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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/09/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 942/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di Prato Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice
pronuncia la seguente SENTENZA nella causa v.g. n. 942/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Sanesi, ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473bis.21 e 51 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate il 12.09.2025. Pubblico Ministero: «Visto» del 29.07.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14.07.2025, e genitori della Parte_1 Parte_2 minore nata a [...] in data [...], hanno proposto domanda Persona_1 congiunta per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della LI, avendo cessato la loro convivenza more uxorio. Le parti hanno allegato: 1) che la convivenza more uxorio, iniziata nel 2013, è cessata nel dicembre 2024 a causa di contrasti insanabili;
2) che hanno seguito un percorso di mediazione, all'esito del quale hanno raggiunto un accordo in ordine alla cessazione della pagina 1 di 4 loro unione, all'affidamento della LI minore e ai loro rapporti economici e patrimoniali;
3) che sono titolari di redditi propri ed economicamente indipendenti. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
*** La domanda è fondata e può essere accolta. L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale può Per_1 essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate. Queste ultime, in conformità dell'art. 337ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della LI a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere, pertanto, omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse. Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: 1) omologa l'accordo di seguito trascritto:
“1) La minore sarà affidata ad entrambi i genitori così che i medesimi Persona_1 potranno mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con la LI perpetuando lo schema educativo già sperimentato durante la convivenza e cooperando responsabilmente nell'interesse esclusivo della medesima. La minore sarà collocata presso la madre, nell'abitazione ove la medesima stabilirà la propria residenza. 2) Considerato che il Sig.
è spesso fuori per motivi di lavoro, soprattutto nel fine settimana, le parti hanno Per_1 convenuto di organizzare i tempi di visita e permanenza della minore con una certa flessibilità ma sempre in modo da non contravvenire le abitudini quotidiane di e i Per_1 suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Il padre si impegna a trascorrere con la LI
un pomeriggio a settimana, al momento individuato nel lunedì dall'uscita dalla Per_1 scuola sino al martedì mattina con accompagnamento della minore a scuola ed un secondo pomeriggio infrasettimanale, sempre comprensivo di pernottamento e accompagnamento della minore a scuola il mattino seguente, da concordare con la madre previo idoneo preavviso e compatibilmente con gli impegni di entrambi. La minore starà con la madre nei restanti giorni infrasettimanali. Per quanto riguarda il fine settimana, starà con il Per_1 padre almeno un fine settimana al mese dalle ore 9 del sabato (andando a prelevare la LI dall'abitazione della madre o da quella dei nonni materni) sino al lunedì mattina con accompagnamento della minore a scuola. Compatibilmente con gli impegni lavorativi del Sig. (che comunque avrà cura di condividere con la Sig.ra il proprio Per_1 Pt_2 calendario lavorativo con un mese di anticipo, salvo impedimenti di forza maggiore legati a soggetti terzi) il padre potrà concordare con la Sig.ra di tenere con sé Pt_2 Per_1 anche un secondo fine settimana, non consecutivo rispetto al precedente, organizzato con le stesse modalità e orari di cui sopra. La madre terrà con sé nei restanti due/tre fine Per_1 settimana al mese. Detto programma sarà attuato nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive e di riposo della minore e comunque, al bisogno, sarà flessibile e suscettibile di variazioni. Salvo diverso accordo fra le parti, compatibilmente con le esigenze lavorative pagina 2 di 4 dei genitori, le festività natalizie saranno ripartite suddividendo i quindici giorni di vacanza in una settimana di permanenza di presso ciascun genitore, ad anni alterni.
Per_1 Allo stesso modo le vacanze pasquali saranno suddivise in modo che la minore possa trascorrere due/tre giorni con ciascun genitore, sempre ad anni alterni. Per tutte le altre festività intra-annuali previste dal calendario starà con l'uno o l'altro genitore, in
Per_1 modo alternato. Per quanto riguarda le ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio del successivo anno scolastico) previo accordo e compatibilmente con i rispettivi impegni, i genitori faranno il possibile affinché la minore possa trascorrere da sette a quindici
Per_1 giorni consecutivi con ciascuno di essi. Le parti si impegnano a mantenere, per quanto possibile, le abitudini della LI che sarà in vacanza con la madre nel mese Luglio e
Per_1 nella prima metà di Agosto (in quanto insegnante di scuola primaria la Sig.ra è Pt_2 libera dal lavoro nei mesi estivi). In tale periodo di vacanza con la madre, previo accordo con quest'ultima, il padre potrà comunque far visita alla LI e restare con lei da un minimo di due giorni ad un massimo di quattro giorni, ovviamente alloggiando in un luogo diverso dall'alloggio della Sig.ra In ragione di quanto sopra e salvo diverso Pt_2 programma da concordare e comunicare con almeno un mese di anticipo,
Per_1 trascorrerà con il padre le ultime due settimane del mese di Agosto. I compleanni di
Per_1 verranno festeggiati in modo condiviso. Qualora un genitore per impegni sopravvenuti e/o improrogabili non avesse la possibilità di stare con nei giorni prestabiliti (motivi di
Per_1 salute e/o altre urgenze), chiederà in via prioritaria all'altro genitore la disponibilità a tenere la LI in sostituzione. Nel caso in cui l'altro genitore non fosse a sua volta disponibile, la minore potrà essere lasciata in custodia ai nonni materni, allo zio
[...] o, come ultima possibilità, ad una eventuale baby sitter. 3) L'abitazione sita nel Pt_3 Comune di Prato, Via Campolmi n. 9, di proprietà della famiglia della Sig.ra sarà Pt_2 assegnata e resterà nella disponibilità esclusiva della Sig.ra che Parte_2 continuerà a viverci assieme alla LI minore in attesa della fine dei lavori di Per_1 ristrutturazione relativi ad un altro immobile posto sempre nel Comune di Prato (PO), Via Delle Fonti n. 190, di proprietà delle Sig.re e rispettivamente Persona_2 Per_3 madre e nonna della Sig.ra Si specifica che la Sig.ra ha Parte_2 Parte_2 in comodato gratuito detta abitazione, senza determinazione di durata, giusta scrittura privata del 10.10.2022 registrata in data 27.10.2022. 4) Si dà atto che in occasione del trasferimento di residenza del Sig. , avvenuta nel Dicembre 2024, il Parte_1 medesimo ha prelevato dall'abitazione familiare e portato via sé tutti i suoi beni ed effetti personali. 5) Tenuto conto delle rispettive risorse economiche, del contributo dato da ciascun genitore alla conduzione familiare, delle attuali esigenze della LI Per_1
e della valenza dei compiti assunti da ciascun genitore nei confronti di
[...] quest'ultima, le parti convengono che il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento della LI la somma di € 420,00 (€
[...] quattrocentoventi/00) mensili, somma che le sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a decorrere dal mese di Gennaio 2025, soggetto ad adeguamento automatico annuale in base ai relativi indici Istat. Si precisa che tale somma è stata determinata considerando l'Assegno Unico erogato da per la LI minore, CP_1 attualmente pari ad € 57,50 (€ cinquantasette/50) mensili, quale parte integrante del mantenimento della minore . Per concorde volontà delle parti, quale genitore Per_1 collocatario, la Sig.ra sarà quindi l'unico genitore avente diritto a percepire in via Pt_2 integrale ed esclusiva l'importo dell'Assegno Unico da parte di sul suo c/c personale, CP_1
pagina 3 di 4 importo da considerare quale componente e parte integrante del mantenimento ordinario della LI minore. Il Sig. rinuncia quindi a richiedere alla Sig.ra Parte_1 Pt_2 l'importo pro-quota di detto Assegno Unico. 6) Il Sig. si farà altresì Parte_1 carico nella misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie relative alla LI secondo quanto statuito dal “Protocollo di intesa per i giudizi di separazione e Per_1 divorzio e relative modifiche nonché per le cause in materia di famiglia” approvato dal Tribunale di Prato in data 13.03.2019, qui allegato, entro sette giorni dall'esibizione della relativa documentazione di spesa da parte della Sig.ra nel caso in cui quest'ultima Pt_2 le avesse anticipate. Rispetto alle spese straordinarie condivisibili previo consenso, il consenso/dissenso verrà comunicato da ciascun genitore all'altro con la relativa motivazione e in forma scritta entro quindici giorni dalla proposta di spesa. 8) Entrambe le parti dichiarano di essere munite di adeguati redditi propri. Al contempo dichiarano di aver già definito in altra sede tutti i loro rapporti economici e che non vi sono questioni patrimoniali pendenti.”
2) prende atto delle seguenti condizioni: “7) L'autovettura Seat Ateca tg. FR434KE, in quanto di proprietà della Sig.ra resterà nella disponibilità Parte_2 esclusiva di quest'ultima. 9) I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio delle autorizzazioni amministrative ed in particolare al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la LI . 10) Le future variazioni di residenza dovranno Per_1 essere comunicate da parte di entrambi i genitori a mezzo mail e con almeno due mesi di anticipo avendo cura, nell'interesse della LI , di portare a Per_1 conoscenza dell'altro genitore la presenza nel nucleo familiare di eventuali terze persone a diretto contatto con la minore.”;
3) nulla sulle spese di lite;
4) ordina alla Cancelleria di procedere alle comunicazioni di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025, su relazione della dott.ssa Lucia Schiaretti.
Il Presidente
Dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di Prato Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice
pronuncia la seguente SENTENZA nella causa v.g. n. 942/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Sanesi, ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473bis.21 e 51 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate il 12.09.2025. Pubblico Ministero: «Visto» del 29.07.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14.07.2025, e genitori della Parte_1 Parte_2 minore nata a [...] in data [...], hanno proposto domanda Persona_1 congiunta per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della LI, avendo cessato la loro convivenza more uxorio. Le parti hanno allegato: 1) che la convivenza more uxorio, iniziata nel 2013, è cessata nel dicembre 2024 a causa di contrasti insanabili;
2) che hanno seguito un percorso di mediazione, all'esito del quale hanno raggiunto un accordo in ordine alla cessazione della pagina 1 di 4 loro unione, all'affidamento della LI minore e ai loro rapporti economici e patrimoniali;
3) che sono titolari di redditi propri ed economicamente indipendenti. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
*** La domanda è fondata e può essere accolta. L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale può Per_1 essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate. Queste ultime, in conformità dell'art. 337ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della LI a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere, pertanto, omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse. Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: 1) omologa l'accordo di seguito trascritto:
“1) La minore sarà affidata ad entrambi i genitori così che i medesimi Persona_1 potranno mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con la LI perpetuando lo schema educativo già sperimentato durante la convivenza e cooperando responsabilmente nell'interesse esclusivo della medesima. La minore sarà collocata presso la madre, nell'abitazione ove la medesima stabilirà la propria residenza. 2) Considerato che il Sig.
è spesso fuori per motivi di lavoro, soprattutto nel fine settimana, le parti hanno Per_1 convenuto di organizzare i tempi di visita e permanenza della minore con una certa flessibilità ma sempre in modo da non contravvenire le abitudini quotidiane di e i Per_1 suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Il padre si impegna a trascorrere con la LI
un pomeriggio a settimana, al momento individuato nel lunedì dall'uscita dalla Per_1 scuola sino al martedì mattina con accompagnamento della minore a scuola ed un secondo pomeriggio infrasettimanale, sempre comprensivo di pernottamento e accompagnamento della minore a scuola il mattino seguente, da concordare con la madre previo idoneo preavviso e compatibilmente con gli impegni di entrambi. La minore starà con la madre nei restanti giorni infrasettimanali. Per quanto riguarda il fine settimana, starà con il Per_1 padre almeno un fine settimana al mese dalle ore 9 del sabato (andando a prelevare la LI dall'abitazione della madre o da quella dei nonni materni) sino al lunedì mattina con accompagnamento della minore a scuola. Compatibilmente con gli impegni lavorativi del Sig. (che comunque avrà cura di condividere con la Sig.ra il proprio Per_1 Pt_2 calendario lavorativo con un mese di anticipo, salvo impedimenti di forza maggiore legati a soggetti terzi) il padre potrà concordare con la Sig.ra di tenere con sé Pt_2 Per_1 anche un secondo fine settimana, non consecutivo rispetto al precedente, organizzato con le stesse modalità e orari di cui sopra. La madre terrà con sé nei restanti due/tre fine Per_1 settimana al mese. Detto programma sarà attuato nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive e di riposo della minore e comunque, al bisogno, sarà flessibile e suscettibile di variazioni. Salvo diverso accordo fra le parti, compatibilmente con le esigenze lavorative pagina 2 di 4 dei genitori, le festività natalizie saranno ripartite suddividendo i quindici giorni di vacanza in una settimana di permanenza di presso ciascun genitore, ad anni alterni.
Per_1 Allo stesso modo le vacanze pasquali saranno suddivise in modo che la minore possa trascorrere due/tre giorni con ciascun genitore, sempre ad anni alterni. Per tutte le altre festività intra-annuali previste dal calendario starà con l'uno o l'altro genitore, in
Per_1 modo alternato. Per quanto riguarda le ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio del successivo anno scolastico) previo accordo e compatibilmente con i rispettivi impegni, i genitori faranno il possibile affinché la minore possa trascorrere da sette a quindici
Per_1 giorni consecutivi con ciascuno di essi. Le parti si impegnano a mantenere, per quanto possibile, le abitudini della LI che sarà in vacanza con la madre nel mese Luglio e
Per_1 nella prima metà di Agosto (in quanto insegnante di scuola primaria la Sig.ra è Pt_2 libera dal lavoro nei mesi estivi). In tale periodo di vacanza con la madre, previo accordo con quest'ultima, il padre potrà comunque far visita alla LI e restare con lei da un minimo di due giorni ad un massimo di quattro giorni, ovviamente alloggiando in un luogo diverso dall'alloggio della Sig.ra In ragione di quanto sopra e salvo diverso Pt_2 programma da concordare e comunicare con almeno un mese di anticipo,
Per_1 trascorrerà con il padre le ultime due settimane del mese di Agosto. I compleanni di
Per_1 verranno festeggiati in modo condiviso. Qualora un genitore per impegni sopravvenuti e/o improrogabili non avesse la possibilità di stare con nei giorni prestabiliti (motivi di
Per_1 salute e/o altre urgenze), chiederà in via prioritaria all'altro genitore la disponibilità a tenere la LI in sostituzione. Nel caso in cui l'altro genitore non fosse a sua volta disponibile, la minore potrà essere lasciata in custodia ai nonni materni, allo zio
[...] o, come ultima possibilità, ad una eventuale baby sitter. 3) L'abitazione sita nel Pt_3 Comune di Prato, Via Campolmi n. 9, di proprietà della famiglia della Sig.ra sarà Pt_2 assegnata e resterà nella disponibilità esclusiva della Sig.ra che Parte_2 continuerà a viverci assieme alla LI minore in attesa della fine dei lavori di Per_1 ristrutturazione relativi ad un altro immobile posto sempre nel Comune di Prato (PO), Via Delle Fonti n. 190, di proprietà delle Sig.re e rispettivamente Persona_2 Per_3 madre e nonna della Sig.ra Si specifica che la Sig.ra ha Parte_2 Parte_2 in comodato gratuito detta abitazione, senza determinazione di durata, giusta scrittura privata del 10.10.2022 registrata in data 27.10.2022. 4) Si dà atto che in occasione del trasferimento di residenza del Sig. , avvenuta nel Dicembre 2024, il Parte_1 medesimo ha prelevato dall'abitazione familiare e portato via sé tutti i suoi beni ed effetti personali. 5) Tenuto conto delle rispettive risorse economiche, del contributo dato da ciascun genitore alla conduzione familiare, delle attuali esigenze della LI Per_1
e della valenza dei compiti assunti da ciascun genitore nei confronti di
[...] quest'ultima, le parti convengono che il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento della LI la somma di € 420,00 (€
[...] quattrocentoventi/00) mensili, somma che le sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a decorrere dal mese di Gennaio 2025, soggetto ad adeguamento automatico annuale in base ai relativi indici Istat. Si precisa che tale somma è stata determinata considerando l'Assegno Unico erogato da per la LI minore, CP_1 attualmente pari ad € 57,50 (€ cinquantasette/50) mensili, quale parte integrante del mantenimento della minore . Per concorde volontà delle parti, quale genitore Per_1 collocatario, la Sig.ra sarà quindi l'unico genitore avente diritto a percepire in via Pt_2 integrale ed esclusiva l'importo dell'Assegno Unico da parte di sul suo c/c personale, CP_1
pagina 3 di 4 importo da considerare quale componente e parte integrante del mantenimento ordinario della LI minore. Il Sig. rinuncia quindi a richiedere alla Sig.ra Parte_1 Pt_2 l'importo pro-quota di detto Assegno Unico. 6) Il Sig. si farà altresì Parte_1 carico nella misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie relative alla LI secondo quanto statuito dal “Protocollo di intesa per i giudizi di separazione e Per_1 divorzio e relative modifiche nonché per le cause in materia di famiglia” approvato dal Tribunale di Prato in data 13.03.2019, qui allegato, entro sette giorni dall'esibizione della relativa documentazione di spesa da parte della Sig.ra nel caso in cui quest'ultima Pt_2 le avesse anticipate. Rispetto alle spese straordinarie condivisibili previo consenso, il consenso/dissenso verrà comunicato da ciascun genitore all'altro con la relativa motivazione e in forma scritta entro quindici giorni dalla proposta di spesa. 8) Entrambe le parti dichiarano di essere munite di adeguati redditi propri. Al contempo dichiarano di aver già definito in altra sede tutti i loro rapporti economici e che non vi sono questioni patrimoniali pendenti.”
2) prende atto delle seguenti condizioni: “7) L'autovettura Seat Ateca tg. FR434KE, in quanto di proprietà della Sig.ra resterà nella disponibilità Parte_2 esclusiva di quest'ultima. 9) I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio delle autorizzazioni amministrative ed in particolare al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la LI . 10) Le future variazioni di residenza dovranno Per_1 essere comunicate da parte di entrambi i genitori a mezzo mail e con almeno due mesi di anticipo avendo cura, nell'interesse della LI , di portare a Per_1 conoscenza dell'altro genitore la presenza nel nucleo familiare di eventuali terze persone a diretto contatto con la minore.”;
3) nulla sulle spese di lite;
4) ordina alla Cancelleria di procedere alle comunicazioni di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025, su relazione della dott.ssa Lucia Schiaretti.
Il Presidente
Dott.ssa Lucia Schiaretti
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