CASS
Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/03/2023, n. 8355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8355 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23547/2015 R.G. proposto da: SABA ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA Via Crescenzio 9, presso lo studio dell’avvocato IA AM ([...]) che la rappresenta e difende.
- Ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. - Resistente con atto di costituzione - e ON EMILIA-ROMAGNA, ON LOMBARDIA, ON PUGLIA, ON UMBRIA, ON CALABRIA, ON VENETO, ON AR. - Intimate - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3601/2015 depositata il 18/06/2015. Civile Sent. Sez. 5 Num. 8355 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 23/03/2023 2 di 6 Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, il quale ha depositato conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. FATTI DI CAUSA 1. Saba IA PA, concessionaria di parcheggi pubblici, presentò istanza di rimborso della maggiore Irap, cautelativamente versata (per euro 96.539) per il periodo di imposta 2008, assumendo di avere diritto alla riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione del novellato art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. riduzione del cuneo fiscale). Formatosi il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, che riteneva che la società operasse in regime di concessione con sistema tariffario e che, dunque, non presentasse i requisiti richiesti per l’agevolazione Irap, seguì il contenzioso, promosso dalla contribuente, e la CTP di Roma, con sentenza n. 608/7/13, rigettò il ricorso della società. 2. La CTR del Lazio ha rigettato l’appello della contribuente e ha confermato la decisione di primo grado, escludendo che la società avesse i requisiti per fruire dell’agevolazione fiscale, trattandosi di impresa “regolamentata”, operante nel settore dei pubblici servizi, in forza di “concessione” (e non di appalto, come dedotto dalla contribuente) e a “tariffa”. 3. La società ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello e, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria;
l’Agenzia ha resistito con atto di costituzione;
le Regioni non si sono costituite. 3 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE I. In primo luogo, va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti delle Regioni evocate in giudizio, per il loro difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che gli enti territoriali sono esclusivamente destinatari del gettito dell’imposta in discorso (Irap), che è accertata e riscossa dallo Stato (in termini, Cass. n. 7205/16, nella causa promossa da Saba IA PA contro il diniego di rimborso Irap per il 2007). 1. Con il primo motivo di ricorso [«A) Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3) c.p.c., dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e successive modifiche e integrazioni»], si censura la sentenza impugnata che è priva di motivazione, non esamina i motivi di appello e si limita a una pedissequa riproduzione della decisione di primo grado. 2. Con il secondo motivo [«B) Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3) c.p.c., dell’art. 11, comma 1, lett. a), numeri 2), 3) e 4) del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dalla legge 27.12.2006, n. 296, in relazione all’art. 117, comma 1, Cost. e all’art. 107 del TFUE (ex art. 87 del TCE). Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ex art. 267 del TFUE (già art. 234 del TCE), ai fini dell’interpretazione della normativa eurounitaria»], sul rilievo che le sentenze di merito non si sono pronunciate sulla questione cruciale attinente all’esatta definizione dei concetti di “concessione” e di “tariffa”, in relazione alla quale era stato anche sollecitato il rinvio pregiudiziale alla CGUE, la ricorrente formula richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia della questione se la Commissione europea, nella Comunicazione C(2007) 4133 del 12 settembre 2007, abbia ritenuto che eventuali agevolazioni fiscali riconosciute alle imprese concessionarie di lavori e 4 di 6 di servizi che svolgono un’attività di parcheggio possano rappresentare un aiuto di Stato, vietato dall’art. 107, TFUE. 3. Il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito. 4. Per orientamento consolidato di questa Corte (ex plurimis Cass. 23/12/2022, n. 37770, che menziona Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». 5. È utile ricordare Cass. n. 16889/20 – la quale, su ricorso dell’ufficio, ha cassato con rinvio la sentenza (n. 3269/01/2015) con la quale la CTR del Lazio aveva rigettato l’appello erariale avverso la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso di Saba IA PA contro il diniego tacito del rimborso dell’Irap che si assumeva versata in eccesso per il 2009 - che, in connessione con Cass. n. 32633/19, ha annullato la sentenza di appello che non aveva verificato se la società, il cui corrispettivo era costituito dalla tariffa della sosta fissata dall’ente comunale, operasse in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa, secondo cui «[i]n tema di Irap, poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. “public utilities”), caratterizzate dall’operare in regime di 5 di 6 concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale) previsti dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, a fini agevolativi di riduzione della base imponibile rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante». Si è anche chiarito, in relazione all’analoga materia del trasporto pubblico, che «[i]n tema di Irap, non realizza un aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, il riconoscimento dell’abbattimento del cuneo fiscale a favore delle imprese del settore dei trasporti che non operino in concessione e a tariffa, per la neutralità dell’esclusione di queste ultime dalla medesima agevolazione e in ragione del fatto che non si determina alcun vantaggio o svantaggio selettivo poiché la tariffa applicata dall’ente che opera in concessione è di per sé idonea a scontare il peso dell’imposta, sicché l’impresa pubblica opera in condizioni di effettiva concorrenza con le altre imprese del medesimo settore, alle quali invece si applica il beneficio fiscale» (Cass. n. 6332/22; conf.: Cass. n. 41282/21, in tema di imprese operanti nel settore del trasporto pubblico;
Cass. n. 22062/22, in tema di società di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani). 6. Nel nostro caso, la Commissione regionale, con motivazione carente, sostanzialmente figurativa, discostandosi dai princìpi di diritto sopra enunciati, nega che alla contribuente spetti la riduzione del cuneo fiscale, senza spiegare per quale ragione la società opererebbe - in regime di libera concorrenza con le altre imprese del settore (alle quali, invece, il beneficio fiscale è riconosciuto) - in 6 di 6 “concessione” e con “tariffa” remunerativa, che già sconta il peso dell’imposta regionale sulle attività produttive. 7. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Umbria, Calabria, Veneto, Marche;
accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 14 marzo 2023.
- Ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. - Resistente con atto di costituzione - e ON EMILIA-ROMAGNA, ON LOMBARDIA, ON PUGLIA, ON UMBRIA, ON CALABRIA, ON VENETO, ON AR. - Intimate - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3601/2015 depositata il 18/06/2015. Civile Sent. Sez. 5 Num. 8355 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 23/03/2023 2 di 6 Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, il quale ha depositato conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. FATTI DI CAUSA 1. Saba IA PA, concessionaria di parcheggi pubblici, presentò istanza di rimborso della maggiore Irap, cautelativamente versata (per euro 96.539) per il periodo di imposta 2008, assumendo di avere diritto alla riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione del novellato art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. riduzione del cuneo fiscale). Formatosi il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, che riteneva che la società operasse in regime di concessione con sistema tariffario e che, dunque, non presentasse i requisiti richiesti per l’agevolazione Irap, seguì il contenzioso, promosso dalla contribuente, e la CTP di Roma, con sentenza n. 608/7/13, rigettò il ricorso della società. 2. La CTR del Lazio ha rigettato l’appello della contribuente e ha confermato la decisione di primo grado, escludendo che la società avesse i requisiti per fruire dell’agevolazione fiscale, trattandosi di impresa “regolamentata”, operante nel settore dei pubblici servizi, in forza di “concessione” (e non di appalto, come dedotto dalla contribuente) e a “tariffa”. 3. La società ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello e, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria;
l’Agenzia ha resistito con atto di costituzione;
le Regioni non si sono costituite. 3 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE I. In primo luogo, va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti delle Regioni evocate in giudizio, per il loro difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che gli enti territoriali sono esclusivamente destinatari del gettito dell’imposta in discorso (Irap), che è accertata e riscossa dallo Stato (in termini, Cass. n. 7205/16, nella causa promossa da Saba IA PA contro il diniego di rimborso Irap per il 2007). 1. Con il primo motivo di ricorso [«A) Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3) c.p.c., dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e successive modifiche e integrazioni»], si censura la sentenza impugnata che è priva di motivazione, non esamina i motivi di appello e si limita a una pedissequa riproduzione della decisione di primo grado. 2. Con il secondo motivo [«B) Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3) c.p.c., dell’art. 11, comma 1, lett. a), numeri 2), 3) e 4) del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dalla legge 27.12.2006, n. 296, in relazione all’art. 117, comma 1, Cost. e all’art. 107 del TFUE (ex art. 87 del TCE). Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ex art. 267 del TFUE (già art. 234 del TCE), ai fini dell’interpretazione della normativa eurounitaria»], sul rilievo che le sentenze di merito non si sono pronunciate sulla questione cruciale attinente all’esatta definizione dei concetti di “concessione” e di “tariffa”, in relazione alla quale era stato anche sollecitato il rinvio pregiudiziale alla CGUE, la ricorrente formula richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia della questione se la Commissione europea, nella Comunicazione C(2007) 4133 del 12 settembre 2007, abbia ritenuto che eventuali agevolazioni fiscali riconosciute alle imprese concessionarie di lavori e 4 di 6 di servizi che svolgono un’attività di parcheggio possano rappresentare un aiuto di Stato, vietato dall’art. 107, TFUE. 3. Il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito. 4. Per orientamento consolidato di questa Corte (ex plurimis Cass. 23/12/2022, n. 37770, che menziona Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». 5. È utile ricordare Cass. n. 16889/20 – la quale, su ricorso dell’ufficio, ha cassato con rinvio la sentenza (n. 3269/01/2015) con la quale la CTR del Lazio aveva rigettato l’appello erariale avverso la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso di Saba IA PA contro il diniego tacito del rimborso dell’Irap che si assumeva versata in eccesso per il 2009 - che, in connessione con Cass. n. 32633/19, ha annullato la sentenza di appello che non aveva verificato se la società, il cui corrispettivo era costituito dalla tariffa della sosta fissata dall’ente comunale, operasse in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa, secondo cui «[i]n tema di Irap, poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. “public utilities”), caratterizzate dall’operare in regime di 5 di 6 concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale) previsti dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, a fini agevolativi di riduzione della base imponibile rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante». Si è anche chiarito, in relazione all’analoga materia del trasporto pubblico, che «[i]n tema di Irap, non realizza un aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, il riconoscimento dell’abbattimento del cuneo fiscale a favore delle imprese del settore dei trasporti che non operino in concessione e a tariffa, per la neutralità dell’esclusione di queste ultime dalla medesima agevolazione e in ragione del fatto che non si determina alcun vantaggio o svantaggio selettivo poiché la tariffa applicata dall’ente che opera in concessione è di per sé idonea a scontare il peso dell’imposta, sicché l’impresa pubblica opera in condizioni di effettiva concorrenza con le altre imprese del medesimo settore, alle quali invece si applica il beneficio fiscale» (Cass. n. 6332/22; conf.: Cass. n. 41282/21, in tema di imprese operanti nel settore del trasporto pubblico;
Cass. n. 22062/22, in tema di società di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani). 6. Nel nostro caso, la Commissione regionale, con motivazione carente, sostanzialmente figurativa, discostandosi dai princìpi di diritto sopra enunciati, nega che alla contribuente spetti la riduzione del cuneo fiscale, senza spiegare per quale ragione la società opererebbe - in regime di libera concorrenza con le altre imprese del settore (alle quali, invece, il beneficio fiscale è riconosciuto) - in 6 di 6 “concessione” e con “tariffa” remunerativa, che già sconta il peso dell’imposta regionale sulle attività produttive. 7. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Umbria, Calabria, Veneto, Marche;
accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 14 marzo 2023.