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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5280 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Barbieri;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionario dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni della parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improcedibilità atteso che parte CP_1
ricorrente fosse già titolare della prestazione richiesta e, con la richiesta di nuova visita, di fatto ne chiedeva la revisione e, di conseguenza, la revoca. All'udienza odierna le parti insistevano nelle richieste di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'indennità di accompagnamento.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 18/2/2025 le parti depositavano note scritte insistendo nelle rispettive richieste.
Devesi osservare che la richiesta di nuova visita fatta dal ricorrente, in caso di prestazione già erogata, equivale a richiesta di revisione per la mutazione delle condizioni relative. Infatti, non si tratta di mancato riconoscimento della prestazione, atteso che la richiesta di revisione presuppone il miglioramento delle condizioni in capo al ricorrente che, di fatto, ne chiede la revoca.
Si consideri che il ricorso giudiziale è la diretta conseguenza e la prosecuzione naturale di un preventivo rigetto della domanda amministrativa seguita da visita dinanzi alla Commissione dell' . CP_1
Tutto ciò, pertanto, impedisce la prosecuzione del giudizio e, per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la mancata costituzione dell' CP_1
devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_2
così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5280 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Barbieri;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionario dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni della parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improcedibilità atteso che parte CP_1
ricorrente fosse già titolare della prestazione richiesta e, con la richiesta di nuova visita, di fatto ne chiedeva la revisione e, di conseguenza, la revoca. All'udienza odierna le parti insistevano nelle richieste di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'indennità di accompagnamento.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 18/2/2025 le parti depositavano note scritte insistendo nelle rispettive richieste.
Devesi osservare che la richiesta di nuova visita fatta dal ricorrente, in caso di prestazione già erogata, equivale a richiesta di revisione per la mutazione delle condizioni relative. Infatti, non si tratta di mancato riconoscimento della prestazione, atteso che la richiesta di revisione presuppone il miglioramento delle condizioni in capo al ricorrente che, di fatto, ne chiede la revoca.
Si consideri che il ricorso giudiziale è la diretta conseguenza e la prosecuzione naturale di un preventivo rigetto della domanda amministrativa seguita da visita dinanzi alla Commissione dell' . CP_1
Tutto ciò, pertanto, impedisce la prosecuzione del giudizio e, per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la mancata costituzione dell' CP_1
devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_2
così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari