Art. 16. (Sede e attrezzature) 1. L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e' ubicato rispettivamente presso le regioni, le citta' metropolitane e gli enti di area vasta. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91)) . L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa. ((18)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91)) . ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del comma 1 e l'abrogazione del comma 2 decorrono "dalla data di insediamento di cui all' articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ".
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del comma 1 e l'abrogazione del comma 2 decorrono "dalla data di insediamento di cui all' articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ".