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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di AT
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1604/2024 promossa tra le parti:
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gabriele Ragnini, presso il cui Studio ha eletto domicilio Ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alessandra Rosati e dall'Avv. Silvia
Batacchi, presso il cui Studio ha eletto domicilio
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e per parte resistente congiuntamente: “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) I figli nata il [...] e Per_1 nato il [...] sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento prevalente presso la madre, cosìcche i genitori potranno assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione che li riguardano mentre dovranno assumere in maniera condivisa tutte le decisioni che esulano dall'ordinaria amministrazione. 3) Il SI. si impegna ad acquistare a sua cura e spese CP_1 un'abitazione di gradimento della SI.ra situata in una zona adiacente al Pt_1 centro storico di AT, che le parti adibiranno a casa familiare che verrà assegnata alla
SI.ra la quale la abiterà con i figli e Tale abitazione verrà Pt_1 Per_1 Per_2 acquistata dal SI. che pertanto sarà l'unico proprietario dell'immobile con CP_1 obbligo di pagare la totalità delle spese di natura straordinaria che dovessero essere sostenute per la sua manutenzione. Le spese di natura ordinaria oltre alle utenze del predetto immobile saranno ad esclusivo carico della SI.ra 4) L'abitazione sita Pt_1 in IA località Faltugnano Via di Faltugnano n. 20/B di proprietà delle parti al 50% ciascuno, attualmente identificata come casa familiare e quindi abitata dalla SI.ra
e dai figli e verrà abitata in via esclusiva dal SI. a Pt_1 Per_1 Per_2 CP_1 titolo gratuito dal momento in cui la moglie ed i figli si trasferiranno nell'abitazione di
AT. Le spese di natura straordinaria per la manutenzione del suddetto immobile in comproprietà verranno sostenute dalle parti in misura del 50% ciascuno mentre le spese di natura ordinarie come pure le utenze saranno sostenute dal SI. quale CP_1 occupante dell'immobile. 5) La SI.ra avrà diritto di abitare la casa che il SI. Pt_1 andrà ad acquistare a AT sino a quando non cesserà l'interesse dei figli CP_1
e ad abitarvi ovvero sino a quando per qualsiasi motivo la stessa Per_1 Per_2 dovesse decidere di lasciare la predetta abitazione. Da tale momento l'immobile di AT verrà lasciato dalla SI.ra nella disponibilità del SI. mentre la Pt_1 CP_1 comproprietà dell'immobile di Faltugnano dovrà essere sciolta attraverso la vendita del bene immobile con la suddivisione tra le parti del ricavato della vendita in misura del
50% ciascuno, salva la possibilità per ciascuna delle parti di acquistare la quota del 50% dell'altra. 6) In ordine al diritto di visita il SI. terrà con sé i figli e CP_1 Per_1
due sere a settimana dalle ore 19:00 fino al mattino successivo nei giorni da Per_2 concordarsi con la SI.ra il fine settimana alternato dal venerdì alle ore 18:00 Pt_1 fino alla domenica sera alle 21:00. Durante le vacanze natalizie ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nelle vacanze di Pasqua, comprendenti ad anni alterni la Pasqua o la Pasquetta;
durante il periodo estivo quattro settimane, anche non consecutive da concordarsi anticipatamente con la SI.ra salvo migliori e diversi accordi tra i genitori. 7) Il SI. verserà alla Pt_1 CP_1
SI.ra a titolo di concorso al suo mantenimento la somma di € 500,00 Pt_1
(cinquecento) entro il giorno 16 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. 8) Le parti concordano che il SI. corrisponderà alla SI.ra CP_1
l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento) per ciascuno dei due figli a Pt_1 titolo di contributo indiretto al mantenimento, importo da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Le parti concordano altresì espressamente che l'assegno unico ed universale per i figli sia integralmente percepito dalla SI.ra Fino a quando la scuola privata attualmente frequentata dai figli Pt_1 continuerà a praticare l'attuale sconto pari al 50% sulla retta e sull'iscrizione annuale per entrambi i figli, il SI. provvederà in misura del 100% al pagamento delle CP_1 spese straordinarie (scuola e altre). In seguito e precisamente quando i figli andranno a frequentare la scuola pubblica, le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% il SI. e del 30% la SI.ra ciò al più tardi a CP_1 Pt_1 partire dal 2027 per la figlia con il completamento del percorso scolastico Per_1 attuale, e a partire dal 2030 per il figlio con completamento del suo percorso Per_2 scolastico attuale. 9) Le parti concordano altresì espressamente che la babysitter all'occorrenza sarà ad esclusivo carico del sig. previo accordo tra le parti in CP_1 merito alla necessità ed all'individuazione della professionista. 10) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti espressamente e reciprocamente rinunciano ad ogni altra reciproca pretesa come avanzata nel presente procedimento, ivi compresa la domanda di autorizzazione al trasferimento a avanzata dalla SI.ra per i figli CP_2 Pt_1
e transatta e definita ogni reciproca pretesa, anche risarcitoria, Per_1 Per_2 afferente diritti disponibili, come fondata sui titoli e causali ivi dedotti. Le parti concordano che le spese di assistenza e difesa legale inerenti il presente procedimento e tutti gli eventuali relativi adempimenti restino integralmente compensate tra le parti. I coniugi chiedono, pertanto, che questo Ill.mo Tribunale Voglia disporre la compensazione delle spese di lite. Con la sottoscrizione del presente atto, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare espressamente alla solidarietà professionale.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 10 settembre 2024” Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.08.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
ha adito il Tribunale di AT per sentir dichiarare la separazione
[...]
personale dal coniuge sposato con matrimonio civile Controparte_1
contratto in data 5.02.20216 in IA (PO), con atto trascritto nei Registri di
Stato Civile del Comune di AT al n. 26, parte 1, serie A.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: 1) che dall'unione dei coniugi sono nati i figli in data 22 marzo 2013, e in data 13 Per_1 Per_2
marzo 2016; 2) che le parti hanno acquistato, per la quota di ½ (un mezzo) ciascuno, l'immobile posto in Comune di IA (PO) da adibire a casa coniugale;
3) che la è casalinga e che il lavora come dirigente Pt_1 CP_1
d'azienda; 4) che da circa cinque anni il rapporto tra i coniugi si è complicato in ragione delle condizioni di salute mentali del che ha cominciato ad CP_1
assumere psicofarmaci, a bere e ad isolarsi all'interno delle mura domestiche;
5) che lo stato di alterazione psicofisica ha causato al momenti di CP_1
violenza e comportamenti aggressivi nei confronti della moglie;
6) che la ha chiesto supporto ad uno psicologo ed ha proposto al marito una Pt_1
terapia di coppia, che è stata intrapresa per un breve periodo e poi interrotta per volontà del marito;
7) che per tentare di far fronte alla situazione e di regolamentare la gestione dei figli le parti, nell'ottobre 2021, hanno sottoscritto una scrittura privata con cui hanno previsto che : l'affido dei minori fosse in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione dei medesimi presso la madre nella casa coniugale;
il padre si trasferirà dal 1 novembre 2021 in altra abitazione, avendo diritto a trascorrere con i figli almeno un pomeriggio a settimana e fine settimana alternati con pernottamento;
si accordavano, altresì, in relazione ai periodi di Pasqua e
Natale, e prevedevano che il papà avrebbe trascorso con i figli almeno 10 gg consecutivi nel periodo estivo;
infine, veniva previsto che il padre verserà dal mese di novembre
2021 la somma di € 700,00= a titolo di contributo al mantenimento dei minori e la somma di € 300,00= a titolo di mantenimento della moglie, oltre alla retta scolastica in favore della Associazione Amaltea Aps e spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di AT;
8) che il ha rispettato solo sporadicamente CP_1
l'accordo sottoscritto;
9) che la per potersi occupare dei figli si è vista Pt_1
costretta ad abbandonare il lavoro, non potendo contare sul supporto né del marito né dei nonni;
10) che la ha maturato l'idea di trasferirsi a Pt_1
località in cui risiedono i genitori e che e conoscono CP_2 Per_1 Per_2
bene in quanto trascorrono in quella zona le vacanze estive: in questo modo la ricorrente potrebbe contare sul supporto dei nonni materni che l'aiuterebbero con l'affitto di una casa che ha già individuato e potrebbe trovare una nuova occupazione, senza dover ricorrere ad una baby sitter.
Pertanto, la ha insisto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In Pt_1
via principale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: - dichiarare la separazione personale dei coniugi che vivranno con l'obbligo di mutuo rispetto;
- affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori nata a [...]
