Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/1983, n. 4928
CASS
Sentenza 18 luglio 1983

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Poiché l'istituto poligrafico dello stato è compreso fra gli enti pubblici autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello stato, in forza del R.d. 8 giugno 1940 n. 779, detta Avvocatura è legittimata a rappresentare e difendere in giudizio l'istituto medesimo, anche in Sede di ricorso per Cassazione, senza bisogno di un apposito mandato (art. 43 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, interpretato autenticamente dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103). ( Conf 2123/80, mass n 405783; ( Conf 374/80, mass n 403760).*

L'istituto poligrafico dello stato, a seguito della riforma introdotta con la legge 13 luglio 1966 n. 559, poi confermata con la legge 30 aprile 1978 n. 154 sul distacco della Zecca dal ministero del tesoro e la Costituzione di essa in autonoma Sezione dell'istituto medesimo, ha natura di ente pubblico non economico, come tale escluso fra quelli soppressi dalla legge 20 marzo 1975 n. 70, in quanto, in via prevalente sulle attività di tipo imprenditoriale, svolge servizi nell'esclusivo interesse delle amministrazioni statali, attraverso strumenti sottratti alla disciplina del diritto privato. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituto poligrafico, non risolto prima di quella riforma, integra un rapporto di pubblico impiego, sul quale ha giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo, a norma degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. ( Conf 5560/81, mass n 416283; ( Conf 2123/80, mass n 405784).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/1983, n. 4928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4928
    Data del deposito : 18 luglio 1983

    Testo completo