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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG 4669/2021
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4669 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Anatriello, con il Parte_1 quale è elett.te dom.to in Somma Vesuviana (Na), alla via Spirito Santo n. 56, presso lo studio dell'avv. Fabiola Angri, in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
(cessionaria di ) rappresentata da CP_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
Antonella e Lorenza Mazzeo, elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza G. Matteotti n. 7 in virtù di procura in atti (depositata in data 06-09-2024);
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'istante, premesso di aver ricevuto, in data 29.04.2021, atto di precetto di pagamento per € 29.178,12 da parte della quale Controparte_4 procuratrice della (appartenente al Gruppo Bancario ), in CP_5 Controparte_2 virtù di contratto di credito fondiario a lungo termine, stipulato in data 07.09.2000, repertorio n. 13422 raccolta n. 6635, spedito in forma esecutiva in data 02.10.2000, si opponeva a tale precetto contestando: 1) l'omessa notifica di un titolo esecutivo idoneo ex art. 474 c.p.c. in quanto non vi era prova dell'effettiva traditio della somma mutuata;
2) la nullità del precetto per eccessive e/o illegittime pretese, avendo versato al
[...]
in data 13/12/2012 la rata n. 24 del mutuo pari ad euro CP_6 CP_2
3.922,46 e di conseguenza il debito si riduceva ad euro 20.062,36.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato che la Banca creditrice non aveva alcun diritto di procedere esecutivamente in virtù del contratto di mutuo ed in ogni caso la riduzione del credito;
vinte le spese di lite con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Con comparsa depositata il 12-01-2024, si costituiva la opposta, la quale, premessa la propria legittimazione ad agire in via esecutiva (per intervenuta cessione di crediti in blocco) in virtù del contratto di credito fondiario a lungo termine, stipulato in data
07.09.2000, dell'importo di 140.000.000 milioni di vecchie lire a IT Notaio Dr.
, repertorio n. 13422 raccolta n. 6635, spedito in forma Persona_1 esecutiva in data 02.10.2000, con (deceduta il 28.12.2013), parte CP_7 mutuataria, e parte mutuataria ed in comunione dei beni, nonché CP_8 il sig. quale fideiussore, in data 07.09.2000, eccepiva che non Parte_1 era messa in discussione l'esistenza del contratto di mutuo fondiario (munito anche di garanzia ipotecaria) azionato ma la sua validità come titolo esecutivo per mancanza di prova della traditio, seppure il medesimo titolo era stato azionato nella procedura esecutiva immobiliare n. 117/2019 senza alcuna contestazione sul punto;
in ogni caso il mutuo era stato erogato come risultava dall'annotazione dell'avvenuto pagamento e
- 2 -
dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti nella iscrizione di ipoteca
(nota riportata al quadro d con riferimento alla nota di iscrizione di ipoteca del 14.9.2000
n. 28 del rgg n. 30020 e rgp. 5715, nella cui trasposizione si legge contestualmente: “tale somma è stata contestualmente versata alla parte mutuataria che ne ha rilasciato quietanza. il finanziamento è concesso a medio o lungo termine e comunque per un periodo superiore a 19 mesi”); che la somma precettata era correttamente individuata e se fosse risultata errata il precetto doveva ritenersi solo parzialmente inefficace ma non interamente nullo.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione; vinte le spese con attribuzione.
La causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti tuttavia non articolavano mezzi istruttori. La convenuta veniva invitata dal GI a sanare un vizio della procura (per tale motivo, la causa seppure assegnata a sentenza all'udienza del 02-05-2024, veniva rimessa sul ruolo) e all'udienza del 05-12-2024 (non avendo le parti raggiunto un accordo bonario per la definizione della controversia, nonostante diversi rinvii a tala fine concessi) la causa, precisate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge (60+20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente è infondata (oltre che inammissibile per le ragioni di seguito illustrate)
l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e titolarità del credito in capo alla creditrice (cessionaria di formulata dall' CP_1 Controparte_2 opponente per la prima volta nelle memorie di replica del 02-07-2024.
La contestazione è del tutto generica: “non è allegata prova della ricezione della comunicazione di cessione del credito ai soggetti indicati nelle missive ed in ogni caso la comunicazione non è stata inviata al sig. attuale opponente. Pertanto, allo stato, si palesa l'ulteriore carenza di Parte_1 legittimazione e di diritto della costituita ” CP_1
L'eccezione per la sua genericità è inammissibile, oltre che infondata poiché la legittimazione attiva va ricercata in base alla prospettazione contenuta nel titolo, e dunque è legittimato attivo colui che in base dal titolo risulta individuato come creditore,
e nel caso di specie la legittimazione attiva della opposta deriva dalla intervenuta
- 3 -
cessione del credito in blocco per la cui efficacia è sufficiente la pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art 58 TUB.
L'opponente eccepisce la mancata comunicazione ai debitori della cessione del credito, ed in particolare a poiché la pubblicità in Gazzetta Ufficiale Parte_1 rappresenterebbe una mera forma di pubblicità e la comunicazione prodotta dalla Banca convenuta era stata fatta esclusivamente ai mutuatari ( e e Parte_2 CP_8 non al fideiussore ( ). Parte_1
Ebbene, per la cessione dei crediti in blocco l'art. 58 T.U.B. prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (comma 2) ed ancora che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del codice civile” (comma 4).
Pertanto, non è necessaria una comunicazione specifica della cessione ai debitori ceduti in caso di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B; inoltre nel caso di specie la Banca cessionaria ha prodotto la comunicazione della cessione inviata ai mutuatari, la quale documenta che, seppure ultronea, una informazione specifica ai mutuatari della cessione
è stata effettuata ed è irrilevante la circostanza che questa non sia avvenuta invece nei confronti del fideiussore.
In conclusione, nel caso di specie, , ha legittimazione ad agire in via CP_1 esecutiva, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 19 Aprile 2022 con efficacia economica 01 Gennaio 2022 ed efficacia giuridica dal 19 Aprile 2022, con cui
[...] ha ceduto pro-soluto a un portafoglio di crediti. Controparte_2 Controparte_1
L'avviso di tale cessione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 45 del 19
Aprile 2022; i dati indicativi dei crediti ceduti sono messi a disposizione dalla banca cedente e dal cessionario sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www. Email_1
Ciò posto, passando al primo motivo di opposizione (anche se esplicitato in modo non chiaro) l'opponente deduce la nullità del precetto per omessa notifica di un titolo esecutivo idoneo ex art. 474 c.p.c., da qualificarsi motivo di opposizione agli atti
- 4 -
esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. poiché avente ad oggetto un vizio degli atti prodromici all'esecuzione.
Ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c. l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato ovvero dalla conoscenza di quello immediatamente successivo, laddove nel caso di specie la notifica dell'atto di precetto risulta eseguita in data 29.04.2021 e l'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi risulta notificato alla controparte solamente in data 30-06-2021, quando oramai il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 comma 1 c.p.c. era scaduto.
Pertanto, il primo motivo di opposizione agli atti esecutivi è tardivo e pertanto inammissibile.
Ad abundantim nel caso di specie il titolo esecutivo azionato è il contratto di credito fondiario a lungo termine, stipulato in data 07.09.2000, dell'importo di 140.000.000 milioni di vecchie lire a IT Notaio Dr. , repertorio n. Persona_1
13422 raccolta n. 6635, spedito in forma esecutiva in data 02.10.2000, tra la sig.ra
[...]
, parte mutuataria, ed il sig. parte mutuataria ed in CP_7 CP_8 comunione dei beni, nonché il sig. , fideiussore ed il Banco di Parte_1
Napoli.
Nel caso di mutuo fondiario ex art. 41 TUB non è necessaria la notifica del titolo esecutivo prima della notifica del precetto, al fine di iniziare una procedura esecutiva.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato.”
Pertanto, anche se l'esecuzione è promossa verso il terzo proprietario del bene ipotecato va applicata la disciplina del mutuo fondiario, in parte difforme da quella prevista per il mutuo ordinario dagli artt. 1813 e ss. c.c. ed in particolare l'art. 41 T.U.B. che esclude l'obbligo della notificazione del titolo stesso prima della notifica del precetto.
L'opposizione sul punto è infondata.
- 5 -
Sempre al punto I dell'atto di citazione, l'opponente eccepisce, anche in tal caso genericamente, l'invalidità del mutuo azionato a valere come valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. perché non vi sarebbe stata, nel caso di specie, la traditio della somma mutuata in favore dei mutuatari.
Il motivo di opposizione, da qualificarsi, opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c. poiché si contesta l'esistenza stessa di un valido titolo esecutivo, è infondato.
All'art 1 del contratto di mutuo viene rilasciata la quietanza dalla parte mutuataria che documenta l'avvenuta traditio.
Pertanto, il titolo azionato è valido ed efficace e l'opposizione va rigettata.
Con l'ultimo motivo di opposizione, anch'esso da qualificare opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., poiché si contesta il quantum precettato, l'opponente deduce di aver già in parte pagato il debito.
Parte opponente deduce in particolare che “la somma di € 23.605,74 è stata parzialmente saldata così come si evince dalla allegata documentazione. In particolare, in data 13/12/12 il
[...] dichiarava espressamente e per iscritto che il capitale residuo ammontava ad € Controparte_9
23.985,02. Successivamente veniva, però, versata la rata 24 del mutuo pari ad € 3.922,46 e, di conseguenza, il debito si riduceva ad € 20.062,36. In conseguenza di ciò, anche gli interessi moratori risultano del tutto sproporzionati rispetto alle effettive somme dovute perché calcolati su una sorte capitale eccessiva.”.
Preliminarmente deve evidenziarsi che la contestazione è del tutto generica ed in ogni caso dall'esame del precetto, agli atti, è evidente che le somme richieste sono ben specificate e non presentano profili di indeterminatezza.
Ad ogni modo per giurisprudenza costante nell'atto di precetto è necessaria e sufficiente l'indicazione anche generica dell'obbligo risultante dal titolo (Cass., n. 11281 del 1993) e, quindi, la somma che si ritiene debba essere pagata (non è, dunque, necessario a pena di nullità enunciare il provvedimento logico-matematico in forza del quale sia stata determinata la somma da versare purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito).
- 6 -
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che “L'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Sent. n. 4008 del 19/02/2013).
Inoltre, la parte opponente ridetermina, in considerazione di un pagamento avvenuto prima della notifica del precetto la sorte capitale dovuta, imputando l'intervenuto pagamento del 13.12.2012 ad una rata scaduta, tuttavia secondo la regola generale di cui all'art. 1194 c.c. “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
Nel caso di specie l'ammortamento con cui si dilazionava lo scaduto, reca specifica indicazione circa la previa imputazione dei pagamenti al credito derivante da precedenti rate scadute e non pagate e relativi interessi di mora e poi alle successive rate che sarebbero maturate, per cui stante la maturazione degli interessi moratori previsto per contratto e per legge, l'intervenuto pagamento delle somme indicate dal debitore non può essere sottratto al capitale richiesto con il precetto impugnato.
Le somme corrisposte possono essere imputate o agli interessi di mora sulle rate già scadute prima del precetto oppure possono essere imputate agli interessi maturati dopo la notifica del precetto, in ogni caso sono dovute.
Pertanto, il motivo di opposizione è infondato.
Per tutto quanto sopra esposto e argomentato l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), avuto riguardo al valore della domanda e con esclusione della fase istruttoria (non essendo stata espletata attività istruttoria) con la riduzione del 30% ex art. 4 comma 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- 7 -
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.366,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti.
Nola, 24-03-2025
IL GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
- 8 -
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4669 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Anatriello, con il Parte_1 quale è elett.te dom.to in Somma Vesuviana (Na), alla via Spirito Santo n. 56, presso lo studio dell'avv. Fabiola Angri, in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
(cessionaria di ) rappresentata da CP_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
Antonella e Lorenza Mazzeo, elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza G. Matteotti n. 7 in virtù di procura in atti (depositata in data 06-09-2024);
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'istante, premesso di aver ricevuto, in data 29.04.2021, atto di precetto di pagamento per € 29.178,12 da parte della quale Controparte_4 procuratrice della (appartenente al Gruppo Bancario ), in CP_5 Controparte_2 virtù di contratto di credito fondiario a lungo termine, stipulato in data 07.09.2000, repertorio n. 13422 raccolta n. 6635, spedito in forma esecutiva in data 02.10.2000, si opponeva a tale precetto contestando: 1) l'omessa notifica di un titolo esecutivo idoneo ex art. 474 c.p.c. in quanto non vi era prova dell'effettiva traditio della somma mutuata;
2) la nullità del precetto per eccessive e/o illegittime pretese, avendo versato al
[...]
in data 13/12/2012 la rata n. 24 del mutuo pari ad euro CP_6 CP_2
3.922,46 e di conseguenza il debito si riduceva ad euro 20.062,36.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato che la Banca creditrice non aveva alcun diritto di procedere esecutivamente in virtù del contratto di mutuo ed in ogni caso la riduzione del credito;
vinte le spese di lite con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Con comparsa depositata il 12-01-2024, si costituiva la opposta, la quale, premessa la propria legittimazione ad agire in via esecutiva (per intervenuta cessione di crediti in blocco) in virtù del contratto di credito fondiario a lungo termine, stipulato in data
07.09.2000, dell'importo di 140.000.000 milioni di vecchie lire a IT Notaio Dr.
, repertorio n. 13422 raccolta n. 6635, spedito in forma Persona_1 esecutiva in data 02.10.2000, con (deceduta il 28.12.2013), parte CP_7 mutuataria, e parte mutuataria ed in comunione dei beni, nonché CP_8 il sig. quale fideiussore, in data 07.09.2000, eccepiva che non Parte_1 era messa in discussione l'esistenza del contratto di mutuo fondiario (munito anche di garanzia ipotecaria) azionato ma la sua validità come titolo esecutivo per mancanza di prova della traditio, seppure il medesimo titolo era stato azionato nella procedura esecutiva immobiliare n. 117/2019 senza alcuna contestazione sul punto;
in ogni caso il mutuo era stato erogato come risultava dall'annotazione dell'avvenuto pagamento e
- 2 -
dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti nella iscrizione di ipoteca
(nota riportata al quadro d con riferimento alla nota di iscrizione di ipoteca del 14.9.2000
n. 28 del rgg n. 30020 e rgp. 5715, nella cui trasposizione si legge contestualmente: “tale somma è stata contestualmente versata alla parte mutuataria che ne ha rilasciato quietanza. il finanziamento è concesso a medio o lungo termine e comunque per un periodo superiore a 19 mesi”); che la somma precettata era correttamente individuata e se fosse risultata errata il precetto doveva ritenersi solo parzialmente inefficace ma non interamente nullo.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione; vinte le spese con attribuzione.
La causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti tuttavia non articolavano mezzi istruttori. La convenuta veniva invitata dal GI a sanare un vizio della procura (per tale motivo, la causa seppure assegnata a sentenza all'udienza del 02-05-2024, veniva rimessa sul ruolo) e all'udienza del 05-12-2024 (non avendo le parti raggiunto un accordo bonario per la definizione della controversia, nonostante diversi rinvii a tala fine concessi) la causa, precisate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge (60+20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente è infondata (oltre che inammissibile per le ragioni di seguito illustrate)
l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e titolarità del credito in capo alla creditrice (cessionaria di formulata dall' CP_1 Controparte_2 opponente per la prima volta nelle memorie di replica del 02-07-2024.
La contestazione è del tutto generica: “non è allegata prova della ricezione della comunicazione di cessione del credito ai soggetti indicati nelle missive ed in ogni caso la comunicazione non è stata inviata al sig. attuale opponente. Pertanto, allo stato, si palesa l'ulteriore carenza di Parte_1 legittimazione e di diritto della costituita ” CP_1
L'eccezione per la sua genericità è inammissibile, oltre che infondata poiché la legittimazione attiva va ricercata in base alla prospettazione contenuta nel titolo, e dunque è legittimato attivo colui che in base dal titolo risulta individuato come creditore,
e nel caso di specie la legittimazione attiva della opposta deriva dalla intervenuta
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cessione del credito in blocco per la cui efficacia è sufficiente la pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art 58 TUB.
L'opponente eccepisce la mancata comunicazione ai debitori della cessione del credito, ed in particolare a poiché la pubblicità in Gazzetta Ufficiale Parte_1 rappresenterebbe una mera forma di pubblicità e la comunicazione prodotta dalla Banca convenuta era stata fatta esclusivamente ai mutuatari ( e e Parte_2 CP_8 non al fideiussore ( ). Parte_1
Ebbene, per la cessione dei crediti in blocco l'art. 58 T.U.B. prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (comma 2) ed ancora che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del codice civile” (comma 4).
Pertanto, non è necessaria una comunicazione specifica della cessione ai debitori ceduti in caso di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B; inoltre nel caso di specie la Banca cessionaria ha prodotto la comunicazione della cessione inviata ai mutuatari, la quale documenta che, seppure ultronea, una informazione specifica ai mutuatari della cessione
è stata effettuata ed è irrilevante la circostanza che questa non sia avvenuta invece nei confronti del fideiussore.
In conclusione, nel caso di specie, , ha legittimazione ad agire in via CP_1 esecutiva, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 19 Aprile 2022 con efficacia economica 01 Gennaio 2022 ed efficacia giuridica dal 19 Aprile 2022, con cui
[...] ha ceduto pro-soluto a un portafoglio di crediti. Controparte_2 Controparte_1
L'avviso di tale cessione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 45 del 19
Aprile 2022; i dati indicativi dei crediti ceduti sono messi a disposizione dalla banca cedente e dal cessionario sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www. Email_1
Ciò posto, passando al primo motivo di opposizione (anche se esplicitato in modo non chiaro) l'opponente deduce la nullità del precetto per omessa notifica di un titolo esecutivo idoneo ex art. 474 c.p.c., da qualificarsi motivo di opposizione agli atti
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esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. poiché avente ad oggetto un vizio degli atti prodromici all'esecuzione.
Ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c. l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato ovvero dalla conoscenza di quello immediatamente successivo, laddove nel caso di specie la notifica dell'atto di precetto risulta eseguita in data 29.04.2021 e l'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi risulta notificato alla controparte solamente in data 30-06-2021, quando oramai il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 comma 1 c.p.c. era scaduto.
Pertanto, il primo motivo di opposizione agli atti esecutivi è tardivo e pertanto inammissibile.
Ad abundantim nel caso di specie il titolo esecutivo azionato è il contratto di credito fondiario a lungo termine, stipulato in data 07.09.2000, dell'importo di 140.000.000 milioni di vecchie lire a IT Notaio Dr. , repertorio n. Persona_1
13422 raccolta n. 6635, spedito in forma esecutiva in data 02.10.2000, tra la sig.ra
[...]
, parte mutuataria, ed il sig. parte mutuataria ed in CP_7 CP_8 comunione dei beni, nonché il sig. , fideiussore ed il Banco di Parte_1
Napoli.
Nel caso di mutuo fondiario ex art. 41 TUB non è necessaria la notifica del titolo esecutivo prima della notifica del precetto, al fine di iniziare una procedura esecutiva.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato.”
Pertanto, anche se l'esecuzione è promossa verso il terzo proprietario del bene ipotecato va applicata la disciplina del mutuo fondiario, in parte difforme da quella prevista per il mutuo ordinario dagli artt. 1813 e ss. c.c. ed in particolare l'art. 41 T.U.B. che esclude l'obbligo della notificazione del titolo stesso prima della notifica del precetto.
L'opposizione sul punto è infondata.
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Sempre al punto I dell'atto di citazione, l'opponente eccepisce, anche in tal caso genericamente, l'invalidità del mutuo azionato a valere come valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. perché non vi sarebbe stata, nel caso di specie, la traditio della somma mutuata in favore dei mutuatari.
Il motivo di opposizione, da qualificarsi, opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c. poiché si contesta l'esistenza stessa di un valido titolo esecutivo, è infondato.
All'art 1 del contratto di mutuo viene rilasciata la quietanza dalla parte mutuataria che documenta l'avvenuta traditio.
Pertanto, il titolo azionato è valido ed efficace e l'opposizione va rigettata.
Con l'ultimo motivo di opposizione, anch'esso da qualificare opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., poiché si contesta il quantum precettato, l'opponente deduce di aver già in parte pagato il debito.
Parte opponente deduce in particolare che “la somma di € 23.605,74 è stata parzialmente saldata così come si evince dalla allegata documentazione. In particolare, in data 13/12/12 il
[...] dichiarava espressamente e per iscritto che il capitale residuo ammontava ad € Controparte_9
23.985,02. Successivamente veniva, però, versata la rata 24 del mutuo pari ad € 3.922,46 e, di conseguenza, il debito si riduceva ad € 20.062,36. In conseguenza di ciò, anche gli interessi moratori risultano del tutto sproporzionati rispetto alle effettive somme dovute perché calcolati su una sorte capitale eccessiva.”.
Preliminarmente deve evidenziarsi che la contestazione è del tutto generica ed in ogni caso dall'esame del precetto, agli atti, è evidente che le somme richieste sono ben specificate e non presentano profili di indeterminatezza.
Ad ogni modo per giurisprudenza costante nell'atto di precetto è necessaria e sufficiente l'indicazione anche generica dell'obbligo risultante dal titolo (Cass., n. 11281 del 1993) e, quindi, la somma che si ritiene debba essere pagata (non è, dunque, necessario a pena di nullità enunciare il provvedimento logico-matematico in forza del quale sia stata determinata la somma da versare purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito).
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Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che “L'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Sent. n. 4008 del 19/02/2013).
Inoltre, la parte opponente ridetermina, in considerazione di un pagamento avvenuto prima della notifica del precetto la sorte capitale dovuta, imputando l'intervenuto pagamento del 13.12.2012 ad una rata scaduta, tuttavia secondo la regola generale di cui all'art. 1194 c.c. “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
Nel caso di specie l'ammortamento con cui si dilazionava lo scaduto, reca specifica indicazione circa la previa imputazione dei pagamenti al credito derivante da precedenti rate scadute e non pagate e relativi interessi di mora e poi alle successive rate che sarebbero maturate, per cui stante la maturazione degli interessi moratori previsto per contratto e per legge, l'intervenuto pagamento delle somme indicate dal debitore non può essere sottratto al capitale richiesto con il precetto impugnato.
Le somme corrisposte possono essere imputate o agli interessi di mora sulle rate già scadute prima del precetto oppure possono essere imputate agli interessi maturati dopo la notifica del precetto, in ogni caso sono dovute.
Pertanto, il motivo di opposizione è infondato.
Per tutto quanto sopra esposto e argomentato l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), avuto riguardo al valore della domanda e con esclusione della fase istruttoria (non essendo stata espletata attività istruttoria) con la riduzione del 30% ex art. 4 comma 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
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- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.366,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti.
Nola, 24-03-2025
IL GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
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