AT. il 22 marzo 2013 e nato a [...] il [...], con collocamento Per_2
prevalente presso la madre;
1. autorizzare la ricorrente a trasferirsi a RE (RM) insieme ai figli, per tutti i motivi dedotti in narrativa, prevedendo in tal caso che il sig. provvederà al solo mantenimento dei figli, versando alla sig.ra la CP_1 Pt_1
somma di € 350,00= al mese per ciascuno di loro, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo in vigore presso il
Tribunale di AT;
2. nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non dovesse acconsentire a tale trasferimento, a) assegnare la casa coniugale sita in Comune di
IA (Po) , località Faltugnano, alla Via di Faltugnano n. 20/b, alla sig.ra Pt_1
che la abiterà unitamente ai figli minori, per la quale il sig. continuerà a CP_1
versare in via esclusiva le spese ordinarie e straordinarie relative al condominio, al riscaldamento e alle utenze, b) porre a carico del resistente, c) un assegno mensile di €
1.500,00= complessivi a titolo di mantenimento per entrambi entrambi i figli oltre rivalutazione annuale ISTAT, d) un assegno mensile di € 1.000,00= a titolo di mantenimento della moglie oltre rivalutazione annuale ISTAT, e) una quota pari al
70% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di AT.
Con decreto del 2.09.2024 il Presidente del Tribunale di AT ha fissato l'udienza del 26.11.2024 per la comparizione personale delle parti, assegnando al ricorrente i termini per la notifica del ricorso e del decreto e al resistente i termini per costituzione in giudizio.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l quale, pur Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente, in quanto la ricostruzione dei fatti sarebbe omissiva e lacunosa.
In particolare, il resistente ha dedotto: 1) che la ha deciso di non Pt_1
riprendere la propria attività lavorativa già dopo la nascita di 2) che la Per_1
richiesta di trasferirsi a con i figli è stata una proposta inattesa posto CP_2
che è sempre stata esclusivamente la meta delle vacanze estive;
3) che l'eventuale trasferimento a implicherebbe anche obbligare i figli ad CP_2
abbandonare la scuola steineriana avviata a AT con un conseguente stravolgimento delle modalità educative;
4) che la ricorrente non ha allegato sufficienti argomentazioni idonee a giustificare un eventuale trasferimento a
5) che la svolge attività lavorativa a tempo determinato presso CP_2 Pt_1
la scuola frequentata dai figli per 10 ore settimanali;
6) che il ha CP_1
sofferto di attacchi d'ansia e tachicardia che ha cercato di gestire con il supporto psicologico e con i medicinali prescritti, ma non è stato un soggetto dedito all'alcool e che ha avuto comportamenti aggressivi nei confronti della moglie;
7) che le parti hanno sottoscritto la scrittura privata per la regolamentazione della vita familiare in un clima di serenità; 8) che il resistente è stato un padre presente e collaborativo nella gestione dei figli anche in seguito all'allontanamento dalla casa familiare. Pertanto, il ha chiesto al Tribunale di volere accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “- in via preliminare pronunziare la separazione personale dei coniugi e quindi autorizzare il SI. e la SI.ra a vivere separati Controparte_1 Parte_1
portandosi reciproco rispetto;
- nel merito, disattesa ogni contraria istanza e respinte le domande ex adverso proposte, per la ipotesi in cui la sig.ra receda dal proposito Pt_1
di trasferirsi da AT , assegnare l'abitazione coniugale posta in Comune di IA, località Faltugnano alla via di Faltunano snc, unitamente agli arredi di cui è dotata, alla
SI.ra che vi abiterà insieme ai figli minori;
disporre l'affidamento dei figli Pt_1
minori nata a [...] il [...] e nato a [...] il 13 marzo Per_1 Per_2
2016, ai genitori in forma condivisa tra i genitori con collocamento presso l'abitazione coniugale sita in Faltugnano;
disporre il diritto di visita del padre che potrà trascorrere con i figli almeno due sere a settimana con pernottamento compatibilmente con i propri impegni lavorativi e fine settimana alternati con ciascun genitore. Per metà delle festività natalizie alternando ogni anno Natale e Capodanno col, padre, per Pasqua e
Pasquetta alternati ogni anno con il padre, per 30 giorni da suddividere in due periodi di 15 giorni consecutivi ciascuno nel periodo estivo;
- disporre a carico del padre il versamento alla madre di un assegno a titolo di mantenimento ordinario per i figli in misura complessiva di € 700,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di AT;
- disporre a carico del SI. il pagamento alla CP_1
moglie di un assegno mensile di mantenimento di € 300,00 per i mesi in cui la stessa non ha reperito un occupazione lavorativa. Qualora la sig.ra confermi la Pt_1
propria volontà di trasferirsi da AT, disponga il Tribunale la collocazione dei due figli con il padre assegnando allo stesso la casa già familiare sita in Faltugnano Comune di
IA (PO), alla Via di Faltugnano snc, rappresentata al Catasto Fabbricato del
Comune di IA al foglio di mappa 28, dalla particella 1351, sub.2, cat. A7, Classe 3 e sub.4, cat. C6. La madre vedrà i figli a we alternati dal venerdì al lunedì mattina, oltre a un giorno alla settimana nelle settimane in cui il we è di competenza paterna. Per metà delle festività natalizie alternando ogni anno Natale e Capodanno col, padre, per Pasqua e Pasquetta alternati ogni anno con il padre, per 30 giorni da suddividere in due periodi di 15 giorni consecutivi ciascuno nel periodo estivo. Nessun conguaglio mensile a carico della madre per concorso ordinario al mantenimento dei figli. Suddivisione delle loro spese di carattere straordinario al 50% fra i genitori secondo elenco e modalità previsti dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di AT. In ogni caso con vittoria di spese”.
All'udienza del 26.11.2024 il Giudice, sentite le parti separatamente, ha riservato il provvedimento. Con ordinanza del 29.11.2024, a scioglimento della riserva assunta il
Giudice ha così provveduto: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- assegna la casa
familiare sita in IA, loc. Faltugnano a che la abiterà con i figli;
- Parte_1
affida i minori (22 marzo 2013) e (13 marzo 2016) congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che
tenga con sé i figli: due sere a settimana dalle ore 19.00 fino al Controparte_1
mattino successivo, da concordarsi con la il fine settimana alternato dal Pt_1
venerdì alle 18.00 fino alla domenica sera alle 21.00; ad anni alterni, il periodo dal 23
al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni nelle vacanze di Pasqua,
comprendenti ad anni alterni la Pasqua o la Pasquetta, quattro settimane, anche non
consecutive, nelle vacanze estive;
salvo migliori accordi tra le parti;
-dispone che
versi a a titolo di mantenimento, la somma di € Controparte_1 Parte_1
500,00; la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-
dispone che versi a a titolo di mantenimento dei Controparte_1 Parte_1
figli, la somma di € 400,00 per ciascuno;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale
secondo gli indici ISTAT;
-entrambi i coniugi concorreranno alle spese dei figli,
individuate secondo il protocollo del Tribunale di AT, nella misura del 70% il
e del 30% la il coprirà al 100% le spese di baby sitter che CP_1 Pt_1 CP_1
la dovrà affrontare per la gestione dei figli nelle ore di lavoro che superano Pt_1
l'orario scolastico, a meno che non se ne occupi personalmente Egli stesso o il nonno
paterno;- Differisce alla prossima udienza la decisione sulle richieste istruttorie. Fissa
nuova udienza all'11 marzo 2025, ore 10.00”. All'udienza dell'11.03.2025 i difensori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto un differimento dell'udienza per la formalizzazione dello stesso: il Giudice, preso atto della volontà delle parti, ha rinviato all'udienza del
13.05.2025 disponendo la sostituzione della stessa con il deposito delle note scritte contenenti l'accordo delle parti. Pronuncia sulla separazione - La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole – Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli e , ancora minorenni, al loro Per_1 Per_2 collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il
Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
In particolare, i coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse dei minori ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa che il si impegna ad acquistare CP_1 per la e per i figli. La casa coniugale invece verrà assegnata al che vi Pt_1 CP_1 risiederà accollandosi per intero le spese ordinarie.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e della disparità di redditi. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie, tenuto conto della capacità reddituale dei genitori.
Mantenimento del coniuge- Il Collegio nulla oppone all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento a favore della e a carico Pt_1 del CP_1
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M
il Tribunale di AT, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
spostai con matrimonio contratto in data 5.02.20216 in IA CP_1
(PO), con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di AT al n. 26, parte 1, serie A, alle condizioni congiuntamente depositate;
- omologa le condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) I figli nata il [...] e nato il [...] sono Per_1 Per_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, cosìcche i genitori potranno assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione che li riguardano mentre dovranno assumere in maniera condivisa tutte le decisioni che esulano dall'ordinaria amministrazione.
4) L'abitazione sita in IA località Faltugnano Via di Faltugnano n.
20/B di proprietà delle parti al 50% ciascuno, attualmente identificata come casa familiare e quindi abitata dalla SI.ra e dai figli Pt_1
e , verrà abitata in via esclusiva dal SI. a Per_1 Per_2 CP_1 titolo gratuito dal momento in cui la moglie ed i figli si trasferiranno nell'abitazione di AT. Le spese di natura straordinaria per la manutenzione del suddetto immobile in comproprietà verranno sostenute dalle parti in misura del 50% ciascuno mentre le spese di natura ordinarie come pure le utenze saranno sostenute dal SI. CP_1
quale occupante dell'immobile.
5) La SI.ra avrà diritto di abitare la casa che il SI. Pt_1 CP_1
andrà ad acquistare a AT sino a quando non cesserà l'interesse dei figli e ad abitarvi ovvero sino a quando per qualsiasi Per_1 Per_2
motivo la stessa dovesse decidere di lasciare la predetta abitazione. Da tale momento l'immobile di AT verrà lasciato dalla SI.ra nella Pt_1 disponibilità del SI. mentre la comproprietà dell'immobile di CP_1
Faltugnano dovrà essere sciolta attraverso la vendita del bene immobile con la suddivisione tra le parti del ricavato della vendita in misura del
50% ciascuno, salva la possibilità per ciascuna delle parti di acquistare la quota del 50% dell'altra.
6) In ordine al diritto di visita il SI. terrà con sé i figli e CP_1 Per_1
: due sere a settimana dalle ore 19:00 fino al mattino successivo Per_2
nei giorni da concordarsi con la SI.ra il fine settimana alternato Pt_1 dal venerdì alle ore 18:00 fino alla domenica sera alle 21:00. Durante le vacanze natalizie ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nelle vacanze di Pasqua, comprendenti ad anni alterni la Pasqua o la Pasquetta;
durante il periodo estivo quattro settimane, anche non consecutive da concordarsi anticipatamente con la
SI.ra salvo migliori e diversi accordi tra i genitori. Pt_1
7) Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di concorso al suo CP_1 Pt_1
mantenimento la somma di € 500,00 (cinquecento) entro il giorno 16 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
8) Le parti concordano che il SI. corrisponderà alla SI.ra CP_1
l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento) per ciascuno dei Pt_1 due figli a titolo di contributo indiretto al mantenimento, importo da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Le parti concordano altresì espressamente che l'assegno unico ed universale per i figli sia integralmente percepito dalla
SI.ra Fino a quando la scuola privata attualmente frequentata Pt_1
dai figli continuerà a praticare l'attuale sconto pari al 50% sulla retta e sull'iscrizione annuale per entrambi i figli, il SI. provvederà in CP_1
misura del 100% al pagamento delle spese straordinarie (scuola e altre).
In seguito e precisamente quando i figli andranno a frequentare la scuola pubblica, le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% il SI. e del 30% la SI.ra ciò al più CP_1 Pt_1
tardi a partire dal 2027 per la figlia con il completamento del Per_1 percorso scolastico attuale, e a partire dal 2030 per il figlio con Per_2
completamento del suo percorso scolastico attuale.
9) Le parti concordano altresì espressamente che la babysitter all'occorrenza sarà ad esclusivo carico del sig. previo accordo CP_1
tra le parti in merito alla necessità ed all'individuazione della professionista
- prende altresì atto delle seguenti condizioni:
3) Il SI. si impegna ad acquistare a sua cura e spese CP_1
un'abitazione di gradimento della SI.ra situata in una zona Pt_1 adiacente al centro storico di AT, che le parti adibiranno a casa familiare che verrà assegnata alla SI.ra la quale la abiterà con i Pt_1 figli e . Tale abitazione verrà acquistata dal SI. Per_1 Per_2 che pertanto sarà l'unico proprietario dell'immobile con obbligo CP_1
di pagare la totalità delle spese di natura straordinaria che dovessero essere sostenute per la sua manutenzione. Le spese di natura ordinaria oltre alle utenze del predetto immobile saranno ad esclusivo carico della
SI.ra Pt_1
10) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti espressamente e reciprocamente rinunciano ad ogni altra reciproca pretesa come avanzata nel presente procedimento, ivi compresa la domanda di autorizzazione al trasferimento a avanzata dalla SI.ra per i figli CP_2 Pt_1
e , transatta e definita ogni reciproca pretesa, anche Per_1 Per_2
risarcitoria, afferente diritti disponibili, come fondata sui titoli e causali ivi dedotti. Le parti concordano che le spese di assistenza e difesa legale inerenti il presente procedimento e tutti gli eventuali relativi adempimenti restino integralmente compensate tra le parti. I coniugi chiedono, pertanto, che questo Ill.mo Tribunale Voglia disporre la compensazione delle spese di lite. Con la sottoscrizione del presente atto,
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare espressamente alla solidarietà professionale
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge;
- Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del 14.05.2025 su relazione della Dott.ssa
Schiaretti.
Il Presidente rel. ed est.
Lucia Schiaretti