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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1050/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 28.12.2021
da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Fiorillo Parte_1
e Anna Buttafoco in virtù di delega in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Venezia, via Santa Croce 502 (studio avv. Adalberto Perulli)
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Zanon giusta mandato in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, viale Monte Grappa 45
Appellato
nonché contro
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...]
Raffaella Travi e Michele Di Landro in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in appello e domiciliati in Piazza Giulio Cesare 11 CP_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 438/2021 del
30.6.2021
IN PUNTO: illegittimità trasferimento/risarcimento danni
1 CONCLUSIONI:
Per l'appellante “”…ad integrale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, accogliere le domande avanzate dalla dott.ssa con il Parte_1 ricorso introduttivo del giudizio, con ogni consequenziale provvedimento e condannare le Amministrazioni appellate a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, si reiterano le richieste tutte già formulate in primo grado.””
Per l'appellato : “”In via principale: respingere l'appello Controparte_1 avversario per tutti i motivi dedotti in parte narrativa con integrale conferma dell'impugnata Sentenza n. 438/2021 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro. In via subordinata: ridurre l'ammontare delle pretese avversarie in ragione di quanto dedotto ed argomentato nel presente atto. In ogni caso: con vittoria integrale delle spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio.””
Per l'appellato “”in via Controparte_2 preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito, accertare e dichiarare la domanda ex adverso proposta infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata, e conseguentemente rigettarla;
condannare in ogni caso la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Venezia rigettava la domanda dalla ricorrente diretta ad ottenere il trasferimento/assunzione presso l' Controparte_2 compensando tra le parti le spese di lite.
[...]
2. Il primo giudice, illustrata la normativa che disciplina la mobilità nel rapporto di lavoro pubblico, riteneva non applicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 20 del CCNL dell'8.6.2000 invocato dalla ricorrente alla luce del disposto dell'art. 30, comma 2.2. d. lgs 165/2001 come modificato dal d. lgs 75/2017 mentre rispetto alla asserita nullità della condizione apposta al nulla osta dell' veneta rilevava la discrezionalità del Parte_2 rilascio di tale atto da parte della Amministrazione di appartenenza evidenziando come l'assenso non è contrario ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro in quanto l'Amministrazione, invece di rifiutare l'assenso e bloccando definitivamente la possibilità del trasferimento in esame, manifesta la volontà di autorizzare il trasferimento stesso non appena il posto possa essere ricoperto con altra assunzione.
3. Avverso la sentenza interponeva appello censurandola sotto Parte_1 due profili. L e l' Controparte_1 Controparte_2 insistevano per il rigetto della impugnazione e per la conferma della
[...] decisione di primo grado.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 30 gennaio 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appellante, con il primo motivo, lamentava l'omesso esame da parte del primo giudice della norma contrattuale di cui all'art 20 del CCNL Dirigenza dei Medici veterinari dell'8.6.2000, il quale si era limitato a riferire sommariamente il contenuto della disposizione senza valutare la tardività del parere espresso dall' in quanto CP_3
2 reso oltre il termine previsto, con il conseguente formarsi del silenzio/assenso sulla richiesta di nulla osta al trasferimento presso l' utile ai fini della definizione del Controparte_2 procedimento di mobilità, nel senso della sua assunzione presso l' Controparte_2
Con altro motivo censurava la decisione impugnata laddove non aveva considerato la eccezione svolta dalla ricorrente avuto riguardo alla illegittimità del parere reso dall'Azienda veneta successivamente alla formazione del silenzio/assenso, in quanto condizionato dall'avveramento di circostanze non dipendenti dalla medesima e, CP_2 dunque, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc. Con riferimento alla domanda rivolta all' , il Tribunale non aveva Parte_3 valutato la vacanza in organico del posto cui aspirava la dott.ssa , riconosciuta Parte_1 dalla stessa che aveva dichiarato espressamente di essere disponibile Parte_3 all'assunzione.
6. L'appellata eccepita in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 434 cpc, nel merito ha contestato la interpretazione fornita dall'appellante dell'art. 20 del CCNL dell'8.6.2000, emanato sulla base di un contesto normativo del tutto differente da quello attuale (in vigenza dell'art 30 d. lgs 165/2001) rimarcando il corretto comportamento della , confermato peraltro Parte_2 documentalmente, e rilevando come l'eventuale violazione dell'obbligo di buona fede poteva semmai rilevare ai fini risarcitori.
Contestava, altresì, le domande risarcitorie formulate dalla dott.ssa in quanto Parte_1 indimostrate e comunque inconsistenti, chiedendo, in via subordinata la riduzione del danno.
7. L'appellata sollevata Controparte_2 la eccezione di inammissibilità dell'avverso ricorso in appello, evidenziava la corretta applicazione della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del testo unico del pubblico impiego effettuata dalle Aziende convenute nonché la carenza del posto in organico rivendicato dall'appellante e comunque l'assenza in capo alla ricorrente di un diritto soggettivo perfetto, che si era limitata a vantare una mera aspettativa al trasferimento.
Contestava la richiesta risarcitoria atteso che la procedura di mobilità riveste natura esplorativa e non risulta vincolate per l'amministrazione.
8. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalle
[...]
appellate va precisato che l'atto di impugnazione ancorchè si limiti a riproporre le Parte_4 argomentazioni difensive di primo grado, senza esporre nel dettaglio le parti di sentenza criticate e la proposta modificativa e ricostruttiva di ognuna, ad una lettura complessiva e coordinata tra i vari motivi di doglianza indica comunque le ragioni di ogni censura e di asserita erroneità della statuizione impugnata, nonché, implicitamente, la soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare. Soddisfa dunque le condizioni indicate dalla giurisprudenza per il rispetto dell'art.434 e dell'art. 342 c.p.c., risultando definito il quantum appellatum e anche quali parti della motivazione l'impugnazione intendesse censurare, così "circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono" ed illustrando "le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (in termini Cass.7332/2018).
9. L'appellante, alla udienza del 30 gennaio 2025, ha dato atto che a seguito di conferimento di altro incarico presso la è venuto meno l'interesse Controparte_1 all'azione in relazione al trasferimento richiesto ed alle conseguenze connesse ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del grado.
3 L'appellata , nel prendere atto della dichiarazione resa Controparte_1 dall'appellante ha insistito per la condanna della stessa alle spese di lite. Per l'altra appellata Controparte_2 nessuno è comparso in udienza.
10. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il venir meno dell'oggetto della contesa tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale che pur non trovando nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale essendo venuto meno qualsiasi interesse: così in tema Cass. 3598/2015.
11. Le spese di lite del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione della controvertibilità delle questioni trattate e del comportamento processuale dell'appellante, e tenuto conto, altresì, della assenza di deduzioni in sentenza riguardo alle eccezioni sollevate dall'appellante che assumevano rilievo ai fini della decisione Per le medesime ragioni va confermata la statuizione di compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado confermando, in punto spese e compensi di causa, la sentenza di primo grado.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 28.12.2021
da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Fiorillo Parte_1
e Anna Buttafoco in virtù di delega in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Venezia, via Santa Croce 502 (studio avv. Adalberto Perulli)
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Zanon giusta mandato in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, viale Monte Grappa 45
Appellato
nonché contro
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...]
Raffaella Travi e Michele Di Landro in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in appello e domiciliati in Piazza Giulio Cesare 11 CP_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 438/2021 del
30.6.2021
IN PUNTO: illegittimità trasferimento/risarcimento danni
1 CONCLUSIONI:
Per l'appellante “”…ad integrale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, accogliere le domande avanzate dalla dott.ssa con il Parte_1 ricorso introduttivo del giudizio, con ogni consequenziale provvedimento e condannare le Amministrazioni appellate a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, si reiterano le richieste tutte già formulate in primo grado.””
Per l'appellato : “”In via principale: respingere l'appello Controparte_1 avversario per tutti i motivi dedotti in parte narrativa con integrale conferma dell'impugnata Sentenza n. 438/2021 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro. In via subordinata: ridurre l'ammontare delle pretese avversarie in ragione di quanto dedotto ed argomentato nel presente atto. In ogni caso: con vittoria integrale delle spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio.””
Per l'appellato “”in via Controparte_2 preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito, accertare e dichiarare la domanda ex adverso proposta infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata, e conseguentemente rigettarla;
condannare in ogni caso la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Venezia rigettava la domanda dalla ricorrente diretta ad ottenere il trasferimento/assunzione presso l' Controparte_2 compensando tra le parti le spese di lite.
[...]
2. Il primo giudice, illustrata la normativa che disciplina la mobilità nel rapporto di lavoro pubblico, riteneva non applicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 20 del CCNL dell'8.6.2000 invocato dalla ricorrente alla luce del disposto dell'art. 30, comma 2.2. d. lgs 165/2001 come modificato dal d. lgs 75/2017 mentre rispetto alla asserita nullità della condizione apposta al nulla osta dell' veneta rilevava la discrezionalità del Parte_2 rilascio di tale atto da parte della Amministrazione di appartenenza evidenziando come l'assenso non è contrario ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro in quanto l'Amministrazione, invece di rifiutare l'assenso e bloccando definitivamente la possibilità del trasferimento in esame, manifesta la volontà di autorizzare il trasferimento stesso non appena il posto possa essere ricoperto con altra assunzione.
3. Avverso la sentenza interponeva appello censurandola sotto Parte_1 due profili. L e l' Controparte_1 Controparte_2 insistevano per il rigetto della impugnazione e per la conferma della
[...] decisione di primo grado.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 30 gennaio 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appellante, con il primo motivo, lamentava l'omesso esame da parte del primo giudice della norma contrattuale di cui all'art 20 del CCNL Dirigenza dei Medici veterinari dell'8.6.2000, il quale si era limitato a riferire sommariamente il contenuto della disposizione senza valutare la tardività del parere espresso dall' in quanto CP_3
2 reso oltre il termine previsto, con il conseguente formarsi del silenzio/assenso sulla richiesta di nulla osta al trasferimento presso l' utile ai fini della definizione del Controparte_2 procedimento di mobilità, nel senso della sua assunzione presso l' Controparte_2
Con altro motivo censurava la decisione impugnata laddove non aveva considerato la eccezione svolta dalla ricorrente avuto riguardo alla illegittimità del parere reso dall'Azienda veneta successivamente alla formazione del silenzio/assenso, in quanto condizionato dall'avveramento di circostanze non dipendenti dalla medesima e, CP_2 dunque, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc. Con riferimento alla domanda rivolta all' , il Tribunale non aveva Parte_3 valutato la vacanza in organico del posto cui aspirava la dott.ssa , riconosciuta Parte_1 dalla stessa che aveva dichiarato espressamente di essere disponibile Parte_3 all'assunzione.
6. L'appellata eccepita in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 434 cpc, nel merito ha contestato la interpretazione fornita dall'appellante dell'art. 20 del CCNL dell'8.6.2000, emanato sulla base di un contesto normativo del tutto differente da quello attuale (in vigenza dell'art 30 d. lgs 165/2001) rimarcando il corretto comportamento della , confermato peraltro Parte_2 documentalmente, e rilevando come l'eventuale violazione dell'obbligo di buona fede poteva semmai rilevare ai fini risarcitori.
Contestava, altresì, le domande risarcitorie formulate dalla dott.ssa in quanto Parte_1 indimostrate e comunque inconsistenti, chiedendo, in via subordinata la riduzione del danno.
7. L'appellata sollevata Controparte_2 la eccezione di inammissibilità dell'avverso ricorso in appello, evidenziava la corretta applicazione della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del testo unico del pubblico impiego effettuata dalle Aziende convenute nonché la carenza del posto in organico rivendicato dall'appellante e comunque l'assenza in capo alla ricorrente di un diritto soggettivo perfetto, che si era limitata a vantare una mera aspettativa al trasferimento.
Contestava la richiesta risarcitoria atteso che la procedura di mobilità riveste natura esplorativa e non risulta vincolate per l'amministrazione.
8. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalle
[...]
appellate va precisato che l'atto di impugnazione ancorchè si limiti a riproporre le Parte_4 argomentazioni difensive di primo grado, senza esporre nel dettaglio le parti di sentenza criticate e la proposta modificativa e ricostruttiva di ognuna, ad una lettura complessiva e coordinata tra i vari motivi di doglianza indica comunque le ragioni di ogni censura e di asserita erroneità della statuizione impugnata, nonché, implicitamente, la soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare. Soddisfa dunque le condizioni indicate dalla giurisprudenza per il rispetto dell'art.434 e dell'art. 342 c.p.c., risultando definito il quantum appellatum e anche quali parti della motivazione l'impugnazione intendesse censurare, così "circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono" ed illustrando "le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (in termini Cass.7332/2018).
9. L'appellante, alla udienza del 30 gennaio 2025, ha dato atto che a seguito di conferimento di altro incarico presso la è venuto meno l'interesse Controparte_1 all'azione in relazione al trasferimento richiesto ed alle conseguenze connesse ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del grado.
3 L'appellata , nel prendere atto della dichiarazione resa Controparte_1 dall'appellante ha insistito per la condanna della stessa alle spese di lite. Per l'altra appellata Controparte_2 nessuno è comparso in udienza.
10. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il venir meno dell'oggetto della contesa tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale che pur non trovando nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale essendo venuto meno qualsiasi interesse: così in tema Cass. 3598/2015.
11. Le spese di lite del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione della controvertibilità delle questioni trattate e del comportamento processuale dell'appellante, e tenuto conto, altresì, della assenza di deduzioni in sentenza riguardo alle eccezioni sollevate dall'appellante che assumevano rilievo ai fini della decisione Per le medesime ragioni va confermata la statuizione di compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado confermando, in punto spese e compensi di causa, la sentenza di primo grado.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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