestivamente e/o validamente impugnato, a nulla rilevando, in base al suddetto orientamento della Suprema Corte, la CP_ circostanza che la procura speciale sottoscritta dal in data 2.10.2021 sia stata offerta in comunicazione soltanto in seguito all'impugnazione giudiziale del licenziamento, in quanto mai richiesta prima dal datore di lavoro.
Del pari, risulta priva di pregio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., l'eccezione in base alla quale non vi sarebbe prova della attendibilità della data di sottoscrizione della procura de qua (02.10.2021), in quanto l'appellante non ne ha mai specificamente contestato la veridicità; ed invero ai sensi dell'art. 115, I comma c.p.c., “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Del resto, “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 26908 del 26 novembre 2020); dunque, “…la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi.” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5429 del 27 febbraio 2020).
Inoltre, la preesistenza della suddetta procura all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento del ed CP_1 il relativo rilascio in data 2.10.2021, ben può desumersi dalla circostanza che i legali del lavoratore si sono sempre interfacciati con la Società datrice di lavoro “in nome e per conto” del loro “assistito” e
“rappresentato”, come è dato evincere dalla corrispondenza in atti (comunicazioni del 4.10.2021, del 12.11.2021, del 19.11.2021, del 12.1.2021) e la Società non ha mai chiesto loro di provare il dichiarato potere di rappresentanza, se non direttamente in sede giudiziale, ben dopo il decorso del termine previsto dall'art. 6, comma 1, l. 604/1966, con conseguente decadenza da tale facoltà.
Al riguardo, come osservato dal primo giudice, la Suprema Corte ha chiarito che “l'impugnativa stragiudiziale L.604/1966, ex art. 6, comma 1, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro, nel termine di sessanta giorni, perché ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato” (così Cass. n. 9650/2021; Cass. n. 16416/2019; Cass. n. 3139/2019; Cass. n. 3634/2017).
CP_ A ciò si aggiunga che, la sottoscrizione della procura speciale in esame, da parte del in data 2.10.2021 risulta certificata dall'autentica apposta sulla stessa dal difensore della parte.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “La procura speciale, dovendo essere rilasciata, ex art. 122 c.p.p., a pena di inammissibilità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, è uno di quegli atti per i quali il codice prevede l'autenticazione. Tale formalità può essere effettuata dallo stesso difensore, eventualmente nominato, con quell'atto, procuratore speciale.” (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5811 del 16 aprile 1996).
Inoltre, l'art. 83 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 della l. 69/2009) recita: “(…) La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso (…). In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (…).”.
Ed invero la procura de qua è stata firmata anche digitalmente dal difensore, all'atto del relativo deposito telematico nella fase sommaria del giudizio di impugnazione del licenziamento.
Infine, la certificazione della sottoscrizione della procura da parte del difensore potrebbe essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa ha assunto su di sé gli effetti degli atti anche processuali che il difensore è stato designato per compiere, pur trovando fondamento in un NE di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti anche nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un NE di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale (Cass. nn. 19785/2018 e 17473/2015).
Sotto altro profilo, “L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata.” (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 20813 del 21 luglio 2021).
Pertanto, l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento reiterata dalla Società datrice di lavoro in sede di impugnazione della sentenza gravata, muovendo dal presupposto dell'incertezza della data di sottoscrizione apposta sulla procura speciale rilasciata dal al proprio legale, ai fini della CP_1 impugnazione stragiudiziale, si appalesa infondata, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
Venendo al merito, ed in particolare al motivo di appello sulla mancata ammissione delle prove testimoniali, si osserva quanto segue. In primo luogo, sostiene l'appellante che “In relazione alla norma dell'art. 674 c.p., che prevede la punizione di chiunque “provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo” atti “a offendere o imbrattare o molestare persone”, la Corte di Cassazione penale ha costantemente affermato che “In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli Part organi di controllo della ” (Cass. Pen. III, 13.5.2008 n. 19206, relativa a odori nauseabondi provenienti da feci di animali, e conf. Cass. pen. 27.3.2003 n. 19206, e Cass. n. 215147/1999 e Cass. n. 210959/1998).
Nel caso che occupa, tuttavia, difetta l'elemento della offensività dell'illecito addebitato al lavoratore, che non è stato rappresentato dalla parte datoriale (né nella lettera di contestazione disciplinare, né nella lettera di licenziamento, né in sede giudiziale) come pericoloso, potenzialmente lesivo di diritti e interessi rilevanti e/o suscettibile di compromettere la sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro e/o idoneo ad arrecare danni o molestie alle persone ivi presenti, bensì unicamente come indice di “immoralità” e “inaffidabilità” del dipendente, con conseguente venir meno della fiducia nella corretta esecuzione delle prestazioni dovute da quest'ultimo e, dunque, dei presupposti soggettivi per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso, a ben vedere, nella lettera di contestazione disciplinare si fa riferimento al solo presunto odore di cannabis nei locali dello spogliatoio degli uomini ubicato all'interno dell'esercizio commerciale ove il prestava la propria attività lavorativa, così come percepito e definito dai colleghi e responsabili ivi CP_1 presenti, allorquando il lavoratore, nelle giornate del 14,16 e 17 settembre 2021, al termine della propria pausa di 15 minuti usciva dal bagno.
Ebbene, dagli atti e documenti di causa risulta che né la CA NE , né i commessi Parte_2 sopraggiunti in loco - e - hanno mai visto il Testimone_1 Parte_3 Testimone_2 CP_1 CP_ fumare, né gli stessi hanno mai dichiarato di aver trovato il in possesso di cannabis o che il aveva CP_1 fumato o fatto uso di sostanze stupefacenti nel luogo di lavoro.
Tutti i suindicati soggetti si sono sempre limitati, nelle relazioni di cui alla corrispondenza intercorsa tra e la Direzione (Vitorchiano ed altri), e finanche nella lettera di licenziamento, a dichiarare di Parte_2 CP_ aver percepito odore di cannabis all'interno del bagno dello spogliatoio degli uomini dopo che il vi aveva trascorso le proprie pause nelle giornate del 14, 16 e 17 settembre dell'anno 2021.
Soltanto nella relazione del 17.09.2021, allegata sub 8 al ricorso in opposizione della Società, si legge:
“contestabile è che ha fumato (ed oggi mi ha anche chiesto il permesso) in un locale chiuso dove è CP_ vietato”; tuttavia, nella medesima relazione non è specificato che il sarebbe stato colto nell'atto di fumare nei bagni del locale, essendovi dichiarato unicamente che lo stesso sarebbe stato autorizzato, alle 19:20 del 17.09.2021, dalla CA NE, ad andare a fumare una sigaretta (non si dice dove) e che, alle 19:30, usciva dallo spogliatoio, nel quale la stessa Direttrice del NE avrebbe successivamente avvertito l'odore “inconfondibile” di cannabis, come in seguito confermato dai colleghi e Tes_1 Tes_2
. Parte_3
Peraltro, come dichiarato dalla stessa appellante, nella giornata di Giovedì 16 settembre 2021 la dipendente
, addetta al reparto pescheria, incaricata dalla predetta Direttrice di controllare Parte_3 Pt_2 CP_ gli spostamenti del durante la pausa, quando vide il uscire dal bagno degli uomini, vi si recò subito CP_1 e sentì un forte odore di cannabis, notando, al contempo, che la finestra del bagno esterno era aperta e provvedendo successivamente a chiuderla e invocare l'intervento in loco della CA NE, con la collega le quali, riaperta la porta dello spogliatoio/bagno, sentirono a loro volta “un forte odore di Testimone_2 cannabis”.
Quindi, non è nemmeno escluso che, a differenza di quanto ritenuto dall'Azienda, l'odore “inconfondibile” avvertito dai dipendenti presenti in loco potesse provenire dall'esterno dei locali aziendali. Del resto, non è mai stata dedotta l'esistenza, nel predetto bagno, di fumo, esalazioni, cenere o altri residui e tracce del consumo della sostanza, desunto soltanto dall'odore ivi percepito.
Come si vede, dunque, difettano, nella specie, sia l'imputazione soggettiva dell'illecito disciplinare CP_ complessivamente addebitato al e posto a base del licenziamento, sia una correlazione tra i fatti descritti dalla Società a sostegno delle misure disciplinari (sospensione cautelativa e licenziamento) adottate nei confronti del lavoratore (percezione di un presunto odore di cannabis) e la fattispecie indicata nella lettera di licenziamento, asseritamente sorretta da “giusta causa” ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 225 CCNL delle aziende della Distribuzione Moderna Organizzata: “grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma” del CCNL e “grave infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto”.
Ed invero, anzitutto l'art. 220 CCNL si riferisce al rispetto dell'orario di lavoro e, in secondo luogo, ai sensi dell'art. 222 CCNL il licenziamento disciplinare è previsto per le seguenti fattispecie:
- Assenza ingiustificata per oltre tre, giorni nell'anno solare;
- Recidiva nei ritardi ingiustificati;
- Grave violazione degli obblighi di cui all'art. 217, commi1 e 2 dell'art. 217;
- Infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- L'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- La recidiva oltre la terza volta, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione.
- Orbene, nel caso in esame non è stato specificato, né nella lettera di contestazione disciplinare, né nella lettera di licenziamento, quali obblighi o divieti sarebbero stati violati dal lavoratore, né quale “grave infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto” sarebbe stata commessa.
Difatti, la contestazione disciplinare formulata dalla Società datrice di lavoro verte sul presunto odore di cannabis presente nello spogliatoio dove il trascorreva le pause, senza alcuna precisazione sul nesso CP_1 intercorrente tra tale odore e la condotta materiale del dipendente ed alla relativa rilevanza in termini di violazione delle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto e/o degli obblighi e divieti vigenti nel luogo di lavoro e disciplinanti l'espletamento della attività lavorativa da parte dei dipendenti.
Al riguardo, secondo la Suprema Corte, la violazione dei requisiti fondamentali della contestazione disciplinare, individuati nella specificità, immediatezza ed immutabilità, determina la nullità del provvedimento sanzionatorio irrogato. Infatti, tali requisiti “sono volti a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non è stato messo in condizione di discolparsi, perché non tempestivamente contestate, perché diverse dalle condotte oggetto della iniziale contestazione, perché non adeguatamente definite nelle loro modalità essenziali ed essere così esattamente individuabili” (cfr. Cass. 01/08/2017 n. 19103).
Pertanto, non si vede in che modo, stando alla motivazione della lettera di licenziamento, i capitoli di prova testimoniale formulati dall'odierna appellante in primo grado avrebbero potuto rilevare ai fini dell'accertamento della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, a maggior modo in quanto inerenti alla percezione meramente soggettiva di una circostanza relativa ad un fatto non meglio specificato, meramente presunto e di cui, peraltro, non è stata nemmeno dedotta la correlazione causale né con la condotta del lavoratore né con l'addebito rivolto.
Infatti, come insegna la Cassazione, “… giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente confermato, nella nozione di insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 300/1979 novellato, sono comprese l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto che, pur sussistente, sia tuttavia privo del carattere di illiceità (cfr. ex multis Cass. n. 18070/2023; n. 30543/2022; n. 3076/2020; n. 31529/2019; n. 12102/2018), oppure le ipotesi in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore (Cass. n. 36729/2021; n. 12174/2019).” (Cass. 9743/2025).
Né risulta pertinente al caso di specie la giurisprudenza richiamata dall'appellante in tema di immissioni ex CP_ art. 844 c.c., posto che il presunto illecito genericamente contestato al sarebbe consistito, come da richiamo alle norme del CCNL di riferimento, nella violazione di specifici doveri e divieti imposti al lavoratore nello svolgimento della sua attività - ancorché non meglio specificati - e non già di generali divieti di turbativa della proprietà privata e/o doveri di convivenza civile tra consociati, tantopiù in considerazione del fatto che non è mai stato paventato alcun superamento di eventuali limiti di tollerabilità delle
“immissioni” verificatesi nella vicenda in esame.
Ne deriva l'infondatezza anche di tale motivo di appello.
Venendo, quindi, alla dedotta sussistenza di una giusta causa del licenziamento, pur volendo ipotizzare che la contestazione rivolta al lavoratore, come dedotto nelle difese della Società, fosse, ab origine, quella di aver fumato semplici sigarette nei locali dell'azienda nonostante l'espresso divieto ivi affisso (condotta non specificamente contestata), deve rilevarsi come tale fatto, comunque non provato e non dimostrabile attraverso la prova testimoniale richiesta, vertente sulla mera percezione soggettiva di un certo odore/aroma, non sia di per sé idoneo a giustificare la misura del licenziamento.
Come recentemente chiarito dalla Cassazione, “la giurisprudenza di questa Corte, anche risalente, quando ha affrontato casi nei quali venivano in considerazione norme collettive che in vario modo sanzionavano l'inosservanza del divieto di fumare o comunque precipui divieti a riguardo, hanno sempre sottolineato la necessità che il giudice di merito (in particolare per valutare la sussistenza della giusta causa di licenziamento quale nozione legale) valuti le circostanze concrete che hanno caratterizzato il comportamento del lavoratore incolpato (cfr. Cass., sez. lav., n. 12841/2020, cit. dalla Corte territoriale), o che vi sia rischio di incendio (Cass. n. 14481/2015, pure richiamata dalla stessa); oppure l'esposizione a pericolo di persone e cose (Cass. n. 7291/2004; n. 2465/1989 in caso analogo a quello che ci occupa;
n. 6325/1979). 10. Pertanto, la valutazione del caso, da parte della Corte territoriale, da un lato, è del tutto aderente al tenore letterale anzitutto della contestazione disciplinare, e, dall'altro, è stata correttamente impostata - in un ordinamento giuridico che tuttora non prevede un divieto generalizzato di fumare – nel senso di verificare se la condotta addebitata in fatto alla lavoratrice, in sé incontestata, fosse tale da indurre pericolo in concreto, cioè “suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali”.” (Cass. 9743/2025).
Nella fattispecie in esame la Società datrice di lavoro non ha mai adeguatamente circostanziato, né tantomeno paventato, eventuali pericoli per la salute e la sicurezza nell'ambiente di lavoro suscettibili di CP_ derivare dalla condotta posta in essere dal tantopiù in considerazione del fatto che tale condotta, mai esplicitata, se non in sede giudiziale, è sempre stata soltanto presunta sulla base di un mero odore, pur a fronte della espressa dichiarazione delle persone presenti in loco al tempo dei fatti di non aver mai visto il lavoratore fumare e di non averlo mai trovato in possesso di sostanze stupefacenti nel luogo di lavoro e durante l'orario di servizio.
Al riguardo è da osservare come, in violazione del principio dell'immutabilità della contestazione disciplinare sancito dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970), soltanto in sede di atti difensivi la parte datoriale abbia contestato al lavoratore di essersi “recato nel locale spogliatoio/bagno per uomini di cui alle foto doc. n. 1-4, che comprende due piccoli locali, in uno dei quali vi sono due bagni, non tanto e non solo per le comuni esigenze fisiologiche, ma per fumare una canna della pianta cannabis”.
Tale deduzione risulta nuova e inammissibile, in quanto il principio di immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far valere ex post, a sostegno della legittimità del licenziamento intimato al lavoratore, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della legge 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpato (sul punto cfr. Cass. n. 26687 del 10 novembre 2017; Cass. n. 11540 del 15 giugno 2020).
Infine, si osserva che, trattandosi, nella specie, di ben tre distinti episodi rilevanti, accomunati dalla dinamica del fatto presunto, la datrice di lavoro, per adottare provvedimenti disciplinari adeguati nei confronti del lavoratore, anziché limitarsi alla mera percezione olfattiva dei propri dipendenti, avrebbe potuto, già dopo il CP_ primo, approntare più attendibili e penetranti forme di controllo della condotta del e accorgimenti concretamente idonei ad accertare il reale svolgimento della vicenda attenzionata, ad esempio facendo sorvegliare più attentamente il lavoratore, se del caso, con apposita strumentazione tecnica o chiedendogli sin da subito spiegazioni e/o installando adeguati dispositivi di rilevamento del fumo e allarmi connessi nel bagno degli uomini e/o richiedendo dei rilievi scientifici e/o effettuando/facendo effettuare ispezioni e perquisizioni atte a riscontrare materialmente i propri sospetti, tramite la verifica del possesso e uso effettivo di cannabis da parte del dipendente durante l'orario di servizio e nell'ambiente di lavoro, nonché ad accertare l'effetto psicotropo/stupefacente della sostanza eventualmente detenuta/consumata dallo stesso, a riprova
“dell'illiceità e il disvalore intrinseco all'uso di sostanze stupefacenti tanto più nell'ambito del luogo di lavoro” (cfr. ricorso in appello), posto che la mera infrazione del divieto di fumare non integra, in assenza di un pericolo connesso, una giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art 2119 c.c., secondo quanto chiarito nella citata giurisprudenza della Suprema Corte.
In buona sostanza, sulla base degli elementi offerti dall'odierna appellante il lavoratore, nelle giornate indicate, è stato visto semplicemente uscire dallo spogliatoio degli uomini del luogo di lavoro al termine della propria pausa, ed i colleghi hanno successivamente avvertito, tutte e tre le volte, un odore di cannabis provenire dal bagno ubicato nello stesso spogliatoio, senza tuttavia aver mai visto il dipendente fumare né tabacco e simili, né sostanze stupefacenti nel luogo di lavoro, il che non risulta in alcun modo sufficiente per giustificare l'interruzione del rapporto di lavoro oggetto di causa.
Non ricorre pertanto una giusta causa, né un giustificato motivo di licenziamento, posto che, diversamente da quanto occorso nella fattispecie decisa dalla Cassazione con la sentenza 20543/2015, richiamata dalla Società in primo grado, il lavoratore non è mai stato sorpreso a fumare spinelli sul luogo di lavoro, né a porre in essere alcuna condotta in grado di ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro rispetto alla corretta esecuzione delle prestazioni dovute.
In conclusione, l'appello merita integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del co-ntributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che si liquidano in complessivi € 4.524,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il recupero dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a carico dell'appellante.
Roma, 08/07/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste