Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01830/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02290/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2290 del 2024, proposto da
AR LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Saccà e Carlo Urzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Tommasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
dei decreti ingiuntivi n. 367/2023 del 27.5.2023 e n. 13/2024 del 4.1.2024 emessi dal Tribunale di Messina in funzione di Giudice del Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 367/2023 del 27.5.2023, non opposto, il Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro, ha ingiunto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina (CCIAA di Messina) il pagamento in favore della sig.ra AR LL della “ complessiva somma di € 50.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo nonché [del] le spese della presente procedura, liquidate in € 685,00 per onorario oltre € 259,00 per spese di C.U., IVA, CPA e rimborso spese generali ” (doc. 4 di parte ricorrente).
Con successivo decreto ingiuntivo n. 13/2024 del 4.1.2024, del pari non opposto, il predetto Giudice del Lavoro ha ingiunto alla CCIAA di Messina il pagamento alla medesima creditrice dell’ulteriore “ somma complessiva di euro 50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo ed oltre le spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 259,00 per spese ed in euro 685,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA ” (doc. 10 di pare ricorrente).
Premettendo che la parte intimata ha corrisposto solo gli importi dovuti a titolo di capitale, lasciando inadempiuto il debito da interesse, con il ricorso in epigrafe la sig.ra LL ha agito, ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) cod. proc. amm., per la condanna della CCIAA di Messina all’esatta ottemperanza delle superiori ingiunzioni di pagamento, “ limitatamente agli interessi moratori dovuti ai sensi dell’art. 1284 cod. civ. nel testo modificato dall’art. 17 della Legge 162/2014; il tutto pari a complessivi € 8.031,07 ” (pag. 4 del ricorso).
Si è costituita l’Amministrazione intimata che, con atto depositato il 28.4.2025 ha documentato l’avvenuta corresponsione alla ricorrente, mercé mandato di pagamento n. 273 di pari data, della minor somma di € 3.923,64. Con successiva memoria depositata il 6.5.2025 la parte resistente ha precisato che il predetto importo era imputato: nella misura di € 1.517,12, a titolo di interessi maturati sui due decreti ingiuntivi; nella misura di € 1.638,42, a titolo di compensi professionali; nella misura di € 250,00 a titolo di rivalutazione monetaria e che null’altro era dovuto alla parte istante.
All’udienza camerale del 22 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
Tanto osservato in fatto, in diritto si espone quanto segue.
Giova premettere che, per consolidato e condiviso indirizzo (più volte ribadito anche da questo Tribunale: ex multis , T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 24.2.2025 n. 724 e sez. III, 7.11.2024 n. 3657, anche per ulteriori richiami giurisprudenziali), “ a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, il giudice dell'ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva; il giudice amministrativo dell'ottemperanza non ha, infatti, la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quell'attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, nell'ambito del cosiddetto fenomeno del giudicato a formazione progressiva; ciò in quanto il giudice amministrativo dell'esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, e ove gli si riconoscesse una "cognitio" piena, con il potere integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d'ottemperanza del rapporto sottostante di cui difetta di giurisdizione ”.
I poteri cognitori del giudice dell’ottemperanza, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull’avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono pertanto limitati alla mera esecuzione del titolo azionato.
Conseguentemente, a fronte di una statuizione che quantifica esattamente le somme dovute dall’amministrazione, il giudice amministrativo non può “riempire” gli eventuali spazi vuoti lasciati dal giudicato, ma deve rigidamente attenersi alla statuizione del giudice ordinario, concretizzandosi altrimenti un’attività di sindacato del rapporto sottostante in palese difetto di giurisdizione (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 3657/2024 cit.).
Precisato il ristretto perimetro dell’attività di cognizione riservata a questo Tribunale a fronte dell’azione di ottemperanza di un provvedimento emesso dal giudice ordinario, il ricorso è infondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, spetta al giudice del merito, in sede di condanna, indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli interessi legali generici previsti dall’art. 1284 c.c., norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. L’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelle di cui all’art. 1284 comma 1 cod. civ. presuppone l’accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale. Un simile accertamento attiene, dunque, al merito della decisione e non può essere risolto in sede esecutiva (Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2017, n. 22457). Per l’effetto il creditore può esigere gli interessi maggiorati di cui al comma 4 dello stesso art. 1284 cod. civ., solo se il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, contiene l’accertamento della spettanza degli interessi legali maggiorati nella misura indicata (cfr. da ultimo, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7 maggio 2024, n. 12449).
Laddove, per converso, il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell’esecuzione, il quale dovrà limitarsi a riconoscere in favore del creditore gli interessi dovuti nella misura prevista dalla norma generale codicistica (Cass. Civ. sez. III, 23 aprile 2020, n. 8128).
Ora, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 367/23 del 27.5.2023 statuisce la condanna della CCIAA al pagamento degli “ interessi dal dovuto al soddisfo ”, senza ulteriori specificazioni sulla relativa commisurazione. Con il successivo decreto n. 13/24 del 4.1.2024 il Giudice del Lavoro ha, quindi, ingiunto alla parte intimata il versamento degli “ interessi legali ”, del pari non altrimenti specificati.
In assenza di una diversa statuizione -circa l’applicabilità di altro regime di commisurazione degli interessi- l’ammontare degli interessi dovuti risulta, perciò, esattamente quantificato in base alla norma di portata generale.
Pertanto, poiché parte ricorrente non ha contestato, sotto diverso profilo, l’esattezza del versamento eseguito dall’Amministrazione con il menzionato mandato di pagamento n. 273/2025, la sua domanda volta alla condanna di parte resistente al pagamento della maggior somma determinata secondo il saggio d’interessi per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non può trovare accoglimento, in quanto diretta ad azionare una pretesa che non trova fondamento nei titoli esecutivi.
In definitiva, il ricorso dev’essere respinto, siccome infondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, complessivamente liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO