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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/07/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3095/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3095/2024
Le parti hanno concluso come da note autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: - nel merito:
CCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_1
24.11.1973; nata a [...]/SP (Brasile) in data 15.12.1977, Parte_2 Parte_3 nata a [...]/SP (Brasile) il 10.06.1975, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex
[...] lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_1
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis Italiano delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig.
[...]
nato il 9 novembre 1883, in Italia nel Comune di Marciana Marina (Livorno). 2. In Persona_1 data 5 luglio 1906, in Italia nel Comune di Campo nell'Elba (LI), il sig. Persona_1 contraeva matrimonio con la sig.ra come comprovato dal Certificato di Matrimonio, Persona_2 che si produce (v. all. 4). Dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Persona_1 Per_2 nasceva a Tambaù/SP (Brasile), il giorno 6 marzo 1921 il sig. come
[...] Parte_4 risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6).
5. In data 26 giugno 1943 a Tambahu/SP (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con Parte_4 la sig.ra come comprovato dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia Persona_3
pagina 1 di 4 tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 7). 6. Dalla loro unione coniugale nasceva a
Bebedouro/SP (Brasile), il giorno 30 novembre 1947 il sig. come risulta dal Parte_5
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 8). In data 29 luglio 1972 a San Paolo/SP (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_5 [...]
come comprovato dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia Parte_6 tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 9). Dalla loro unione coniugale nascevano tre figlie: - a
San Paolo/SP (Brasile), il giorno 24 novembre 1973 la sig.ra come risulta Parte_1 dal certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 10); - a San
Paolo/SP (Brasile), il giorno 10 giugno 1975 la sig.ra come risulta dal Parte_3
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 11); - a San
Paolo/SP (Brasile), il giorno 15 dicembre 1977 la sig.ra come risulta dal Certificato Parte_2 di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 12).In data 11 maggio
1998 a San Paolo/SP (Brasile), la sig.ra (che da coniugata passerà a chiamarsi Parte_3
) contraeva matrimonio con il sig. come Parte_3 Controparte_3 comprovato dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 13).
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008); pagina 2 di 4 per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano , sig nato il 9 novembre 1883, in Italia Persona_1 nel Comune di Marciana Marina (Livorno). Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da sig nato il 9 novembre 1883, in Italia nel Comune di Marciana Marina Persona_1
(Livorno). per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che le sigg.re nata a [...]/SP (Brasile) in data 24.11.1973, Parte_1 cittadina brasiliana;
nata a [...]/SP (Brasile) in data 15.12.1977, cittadina Parte_2 pagina 3 di 4 brasiliana, Parte_3 brasiliana, ,sono tutte cittadine italiane
- compensa le spese di lite.
Firenze, 17 luglio 2025
nata a [...]/SP (Brasile) il 10.06.1975, cittadina
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3095/2024
Le parti hanno concluso come da note autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: - nel merito:
CCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_1
24.11.1973; nata a [...]/SP (Brasile) in data 15.12.1977, Parte_2 Parte_3 nata a [...]/SP (Brasile) il 10.06.1975, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex
[...] lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_1
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis Italiano delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig.
[...]
nato il 9 novembre 1883, in Italia nel Comune di Marciana Marina (Livorno). 2. In Persona_1 data 5 luglio 1906, in Italia nel Comune di Campo nell'Elba (LI), il sig. Persona_1 contraeva matrimonio con la sig.ra come comprovato dal Certificato di Matrimonio, Persona_2 che si produce (v. all. 4). Dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Persona_1 Per_2 nasceva a Tambaù/SP (Brasile), il giorno 6 marzo 1921 il sig. come
[...] Parte_4 risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6).
5. In data 26 giugno 1943 a Tambahu/SP (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con Parte_4 la sig.ra come comprovato dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia Persona_3
pagina 1 di 4 tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 7). 6. Dalla loro unione coniugale nasceva a
Bebedouro/SP (Brasile), il giorno 30 novembre 1947 il sig. come risulta dal Parte_5
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 8). In data 29 luglio 1972 a San Paolo/SP (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_5 [...]
come comprovato dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia Parte_6 tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 9). Dalla loro unione coniugale nascevano tre figlie: - a
San Paolo/SP (Brasile), il giorno 24 novembre 1973 la sig.ra come risulta Parte_1 dal certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 10); - a San
Paolo/SP (Brasile), il giorno 10 giugno 1975 la sig.ra come risulta dal Parte_3
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 11); - a San
Paolo/SP (Brasile), il giorno 15 dicembre 1977 la sig.ra come risulta dal Certificato Parte_2 di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 12).In data 11 maggio
1998 a San Paolo/SP (Brasile), la sig.ra (che da coniugata passerà a chiamarsi Parte_3
) contraeva matrimonio con il sig. come Parte_3 Controparte_3 comprovato dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 13).
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008); pagina 2 di 4 per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano , sig nato il 9 novembre 1883, in Italia Persona_1 nel Comune di Marciana Marina (Livorno). Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da sig nato il 9 novembre 1883, in Italia nel Comune di Marciana Marina Persona_1
(Livorno). per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che le sigg.re nata a [...]/SP (Brasile) in data 24.11.1973, Parte_1 cittadina brasiliana;
nata a [...]/SP (Brasile) in data 15.12.1977, cittadina Parte_2 pagina 3 di 4 brasiliana, Parte_3 brasiliana, ,sono tutte cittadine italiane
- compensa le spese di lite.
Firenze, 17 luglio 2025
nata a [...]/SP (Brasile) il 10.06.1975, cittadina
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4