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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
766/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza del 18.02.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv. Pedone
Vincenzo per parte ricorrente da remoto, via TEAMS, e in presenza la dott.ssa Rosaria Rizzo per
ON
.
Preliminarmente
Il Giudice
- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori di parte sopra indicati;
- prende atto della dichiarazione del procuratore di parte sopra indicato collegato da remoto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nel luogo da cui è in corso collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
- prende atto che, su suo invito, il difensore sopra indicato si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
- avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Pedone Vincenzo si richiama agli atti ed alle conclusioni ivi riportate;
contesta la decurtazione ON nei conteggi del di €. 98,94 riferiti a 17 giorni di assenza per patologia Covid e chiede la ON condanna al pagamento dell'importo indicato dal .
La dott.ssa Rosaria Rizzo si riporta alla memoria difensiva ed alle relative conclusioni;
conferma che il ricorrente non ha ricevuto la retribuzione professionale docenti;
quanto alla eccezione oggi sollevata
ON da controparte ribadisce che i conteggi sono corretti e che l'importo indicato dal è al lordo e non al netto.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza anche da remoto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette nemmeno da remoto, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 766/2024
Promossa da:
, nato il [...] ad [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Pedone
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con ONroparte_2 la dott.ssa Rosaria Rizzo, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
-resistente-
oggetto: carta del docente e retribuzione professionale docenti sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi assegnata la c.d. Carta del Docente prevista dall'art.1, comma 121, della L. n.107/2015 del valore nominale annuo di €.500,00 e, per l'effetto, condannare il resistente, previa CP_2
disapplica-zione del D.P.C.M. 23 settembre 2015, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ad adottare tutti gli atti ritenuti idonei ad assegnare al ricorrente la predetta Carta del Docente, di importo complessivo pari ad €.2.500,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, secondo le modalità e le misure proprie di essa e ritenute più opportune a garantire, per un verso, il rispetto dei limiti di utilizzabilità e rendicontazione e, per l'altro, l'agevole fruizione del beneficio;
2) ancora in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art.7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , oggi ONroparte_2 ONroparte_2
, durante l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il resistente al
[...] CP_2
pagamento delle relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in €.1.568,31, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo;
3) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi assegnata la c.d.
Carta del Docente prevista dall'art.1, comma 121, della L. n.107/2015 del valore nominale annuo di
€.500,00 e, per l'effetto, condannare il resistente, previa disapplicazione del D.P.C.M. 23 CP_2
settembre 2015, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, a corrispondere al ricorrente il complessivo im-porto di €.2.500,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, dato dal valore nominale annuo della Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, a titolo di risarcimento del danno, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse esser ritenuta dovuta dal Giudicante sulla base di una quantificazione condotta in via equitativa ex art.1226 c.c.; 4) con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
: ONroparte_2
Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibili e/o respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, limitare l'eventuale condanna dell''Amministrazione al pagamento dell'importo lordo eventualmente ritenuto di giustizia in base ai periodi di servizio sopra indicati per i quali la retribuzione professionale docente non risulta corrisposta, detratte eventuali trattenute dovute per assenze per malattia o altre causali, per quanto concerne le spese chiede che le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.09.24 deduceva di aver lavorato come docente in Parte_1 forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, il ricorrente allegava di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Lamentava tuttavia il ricorrente di non avere percepito la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal CP_2
esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, sebbene avesse svolto le medesime mansioni attribuite a questi ultimi.
Assumeva il docente che, in applicazione del c.d. principio di non discriminazione, non sussiste incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative da lui svolte;
la tutela antidiscriminatoria (clausola 4 dell'accordo quadro), infatti, ha efficacia diretta orizzontale ed estende ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica, normativa e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabile.
Quindi, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo, per il rigetto delle ONroparte_2
domande attoree nel merito.
Quanto al riconoscimento della carta del docente, il convenuto evidenziava che non rientra CP_2 tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.
Parte resistente sosteneva inoltre che la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL 2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, e compete al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), mentre non compete ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi.
Il convenuto contestava in ogni caso il quantum richiesto in ricorso, evidenziando che nel CP_2
periodo di servizio 2021/2022 risultavano dei giorni non coperti da contratto e che doveva essere altresì detratto alcuni giorni di malattia ai sensi dell'art. 71 del D.L. n. 112/08.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate (salvo la richiesta di
ON condanna al pagamento dell'importo indicato dal formulata dal ricorrente in udienza), e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18.02.25.
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Il Giudicante ritiene che le domande del ricorrente debbano essere accolta nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
1.Sul riconoscimento della Carta del docente
Quanto alla domanda di riconoscimento della carta del docente, devono ritenersi, nel caso di specie, pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui ha lavorato il ricorrente abbia erogato la “carta elettronica” ai CP_2 docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi il ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, che, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha evidenziato che la scelta ministeriale forgia “un sistema di formazione 'a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. (…) Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche 'i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit., posto che, mancando una norma innovativa rispetto al D. Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Infatti, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Tale questione, poi, è stata oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_2
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
(CGUE, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ciò è stato ribadito anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass.
29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla piena equiparabilità, CP_2
dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'odierno ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei medesimi periodi. In tal senso, non rileva nemmeno il fatto che alcune delle supplenze siano state eventualmente svolte dal ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno perché il titolo, sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo il ricorrente svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche o, quanto meno, delle lezioni (a.s. 2021/2022).
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
A tal proposito, giova precisare, quanto all'anno scolastico 2021/2022, che il ricorrente è stato destinatario di una pluralità di supplenze temporanee, che si sono tuttavia svolte presso il medesimo
Istituto scolastico, senza che vi fosse alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, dal 30.09.21 al 16.06.22. Tanto chiarito, questo Giudice del lavoro ritiene che anche per tali tipologie di supplenze possono estendersi le medesime considerazioni svolte dalla Suprema Corte con la sentenza da ultimo richiamata, anche alla luce della recente ordinanza del 19.03.24 n. 3912.
Infatti, sebbene la Corte abbia dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara, si ritiene che la stessa abbia fornito importanti considerazioni in merito alla possibilità di riconoscere il beneficio in commento anche ai destinatari di supplenze brevi, seppur in presenza di determinate condizioni. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “...il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da
Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva
1999/70/CE innanzi richiamata. In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione CP_2
ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Nel caso di specie, la difesa attorea ha allegato e provato che il ricorrente ha svolto nell'anno scolastico 2021/2022 una supplenza con “con contratti fino al termine delle attività didattiche, presso
l'I.S. “Cossar – Da Vinci” di Gorizia” (v. pag. 2 del ricorso e doc. 4), in ciò concretizzandosi l'abuso dello strumento del contratto a termine atteso che, dietro la stipulazione di una pluralità di supplenze brevi per la copertura del medesimo posto, per la sostituzione della medesima docente e presso il medesimo istituto scolastico, si cela in realtà l'esigenza di una copertura annuale.
Si evidenzia peraltro, quanto all'anno scolastico 2023/2024, di cui il ricorrente chiede il riconoscimento nel presente procedimento, che con il D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, il legislatore ha esteso anche ai docenti a tempo determinato l'erogazione della carta del docente. In particolare, l'art. 15 del D.L. sopra citato dispone che: “la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Nel predetto anno scolastico al ricorrente è stata conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche, e la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha equiparato tale tipologia di supplenze a quelle annuali, ritenendo pienamente giustificato il riconoscimento del beneficio anche al personale a tempo determinato.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_2
controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi in favore del ricorrente il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nell'importo complessivo di € 2.500,00, per il tramite la “Carta elettronica del docente”, come peraltro richiesto dalla difesa attorea.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
2.Sul riconoscimento della retribuzione professionale docenti
In ordine alla domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docenti, è pacifico, in quanto provato documentalmente (v. contratti allegati al ricorso sub doc. 4 e stato matricolare dimesso anche dal resistente), che il ricorrente ha svolto nell'anno scolastico 2021/2022 delle CP_2
supplenze dal 30/9/2021 al 9/12/21, dal 10/12/2021 al 9/2/22, dal 10/02/22 al 9/05/22, dal 10/5/22 24/5/22, dal 25/5/22 al 3/6/22, dal 4/6/22 al 10/6/22, dall'11/6/2022 al 16/6/22, ed è altresì pacifico che lo stesso non ha percepito la retribuzione professionale docenti.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito, infatti, la
“retribuzione professionale docenti”, prevedendo al comma 1 che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Da tali disposizioni – sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del TFR – emerge che si tratta di un emolumento di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017).
Trattandosi di emolumento che rientra nelle “condizioni di impiego”, trova applicazione la clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-286/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
A conclusioni diverse non può condurre nemmeno la pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-
17 del 20.09.18, che riguarda la differente questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e che, in ogni caso, ribadisce la necessità che la disparità di trattamento tra personale di ruolo e docenti a tempo determinato risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Ciò premesso, deve escludersi che il ricorrente, quale supplente temporaneo assunto per ragioni sostitutive per la quasi totalità dell'anno scolastico 2021/2022, non abbia reso prestazioni equivalenti a quelle della lavoratrice sostituita.
Sul punto il si è limitato ad allegare che tale compenso debba riconoscersi unicamente ai CP_2 docenti che dall'inizio dell'anno svolgono funzioni propedeutiche alla programmazione attraverso cui si attuano gli eventuali apporti innovativi e migliorativi all'azione educativa.
Si ritiene tuttavia che tale giustificazione non possa costituire quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - che possono legittimamente essere poste alla base della diversità di trattamento tra assunti a tempo indeterminato o con supplenza annuale e supplenti temporanei, in quanto anche per questi ultimi si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnati, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Posta la mancanza di ragioni obiettive che giustificano la diversità di trattamento, l'interprete deve preferire, tra più opzioni ermeneutiche astrattamente possibili, quella che armonizza la disciplina contrattuale con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito anche dall'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001. Sulla questione oggetto di causa è peraltro intervenuta la Suprema Corte, che con ordinanza n.20015/2018 ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tali principi sono stati poi ribaditi anche da Cass. n. 6293/2020, la quale ha evidenziato che risulta
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Dunque, ritiene questo Giudicante di aderire all'interpretazione della contrattazione collettiva operata dalla Suprema Corte, in applicazione peraltro del principio di non discriminazione di matrice comunitaria, con conseguente accoglimento della pretesa del ricorrente.
Con riguardo al quantum, il ha evidenziato che l'importo deve essere calcolato al lordo, CP_2 contestando altresì l'inclusione nei conteggi operati dalla difesa attorea di diciassette giorni di assenza per Covid-19, dal 13 al 29.10.21, e di un ulteriore giorno di malattia il 9.03.22. Tuttavia, si osserva che i giorni di assenza per Covid-19 non sono soggetti a detrazione economica, come si evince dallo stesso stato matricolare prodotto dal convenuto e, pertanto, solo per CP_2
la giornata di assenza del 9.03.22 potrà trovare applicazione l'art. 71 del D.L. n.112/2008, dovendo di conseguenza detrarre dall'importo indicato dal nella memoria difensiva (pari ad € CP_2
1.603,17 lordi) solo la somma di € 6,49 per tale giornata di malattia.
Si evidenzia che parte ricorrente ha richiesto in ricorso la condanna al pagamento, esclusivamente, della somma lorda di €.1.568,31, inferiore rispetto a quello risultante dai conteggi del con CP_2
detrazione della giornata di assenza (pari ad € 1.596,68 lordi).
Deve essere, quindi, accertato il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 CCNL comparto scuola in relazione al servizio prestato, dal 30/9/2021 al 9/12/21, dal 10/12/2021 al 9/2/22, dal 10/02/22 al 9/05/22, dal 10/5/22 24/5/22, dal 25/5/22 al 3/6/22, dal
4/6/22 al 10/6/22, dall'11/6/2022 al 16/6/22, con conseguente condanna del convenuto a CP_2
pagare le differenze retributive per un totale di €.1.568,31 lordi, oltre agli interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta al saldo effettivo.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese CP_2
di lite, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M.
55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di , con riferimento agli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2. Condanna il ad erogare in favore della parte ricorrente, ONroparte_2 in relazione agli anni scolastici predetti, l'importo complessivo di € 2.500,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratto a tempo determinato stipulato con il ONroparte_2
dal 30/9/2021 al 9/12/21, dal 10/12/2021 al 9/2/22, dal 10/02/22 al 9/05/22, dal
[...] 10/5/22 24/5/22, dal 25/5/22 al 3/6/22, dal 4/6/22 al 10/6/22, dall'11/6/2022 al 16/6/22, e per l'effetto
4. Condanna il al pagamento delle relative differenze ONroparte_2
retributive, pari ad €.1.568,31 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP_2 Parte_1
€ 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Udine, 18.02.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza del 18.02.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv. Pedone
Vincenzo per parte ricorrente da remoto, via TEAMS, e in presenza la dott.ssa Rosaria Rizzo per
ON
.
Preliminarmente
Il Giudice
- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori di parte sopra indicati;
- prende atto della dichiarazione del procuratore di parte sopra indicato collegato da remoto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nel luogo da cui è in corso collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
- prende atto che, su suo invito, il difensore sopra indicato si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
- avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Pedone Vincenzo si richiama agli atti ed alle conclusioni ivi riportate;
contesta la decurtazione ON nei conteggi del di €. 98,94 riferiti a 17 giorni di assenza per patologia Covid e chiede la ON condanna al pagamento dell'importo indicato dal .
La dott.ssa Rosaria Rizzo si riporta alla memoria difensiva ed alle relative conclusioni;
conferma che il ricorrente non ha ricevuto la retribuzione professionale docenti;
quanto alla eccezione oggi sollevata
ON da controparte ribadisce che i conteggi sono corretti e che l'importo indicato dal è al lordo e non al netto.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza anche da remoto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette nemmeno da remoto, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 766/2024
Promossa da:
, nato il [...] ad [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Pedone
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con ONroparte_2 la dott.ssa Rosaria Rizzo, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
-resistente-
oggetto: carta del docente e retribuzione professionale docenti sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi assegnata la c.d. Carta del Docente prevista dall'art.1, comma 121, della L. n.107/2015 del valore nominale annuo di €.500,00 e, per l'effetto, condannare il resistente, previa CP_2
disapplica-zione del D.P.C.M. 23 settembre 2015, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ad adottare tutti gli atti ritenuti idonei ad assegnare al ricorrente la predetta Carta del Docente, di importo complessivo pari ad €.2.500,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, secondo le modalità e le misure proprie di essa e ritenute più opportune a garantire, per un verso, il rispetto dei limiti di utilizzabilità e rendicontazione e, per l'altro, l'agevole fruizione del beneficio;
2) ancora in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art.7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , oggi ONroparte_2 ONroparte_2
, durante l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il resistente al
[...] CP_2
pagamento delle relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in €.1.568,31, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo;
3) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi assegnata la c.d.
Carta del Docente prevista dall'art.1, comma 121, della L. n.107/2015 del valore nominale annuo di
€.500,00 e, per l'effetto, condannare il resistente, previa disapplicazione del D.P.C.M. 23 CP_2
settembre 2015, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, a corrispondere al ricorrente il complessivo im-porto di €.2.500,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, dato dal valore nominale annuo della Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, a titolo di risarcimento del danno, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse esser ritenuta dovuta dal Giudicante sulla base di una quantificazione condotta in via equitativa ex art.1226 c.c.; 4) con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
: ONroparte_2
Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibili e/o respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, limitare l'eventuale condanna dell''Amministrazione al pagamento dell'importo lordo eventualmente ritenuto di giustizia in base ai periodi di servizio sopra indicati per i quali la retribuzione professionale docente non risulta corrisposta, detratte eventuali trattenute dovute per assenze per malattia o altre causali, per quanto concerne le spese chiede che le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.09.24 deduceva di aver lavorato come docente in Parte_1 forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, il ricorrente allegava di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Lamentava tuttavia il ricorrente di non avere percepito la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal CP_2
esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, sebbene avesse svolto le medesime mansioni attribuite a questi ultimi.
Assumeva il docente che, in applicazione del c.d. principio di non discriminazione, non sussiste incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative da lui svolte;
la tutela antidiscriminatoria (clausola 4 dell'accordo quadro), infatti, ha efficacia diretta orizzontale ed estende ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica, normativa e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabile.
Quindi, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo, per il rigetto delle ONroparte_2
domande attoree nel merito.
Quanto al riconoscimento della carta del docente, il convenuto evidenziava che non rientra CP_2 tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.
Parte resistente sosteneva inoltre che la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL 2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, e compete al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), mentre non compete ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi.
Il convenuto contestava in ogni caso il quantum richiesto in ricorso, evidenziando che nel CP_2
periodo di servizio 2021/2022 risultavano dei giorni non coperti da contratto e che doveva essere altresì detratto alcuni giorni di malattia ai sensi dell'art. 71 del D.L. n. 112/08.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate (salvo la richiesta di
ON condanna al pagamento dell'importo indicato dal formulata dal ricorrente in udienza), e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18.02.25.
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Il Giudicante ritiene che le domande del ricorrente debbano essere accolta nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
1.Sul riconoscimento della Carta del docente
Quanto alla domanda di riconoscimento della carta del docente, devono ritenersi, nel caso di specie, pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui ha lavorato il ricorrente abbia erogato la “carta elettronica” ai CP_2 docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi il ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, che, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha evidenziato che la scelta ministeriale forgia “un sistema di formazione 'a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. (…) Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche 'i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit., posto che, mancando una norma innovativa rispetto al D. Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Infatti, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Tale questione, poi, è stata oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_2
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
(CGUE, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ciò è stato ribadito anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass.
29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla piena equiparabilità, CP_2
dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'odierno ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei medesimi periodi. In tal senso, non rileva nemmeno il fatto che alcune delle supplenze siano state eventualmente svolte dal ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno perché il titolo, sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo il ricorrente svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche o, quanto meno, delle lezioni (a.s. 2021/2022).
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
A tal proposito, giova precisare, quanto all'anno scolastico 2021/2022, che il ricorrente è stato destinatario di una pluralità di supplenze temporanee, che si sono tuttavia svolte presso il medesimo
Istituto scolastico, senza che vi fosse alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, dal 30.09.21 al 16.06.22. Tanto chiarito, questo Giudice del lavoro ritiene che anche per tali tipologie di supplenze possono estendersi le medesime considerazioni svolte dalla Suprema Corte con la sentenza da ultimo richiamata, anche alla luce della recente ordinanza del 19.03.24 n. 3912.
Infatti, sebbene la Corte abbia dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara, si ritiene che la stessa abbia fornito importanti considerazioni in merito alla possibilità di riconoscere il beneficio in commento anche ai destinatari di supplenze brevi, seppur in presenza di determinate condizioni. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “...il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da
Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva
1999/70/CE innanzi richiamata. In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione CP_2
ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Nel caso di specie, la difesa attorea ha allegato e provato che il ricorrente ha svolto nell'anno scolastico 2021/2022 una supplenza con “con contratti fino al termine delle attività didattiche, presso
l'I.S. “Cossar – Da Vinci” di Gorizia” (v. pag. 2 del ricorso e doc. 4), in ciò concretizzandosi l'abuso dello strumento del contratto a termine atteso che, dietro la stipulazione di una pluralità di supplenze brevi per la copertura del medesimo posto, per la sostituzione della medesima docente e presso il medesimo istituto scolastico, si cela in realtà l'esigenza di una copertura annuale.
Si evidenzia peraltro, quanto all'anno scolastico 2023/2024, di cui il ricorrente chiede il riconoscimento nel presente procedimento, che con il D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, il legislatore ha esteso anche ai docenti a tempo determinato l'erogazione della carta del docente. In particolare, l'art. 15 del D.L. sopra citato dispone che: “la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Nel predetto anno scolastico al ricorrente è stata conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche, e la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha equiparato tale tipologia di supplenze a quelle annuali, ritenendo pienamente giustificato il riconoscimento del beneficio anche al personale a tempo determinato.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_2
controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi in favore del ricorrente il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nell'importo complessivo di € 2.500,00, per il tramite la “Carta elettronica del docente”, come peraltro richiesto dalla difesa attorea.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
2.Sul riconoscimento della retribuzione professionale docenti
In ordine alla domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docenti, è pacifico, in quanto provato documentalmente (v. contratti allegati al ricorso sub doc. 4 e stato matricolare dimesso anche dal resistente), che il ricorrente ha svolto nell'anno scolastico 2021/2022 delle CP_2
supplenze dal 30/9/2021 al 9/12/21, dal 10/12/2021 al 9/2/22, dal 10/02/22 al 9/05/22, dal 10/5/22 24/5/22, dal 25/5/22 al 3/6/22, dal 4/6/22 al 10/6/22, dall'11/6/2022 al 16/6/22, ed è altresì pacifico che lo stesso non ha percepito la retribuzione professionale docenti.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito, infatti, la
“retribuzione professionale docenti”, prevedendo al comma 1 che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Da tali disposizioni – sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del TFR – emerge che si tratta di un emolumento di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017).
Trattandosi di emolumento che rientra nelle “condizioni di impiego”, trova applicazione la clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-286/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
A conclusioni diverse non può condurre nemmeno la pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-
17 del 20.09.18, che riguarda la differente questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e che, in ogni caso, ribadisce la necessità che la disparità di trattamento tra personale di ruolo e docenti a tempo determinato risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Ciò premesso, deve escludersi che il ricorrente, quale supplente temporaneo assunto per ragioni sostitutive per la quasi totalità dell'anno scolastico 2021/2022, non abbia reso prestazioni equivalenti a quelle della lavoratrice sostituita.
Sul punto il si è limitato ad allegare che tale compenso debba riconoscersi unicamente ai CP_2 docenti che dall'inizio dell'anno svolgono funzioni propedeutiche alla programmazione attraverso cui si attuano gli eventuali apporti innovativi e migliorativi all'azione educativa.
Si ritiene tuttavia che tale giustificazione non possa costituire quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - che possono legittimamente essere poste alla base della diversità di trattamento tra assunti a tempo indeterminato o con supplenza annuale e supplenti temporanei, in quanto anche per questi ultimi si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnati, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Posta la mancanza di ragioni obiettive che giustificano la diversità di trattamento, l'interprete deve preferire, tra più opzioni ermeneutiche astrattamente possibili, quella che armonizza la disciplina contrattuale con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito anche dall'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001. Sulla questione oggetto di causa è peraltro intervenuta la Suprema Corte, che con ordinanza n.20015/2018 ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tali principi sono stati poi ribaditi anche da Cass. n. 6293/2020, la quale ha evidenziato che risulta
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Dunque, ritiene questo Giudicante di aderire all'interpretazione della contrattazione collettiva operata dalla Suprema Corte, in applicazione peraltro del principio di non discriminazione di matrice comunitaria, con conseguente accoglimento della pretesa del ricorrente.
Con riguardo al quantum, il ha evidenziato che l'importo deve essere calcolato al lordo, CP_2 contestando altresì l'inclusione nei conteggi operati dalla difesa attorea di diciassette giorni di assenza per Covid-19, dal 13 al 29.10.21, e di un ulteriore giorno di malattia il 9.03.22. Tuttavia, si osserva che i giorni di assenza per Covid-19 non sono soggetti a detrazione economica, come si evince dallo stesso stato matricolare prodotto dal convenuto e, pertanto, solo per CP_2
la giornata di assenza del 9.03.22 potrà trovare applicazione l'art. 71 del D.L. n.112/2008, dovendo di conseguenza detrarre dall'importo indicato dal nella memoria difensiva (pari ad € CP_2
1.603,17 lordi) solo la somma di € 6,49 per tale giornata di malattia.
Si evidenzia che parte ricorrente ha richiesto in ricorso la condanna al pagamento, esclusivamente, della somma lorda di €.1.568,31, inferiore rispetto a quello risultante dai conteggi del con CP_2
detrazione della giornata di assenza (pari ad € 1.596,68 lordi).
Deve essere, quindi, accertato il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 CCNL comparto scuola in relazione al servizio prestato, dal 30/9/2021 al 9/12/21, dal 10/12/2021 al 9/2/22, dal 10/02/22 al 9/05/22, dal 10/5/22 24/5/22, dal 25/5/22 al 3/6/22, dal
4/6/22 al 10/6/22, dall'11/6/2022 al 16/6/22, con conseguente condanna del convenuto a CP_2
pagare le differenze retributive per un totale di €.1.568,31 lordi, oltre agli interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta al saldo effettivo.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese CP_2
di lite, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M.
55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di , con riferimento agli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2. Condanna il ad erogare in favore della parte ricorrente, ONroparte_2 in relazione agli anni scolastici predetti, l'importo complessivo di € 2.500,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratto a tempo determinato stipulato con il ONroparte_2
dal 30/9/2021 al 9/12/21, dal 10/12/2021 al 9/2/22, dal 10/02/22 al 9/05/22, dal
[...] 10/5/22 24/5/22, dal 25/5/22 al 3/6/22, dal 4/6/22 al 10/6/22, dall'11/6/2022 al 16/6/22, e per l'effetto
4. Condanna il al pagamento delle relative differenze ONroparte_2
retributive, pari ad €.1.568,31 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP_2 Parte_1
€ 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Udine, 18.02.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia