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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9349 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 192 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione Lavoro , in persona della dott.ssa Anna MA
Beneduce, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 25.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 192 /2025
TRA
– CF , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti GIANNATTASIO ANDREA e SALVATORE ed elett.te dom.ta c/o i difensori
Ricorrente
E Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in alla Via Ponte della Maddalena n. 55 Controparte_1 CP_1
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.01.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) e nelle correlate graduatorie d'istituto, esponeva di aver lavorato alle dipendenze del quale CP_2
docente con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/23
e 2023/24, come di seguito specificato:
-a.s. 2021/22: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “IST. SUP.
ARCHIMEDE– NAIS126006” – dal 07/09/2021 al 30/06/2022 ad orario pieno, giorni di servizio 297, ferie maturate = 24,75, Ferie fruite a domanda = 3, Ferie non godute =
21,75;
-a.s. 2022/23: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “IST. SUP.
ARCHIMEDE– NAIS126006” – dal 12/09/2022 al 30/06/2023 ad orario pieno, giorni di servizio 292, ferie maturate = 24,33, ferie fruite a domanda = 3, ferie non godute =
21,33 ;
-a.s. 2023/24: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “IST. SUP.
ARCHIMEDE– NAIS126006” – dal 11/09/2023 al 30/06/2024 ad orario pieno, giorni di servizio 294, ferie maturate = 24,50, ferie fruite a domanda = 5, ferie non godute =
19,50.
Lamentava di non aver goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro suelencati, di non averle richieste, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne;
lamentava, altresì, di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse con consequenziale divieto di monetizzazione, per cui il mancato godimento delle ferie non avrebbe potuto considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole.
Tanto premesso, l'istante conveniva gli Enti resistenti dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “ ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici
2021/22, 2022/23 e 2023/24, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 62,58 giorni di ferie maturate e non godute. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla ricorrente la somma Controparte_3
di € 4.294,65, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 62,58 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Il , l' Controparte_1 [...]
si costituivano in giudizio, eccependo in Controparte_4
via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudiziale perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese di lite.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto del tutto infondata, dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale atteso che, ai fini della verifica della prescrizione, deve considerarsi prevalente il carattere risarcitorio dell'indennità in parola in quanto finalizzata a compensare il lavoratore del danno derivante dalla perdita del diritto al riposo (v. Cass. n. 3021/2020).
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati. Sulla questione oggetto di causa si è pronunciata, di recente, la Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 16715/2024, che la scrivente richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato: “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio
2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, Per_1
ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da
54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma
56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13,comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C- 569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa
C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente – a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.
228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
La Cassazione ha quindi elaborato il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, quindi, non possono essere considerate in automatico assenze per ferie non solo i giorni compresi tra la fine delle lezioni e la scadenza al 30 giugno dei contratti a tempo determinato ma anche i giorni di sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, pasquale etc.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di
Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “ il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro ( Cass. Civ. sez. Lavoro, 5 maggio 2022
n. 14268 - ordinanza).
L'applicazione dei principi appena richiamati al caso di specie impone di accogliere integralmente la domanda attorea atteso che il non ha allegato né dimostrato CP_1
di aver inutilmente invitato la docente a godere delle ferie maturate durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Contr Di conseguenza il deve essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente,
a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, la somma di euro € 4.294,65, a titolo di indennità sostitutiva per n. 62,58 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. oltre interessi legali dalla domanda (trattandosi di voce risarcitoria) al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994, dovendosi ritenere congrui i conteggi elaborati da parte ricorrente in ordine ai quali gli Enti resistenti non hanno sollevato alcuna contestazione.
Le spese di lite, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa senza svolgimento di attività istruttoria, sono compensate alla metà e seguono la soccombenza del , con distrazione a favore dei difensori della CP_1
ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna
MA Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda condanna il a Controparte_1
pagare alla ricorrente la somma di € 4.294,65, a titolo di indennità Parte_1
sostitutiva per n. 62,58 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2021/22,
2022/23 e 2023/24. oltre interessi legali dalla domanda (trattandosi di voce risarcitoria) al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex CP_1
D.M. n. 147/2022, liquida complessivamente in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A., oltre contributo unificato se dovuto, come per legge da distrarsi in favore degli avvocati Salvatore e Andrea
IA.
Si comunichi.
Napoli, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna MA Beneduce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione Lavoro , in persona della dott.ssa Anna MA
Beneduce, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 25.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 192 /2025
TRA
– CF , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti GIANNATTASIO ANDREA e SALVATORE ed elett.te dom.ta c/o i difensori
Ricorrente
E Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in alla Via Ponte della Maddalena n. 55 Controparte_1 CP_1
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.01.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) e nelle correlate graduatorie d'istituto, esponeva di aver lavorato alle dipendenze del quale CP_2
docente con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/23
e 2023/24, come di seguito specificato:
-a.s. 2021/22: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “IST. SUP.
ARCHIMEDE– NAIS126006” – dal 07/09/2021 al 30/06/2022 ad orario pieno, giorni di servizio 297, ferie maturate = 24,75, Ferie fruite a domanda = 3, Ferie non godute =
21,75;
-a.s. 2022/23: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “IST. SUP.
ARCHIMEDE– NAIS126006” – dal 12/09/2022 al 30/06/2023 ad orario pieno, giorni di servizio 292, ferie maturate = 24,33, ferie fruite a domanda = 3, ferie non godute =
21,33 ;
-a.s. 2023/24: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “IST. SUP.
ARCHIMEDE– NAIS126006” – dal 11/09/2023 al 30/06/2024 ad orario pieno, giorni di servizio 294, ferie maturate = 24,50, ferie fruite a domanda = 5, ferie non godute =
19,50.
Lamentava di non aver goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro suelencati, di non averle richieste, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne;
lamentava, altresì, di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse con consequenziale divieto di monetizzazione, per cui il mancato godimento delle ferie non avrebbe potuto considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole.
Tanto premesso, l'istante conveniva gli Enti resistenti dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “ ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici
2021/22, 2022/23 e 2023/24, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 62,58 giorni di ferie maturate e non godute. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla ricorrente la somma Controparte_3
di € 4.294,65, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 62,58 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Il , l' Controparte_1 [...]
si costituivano in giudizio, eccependo in Controparte_4
via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudiziale perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese di lite.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto del tutto infondata, dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale atteso che, ai fini della verifica della prescrizione, deve considerarsi prevalente il carattere risarcitorio dell'indennità in parola in quanto finalizzata a compensare il lavoratore del danno derivante dalla perdita del diritto al riposo (v. Cass. n. 3021/2020).
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati. Sulla questione oggetto di causa si è pronunciata, di recente, la Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 16715/2024, che la scrivente richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato: “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio
2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, Per_1
ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da
54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma
56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13,comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C- 569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa
C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente – a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.
228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
La Cassazione ha quindi elaborato il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, quindi, non possono essere considerate in automatico assenze per ferie non solo i giorni compresi tra la fine delle lezioni e la scadenza al 30 giugno dei contratti a tempo determinato ma anche i giorni di sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, pasquale etc.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di
Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “ il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro ( Cass. Civ. sez. Lavoro, 5 maggio 2022
n. 14268 - ordinanza).
L'applicazione dei principi appena richiamati al caso di specie impone di accogliere integralmente la domanda attorea atteso che il non ha allegato né dimostrato CP_1
di aver inutilmente invitato la docente a godere delle ferie maturate durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Contr Di conseguenza il deve essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente,
a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, la somma di euro € 4.294,65, a titolo di indennità sostitutiva per n. 62,58 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. oltre interessi legali dalla domanda (trattandosi di voce risarcitoria) al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994, dovendosi ritenere congrui i conteggi elaborati da parte ricorrente in ordine ai quali gli Enti resistenti non hanno sollevato alcuna contestazione.
Le spese di lite, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa senza svolgimento di attività istruttoria, sono compensate alla metà e seguono la soccombenza del , con distrazione a favore dei difensori della CP_1
ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna
MA Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda condanna il a Controparte_1
pagare alla ricorrente la somma di € 4.294,65, a titolo di indennità Parte_1
sostitutiva per n. 62,58 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2021/22,
2022/23 e 2023/24. oltre interessi legali dalla domanda (trattandosi di voce risarcitoria) al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex CP_1
D.M. n. 147/2022, liquida complessivamente in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A., oltre contributo unificato se dovuto, come per legge da distrarsi in favore degli avvocati Salvatore e Andrea
IA.
Si comunichi.
Napoli, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna MA Beneduce