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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2025
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott. Paola Belvedere Giudice
Dott. Matteo Giovanni Moresco Giudice relatore ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MACRINI GERARDO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Roma, Viale Pasteur 66;
RECLAMANTE contro
), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. BURRAGATO GUGLIELMO, BERTONE
GIOVANNI LUCA, SALIS SIMONA e MAGNANI FRANCO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Parma, B.go Antini 3;
RECLAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ritualmente depositato, ha Parte_1
impugnato l'ordinanza cautelare monocratica resa dal Tribunale di Parma in data
25.02.2025, con la quale, in accoglimento del ricorso cautelare ante causam proposto da gli era stato ordinato di astenersi dallo Controparte_1 svolgimento dell'attività concorrenziale di cui al patto di non concorrenza da lui sottoscritto con la banca per il periodo di 12 mesi dalla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il reclamante ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale di
Parma, essendo stato anteriormente instaurato giudizio di merito innanzi al
Tribunale di Modena.
3. si è costituita nel giudizio di reclamo, aderendo Controparte_1 all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte.
4. In merito a tale eccezione, si osserva quanto segue.
5. Ai sensi dell'art. 669 co. 1 quater c.p.c., quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
6. La parte reclamante ha documentato di aver depositato presso il Tribunale di
Modena, in data 21.12.2024, ricorso ex art. 414 c.p.c. (doc. 7 reclamante), con la quale era stato richiesto di accertare la nullità del patto di non concorrenza di cui la reclamata allega la violazione: la litispendenza di tale giudizio di merito è quindi anteriore rispetto a quella del presente giudizio cautelare, introdotto con ricorso cautelare depositato in data 22.1.2025.
7. Le domande formulate nei due giudizi sono in rapporto di continenza, dato che l'accertamento dell'inadempimento al patto di non concorrenza presuppone il preliminare accertamento della validità del patto stesso, oggetto della domanda proposta innanzi al Tribunale di Modena dall'odierno reclamante.
8. Al momento del deposito del ricorso cautelare sussisteva quindi un giudizio di merito, il cui giudice è competente a conoscere anche le domande cautelari proposte in questa sede.
9. Pertanto, il reclamo deve essere accolto, con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata per difetto del presupposto processuale della competenza del giudice adito.
10. Benché la parte reclamata abbia dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, non può ritenersi integrato nel caso di specie il negozio processuale di cui all'art. 38 co. 2 c.p.c., dato che tale disposizione non è applicabile nei casi in cui la legge prevede ipotesi di competenza inderogabile, tra i quali rientra la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 413 co. 8 c.p.c.
11. L'adesione all'eccezione di incompetenza è pertanto irrilevante, sicché devono essere regolate con il presente provvedimento anche le spese processuali del giudizio (cfr. Cass. 5 giugno 2024, n. 15699).
12. Poiché il ricorso di merito presso il Tribunale di Modena era stato depositato solo un mese prima del ricorso cautelare e poiché, comunque, esso è stato notificato a solo in data 3.3.2025 (all. A reclamata), in data successiva al Controparte_1 deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio e addirittura alla stessa ordinanza reclamata, si ritengono sussistenti ragioni idonee a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definendo il giudizio cautelare in epigrafe, così dispone:
1. accoglie il reclamo e revoca l'ordinanza cautelare impugnata per difetto di competenza del giudice adito;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Presidente
Simone Medioli Devoto
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott. Paola Belvedere Giudice
Dott. Matteo Giovanni Moresco Giudice relatore ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MACRINI GERARDO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Roma, Viale Pasteur 66;
RECLAMANTE contro
), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. BURRAGATO GUGLIELMO, BERTONE
GIOVANNI LUCA, SALIS SIMONA e MAGNANI FRANCO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Parma, B.go Antini 3;
RECLAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ritualmente depositato, ha Parte_1
impugnato l'ordinanza cautelare monocratica resa dal Tribunale di Parma in data
25.02.2025, con la quale, in accoglimento del ricorso cautelare ante causam proposto da gli era stato ordinato di astenersi dallo Controparte_1 svolgimento dell'attività concorrenziale di cui al patto di non concorrenza da lui sottoscritto con la banca per il periodo di 12 mesi dalla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il reclamante ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale di
Parma, essendo stato anteriormente instaurato giudizio di merito innanzi al
Tribunale di Modena.
3. si è costituita nel giudizio di reclamo, aderendo Controparte_1 all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte.
4. In merito a tale eccezione, si osserva quanto segue.
5. Ai sensi dell'art. 669 co. 1 quater c.p.c., quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
6. La parte reclamante ha documentato di aver depositato presso il Tribunale di
Modena, in data 21.12.2024, ricorso ex art. 414 c.p.c. (doc. 7 reclamante), con la quale era stato richiesto di accertare la nullità del patto di non concorrenza di cui la reclamata allega la violazione: la litispendenza di tale giudizio di merito è quindi anteriore rispetto a quella del presente giudizio cautelare, introdotto con ricorso cautelare depositato in data 22.1.2025.
7. Le domande formulate nei due giudizi sono in rapporto di continenza, dato che l'accertamento dell'inadempimento al patto di non concorrenza presuppone il preliminare accertamento della validità del patto stesso, oggetto della domanda proposta innanzi al Tribunale di Modena dall'odierno reclamante.
8. Al momento del deposito del ricorso cautelare sussisteva quindi un giudizio di merito, il cui giudice è competente a conoscere anche le domande cautelari proposte in questa sede.
9. Pertanto, il reclamo deve essere accolto, con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata per difetto del presupposto processuale della competenza del giudice adito.
10. Benché la parte reclamata abbia dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, non può ritenersi integrato nel caso di specie il negozio processuale di cui all'art. 38 co. 2 c.p.c., dato che tale disposizione non è applicabile nei casi in cui la legge prevede ipotesi di competenza inderogabile, tra i quali rientra la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 413 co. 8 c.p.c.
11. L'adesione all'eccezione di incompetenza è pertanto irrilevante, sicché devono essere regolate con il presente provvedimento anche le spese processuali del giudizio (cfr. Cass. 5 giugno 2024, n. 15699).
12. Poiché il ricorso di merito presso il Tribunale di Modena era stato depositato solo un mese prima del ricorso cautelare e poiché, comunque, esso è stato notificato a solo in data 3.3.2025 (all. A reclamata), in data successiva al Controparte_1 deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio e addirittura alla stessa ordinanza reclamata, si ritengono sussistenti ragioni idonee a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definendo il giudizio cautelare in epigrafe, così dispone:
1. accoglie il reclamo e revoca l'ordinanza cautelare impugnata per difetto di competenza del giudice adito;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Presidente
Simone Medioli Devoto