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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51217/2023 RG, introdotta da
(TR), 11/06/1957), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FONTE ASSUNTA;
(ROMA (RM), 11/01/1957), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MOZZATO DANIELA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 03/01/1975, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 11388/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 03/01/1975, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Per completezza giova evidenziare che i figli delle parti sono maggiorenni ed economicamente autonomi e che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno divorzile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51217/2023 R.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
03/01/1975 tra R), 11/06/1957) e Parte_1
OMA (RM), 11/01/1957) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 27, Parte I, Serie 01, Anno
1975;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/03/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51217/2023 RG, introdotta da
(TR), 11/06/1957), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FONTE ASSUNTA;
(ROMA (RM), 11/01/1957), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MOZZATO DANIELA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 03/01/1975, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 11388/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 03/01/1975, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Per completezza giova evidenziare che i figli delle parti sono maggiorenni ed economicamente autonomi e che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno divorzile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51217/2023 R.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
03/01/1975 tra R), 11/06/1957) e Parte_1
OMA (RM), 11/01/1957) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 27, Parte I, Serie 01, Anno
1975;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/03/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi