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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24889/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24889/2020 promoSA da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CRAVEIA ROBERTO, elettivamente domiciliati in PIAZZA GARIBALDI, 1 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARISSIMI CP C.F._3
EMANUELA, elettivamente domiciliato in VIA BERGAMO, 7 20129 MILANO presso il difensore
CONVENUTA contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CORIGLIANO SIMONA, elettivamente domiciliata in VIA
CESARE BATTISTI, 13 20122 MILANO presso il difensore
CONVENUTA contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. VILLANO ROSARIA e dell'avv. DE CASTRO MORGANA
( ), elettivamente domiciliata in VIA VOLTA 62 COMO presso il difensore C.F._4
CONVENUTA, TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 2 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed convengono in giudizio la TT.SA Parte_1 Parte_2
, chiedendo il risarcimento CP Controparte_2 Controparte_3 dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'intervento di sostituzione delle protesi mammarie eseguito in data 11.9.2018, come accertati nel corso del procedimento per ATP precedentemente esperito nei confronti del medico e della struttura sopra citati. Precisa che poiché in tale giudizio la TT.SA AZ ha chiamato in causa la propria assicurazione, intendono esercitare l'azione diretta nei confronti di quest'ultima.
Si costituisce in giudizio , evidenziando che l'attrice si era sottoposta a un intervento di CP
quadrantectomia alla mammella destra nel 2000 e ad una lunga serie di interventi correttivi, in gran parte eseguiti da soggetti terzi rispetto al presente giudizio;
l'intervento del 2018 avviene a seguito di rottura della protesi al senso sinistro;
l'esecuzione è corretta, anche tenuto conto della situazione compromeSA ormai esistente. Contesta le risultanze della CTU eseguita in sede di ATP. Contesta la quantificazione dei danni operata dagli attori. Conclude chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e di essere manlevata da Controparte_3
si costituisce in giudizio, evidenziando che le visite preliminari sono Controparte_2
state effettuate presso lo studio della TT.SA ; sottolinea inoltre di non essere stata coinvolta CP
nel procedimento per ATP, con conseguente inopponibilità della consulenza tecnica nei suoi confronti.
Dagli accertamenti peritali in ogni caso non emergono profili di responsabilità direttamente imputabili alla struttura, che si è limitata a mettere a disposizione del professionista (con cui il rapporto è stato previamente instaurato dalla paziente) i propri locali e strutture. si costituisce in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'azione diretta Controparte_3 nei propri confronti. Contesta la quantificazione dei danni operata dall'attrice. Evidenzia la necessità che del danno si faccia carico anche la struttura sanitaria convenuta. Rileva l'inoperatività della polizza e, in subordine, i limiti di applicazione della medesima.
***
Il giudizio è stato preceduto da un procedimento per ATP, nel corso del quale è stata espletata una
CTU, da ritenersi condivisibile, integrata in questa sede con chiarimenti forniti all'esito delle pagina 3 di 15 osservazioni svolte dalle parti. Dall'elaborato peritale e dalla successiva integrazione emerge quanto segue:
- nel 2000 viene sottoposta a un intervento di quadrantectomia destra per carcinoma Parte_1
della mammella;
- nel 2010 viene eseguito un rimodellamento mammario bilaterale;
- il 7.7.2011 viene eseguito un intervento di lipofilling;
- a seguito di un controllo del 3.4.2018, l'11.9.2018 la paziente viene ricoverata presso la CP_2
;
[...]
- all'ingresso si verifica la presenza alla mammella sinistra di una importante asimmetria e grave lassità cutanea, alla destra di depressione cutanea in esiti di quadrantectomia;
- l'11.9.2018 viene eseguito l'intervento alla mammella sinistra di “asportazione di protesi mammaria rotta in più punti, alla mammella destra di asportazione della protesi “che appare integra”;
- su tale intervento, con riferimento alla mammella sinistra, si è concentrata la discussione tra i consulenti;
- la condizione estetica dell'attrice rendeva indicato l'intervento di sostituzione del precedente impianto;
- a seguito del medesimo, dopo poco tempo, la nuova protesi è scivolata verso il basso;
si tratta di evento avverso relativamente frequente, dovuto alla mancanza di tenuta dei tessuti molli sotto il pettorale;
i tessuti sono indeboliti sia dalla rimozione della capsula periprotesica, sia dall'assottigliamento legato alla precedente chirurgia, ulteriormente aggravato dall'intervento di mastopessi e dalla rimozione del silicone libero conseguente alla rottura dell'impianto, fonte di reazione infiammatoria;
- l'intervento è stato condotto su una capsula con una rilevante infiltrazione cellulare ad opera di cellule di origine infiammatoria, come successivamente evidenziato dall'esame istologico;
- in questi casi, per evitare la dislocazione caudale dell'impianto, si associa una sutura del nuovo solco sottomammario o, in alternativa, è possibile utilizzare reti protesiche di vario tipo per stabilizzare la protesi;
ciò non è accaduto nel caso di specie;
sul punto i CTU indicano fonti di letteratura di settore, non specificamente contestate dai convenuti;
rispondendo alle osservazioni dei CTP, evidenziano che
“quando si cambia una protesi e si esegue una capsulotomia o una capsulectomia, la dislocazione della pagina 4 di 15 nuova protesi può essere una conseguenza prevedibile, per l'indebolimento dei tessuti determinato dalla chirurgia;
in questo caso è successo proprio questo e non aver adeguatamente delimitato la nuova tasca, costituisce una criticità tecnica”;
- ne è derivato un peggioramento della condizione della mammella sinistra, a causa della imperfezione generata dalla discesa dell'impianto protesico;
- in sede di chiarimenti, i CTU hanno precisato che gli effetti di cui si discute non possono essere derivati dall'intervento chirurgico di posizionamento della prima protesi, avvenuto otto anni prima;
la simmetrizzazione effettuata nel 2010 ebbe l'esito atteso e resistette per otto anni;
quella del 2018 non ha avuto un buon risultato, rivelatosi come tale già un mese dopo l'esecuzione dell'intervento; non è pertanto ipotizzabile un danno computato in termini differenziali;
- i CTU, in sede di chiarimenti, hanno anche precisato che la condizione infiammatoria, nei termini indicati dal CTP della convenuta, “non appare affatto segnalata o individuabile … e soprattutto con l'evidenza segnalata dal CTP”; la flogosi “non traspare né dalla descrizione dei rilievi obbiettivi del preoperatorio, né dalla descrizione dell'intervento, e neppure dalla lettura del referto dell'anatomo patologo”, che si limita a segnalare la presenza di plurimi frammenti friabili;
non è quindi ravvisabile nessun infiltrato “macroscopicamente” visibile e nessuna particolare condizione flogistica tale da imporre all'operatore una diversa strategia, rispetto ad una corretta ed accurata sutura per la delimitazione della nuova tasca contenente la nuova protesi;
i CTU non hanno ritenuto che la presenza del silicone sparso nei tessuti e di frammenti friabili giustificasse di per sé la condizione flogistica evidenziata dal CTP della professionista convenuta;
di tale conclusione si deve tenere conto ai fini della valutazione in merito alla sussistenza della responsabilità professionale della convenuta;
- quanto all'argomento, indicato dai CTP di quest'ultima, in merito alla opportunità della scelta di non applicare i punti di sutura, i CTU rilevano che solo all'esito dell'esame istologico, lontano temporalmente dal termine dell'intervento e dalle dimissioni dalla casa di cura, pertanto non visibile dall'operatore, sono apparsi reperti compatibili con fenomeni di fagocitosi cellulare di corpi estranei;
dunque, tale scelta non è stata dettata prudenzialmente per evitare l'applicazione di ulteriori corpi estranei, quali i punti di sutura;
non è stato pertanto programmato alcun intervento in due tempi, con la previsione di un successivo trattamento;
- l'intervento in discussione non richiedeva infine la soluzione di problemi di speciale difficoltà.
pagina 5 di 15 Non è decisiva l'assenza in giudizio delle cartelle cliniche relative agli interventi precedenti;
i CTU, unitamente ai CTP, hanno valutato le condizioni dell'attrice al momento delle visite preliminari e dell'accesso alla casa di cura per l'esecuzione dell'intervento.
In tali termini deve ritenersi dimostrata la responsabilità della professionista convenuta in giudizio.
***
Ciò premesso, a titolo di danno biologico, permanente e temporaneo si applicano i criteri di cui all'art. 139 Cod. Ass. con gli importi come modificati dall'art. 1 del DM 16.7.2024.
Si deve tenere conto dell'età (57 anni) della danneggiata al momento del fatto, cioè l'11.9.2018 e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta nella misura dell'8/9%. La somma liquidabile ammonta dunque a € 13.587,83 in moneta attuale.
L'attrice ha chiesto il riconoscimento del danno morale;
a tale proposito si deve tuttavia ritenere che non vi siano elementi, sul piano delle allegazioni formulate in sede di ricorso introduttivo del giudizio, tali da consentire di attivare i meccanismi presuntivi di valutazione dell'intensità del patimento subito che siano correlati all'intervento oggetto di discussione, essendo piuttosto e verosimilmente l'intera vicenda, purtroppo articolatasi in un consistente lasso temporale attraverso una pluralità di interventi, ad avere inciso sulla condizione psicologica dell'attrice.
***
Nessuna somma è dovuta in relazione all'eventuale nuovo intervento, che peraltro l'attrice ha già dichiarato di non avere intenzione di eseguire. Non può essere liquidato l'importo dovuto per il danno biologico effettivamente riscontrato e al tempo stesso anche quello per il danno che residuerebbe in casso di nuovo intervento, con la somma ipoteticamente dovuta per il medesimo a titolo di compenso professionale. Tale riconoscimento porterebbe a una duplicazione di importi, concettualmente alternativi tra loro, con conseguente indebita locupletazione di parte attrice.
***
L'attrice ha chiesto inoltre il riconoscimento di un importo a titolo di personalizzazione del danno. A tale proposito si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di pagina 6 di 15 conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari (Cass. 28988/2019), che devono essere tempestivamente allegate.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Non sono state allegate dall'attrice circostanze con le caratteristiche peculiari sopra indicate.
In sede di ricorso introduttivo del giudizio viene fatto riferimento ai riflessi che la situazione psicologica creatasi ha avuto sui rapporti dell'attrice con la figlia. Quest'ultima, a seguito dei continui litigi con la madre, ha abbandonato la residenza familiare dopo un anno circa dalla data dell'intervento.
Non si spiega se e in quali termini i litigi e l'abbandono della casa familiare siano stati determinati dallo specifico fatto oggetto di discussione in questa sede e non piuttosto da altri aspetti della vita familiare, irrilevanti in questa sede.
In sede istruttoria l'attrice chiede di dimostrare che nel settembre 2019 la figlia ha abbandonato la residenza familiare e che i litigi sono iniziati nel settembre 2018; non viene specificato quale fosse l'oggetto delle discussioni tra madre e figlia;
non è pertanto sufficientemente evidenziato, già sul piano dell'allegazione, né viene risolto sul piano delle istanze di prova orale, che lo specifico esito dell'intervento dell'11.9.2018 sia stato l'origine dei problemi con la figlia e che ne abbia determinato l'allontanamento.
Nessuna somma può essere pertanto riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno.
Non vi sono altre voci di danno risarcibili.
***
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui l'intervento è stato eseguito, cioè l'11.9.2018) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espreSA in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi pagina 7 di 15 compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
***
In sede di ricorso introduttivo del giudizio ha concluso chiedendo l'accertamento Parte_1 dell'inadempimento contrattuale della professionista e della casa di cura convenute e, per l'effetto, la condanna delle stesse al risarcimento del danno, includendo in tale voce l'importo di € 7.426,01, versato per le prestazioni ricevute.
Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., l'attrice ha chiesto, “Previo accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto con la TT.SA e con la accertare e CP Controparte_2 dichiarare l'inadempimento contrattuale” delle stesse e per l'effetto la loro condanna “al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in Euro 7.426,01 a titolo di danno patrimoniale quale restituzione del compenso per la prestazione eseguita ciascuna parte resistente con riferimento alle proprie prestazioni”.
Si rileva in proposito come l'attrice non abbia tempestivamente chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, né la restituzione degli importi versati.
Non è ammissibile la domanda proposta solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., in quanto tardivamente formulata, né è possibile evincere, nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio, la volontà inequivoca dell'attore di ottenere la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha esposto il principio per cui la previsione del secondo comma dell'art. 1453 c.c., in forza della quale è possibile, in deroga alle norme processuali che dispongono il divieto della "mutatio libelli" nel corso del processo, la sostituzione della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno, che integra un'azione avente un "petitum" del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione. Ne consegue che l'introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, in aggiunta all'originaria domanda risarcitoria, urta contro il suddetto divieto, sicché la domanda di risoluzione dev'essere dichiarata inammissibile, non rilevando in contrario nemmeno che all'atto della proposizione della domanda risarcitoria si fosse fatta espreSA riserva di chiedere la risoluzione del pagina 8 di 15 contratto, giacché tale riserva equivale alla mancata proposizione della relativa domanda (Cass.
17144/2006).
Non essendo stata tempestivamente proposta la domanda di risoluzione contrattuale, diventa inammissibile quella di restituzione del compenso versato - peraltro formulata unitamente a quella risarcitoria (“a titolo di danno patrimoniale quale restituzione del compenso” - difettando il suo ineludibile presupposto.
***
In sede di ricorso introduttivo marito di , chiede il risarcimento del danno Parte_2 Parte_1
morale patito in relazione alla situazione creatasi a seguito dell'errata esecuzione dell'intervento chirurgico dell'11.9.2018.
La richiesta è infondata, essendo astrattamente ammissibile il risarcimento del danno che l'attore allega di avere patito solo in caso di gravi lesioni, non ricorrenti nel caso di specie. Non vi sono inoltre istanze di prova orale che poSAno supportare in modo idoneo la richiesta risarcitoria.
***
Costituisce circostanza pacifica tra le parti che vi sia stato un primo contatto tra l'attrice e la TT.SA
, a seguito del quale la paziente si è rivolta alla casa di cura. Sia la professionista che la CP
struttura hanno ricevuto pagamenti da parte dell'attrice. Si è dunque instaurato un duplice rapporto di natura contrattuale.
L'obbligo contrattuale direttamente gravante anche sulla struttura sanitaria opera indipendentemente dalle osservazioni svolte da quest'ultima sulla mancanza di censure in merito alla propria condotta. La giurisprudenza ha più volte enunciato il principio per cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale,
a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura
(o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di meSA a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature neceSArie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché,
pagina 9 di 15 in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario neceSArio pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007). Non è dunque dirimente la circostanza che il rapporto tra medico e paziente si sia instaurato precedentemente a quello tra paziente e struttura, né che il medico non abbia rapporti di collaborazione continuativi con la medesima. Secondo la giurisprudenza citata è sufficiente, per ritenere operante il disposto dell'art. 1228 c.c., un collegamento tra la prestazione effettuata dal professionista e l'organizzazione della struttura sanitaria, collegamento che è documentalmente dimostrato e che non deve essere neceSAriamente correlato a un incardinamento del medico nella struttura aziendale, ma può anche essere solo funzionalmente legato alla prestazione da eseguire, come accaduto nella fattispecie in esame.
Tale orientamento è inoltre conforme al dettato dell'art. 7 co. 1 L. 24/17, che stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura steSA, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
I convenuti rispondono pertanto solidalmente, a titolo contrattuale.
*** richiama il contenuto dell'accordo intervenuto con la TT.SA AZ, Controparte_2
prodotto sub doc.
5. Occorre esaminare gli elementi costitutivi del medesimo, al fine di valutare la sua eventuale nullità, aspetto sul quale le parti intereSAte hanno interloquito.
La disposizione contrattuale esaminata deve ritenersi nulla in primo luogo per indeterminatezza dell'oggetto. ESA obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte le prestazioni professionali personalmente svolte, con esclusione di ogni obbligo a carico della struttura sanitaria;
la previsione è inidonea a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico-struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità: esse sono svolte nel corso di anni e possono pagina 10 di 15 ricomprendere, in ipotesi, ogni tipo di accertamento, gli interventi medici e chirurgici, questi ultimi da soli o in equipe. L'indeterminatezza della manleva è confermata dalla precisazione che l'elenco contenuto nel modulo (che già di per sé è connotato da genericità) è formulato solo a titolo esemplificativo e contiene anche il richiamo alle obbligazioni – non meglio specificate - nascenti dal rapporto medico/paziente. Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c..
La nullità deve essere rilevata anche con riferimento alla carenza di causa, essendo configurabile un significativo squilibrio dell'assetto dei rispettivi interessi in favore della struttura, in assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita. Non è pertanto superato il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi di entrambe le parti.
Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per quanto concerne la dichiarazione “di esonero di responsabilità nei confronti della casa di cura” sottoscritta dall'attrice. Si tratta in primo luogo di dichiarazione sottoscritta dalla paziente in data 11.9.2018, dunque nella steSA giornata in cui è stata sottoposta all'intervento oggetto di discussione, dunque, in un momento in cui ben difficilmente avrebbe potuto rendersi conto del contenuto del modulo sottoscritto. Per i motivi già indicati, le premesse indicate nel modulo (il regime libero-professionale nel quale opera il medico, il compenso a questi dovuto, il rapporto contrattuale esistente con il professionista) non giustificano le conclusioni alle quali si perviene. La dichiarazione è inoltre connotata da caratteri di genericità, come il riferimento a “eventuali normative che dovrebbero obbligare la , che non consentono di valutare la CP_2
sussistenza del requisito della meritevolezza ex art. 1322 c.c., a fronte di alcuna previsione in ordine al bilanciamento con il regime economico al quale la paziente viene sottoposta. Non è inoltre soddisfatto il requisito della determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c., in ragione dell'indicazione non esaustiva delle prestazioni concordate con la paziente (“assistenza infermieristica, sala operatoria, medicazioni, ecc.”).
***
pagina 11 di 15 ha chiesto di essere manlevata dalla TT.SA da ogni Controparte_2 CP
conseguenza negativa che poSA derivarle dalla presente sentenza;
agisce in regresso nei confronti di quest'ultima.
Si deve in proposito tenere conto del fatto che i CTU hanno affermato che “si può considerare quanto accaduto come un errore, pur non grave, di progettazione tecnica dell'intervento”. È pertanto esclusa l'ipotesi della colpa grave. A tale proposito opera il disposto dell'art. 9 co. 1 L. 24/17, secondo cui
“L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”. Tali ipotesi risultano espreSAmente escluse dalla valutazione dei CTU sopra riportata.
***
Gli attori hanno esercitato l'azione diretta nei confronti di cioè Controparte_3 dell'assicurazione che copre il rischio professionale della TT.SA . CP
Si rileva in proposito che:
- il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato depositato in data 9.7.2020.
- l'art. 8 L. 24/17 prevede l'obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa e di rendere pubblica la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti e le clausole che determinano la relativa copertura;
- l'art. 12 comma 6 L. 24/17 prevede che l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'istituto assicurativo sia possibile a decorrere dall'emanazione di un apposito decreto ministeriale;
- all'epoca in cui il ricorso è stato depositato, il decreto ministeriale non era stato emanato;
- ne deriva che il ricorso presentato nei confronti di è viziato da Controparte_3
inammissibilità.
***
LE AZ ha svolto domanda di manleva nei confronti di Si rileva in Controparte_3 proposito che l'art. 16 n. 2) delle condizioni generali di polizza prevede che, in caso di prestazione comunque eseguita all'interno di una struttura sanitaria, tenuta ugualmente in responsabilità, “la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo
Ente”. Non vi sono allegazioni, né istanze tempestivamente formulate in ordine all'esistenza e al pagina 12 di 15 contenuto di una polizza che determini l'operatività in secondo rischio di quella fatta valere dalla professionista convenuta. Opera pertanto l'art. 16 n. 2) nella sua seconda parte (“ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”). A tale proposito, non vi sono allegazioni, né alcun elemento da cui desumere che tale condizione di insolvenza sussista. Ne deriva l'infondatezza della domanda di manleva formulata dalla TT.SA
. CP
***
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande di nei limiti di valore entro i quali il loro Parte_1
fondamento viene riconosciuto;
- del rigetto delle domande di e della sua mancata partecipazione al procedimento per Parte_2
ATP;
- della declaratoria di inammissibilità dell'azione diretta degli attori nei confronti di
[...]
e di quella di manleva formulata nei confronti del medesimo istituto da parte di Controparte_3 [...]
; si tratta di domande tra loro indipendenti;
CP
- delle spese sostenute dall'attrice per le prestazioni professionali dei CTP TT.SA Persona_1
(fatture n. 282 del 18.12.2018 per € 400,00, n. 33 del 22.2.2019 per € 1.342,00 e n. 24 del 3.2.2020 per
€ 610,00) e TT. (fatture n. 33 del 24.1.2019 per € 150,00 e n. 18 del 14.2.2020 per Persona_2
€ 610,00) per complessivi € 3.112,00;
- dell'assenza di nel procedimento per ATP;
Controparte_2
- del rigetto della domanda di regresso di nei confronti di e della Controparte_2 CP rilevanza della domanda e della relativa attività processuale nell'economia complessiva del giudizio.
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di giudizio svoltosi nell'ambito della normale dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 13 di 15 1) Condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore CP Controparte_2
di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 13.587,83 in Parte_1
moneta attuale, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dall'11.9.2018 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Rigetta le domande di Parte_2
3) Compensate per un terzo le spese processuali, condanna e CP Controparte_2
in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente procedimento in favore di
[...]
, liquidate nella residua misura di € 286,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre al Parte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . CP
5) Condanna alla rifusione delle spese processuali del procedimento per ATP N. CP
22061/2019 R.G. in favore di , liquidate nella misura di € 2.337,00 per compensi, oltre Parte_1
al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
nonché alla rifusione delle spese dei CTP di TT.SA e TT. Parte_1 Persona_1 Persona_2 per complessivi € 3.112,00.
6) Rigetta la domanda di regresso di Controparte_2
7) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_2 [...]
, liquidate nella misura di € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese CP
generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
8) Dichiara l'inammissibilità della domanda degli attori nei confronti di Controparte_3
9) Rigetta la domanda di manleva di nei confronti di CP Controparte_3
10) Condanna ed in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali Parte_1 Parte_2 in favore di liquidate nella misura di € 2.538,50 per compensi, oltre al Controparte_3
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
11) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CP Controparte_3
liquidate nella misura di € 2.538,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese
[...]
generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
pagina 14 di 15 Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24889/2020 promoSA da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CRAVEIA ROBERTO, elettivamente domiciliati in PIAZZA GARIBALDI, 1 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARISSIMI CP C.F._3
EMANUELA, elettivamente domiciliato in VIA BERGAMO, 7 20129 MILANO presso il difensore
CONVENUTA contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CORIGLIANO SIMONA, elettivamente domiciliata in VIA
CESARE BATTISTI, 13 20122 MILANO presso il difensore
CONVENUTA contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. VILLANO ROSARIA e dell'avv. DE CASTRO MORGANA
( ), elettivamente domiciliata in VIA VOLTA 62 COMO presso il difensore C.F._4
CONVENUTA, TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 2 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed convengono in giudizio la TT.SA Parte_1 Parte_2
, chiedendo il risarcimento CP Controparte_2 Controparte_3 dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'intervento di sostituzione delle protesi mammarie eseguito in data 11.9.2018, come accertati nel corso del procedimento per ATP precedentemente esperito nei confronti del medico e della struttura sopra citati. Precisa che poiché in tale giudizio la TT.SA AZ ha chiamato in causa la propria assicurazione, intendono esercitare l'azione diretta nei confronti di quest'ultima.
Si costituisce in giudizio , evidenziando che l'attrice si era sottoposta a un intervento di CP
quadrantectomia alla mammella destra nel 2000 e ad una lunga serie di interventi correttivi, in gran parte eseguiti da soggetti terzi rispetto al presente giudizio;
l'intervento del 2018 avviene a seguito di rottura della protesi al senso sinistro;
l'esecuzione è corretta, anche tenuto conto della situazione compromeSA ormai esistente. Contesta le risultanze della CTU eseguita in sede di ATP. Contesta la quantificazione dei danni operata dagli attori. Conclude chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e di essere manlevata da Controparte_3
si costituisce in giudizio, evidenziando che le visite preliminari sono Controparte_2
state effettuate presso lo studio della TT.SA ; sottolinea inoltre di non essere stata coinvolta CP
nel procedimento per ATP, con conseguente inopponibilità della consulenza tecnica nei suoi confronti.
Dagli accertamenti peritali in ogni caso non emergono profili di responsabilità direttamente imputabili alla struttura, che si è limitata a mettere a disposizione del professionista (con cui il rapporto è stato previamente instaurato dalla paziente) i propri locali e strutture. si costituisce in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'azione diretta Controparte_3 nei propri confronti. Contesta la quantificazione dei danni operata dall'attrice. Evidenzia la necessità che del danno si faccia carico anche la struttura sanitaria convenuta. Rileva l'inoperatività della polizza e, in subordine, i limiti di applicazione della medesima.
***
Il giudizio è stato preceduto da un procedimento per ATP, nel corso del quale è stata espletata una
CTU, da ritenersi condivisibile, integrata in questa sede con chiarimenti forniti all'esito delle pagina 3 di 15 osservazioni svolte dalle parti. Dall'elaborato peritale e dalla successiva integrazione emerge quanto segue:
- nel 2000 viene sottoposta a un intervento di quadrantectomia destra per carcinoma Parte_1
della mammella;
- nel 2010 viene eseguito un rimodellamento mammario bilaterale;
- il 7.7.2011 viene eseguito un intervento di lipofilling;
- a seguito di un controllo del 3.4.2018, l'11.9.2018 la paziente viene ricoverata presso la CP_2
;
[...]
- all'ingresso si verifica la presenza alla mammella sinistra di una importante asimmetria e grave lassità cutanea, alla destra di depressione cutanea in esiti di quadrantectomia;
- l'11.9.2018 viene eseguito l'intervento alla mammella sinistra di “asportazione di protesi mammaria rotta in più punti, alla mammella destra di asportazione della protesi “che appare integra”;
- su tale intervento, con riferimento alla mammella sinistra, si è concentrata la discussione tra i consulenti;
- la condizione estetica dell'attrice rendeva indicato l'intervento di sostituzione del precedente impianto;
- a seguito del medesimo, dopo poco tempo, la nuova protesi è scivolata verso il basso;
si tratta di evento avverso relativamente frequente, dovuto alla mancanza di tenuta dei tessuti molli sotto il pettorale;
i tessuti sono indeboliti sia dalla rimozione della capsula periprotesica, sia dall'assottigliamento legato alla precedente chirurgia, ulteriormente aggravato dall'intervento di mastopessi e dalla rimozione del silicone libero conseguente alla rottura dell'impianto, fonte di reazione infiammatoria;
- l'intervento è stato condotto su una capsula con una rilevante infiltrazione cellulare ad opera di cellule di origine infiammatoria, come successivamente evidenziato dall'esame istologico;
- in questi casi, per evitare la dislocazione caudale dell'impianto, si associa una sutura del nuovo solco sottomammario o, in alternativa, è possibile utilizzare reti protesiche di vario tipo per stabilizzare la protesi;
ciò non è accaduto nel caso di specie;
sul punto i CTU indicano fonti di letteratura di settore, non specificamente contestate dai convenuti;
rispondendo alle osservazioni dei CTP, evidenziano che
“quando si cambia una protesi e si esegue una capsulotomia o una capsulectomia, la dislocazione della pagina 4 di 15 nuova protesi può essere una conseguenza prevedibile, per l'indebolimento dei tessuti determinato dalla chirurgia;
in questo caso è successo proprio questo e non aver adeguatamente delimitato la nuova tasca, costituisce una criticità tecnica”;
- ne è derivato un peggioramento della condizione della mammella sinistra, a causa della imperfezione generata dalla discesa dell'impianto protesico;
- in sede di chiarimenti, i CTU hanno precisato che gli effetti di cui si discute non possono essere derivati dall'intervento chirurgico di posizionamento della prima protesi, avvenuto otto anni prima;
la simmetrizzazione effettuata nel 2010 ebbe l'esito atteso e resistette per otto anni;
quella del 2018 non ha avuto un buon risultato, rivelatosi come tale già un mese dopo l'esecuzione dell'intervento; non è pertanto ipotizzabile un danno computato in termini differenziali;
- i CTU, in sede di chiarimenti, hanno anche precisato che la condizione infiammatoria, nei termini indicati dal CTP della convenuta, “non appare affatto segnalata o individuabile … e soprattutto con l'evidenza segnalata dal CTP”; la flogosi “non traspare né dalla descrizione dei rilievi obbiettivi del preoperatorio, né dalla descrizione dell'intervento, e neppure dalla lettura del referto dell'anatomo patologo”, che si limita a segnalare la presenza di plurimi frammenti friabili;
non è quindi ravvisabile nessun infiltrato “macroscopicamente” visibile e nessuna particolare condizione flogistica tale da imporre all'operatore una diversa strategia, rispetto ad una corretta ed accurata sutura per la delimitazione della nuova tasca contenente la nuova protesi;
i CTU non hanno ritenuto che la presenza del silicone sparso nei tessuti e di frammenti friabili giustificasse di per sé la condizione flogistica evidenziata dal CTP della professionista convenuta;
di tale conclusione si deve tenere conto ai fini della valutazione in merito alla sussistenza della responsabilità professionale della convenuta;
- quanto all'argomento, indicato dai CTP di quest'ultima, in merito alla opportunità della scelta di non applicare i punti di sutura, i CTU rilevano che solo all'esito dell'esame istologico, lontano temporalmente dal termine dell'intervento e dalle dimissioni dalla casa di cura, pertanto non visibile dall'operatore, sono apparsi reperti compatibili con fenomeni di fagocitosi cellulare di corpi estranei;
dunque, tale scelta non è stata dettata prudenzialmente per evitare l'applicazione di ulteriori corpi estranei, quali i punti di sutura;
non è stato pertanto programmato alcun intervento in due tempi, con la previsione di un successivo trattamento;
- l'intervento in discussione non richiedeva infine la soluzione di problemi di speciale difficoltà.
pagina 5 di 15 Non è decisiva l'assenza in giudizio delle cartelle cliniche relative agli interventi precedenti;
i CTU, unitamente ai CTP, hanno valutato le condizioni dell'attrice al momento delle visite preliminari e dell'accesso alla casa di cura per l'esecuzione dell'intervento.
In tali termini deve ritenersi dimostrata la responsabilità della professionista convenuta in giudizio.
***
Ciò premesso, a titolo di danno biologico, permanente e temporaneo si applicano i criteri di cui all'art. 139 Cod. Ass. con gli importi come modificati dall'art. 1 del DM 16.7.2024.
Si deve tenere conto dell'età (57 anni) della danneggiata al momento del fatto, cioè l'11.9.2018 e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta nella misura dell'8/9%. La somma liquidabile ammonta dunque a € 13.587,83 in moneta attuale.
L'attrice ha chiesto il riconoscimento del danno morale;
a tale proposito si deve tuttavia ritenere che non vi siano elementi, sul piano delle allegazioni formulate in sede di ricorso introduttivo del giudizio, tali da consentire di attivare i meccanismi presuntivi di valutazione dell'intensità del patimento subito che siano correlati all'intervento oggetto di discussione, essendo piuttosto e verosimilmente l'intera vicenda, purtroppo articolatasi in un consistente lasso temporale attraverso una pluralità di interventi, ad avere inciso sulla condizione psicologica dell'attrice.
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Nessuna somma è dovuta in relazione all'eventuale nuovo intervento, che peraltro l'attrice ha già dichiarato di non avere intenzione di eseguire. Non può essere liquidato l'importo dovuto per il danno biologico effettivamente riscontrato e al tempo stesso anche quello per il danno che residuerebbe in casso di nuovo intervento, con la somma ipoteticamente dovuta per il medesimo a titolo di compenso professionale. Tale riconoscimento porterebbe a una duplicazione di importi, concettualmente alternativi tra loro, con conseguente indebita locupletazione di parte attrice.
***
L'attrice ha chiesto inoltre il riconoscimento di un importo a titolo di personalizzazione del danno. A tale proposito si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di pagina 6 di 15 conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari (Cass. 28988/2019), che devono essere tempestivamente allegate.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Non sono state allegate dall'attrice circostanze con le caratteristiche peculiari sopra indicate.
In sede di ricorso introduttivo del giudizio viene fatto riferimento ai riflessi che la situazione psicologica creatasi ha avuto sui rapporti dell'attrice con la figlia. Quest'ultima, a seguito dei continui litigi con la madre, ha abbandonato la residenza familiare dopo un anno circa dalla data dell'intervento.
Non si spiega se e in quali termini i litigi e l'abbandono della casa familiare siano stati determinati dallo specifico fatto oggetto di discussione in questa sede e non piuttosto da altri aspetti della vita familiare, irrilevanti in questa sede.
In sede istruttoria l'attrice chiede di dimostrare che nel settembre 2019 la figlia ha abbandonato la residenza familiare e che i litigi sono iniziati nel settembre 2018; non viene specificato quale fosse l'oggetto delle discussioni tra madre e figlia;
non è pertanto sufficientemente evidenziato, già sul piano dell'allegazione, né viene risolto sul piano delle istanze di prova orale, che lo specifico esito dell'intervento dell'11.9.2018 sia stato l'origine dei problemi con la figlia e che ne abbia determinato l'allontanamento.
Nessuna somma può essere pertanto riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno.
Non vi sono altre voci di danno risarcibili.
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Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui l'intervento è stato eseguito, cioè l'11.9.2018) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espreSA in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi pagina 7 di 15 compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
***
In sede di ricorso introduttivo del giudizio ha concluso chiedendo l'accertamento Parte_1 dell'inadempimento contrattuale della professionista e della casa di cura convenute e, per l'effetto, la condanna delle stesse al risarcimento del danno, includendo in tale voce l'importo di € 7.426,01, versato per le prestazioni ricevute.
Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., l'attrice ha chiesto, “Previo accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto con la TT.SA e con la accertare e CP Controparte_2 dichiarare l'inadempimento contrattuale” delle stesse e per l'effetto la loro condanna “al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in Euro 7.426,01 a titolo di danno patrimoniale quale restituzione del compenso per la prestazione eseguita ciascuna parte resistente con riferimento alle proprie prestazioni”.
Si rileva in proposito come l'attrice non abbia tempestivamente chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, né la restituzione degli importi versati.
Non è ammissibile la domanda proposta solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., in quanto tardivamente formulata, né è possibile evincere, nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio, la volontà inequivoca dell'attore di ottenere la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha esposto il principio per cui la previsione del secondo comma dell'art. 1453 c.c., in forza della quale è possibile, in deroga alle norme processuali che dispongono il divieto della "mutatio libelli" nel corso del processo, la sostituzione della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno, che integra un'azione avente un "petitum" del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione. Ne consegue che l'introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, in aggiunta all'originaria domanda risarcitoria, urta contro il suddetto divieto, sicché la domanda di risoluzione dev'essere dichiarata inammissibile, non rilevando in contrario nemmeno che all'atto della proposizione della domanda risarcitoria si fosse fatta espreSA riserva di chiedere la risoluzione del pagina 8 di 15 contratto, giacché tale riserva equivale alla mancata proposizione della relativa domanda (Cass.
17144/2006).
Non essendo stata tempestivamente proposta la domanda di risoluzione contrattuale, diventa inammissibile quella di restituzione del compenso versato - peraltro formulata unitamente a quella risarcitoria (“a titolo di danno patrimoniale quale restituzione del compenso” - difettando il suo ineludibile presupposto.
***
In sede di ricorso introduttivo marito di , chiede il risarcimento del danno Parte_2 Parte_1
morale patito in relazione alla situazione creatasi a seguito dell'errata esecuzione dell'intervento chirurgico dell'11.9.2018.
La richiesta è infondata, essendo astrattamente ammissibile il risarcimento del danno che l'attore allega di avere patito solo in caso di gravi lesioni, non ricorrenti nel caso di specie. Non vi sono inoltre istanze di prova orale che poSAno supportare in modo idoneo la richiesta risarcitoria.
***
Costituisce circostanza pacifica tra le parti che vi sia stato un primo contatto tra l'attrice e la TT.SA
, a seguito del quale la paziente si è rivolta alla casa di cura. Sia la professionista che la CP
struttura hanno ricevuto pagamenti da parte dell'attrice. Si è dunque instaurato un duplice rapporto di natura contrattuale.
L'obbligo contrattuale direttamente gravante anche sulla struttura sanitaria opera indipendentemente dalle osservazioni svolte da quest'ultima sulla mancanza di censure in merito alla propria condotta. La giurisprudenza ha più volte enunciato il principio per cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale,
a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura
(o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di meSA a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature neceSArie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché,
pagina 9 di 15 in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario neceSArio pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007). Non è dunque dirimente la circostanza che il rapporto tra medico e paziente si sia instaurato precedentemente a quello tra paziente e struttura, né che il medico non abbia rapporti di collaborazione continuativi con la medesima. Secondo la giurisprudenza citata è sufficiente, per ritenere operante il disposto dell'art. 1228 c.c., un collegamento tra la prestazione effettuata dal professionista e l'organizzazione della struttura sanitaria, collegamento che è documentalmente dimostrato e che non deve essere neceSAriamente correlato a un incardinamento del medico nella struttura aziendale, ma può anche essere solo funzionalmente legato alla prestazione da eseguire, come accaduto nella fattispecie in esame.
Tale orientamento è inoltre conforme al dettato dell'art. 7 co. 1 L. 24/17, che stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura steSA, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
I convenuti rispondono pertanto solidalmente, a titolo contrattuale.
*** richiama il contenuto dell'accordo intervenuto con la TT.SA AZ, Controparte_2
prodotto sub doc.
5. Occorre esaminare gli elementi costitutivi del medesimo, al fine di valutare la sua eventuale nullità, aspetto sul quale le parti intereSAte hanno interloquito.
La disposizione contrattuale esaminata deve ritenersi nulla in primo luogo per indeterminatezza dell'oggetto. ESA obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte le prestazioni professionali personalmente svolte, con esclusione di ogni obbligo a carico della struttura sanitaria;
la previsione è inidonea a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico-struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità: esse sono svolte nel corso di anni e possono pagina 10 di 15 ricomprendere, in ipotesi, ogni tipo di accertamento, gli interventi medici e chirurgici, questi ultimi da soli o in equipe. L'indeterminatezza della manleva è confermata dalla precisazione che l'elenco contenuto nel modulo (che già di per sé è connotato da genericità) è formulato solo a titolo esemplificativo e contiene anche il richiamo alle obbligazioni – non meglio specificate - nascenti dal rapporto medico/paziente. Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c..
La nullità deve essere rilevata anche con riferimento alla carenza di causa, essendo configurabile un significativo squilibrio dell'assetto dei rispettivi interessi in favore della struttura, in assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita. Non è pertanto superato il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi di entrambe le parti.
Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per quanto concerne la dichiarazione “di esonero di responsabilità nei confronti della casa di cura” sottoscritta dall'attrice. Si tratta in primo luogo di dichiarazione sottoscritta dalla paziente in data 11.9.2018, dunque nella steSA giornata in cui è stata sottoposta all'intervento oggetto di discussione, dunque, in un momento in cui ben difficilmente avrebbe potuto rendersi conto del contenuto del modulo sottoscritto. Per i motivi già indicati, le premesse indicate nel modulo (il regime libero-professionale nel quale opera il medico, il compenso a questi dovuto, il rapporto contrattuale esistente con il professionista) non giustificano le conclusioni alle quali si perviene. La dichiarazione è inoltre connotata da caratteri di genericità, come il riferimento a “eventuali normative che dovrebbero obbligare la , che non consentono di valutare la CP_2
sussistenza del requisito della meritevolezza ex art. 1322 c.c., a fronte di alcuna previsione in ordine al bilanciamento con il regime economico al quale la paziente viene sottoposta. Non è inoltre soddisfatto il requisito della determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c., in ragione dell'indicazione non esaustiva delle prestazioni concordate con la paziente (“assistenza infermieristica, sala operatoria, medicazioni, ecc.”).
***
pagina 11 di 15 ha chiesto di essere manlevata dalla TT.SA da ogni Controparte_2 CP
conseguenza negativa che poSA derivarle dalla presente sentenza;
agisce in regresso nei confronti di quest'ultima.
Si deve in proposito tenere conto del fatto che i CTU hanno affermato che “si può considerare quanto accaduto come un errore, pur non grave, di progettazione tecnica dell'intervento”. È pertanto esclusa l'ipotesi della colpa grave. A tale proposito opera il disposto dell'art. 9 co. 1 L. 24/17, secondo cui
“L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”. Tali ipotesi risultano espreSAmente escluse dalla valutazione dei CTU sopra riportata.
***
Gli attori hanno esercitato l'azione diretta nei confronti di cioè Controparte_3 dell'assicurazione che copre il rischio professionale della TT.SA . CP
Si rileva in proposito che:
- il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato depositato in data 9.7.2020.
- l'art. 8 L. 24/17 prevede l'obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa e di rendere pubblica la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti e le clausole che determinano la relativa copertura;
- l'art. 12 comma 6 L. 24/17 prevede che l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'istituto assicurativo sia possibile a decorrere dall'emanazione di un apposito decreto ministeriale;
- all'epoca in cui il ricorso è stato depositato, il decreto ministeriale non era stato emanato;
- ne deriva che il ricorso presentato nei confronti di è viziato da Controparte_3
inammissibilità.
***
LE AZ ha svolto domanda di manleva nei confronti di Si rileva in Controparte_3 proposito che l'art. 16 n. 2) delle condizioni generali di polizza prevede che, in caso di prestazione comunque eseguita all'interno di una struttura sanitaria, tenuta ugualmente in responsabilità, “la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo
Ente”. Non vi sono allegazioni, né istanze tempestivamente formulate in ordine all'esistenza e al pagina 12 di 15 contenuto di una polizza che determini l'operatività in secondo rischio di quella fatta valere dalla professionista convenuta. Opera pertanto l'art. 16 n. 2) nella sua seconda parte (“ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”). A tale proposito, non vi sono allegazioni, né alcun elemento da cui desumere che tale condizione di insolvenza sussista. Ne deriva l'infondatezza della domanda di manleva formulata dalla TT.SA
. CP
***
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande di nei limiti di valore entro i quali il loro Parte_1
fondamento viene riconosciuto;
- del rigetto delle domande di e della sua mancata partecipazione al procedimento per Parte_2
ATP;
- della declaratoria di inammissibilità dell'azione diretta degli attori nei confronti di
[...]
e di quella di manleva formulata nei confronti del medesimo istituto da parte di Controparte_3 [...]
; si tratta di domande tra loro indipendenti;
CP
- delle spese sostenute dall'attrice per le prestazioni professionali dei CTP TT.SA Persona_1
(fatture n. 282 del 18.12.2018 per € 400,00, n. 33 del 22.2.2019 per € 1.342,00 e n. 24 del 3.2.2020 per
€ 610,00) e TT. (fatture n. 33 del 24.1.2019 per € 150,00 e n. 18 del 14.2.2020 per Persona_2
€ 610,00) per complessivi € 3.112,00;
- dell'assenza di nel procedimento per ATP;
Controparte_2
- del rigetto della domanda di regresso di nei confronti di e della Controparte_2 CP rilevanza della domanda e della relativa attività processuale nell'economia complessiva del giudizio.
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di giudizio svoltosi nell'ambito della normale dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 13 di 15 1) Condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore CP Controparte_2
di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 13.587,83 in Parte_1
moneta attuale, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dall'11.9.2018 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Rigetta le domande di Parte_2
3) Compensate per un terzo le spese processuali, condanna e CP Controparte_2
in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente procedimento in favore di
[...]
, liquidate nella residua misura di € 286,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre al Parte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . CP
5) Condanna alla rifusione delle spese processuali del procedimento per ATP N. CP
22061/2019 R.G. in favore di , liquidate nella misura di € 2.337,00 per compensi, oltre Parte_1
al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
nonché alla rifusione delle spese dei CTP di TT.SA e TT. Parte_1 Persona_1 Persona_2 per complessivi € 3.112,00.
6) Rigetta la domanda di regresso di Controparte_2
7) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_2 [...]
, liquidate nella misura di € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese CP
generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
8) Dichiara l'inammissibilità della domanda degli attori nei confronti di Controparte_3
9) Rigetta la domanda di manleva di nei confronti di CP Controparte_3
10) Condanna ed in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali Parte_1 Parte_2 in favore di liquidate nella misura di € 2.538,50 per compensi, oltre al Controparte_3
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
11) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CP Controparte_3
liquidate nella misura di € 2.538,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese
[...]
generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
pagina 14 di 15 Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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