Decreto 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2024
RE BBLICA ITANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Giudice del Lavoro,
rilevato che nessuna delle parti ha contestato le conclusioni del C.T.U.;
non sussistono validi motivi per procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; deve essere pertanto omologato l'accertamento del requisito sanitario come indicato nella consulenza (invalidità del 67% dal 14.12.2023 e non il requisito richiesto in ricorso della invalidità superiore al 74%);
le spese di lite non sono dovute dal ricorrente, in quanto risultano soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att. c.p.c. (così come modificato dall'art. 42 del d.l. 269/2003 conv. con modifiche dalla 1. 326/2003) per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali;
le spese di C.T.U., liquidate separatamente, non potendo essere poste a carico della
-
parte ricorrente, vanno poste a carico del convenuto CP_1
P. Q. M.
visto l'art.445 bis c.p.c.
omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione di C.T.U.;
dichiara non dovute dal ricorrente le spese di lite nei confronti dell' CP 1
pone definitivamente a carico dell' CP_1 il costo dell'accertamento peritale, liquidato in atti.
Asti, 02/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Elisabetta Antoci