CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1190/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.7.2025 e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato C.F._2
a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f. ), FABIO C.F._3
D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA (c.f. ) e C.F._4 C.F._5 con essi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Mellone;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites, dall'avv. ALBA DI LASCIO (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._6
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 18.5.2021, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 CP_1 onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di
[...]
CTP, in complessivi € 12.464,92, nella misura di € 6.232,46 per ciascun ricorrente - e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, arrecati, a seguito dell'esondazione dell'Alveo Comune Nocerino verificatasi il 29.10.2015, al fondo agricolo, di cui sono comproprietari in regime di comunione legale, sito in agro del Comune di Nocera Inferiore
(SA), località “Cicalese – San Mauro”, riportato in catasto al Comune di Nocera Inferiore al foglio
8, particelle n. 240 (adibita a frutteto), n. 364 (ad uso orto irriguo) e n. 2079 (adibita a magazzino e locale di deposito cat. C/2).
Assumevano i ricorrenti che, a seguito della suddetta esondazione, una copiosa quantità di acqua mista a fango, melma e detriti si era riversata sul fondo, determinando l'allagamento dello stesso e provocando danni alle coltivazioni, al terreno, all'impianto di irrigazione e al deposito agricolo ivi insistente. A sostegno della pretesa, depositavano consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , richiamata in ricorso, nonché visure catastali e atti di provenienza Persona_1 dell'unità immobiliare in oggetto, oltre ad articoli di giornale e fotografie allegate alla perizia stessa.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dei ricorrenti, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
, del quale chiedeva di essere autorizzata alla Controparte_2 chiamata in causa, e, nel merito il carattere eccezionale dell'evento, nonché l'infondatezza della domanda, in quanto generica e non supportata da validi elementi probatori.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 2.7.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare osserva il Collegio, in ordine alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del da parte della resistente Controparte_3
che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, ne Controparte_1 comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa (in tal senso, Cass., n. 16840/2013). La richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, costituisce, infatti, un'istanza di carattere processuale che, al pari delle richieste istruttorie, se non reiterata, è destinata alla
2 caducazione.
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di vendita per Notar del 12/11/2012 rep. 148693, nonché Per_2 visure catastali per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e i quali, hanno confermato che i ricorrenti conducevano
[...] Persona_1 unitamente il terreno e il deposito, analiticamente indicati in ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato da parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza CP_1 di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad
3 impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l' Controparte_4 esondava, provocando l'allagamento del fondo coltivato dai ricorrenti.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che il fondo dei ricorrenti è stato completamente allagato a seguito dell'esondazione dell'Alveo in questione e che la coltivazione di cipollotti ivi presente ed insistente sull'intera estensione del fondo, è andata interamente distrutta.
Sul punto, tuttavia, va precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente dell'allagamento e della perdita integrale del raccolto, non è possibile ritenere provato il danno nella misura dedotta e quantificata in ricorso sulla base del richiamo alla CTP.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, riferito che al momento dei fatti l'alveo si presentava in Controparte_4 stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, i ricorrenti, richiamando integralmente la perizia depositata, hanno lamentato, nella misura di metà ciascuno, danni alle coltivazioni in atto (cipollotti), danni al terreno
(determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore ed erpicatura manuale con livellamento del terreno), danni all'impianto di irrigazione a pioggia e danni al deposito attiguo, quantificandoli in complessivi €
12.469,46.
Quanto al danno alle colture, il Collegio ritiene che, nonostante la prova dell'integrale danneggiamento e inutilizzabilità delle coltivazioni (cfr. le dichiarazioni sul punto univoche dei testi e ) e la riferita presenza della coltivazione sull'intera estensione del fondo, non Tes_1 Persona_1 sia possibile riconoscere il danno nella misura richiesta.
Innanzitutto, va osservato che nel ricorso introduttivo la coltivazione di cipolle è indicata su un'estensione di mq 1558, mentre poi nella perizia di parte in atti la quantificazione del danno è effettuata sulla maggiore estensione di mq 1638.
