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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/11/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 396 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SULIANO FEDERICA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. LEGARIO FRANCESCO, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 22.10.2000 in Paduli (BN), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune
[...]
di Paduli al numero 12, parte II, serie A, uff. 1, anno 2000, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Paduli, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1. La casa coniugale sita in Cairo Montenotte, Via Monsignor Bertolotti n. 79/G int. 3, di proprietà
esclusiva del signor , rimarrà assegnata a quest'ultimo, che l'abiterà unitamente al Parte_1
figlio ; Per_1
2. il figlio maggiorenne, che temporaneamente svolge attività lavorativa con un contratto a tempo
determinato, frequenterà i genitori secondo un regime che verrà concordato direttamente tra loro;
3. i coniugi provvederanno direttamente al mantenimento di nei periodi che egli trascorrerà Per_1
presso ciascun genitore;
4. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, godendo entrambi di reddito da attività
lavorativa, e rinunciano a formulare, pertanto, istanza di corresponsione di assegno divorzile l'una
nei confronti dell'altro;
5. si dà atto che in sede di separazione consensuale il signor si è impegnato a versare Parte_1
il prezzo di acquisto dell'immobile sito in Comune di Cosseria, Fraz. Lidora n. 79, censiti al NCEU
del Comune di Cosseria al:
a. Piano T-1, Foglio 15, Particella n. 596, Sub. 6, Cat. A/4, Cl. 3, Consistenza 4,5 vani, Parte_2
euro 223,11;
b. Piano T, Foglio 15, Particella n. 596, Sub. 4, Cat. C/6, Cl. U, Consistenza 10 mq, Parte_2
euro 28,41;
contestualmente all'acquisto, la nuda proprietà di detto appartamento è stata intestata al figlio
, mentre l'usufrutto a vita alla signora;
Per_1 CP_1
6. con l'adempimento delle condizioni sopra indicate, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a
pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa ancorché non
dedotta;
7. le spese del procedimento di divorzio saranno integralmente compensate tra le parti, che
provvederanno a retribuire ciascuna esclusivamente il proprio difensore.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo