Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6396/2022 R.G.
TRIBUNALE di NAPOLI
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Verbale di udienza della causa n. r.g. 6396/2022 con sentenza contestuale ex art. 281sexies c.p.c. tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 19 maggio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Filippo Peluso, sono comparsi:
È presente per l'avv. Renato Ruocco il quale si riporta ai Parte_1
propri scritti difensivi e alla documentazione prodotta, conclude come da note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 12.00, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., di cui viene data lettura del dispositivo, nell'assenza della parte, nelle more allontanatasi.
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
N. 6396/22 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6396/2022 R.G.A.C. decisa all'udienza del 19/5/2025
TRA
(P. IV ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
con sede a Napoli in Via Santa Maria a Cubito n. 475, elett.te dom.ta a Napoli in Via P. Del Torto n. 41 presso lo studio dell'Avv. Renato Ruocco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
, (P. IV , con sede a Caivano Controparte_1 P.IVA_2
(NA) in Via De Curtis n. 19, in persona del titolare (c.f. Controparte_1
C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni: per l'attrice, accertare e dichiarare la mancata consegna della merce oggetto delle fatture n. 04/2021 e n. 07/2021 da parte della
[...]
alla per l'effetto, dichiarare l'illegittimità Controparte_1 Parte_1
delle suddette fatture e l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta, in applicazione del principio nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e
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non, subiti dall'attrice, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenuto conto dell'importo delle fatture non onorate (€ 99.877,17) e del discredito commerciale subito;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa V. Valletta e dal Gop dott.ssa M.R. Scotti, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge
18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del
S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la
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sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, la società (d'ora innanzi solo “la società Parte_1 attrice”) citava in giudizio l'impresa individuale Controparte_1
(d'ora innanzi solo “la convenuta”) deducendo di avere ricevuto dalla convenuta le fatture n. 4/21 dell'importo di € 51.331,88 e n. 7/21 dell'importo di € 48.545.29 relative a merce mai consegnata. Precisava di avere richiesto alla convenuta, sia per le vie brevi che con nota accomandata, lo storno di tali fatture, ovvero l'emissione di note di credito, ma ciò senza esito. Chiedeva, pertanto, ordinarsi la convenuta di annullare e stornare le predette fatture, con la condanna della stessa convenuta a risarcire la per tutti i Parte_1 danni diretti ed indiretti ad essa cagionata, in virtù dell'inadempimento posto in essere.
La convenuta ritualmente citata presso la residenza del titolare, non compariva e, pertanto, viene dichiarata la sua contumacia.
In mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la decisione a seguito della discussione orale.
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La domanda nel merito è risultata fondata e va accolta, nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Tanto premesso si osserva che l'emissione delle fatture in questione presuppone la consegna della merce ivi indicata, consegna che l'attore contesta.
Secondo le regole sull'onere della prova spettava al convenuto, quale debitore della prestazione di consegna della merce, dimostrare l'effettuazione di tale consegna.
Il convenuto nulla ha provato, rimanendo anzi contumace.
La domanda principale relativa alla richiesta dello storno delle fatture, pertanto, va accolta.
Deve, per contro, rigettarsi la domanda di risarcimento danni, genericamente enunciati da aperte attrice, stante la mancanza di prova degli stessi danni.
E, invero, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale
(Cass. Civ. 18/3/2022 n. 8941).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (valore minimo dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati dal DM n.
147 del 13/8/2023 (G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
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1) dichiara la contumacia dell' Controparte_2
[...]
2) accoglie in parte le domande di parte attrice;
3) dichiara che nulla è dovuto dalla società attrice alla convenuta per le fatture nn. 4/2021 e 7/2021;
4) ordina alla convenuta di provvedere allo storno delle fatture suddette;
5) rigetta la domanda di risarcimento danni;
6) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 2.906,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IV e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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