Inoltre, i testi escussi si sono limitati a riferire la completa distruzione ed inutilizzabilità del
4 raccolto, insistente su tutto il fondo, senza, tuttavia, precisare l'effettiva quantità di prodotto presente sul fondo. Tale dato non può ricavarsi con esattezza neppure dalla perizia di parte in atti, nella quale la valutazione dei danni riscontrati è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture presenti;
inoltre, il numero delle piante di cipolle stimate come presenti e il ricavo ritenuto mancato sono stati effettuati sulla base di una “media” di quella che è la produzione ad ettaro, che sulla base di quanto riconosciuto dallo stesso CTP “varia da 250 a 300 quintali, con un ricavo variabile a mq di € 1,75 e di € 2,10 ” (cfr. pag. 4 CTP). La valutazione dei danni contenuta nella perizia, quindi, unita alla dichiarazione dei testi priva di specificazione circa le quantità di prodotto presenti sul fondo, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia e richiesti dai ricorrenti.
La perizia redatta, peraltro, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture e dei beni effettivamente presenti al momento delle inondazioni, anche mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di
5 autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
La prova dell'esatta consistenza dei danni alle colture, infine, non può ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di
Commercio di Salerno” (cfr. pag. 4), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento del fondo e del danneggiamento della coltivazione di cipollotti, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione equitativa dei danni subiti alle colture di cipolle, determinata, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, nella misura, ritenuta congrua alla luce delle dichiarazioni dei testi, del 40% di quanto indicato nella consulenza di parte per la perdita della produzione, pari ad €
1.009,00 (ossia il 40% di € 2.522,52). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che i ricorrenti avrebbero sopportato in mancanza del danno.
In ordine, poi, ai danni lamentati per la bonifica, la pulizia e il ripristino della fertilità dei
6 terreni agricoli, osserva il Collegio che il perito ha elencato costi per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, costi per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm e costi per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura, senza rappresentare ex ante le caratteristiche fisiche del terreno e le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno. Peraltro, sebbene tali interventi siano stati indicati dal perito come necessari per la ripresa dell'attività agricola, i ricorrenti non hanno depositato nessuna documentazione comprovante il loro effettivo svolgimento (fatture o altri documenti).
Né la prova dei concreti lavori eseguiti risulta fornita dalle dichiarazioni testimoniali. Il teste ha, infatti, riferito genericamente che, dopo l'allagamento, i ricorrenti “facevano Testimone_1 opere di pulizia, fatte tra di loro”, senza tuttavia precisare quali attività siano state concretamente svolte e il teste , consulente tecnico di parte, ha dichiarato di essersi recato più volte sul Persona_1 fondo e di aver constatato che i ricorrenti avevano provveduto alla rimozione dei cipollotti marciti,
a seguito dell'allagamento, senza fornire, neppure lui, indicazioni specifiche sulla natura degli interventi eseguiti, sulla loro durata e sull'eventuale utilizzo di mezzi meccanici. Le dichiarazioni rese, pertanto, non consentono di ricostruire con sufficiente precisione l'estensione e l'incidenza effettiva delle operazioni di pulizia del terreno svolte dopo l'evento. Nessuno dei testi, peraltro, ha puntualizzato le profondità di lavorazione eseguite, né ha esplicitato i prodotti utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph.
La valutazione del perito contenuta nella relazione allegata al ricorso, peraltro, è basata sui lavori ritenuti astrattamente necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e i costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute Controparte_1 rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
In senso contrario alla necessità di tali operazioni, in mancanza di diversa specificazione da parte del perito di parte, milita, poi, anche la nota n. 901938 del 28.12.2015 (all. sub doc. 4
, nella quale è specificato che i terreni siti nel Comune di Castel San Giorgio, interessati CP_1 dall'alluvione, (tra cui, quindi, deve ritenersi anche i terreni dei ricorrenti) erano di struttura
7 regolare e senza avvallamenti o zone depresse, per cui “il deflusso del corpo idrico non smaltito dalla rete scolante è avvenuto per percolazione senza creare lunghi ristagni” e senza danni alle successive colture, con l'ulteriore precisazione per cui “gli allagamenti non hanno innescato significativi processi erosivi superficiali o comportato importanti depositi di materiali alluvionali, a parte limitati appezzamenti in prossimità delle rotte arginali”.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento del fondo, del deposito su di esso di fango e detriti, e quella dell'avvenuta pulizia da parte dei ricorrenti, sebbene in economia, il Collegio ritiene, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua sulla base dell'estensione del fondo di € 1.500,00.
Nulla può, invece, essere riconosciuto ai ricorrenti per i lamentati danni all'impianto di irrigazione. Sul punto, le dichiarazioni testimoniali non forniscono elementi idonei a comprovare in modo puntuale l'esistenza, la composizione e l'estensione dell'impianto, né la natura e l'entità dei danni riportati. Il teste non ha fatto menzione della presenza sul fondo si un impianto di Tes_1 irrigazione, né ha indicato i danni da esso eventualmente subiti a seguito dell'esondazione, avendo puntualizzato di non sapere se “oltre alle coltivazioni i ricorrenti hanno subito altri danni”. Il teste
, poi, pur avendo riferito genericamente che “l'impianto di irrigazione è stato anche Persona_1 danneggiato alle tubazioni che portavano l'acqua, che sono state cambiate”, non ha indicato la tipologia dei materiali coinvolti, le modalità di sostituzione, né l'entità del danno, parlando genericamente di “danneggiamento alle tubazioni”. Né i testi hanno riferito le condizioni e la vetustà dell'impianto prima dell'evento, ovvero le specifiche operazioni di manutenzione o ripristino svolte dai ricorrenti.
Anche sul punto, peraltro, la consulenza tecnica di parte si limita a indicare in modo sommario una serie di interventi (“riparazione di tubazioni, sostituzione bocchette, pompa idraulica, filtri, etc.”), stimando un costo forfettario pari a € 1,50/mq per una superficie complessiva di mq 1.558, senza, tuttavia, accompagnare la valutazione compiuta con la descrizione tecnica dell'impianto preesistente, ovvero con documentazione attestante lo stato pregresso dell'impianto e l'effettivo acquisto o sostituzione di materiali - quali motori, tubi, bocchette, pompe o raccordi – successivamente all'evento stesso, da cui desumere l'entità del danno, l'estensione degli interventi effettuati e il relativo costo.
In assenza di prove oggettive e alla luce del carattere generico delle dichiarazioni testimoniali e della perizia, la quantificazione proposta si fonda su presupposti del tutto ipotetici. La domanda risarcitoria relativa a tale voce di danno va, pertanto, rigettata, in ragione delle carenze probatorie che ne renderebbero la liquidazione del tutto aleatoria.
Va, invece, riconosciuto ai ricorrenti il danno lamentato per la pulizia del locale deposito
8 adiacente al fondo coltivato: sebbene il teste non faccia riferimento all'esistenza di un Tes_1 deposito tra i beni danneggiati dall'esondazione, il teste ha espressamente riferito che Persona_1
“oltre le coltivazioni è stato allagato un piccolo deposito che è stato pulito nei giorni successivi all'evento”.
Nella consulenza tecnica di parte viene indicato che il locale e la corte antistante avevano un'estensione di circa 110 mq.
In mancanza della specificazione dei lavori di pulizia eseguiti e dell'entità del danneggiamento, stante la prova dell'esistenza del deposito e del suo allagamento, che ha reso presumibilmente necessaria un'attività di pulizia, sebbene in economia, il Collegio ritiene di dover procedere ad una liquidazione equitativa di tale voce di danno, ritenuta congrua, sulla base dell'ampiezza del locale e della mancata specificazione dei danni e delle operazioni di pulizia effettivamente compiute, in €
500,00.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro subito dai ricorrenti, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_4 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
9 Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1 hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1 custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
10 Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di e , della somma complessiva di € Parte_1 Parte_2
3009,00, da liquidarsi nella misura di metà ciascuno, stante la richiesta in tal senso formulata dai ricorrenti sulla base della dedotta comproprietà del bene in parti uguali.
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre ad 1/3 delle spese documentate, in Controparte_1 ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore Controparte_1 eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di e della somma di € 3.009,00, da liquidarsi nella Parte_1 Parte_2 misura di metà ciascuno, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 88,00
11 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti
Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1190/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.7.2025 e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato C.F._2
a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f. ), FABIO C.F._3
D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA (c.f. ) e C.F._4 C.F._5 con essi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Mellone;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites, dall'avv. ALBA DI LASCIO (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._6
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 18.5.2021, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 CP_1 onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di
[...]
CTP, in complessivi € 12.464,92, nella misura di € 6.232,46 per ciascun ricorrente - e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, arrecati, a seguito dell'esondazione dell'Alveo Comune Nocerino verificatasi il 29.10.2015, al fondo agricolo, di cui sono comproprietari in regime di comunione legale, sito in agro del Comune di Nocera Inferiore
(SA), località “Cicalese – San Mauro”, riportato in catasto al Comune di Nocera Inferiore al foglio
8, particelle n. 240 (adibita a frutteto), n. 364 (ad uso orto irriguo) e n. 2079 (adibita a magazzino e locale di deposito cat. C/2).
Assumevano i ricorrenti che, a seguito della suddetta esondazione, una copiosa quantità di acqua mista a fango, melma e detriti si era riversata sul fondo, determinando l'allagamento dello stesso e provocando danni alle coltivazioni, al terreno, all'impianto di irrigazione e al deposito agricolo ivi insistente. A sostegno della pretesa, depositavano consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , richiamata in ricorso, nonché visure catastali e atti di provenienza Persona_1 dell'unità immobiliare in oggetto, oltre ad articoli di giornale e fotografie allegate alla perizia stessa.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dei ricorrenti, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
, del quale chiedeva di essere autorizzata alla Controparte_2 chiamata in causa, e, nel merito il carattere eccezionale dell'evento, nonché l'infondatezza della domanda, in quanto generica e non supportata da validi elementi probatori.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 2.7.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare osserva il Collegio, in ordine alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del da parte della resistente Controparte_3
che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, ne Controparte_1 comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa (in tal senso, Cass., n. 16840/2013). La richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, costituisce, infatti, un'istanza di carattere processuale che, al pari delle richieste istruttorie, se non reiterata, è destinata alla
2 caducazione.
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di vendita per Notar del 12/11/2012 rep. 148693, nonché Per_2 visure catastali per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e i quali, hanno confermato che i ricorrenti conducevano
[...] Persona_1 unitamente il terreno e il deposito, analiticamente indicati in ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato da parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza CP_1 di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad
3 impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l' Controparte_4 esondava, provocando l'allagamento del fondo coltivato dai ricorrenti.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che il fondo dei ricorrenti è stato completamente allagato a seguito dell'esondazione dell'Alveo in questione e che la coltivazione di cipollotti ivi presente ed insistente sull'intera estensione del fondo, è andata interamente distrutta.
Sul punto, tuttavia, va precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente dell'allagamento e della perdita integrale del raccolto, non è possibile ritenere provato il danno nella misura dedotta e quantificata in ricorso sulla base del richiamo alla CTP.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, riferito che al momento dei fatti l'alveo si presentava in Controparte_4 stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, i ricorrenti, richiamando integralmente la perizia depositata, hanno lamentato, nella misura di metà ciascuno, danni alle coltivazioni in atto (cipollotti), danni al terreno
(determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore ed erpicatura manuale con livellamento del terreno), danni all'impianto di irrigazione a pioggia e danni al deposito attiguo, quantificandoli in complessivi €
12.469,46.
Quanto al danno alle colture, il Collegio ritiene che, nonostante la prova dell'integrale danneggiamento e inutilizzabilità delle coltivazioni (cfr. le dichiarazioni sul punto univoche dei testi e ) e la riferita presenza della coltivazione sull'intera estensione del fondo, non Tes_1 Persona_1 sia possibile riconoscere il danno nella misura richiesta.
Innanzitutto, va osservato che nel ricorso introduttivo la coltivazione di cipolle è indicata su un'estensione di mq 1558, mentre poi nella perizia di parte in atti la quantificazione del danno è effettuata sulla maggiore estensione di mq 1638.
Inoltre, i testi escussi si sono limitati a riferire la completa distruzione ed inutilizzabilità del
4 raccolto, insistente su tutto il fondo, senza, tuttavia, precisare l'effettiva quantità di prodotto presente sul fondo. Tale dato non può ricavarsi con esattezza neppure dalla perizia di parte in atti, nella quale la valutazione dei danni riscontrati è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture presenti;
inoltre, il numero delle piante di cipolle stimate come presenti e il ricavo ritenuto mancato sono stati effettuati sulla base di una “media” di quella che è la produzione ad ettaro, che sulla base di quanto riconosciuto dallo stesso CTP “varia da 250 a 300 quintali, con un ricavo variabile a mq di € 1,75 e di € 2,10 ” (cfr. pag. 4 CTP). La valutazione dei danni contenuta nella perizia, quindi, unita alla dichiarazione dei testi priva di specificazione circa le quantità di prodotto presenti sul fondo, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia e richiesti dai ricorrenti.
La perizia redatta, peraltro, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture e dei beni effettivamente presenti al momento delle inondazioni, anche mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di
5 autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
La prova dell'esatta consistenza dei danni alle colture, infine, non può ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di
Commercio di Salerno” (cfr. pag. 4), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento del fondo e del danneggiamento della coltivazione di cipollotti, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione equitativa dei danni subiti alle colture di cipolle, determinata, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, nella misura, ritenuta congrua alla luce delle dichiarazioni dei testi, del 40% di quanto indicato nella consulenza di parte per la perdita della produzione, pari ad €
1.009,00 (ossia il 40% di € 2.522,52). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che i ricorrenti avrebbero sopportato in mancanza del danno.
In ordine, poi, ai danni lamentati per la bonifica, la pulizia e il ripristino della fertilità dei
6 terreni agricoli, osserva il Collegio che il perito ha elencato costi per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, costi per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm e costi per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura, senza rappresentare ex ante le caratteristiche fisiche del terreno e le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno. Peraltro, sebbene tali interventi siano stati indicati dal perito come necessari per la ripresa dell'attività agricola, i ricorrenti non hanno depositato nessuna documentazione comprovante il loro effettivo svolgimento (fatture o altri documenti).
Né la prova dei concreti lavori eseguiti risulta fornita dalle dichiarazioni testimoniali. Il teste ha, infatti, riferito genericamente che, dopo l'allagamento, i ricorrenti “facevano Testimone_1 opere di pulizia, fatte tra di loro”, senza tuttavia precisare quali attività siano state concretamente svolte e il teste , consulente tecnico di parte, ha dichiarato di essersi recato più volte sul Persona_1 fondo e di aver constatato che i ricorrenti avevano provveduto alla rimozione dei cipollotti marciti,
a seguito dell'allagamento, senza fornire, neppure lui, indicazioni specifiche sulla natura degli interventi eseguiti, sulla loro durata e sull'eventuale utilizzo di mezzi meccanici. Le dichiarazioni rese, pertanto, non consentono di ricostruire con sufficiente precisione l'estensione e l'incidenza effettiva delle operazioni di pulizia del terreno svolte dopo l'evento. Nessuno dei testi, peraltro, ha puntualizzato le profondità di lavorazione eseguite, né ha esplicitato i prodotti utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph.
La valutazione del perito contenuta nella relazione allegata al ricorso, peraltro, è basata sui lavori ritenuti astrattamente necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e i costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute Controparte_1 rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
In senso contrario alla necessità di tali operazioni, in mancanza di diversa specificazione da parte del perito di parte, milita, poi, anche la nota n. 901938 del 28.12.2015 (all. sub doc. 4
, nella quale è specificato che i terreni siti nel Comune di Castel San Giorgio, interessati CP_1 dall'alluvione, (tra cui, quindi, deve ritenersi anche i terreni dei ricorrenti) erano di struttura
7 regolare e senza avvallamenti o zone depresse, per cui “il deflusso del corpo idrico non smaltito dalla rete scolante è avvenuto per percolazione senza creare lunghi ristagni” e senza danni alle successive colture, con l'ulteriore precisazione per cui “gli allagamenti non hanno innescato significativi processi erosivi superficiali o comportato importanti depositi di materiali alluvionali, a parte limitati appezzamenti in prossimità delle rotte arginali”.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento del fondo, del deposito su di esso di fango e detriti, e quella dell'avvenuta pulizia da parte dei ricorrenti, sebbene in economia, il Collegio ritiene, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua sulla base dell'estensione del fondo di € 1.500,00.
Nulla può, invece, essere riconosciuto ai ricorrenti per i lamentati danni all'impianto di irrigazione. Sul punto, le dichiarazioni testimoniali non forniscono elementi idonei a comprovare in modo puntuale l'esistenza, la composizione e l'estensione dell'impianto, né la natura e l'entità dei danni riportati. Il teste non ha fatto menzione della presenza sul fondo si un impianto di Tes_1 irrigazione, né ha indicato i danni da esso eventualmente subiti a seguito dell'esondazione, avendo puntualizzato di non sapere se “oltre alle coltivazioni i ricorrenti hanno subito altri danni”. Il teste
, poi, pur avendo riferito genericamente che “l'impianto di irrigazione è stato anche Persona_1 danneggiato alle tubazioni che portavano l'acqua, che sono state cambiate”, non ha indicato la tipologia dei materiali coinvolti, le modalità di sostituzione, né l'entità del danno, parlando genericamente di “danneggiamento alle tubazioni”. Né i testi hanno riferito le condizioni e la vetustà dell'impianto prima dell'evento, ovvero le specifiche operazioni di manutenzione o ripristino svolte dai ricorrenti.
Anche sul punto, peraltro, la consulenza tecnica di parte si limita a indicare in modo sommario una serie di interventi (“riparazione di tubazioni, sostituzione bocchette, pompa idraulica, filtri, etc.”), stimando un costo forfettario pari a € 1,50/mq per una superficie complessiva di mq 1.558, senza, tuttavia, accompagnare la valutazione compiuta con la descrizione tecnica dell'impianto preesistente, ovvero con documentazione attestante lo stato pregresso dell'impianto e l'effettivo acquisto o sostituzione di materiali - quali motori, tubi, bocchette, pompe o raccordi – successivamente all'evento stesso, da cui desumere l'entità del danno, l'estensione degli interventi effettuati e il relativo costo.
In assenza di prove oggettive e alla luce del carattere generico delle dichiarazioni testimoniali e della perizia, la quantificazione proposta si fonda su presupposti del tutto ipotetici. La domanda risarcitoria relativa a tale voce di danno va, pertanto, rigettata, in ragione delle carenze probatorie che ne renderebbero la liquidazione del tutto aleatoria.
Va, invece, riconosciuto ai ricorrenti il danno lamentato per la pulizia del locale deposito
8 adiacente al fondo coltivato: sebbene il teste non faccia riferimento all'esistenza di un Tes_1 deposito tra i beni danneggiati dall'esondazione, il teste ha espressamente riferito che Persona_1
“oltre le coltivazioni è stato allagato un piccolo deposito che è stato pulito nei giorni successivi all'evento”.
Nella consulenza tecnica di parte viene indicato che il locale e la corte antistante avevano un'estensione di circa 110 mq.
In mancanza della specificazione dei lavori di pulizia eseguiti e dell'entità del danneggiamento, stante la prova dell'esistenza del deposito e del suo allagamento, che ha reso presumibilmente necessaria un'attività di pulizia, sebbene in economia, il Collegio ritiene di dover procedere ad una liquidazione equitativa di tale voce di danno, ritenuta congrua, sulla base dell'ampiezza del locale e della mancata specificazione dei danni e delle operazioni di pulizia effettivamente compiute, in €
500,00.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro subito dai ricorrenti, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_4 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
9 Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1 hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1 custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
10 Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di e , della somma complessiva di € Parte_1 Parte_2
3009,00, da liquidarsi nella misura di metà ciascuno, stante la richiesta in tal senso formulata dai ricorrenti sulla base della dedotta comproprietà del bene in parti uguali.
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre ad 1/3 delle spese documentate, in Controparte_1 ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore Controparte_1 eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di e della somma di € 3.009,00, da liquidarsi nella Parte_1 Parte_2 misura di metà ciascuno, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 88,00
11 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti
Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12