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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 951/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 951/24 promossa da:
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Perugia presso lo studio degli avv.ti BRUNELLI MARCO e SERVA ROBERTA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
E Con
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_2 in Perugia presso lo studio degli avv.ti BRUNELLI MARCO e SERVA ROBERTA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
29 dicembre 2013, in Rieti, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Rieti (anno 2013, Atto n. 54, P. 2 S. A), premettendo che dalla unione coniugale
è nato, in data 28 aprile 2016, e che, nonostante i ripetuti tentativi di Parte_2 risolvere i conflitti insorti, da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la
1 comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Con sentenza n. 101/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Parte_2 tempi paritetici da trascorrere con gli stessi.
2. Confermare il seguente protocollo concordato tra le parti: durante la settimana, la madre terrà il minore con sé dal mercoledì pomeriggio al venerdì sera ed il padre dal lunedì mattina al mercoledì mattina. il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con la madre e con il padre e quest'ultimo, nelle settimane in cui il week end viene trascorso con la madre, prenderà il minore la domenica sera alle ore 20:00, mentre nelle settimane in cui il week end viene trascorso con il padre, lo prenderà il sabato mattina alle 10:00. per quanto riguarda il periodo estivo ricompreso tra il 01 luglio ed il 31 agosto, nonché per tutte le festività relative al Natale, Capodanno e Pasquali, il minore trascorrerà pari tempo con madre e padre da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, in base dei reciproci piani di ferie.
3. Confermare che, trattandosi di affidamento con tempi paritetici da trascorrere con i genitori, questi, nei giorni di propria spettanza, provvederanno in via diretta al mantenimento del minore ed a quanto necessario per quest'ultimo, senza che sia disposto alcun assegno di mantenimento. Per quanto concerne le spese straordinarie, confermare che le stesse verranno poste per il 70% a carico del Sig. e per il 30% a Parte_3 carico della Sig.ra Infine, confermare che l'assegno unico e universale previsto dalla legge per Parte_1 il figlio verrà percepito interamente dalla madre.
4. Confermare che la casa coniugale sita in Santa Rufina (RI), via D'Aquino n. 44, già di proprietà esclusiva del Sig. , rimarrà in esclusiva disponibilità ed uso dello stesso. Parte_3
5. Confermare che la residenza del minore rimarrà stabilita presso l'abitazione della madre.
6. Confermare che i coniugi danno atto di non avere beni cointestati, di aver già definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di essere economicamente autosufficienti non avendo, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al proprio mantenimento”.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
2 Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
101/2024, depositata il 6.7.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Rieti il 29 dicembre 2013, trascritto nei registri di Stato Parte_3
Civile del Comune di Rieti;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti
(anno 2013, atto n. 54, P. 2 S. A);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 951/24 promossa da:
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Perugia presso lo studio degli avv.ti BRUNELLI MARCO e SERVA ROBERTA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
E Con
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_2 in Perugia presso lo studio degli avv.ti BRUNELLI MARCO e SERVA ROBERTA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
29 dicembre 2013, in Rieti, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Rieti (anno 2013, Atto n. 54, P. 2 S. A), premettendo che dalla unione coniugale
è nato, in data 28 aprile 2016, e che, nonostante i ripetuti tentativi di Parte_2 risolvere i conflitti insorti, da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la
1 comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Con sentenza n. 101/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Parte_2 tempi paritetici da trascorrere con gli stessi.
2. Confermare il seguente protocollo concordato tra le parti: durante la settimana, la madre terrà il minore con sé dal mercoledì pomeriggio al venerdì sera ed il padre dal lunedì mattina al mercoledì mattina. il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con la madre e con il padre e quest'ultimo, nelle settimane in cui il week end viene trascorso con la madre, prenderà il minore la domenica sera alle ore 20:00, mentre nelle settimane in cui il week end viene trascorso con il padre, lo prenderà il sabato mattina alle 10:00. per quanto riguarda il periodo estivo ricompreso tra il 01 luglio ed il 31 agosto, nonché per tutte le festività relative al Natale, Capodanno e Pasquali, il minore trascorrerà pari tempo con madre e padre da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, in base dei reciproci piani di ferie.
3. Confermare che, trattandosi di affidamento con tempi paritetici da trascorrere con i genitori, questi, nei giorni di propria spettanza, provvederanno in via diretta al mantenimento del minore ed a quanto necessario per quest'ultimo, senza che sia disposto alcun assegno di mantenimento. Per quanto concerne le spese straordinarie, confermare che le stesse verranno poste per il 70% a carico del Sig. e per il 30% a Parte_3 carico della Sig.ra Infine, confermare che l'assegno unico e universale previsto dalla legge per Parte_1 il figlio verrà percepito interamente dalla madre.
4. Confermare che la casa coniugale sita in Santa Rufina (RI), via D'Aquino n. 44, già di proprietà esclusiva del Sig. , rimarrà in esclusiva disponibilità ed uso dello stesso. Parte_3
5. Confermare che la residenza del minore rimarrà stabilita presso l'abitazione della madre.
6. Confermare che i coniugi danno atto di non avere beni cointestati, di aver già definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di essere economicamente autosufficienti non avendo, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al proprio mantenimento”.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
2 Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
101/2024, depositata il 6.7.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Rieti il 29 dicembre 2013, trascritto nei registri di Stato Parte_3
Civile del Comune di Rieti;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti
(anno 2013, atto n. 54, P. 2 S. A);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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