TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 4396 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2015 promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1
Spagnuolo
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Petrosino Controparte_1
appellato c.f. Controparte_2 C.F._1
.f. CP_3 C.F._2
appellati contumaci
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3283/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Con atto notificato in data 3 settembre 2015, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 3283/2015 con cui il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, accertata la responsabilità esclusiva dell'assicurato della società appellante nella causazione di un sinistro stradale CP_3
verificatosi in data 6.06.2012 in Castel San Giogio, la condannava al risarcimento del danno in favore di . Controparte_1
Il sinistro stradale vedeva coinvolti l'autovettura Renault Clio tg. BL 087 JL di proprietà di ed il motociclo Piaggio tg. AF 95649 di proprietà di CP_3
, condotto da e non coperto da assicurazione. Controparte_2 Controparte_1
Con l'atto introduttivo del giudizio parte appellante si doleva dell'errata valutazione della prova testimoniale da parte del giudice di prime cure. Si doleva altresì dell'eccessiva liquidazione in favore di e del Controparte_1
difensore di questi.
Tanto premesso, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda di e, gradatamente, di condannare a Controparte_1 CP_3
tenere indenne la da qualsiasi pagamento dovuto all'attore Parte_1
o comunque di disporre la condanna in solido fra assicurazione ed assicurato.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello, la nullità della procura alle liti, la nullità dell'atto di appello per omessa indicazione del codice fiscale degli appellati e deducendo nel merito l'infondatezza del gravame.
Nonostante la regolare notifica, ed non si Controparte_2 CP_3
costituivano in giudizio e restavano contumaci.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 13.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, l'appellato si è difeso in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Quanto alla procura alle liti in calce all'atto di appello, dal principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge, la procura valendo solamente a realizzare la scelta e la designazione dell'avvocato e a far emergere la relativa (più o meno ampia) eventuale limitazione in base alla volontà della parte”, discende, “quale ulteriore corollario, che la procura, ove risulti conferita in termini ampi e comprensivi ("con ogni facoltà"), in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita.
L'omissione del codice fiscale della parte appellata costituisce, poi, un'irregolarità formale, che non invalida l'atto giudiziale di appello.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado dalla teste
[...]
confermano la responsabilità esclusiva del conducente Tes_1
dell'autovettura tamponante di proprietà di CP_3
La testimone dichiarava testualmente: “Ricordo che erano i primi di giugno dell'anno 2012, verso le ore 15.00-15.30 circa, quando in via statale Nocerina
(...) ho assistito ad un incidente stradale. Io mi trovavo a bordo del veicolo di un mio amico e percorrevo la suddetta strada con direzione Nocera Inferiore quando una Renault Clio che mi precedeva e di colore grigio, tamponava un motociclo, di cui non ricordo il modello ma che era di colore scuro. Preciso che la Renault Clio con la parte anteriore destra urtava la parte posteriore del motociclo. Per via dell'urto il motociclo rovinava al suolo sulla destra unitamente al conducente ed al trasportato che per via dell'urto riportavano lesioni entrambi. In particolare ricordo che lamentavano dolori al ginocchio ed alla spalla destra ed in generale alla parte destra del corpo. Non sono intervenute autorità né ambulanza. Ricordo che un'autovettura di passaggio si fermò e soccorse i ragazzi accompagnandoli in ospedale. Anche io soccorsi i malcapitati, e lasciai le mie generalità ai familiari sopraggiunti sul posto. Il conducente della Renault si assumeva la responsabilità dell'evento, dicendo che non era riuscito a frenare. Nulla poteva fare il conducente del motociclo per evitare l''impatto. Ricordo che anche il motociclo si danneggiava al lato destro”. È evidente che il teste ha individuato in maniera sufficiente ed esaustiva sia i veicoli coinvolti nell'incidente che la dinamica dello stesso, confermando l'evento come descritto nell'atto di citazione. Inoltre il teste ha individuato in modo esaustivo anche il luogo dell'incidente, avendo dichiarato che la strada in questione, Statale Nocerina, è quella che congiunge il comune di Nocera con il comune di Castel San Giorgio.
Per quanto riguarda la dinamica, il teste confermava che il motociclo tg.AF95649 veniva tamponato dall'auto Renault tg. BLO87JL, e che a causa dell'urto la moto cadeva al suolo unitamente a conducente e trasportato.
Pertanto, il conducente della Renault non rispettava la distanza di sicurezza rispetto al motociclo che lo precedeva, tamponandolo senza avere il tempo di frenare.
Ne consegue che la prova sul fatto è stata esaustiva come correttamente dedotto dal Giudice di prime cure nelle motivazioni della sentenza gravata.
La quantificazione del pregiudizio sofferto dall'attore da parte del primo giudice
è conforme alla CTU ed alle tabelle previste per legge per il danno biologico di lieve entità, tenuto conto del danno morale in relazione alle circostanze del caso di specie fra cui la giovane età.
Anche le spese di lite sono state correttamente liquidate secondo il principio di soccombenza e sulla base delle tariffe vigenti all'epoca della decisione, in considerazione della quantità e qualità dell'attività defensionale ed al di sotto dei valori massimi.
Infine, le domande subordinate proposte da parte appellante vanno anch'esse disattese.
Il responsabile civile è coperto dalla RCA obbligatoria e solo in taluni casi l'assicurazione, dopo aver pagato il danneggiato, può agire in regresso contro il responsabile civile (affidamento dell'auto a chi non ha la patente, auto non omologata o revisionata, etc).
L'assicurazione non ha, poi, interesse a chiedere la condanna in solido del responsabile civile, domanda peraltro non proposta in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di giudizio, che liquida in euro 5077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 4396 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2015 promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1
Spagnuolo
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Petrosino Controparte_1
appellato c.f. Controparte_2 C.F._1
.f. CP_3 C.F._2
appellati contumaci
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3283/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Con atto notificato in data 3 settembre 2015, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 3283/2015 con cui il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, accertata la responsabilità esclusiva dell'assicurato della società appellante nella causazione di un sinistro stradale CP_3
verificatosi in data 6.06.2012 in Castel San Giogio, la condannava al risarcimento del danno in favore di . Controparte_1
Il sinistro stradale vedeva coinvolti l'autovettura Renault Clio tg. BL 087 JL di proprietà di ed il motociclo Piaggio tg. AF 95649 di proprietà di CP_3
, condotto da e non coperto da assicurazione. Controparte_2 Controparte_1
Con l'atto introduttivo del giudizio parte appellante si doleva dell'errata valutazione della prova testimoniale da parte del giudice di prime cure. Si doleva altresì dell'eccessiva liquidazione in favore di e del Controparte_1
difensore di questi.
Tanto premesso, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda di e, gradatamente, di condannare a Controparte_1 CP_3
tenere indenne la da qualsiasi pagamento dovuto all'attore Parte_1
o comunque di disporre la condanna in solido fra assicurazione ed assicurato.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello, la nullità della procura alle liti, la nullità dell'atto di appello per omessa indicazione del codice fiscale degli appellati e deducendo nel merito l'infondatezza del gravame.
Nonostante la regolare notifica, ed non si Controparte_2 CP_3
costituivano in giudizio e restavano contumaci.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 13.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, l'appellato si è difeso in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Quanto alla procura alle liti in calce all'atto di appello, dal principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge, la procura valendo solamente a realizzare la scelta e la designazione dell'avvocato e a far emergere la relativa (più o meno ampia) eventuale limitazione in base alla volontà della parte”, discende, “quale ulteriore corollario, che la procura, ove risulti conferita in termini ampi e comprensivi ("con ogni facoltà"), in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita.
L'omissione del codice fiscale della parte appellata costituisce, poi, un'irregolarità formale, che non invalida l'atto giudiziale di appello.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado dalla teste
[...]
confermano la responsabilità esclusiva del conducente Tes_1
dell'autovettura tamponante di proprietà di CP_3
La testimone dichiarava testualmente: “Ricordo che erano i primi di giugno dell'anno 2012, verso le ore 15.00-15.30 circa, quando in via statale Nocerina
(...) ho assistito ad un incidente stradale. Io mi trovavo a bordo del veicolo di un mio amico e percorrevo la suddetta strada con direzione Nocera Inferiore quando una Renault Clio che mi precedeva e di colore grigio, tamponava un motociclo, di cui non ricordo il modello ma che era di colore scuro. Preciso che la Renault Clio con la parte anteriore destra urtava la parte posteriore del motociclo. Per via dell'urto il motociclo rovinava al suolo sulla destra unitamente al conducente ed al trasportato che per via dell'urto riportavano lesioni entrambi. In particolare ricordo che lamentavano dolori al ginocchio ed alla spalla destra ed in generale alla parte destra del corpo. Non sono intervenute autorità né ambulanza. Ricordo che un'autovettura di passaggio si fermò e soccorse i ragazzi accompagnandoli in ospedale. Anche io soccorsi i malcapitati, e lasciai le mie generalità ai familiari sopraggiunti sul posto. Il conducente della Renault si assumeva la responsabilità dell'evento, dicendo che non era riuscito a frenare. Nulla poteva fare il conducente del motociclo per evitare l''impatto. Ricordo che anche il motociclo si danneggiava al lato destro”. È evidente che il teste ha individuato in maniera sufficiente ed esaustiva sia i veicoli coinvolti nell'incidente che la dinamica dello stesso, confermando l'evento come descritto nell'atto di citazione. Inoltre il teste ha individuato in modo esaustivo anche il luogo dell'incidente, avendo dichiarato che la strada in questione, Statale Nocerina, è quella che congiunge il comune di Nocera con il comune di Castel San Giorgio.
Per quanto riguarda la dinamica, il teste confermava che il motociclo tg.AF95649 veniva tamponato dall'auto Renault tg. BLO87JL, e che a causa dell'urto la moto cadeva al suolo unitamente a conducente e trasportato.
Pertanto, il conducente della Renault non rispettava la distanza di sicurezza rispetto al motociclo che lo precedeva, tamponandolo senza avere il tempo di frenare.
Ne consegue che la prova sul fatto è stata esaustiva come correttamente dedotto dal Giudice di prime cure nelle motivazioni della sentenza gravata.
La quantificazione del pregiudizio sofferto dall'attore da parte del primo giudice
è conforme alla CTU ed alle tabelle previste per legge per il danno biologico di lieve entità, tenuto conto del danno morale in relazione alle circostanze del caso di specie fra cui la giovane età.
Anche le spese di lite sono state correttamente liquidate secondo il principio di soccombenza e sulla base delle tariffe vigenti all'epoca della decisione, in considerazione della quantità e qualità dell'attività defensionale ed al di sotto dei valori massimi.
Infine, le domande subordinate proposte da parte appellante vanno anch'esse disattese.
Il responsabile civile è coperto dalla RCA obbligatoria e solo in taluni casi l'assicurazione, dopo aver pagato il danneggiato, può agire in regresso contro il responsabile civile (affidamento dell'auto a chi non ha la patente, auto non omologata o revisionata, etc).
L'assicurazione non ha, poi, interesse a chiedere la condanna in solido del responsabile civile, domanda peraltro non proposta in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di giudizio, che liquida in euro 5077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo