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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/08/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Consiglia Invitto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 90 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2023
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'avv. Erika Errico, presso il cui studio in Lecce, alla via Casciaro, 27, è elettivamente domiciliata
appellante
E
(c.f.. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Anna De Giorgi, con il suo procuratore elettivamente domiciliato in Lecce alla via
Rubichi n.16 presso il Palazzo Municipale
appellato
AVVERSO
1 la sentenza n. 2556/2022 del Tribunale di Lecce depositata il 15.09.2022 (R.G. n. 9444/2019)
*******
All'udienza collegiale del 12.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni - che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirne accertare la responsabilità per il danno dalla stessa subito in Controparte_1
occasione del sinistro occorso in data 25.06.2018 allorquando, mentre percorreva a piedi via
Imperatore Adriano, inciampava in un dissesto del manto stradale, dovuto ad una sconnessione della sagoma, cadendo rovinosamente per terra.
Chiedeva pertanto il pagamento in proprio favore dell'importo di euro 14.002,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per i danni subiti nel sinistro.
Il si costituiva contestando le argomentazioni addotte dall'attrice, rilevando Controparte_1 di contro la responsabilità di quest'ultima in ordine al danno subito, dovuto ad un comportamento disattento, sbadato, distratto o frettoloso e la correlata l'interruzione del nesso di causalità in quanto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo, la sconnessione in cui è incappata l'attrice non avrebbe potuto costituire un'insidia. Adduceva inoltre il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al requisito della non visibilità e della non prevedibilità dell'insidia, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa con produzione documentale, prova orale e CTU, con sentenza n. 2556/2022 del 15/09/2022 il Tribunale di Lecce così provvedeva:
“a. Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto condanna il CP_1
convenuto alla corresponsione, in favore di della somma di euro Parte_1
4.324,00, oltre accessori come in motivazione.
2 b. Compensa le spese di lite nella misura di due terzi, condannando il convenuto alla CP_1 rifusione in favore dell'Erario del restante terzo, liquidato in euro 79,00 per esborsi ed euro
1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
c. Pone definitivamente in capo al comune convenuto le spese di CTU già liquidate con separato decreto.”
In particolare, il primo giudice preliminarmente ribadiva che, secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, dalla proprietà pubblica del sulle strade (e sulle relative CP_1
pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello alla custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell'Ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo, potendosi escludere la responsabilità solo a fronte del caso fortuito o forza maggiore, inteso quale fattore eccezionale e imprevedibile idoneo ad elidere il nesso eziologico.
Diversamente, ove non sia possibile riferirsi alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., con conseguente onere probatorio in capo al danneggiato.
A tal punto, afferma il Tribunale che all'esito dell'istruttoria svolta deve ritenersi che il sinistro occorso all'attrice si sia verificato con le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio, potendosi dunque affermare la responsabilità del ex art. 2051 c.c. Controparte_1
in quanto il luogo ove è accaduto l'incidente è ubicato all'interno della perimetrazione del centro abitato, elemento sintomatico della sussistenza dell'effettivo potere di controllo del sulla corretta manutenzione dei luoghi;
peraltro, non è emerso dall'istruttoria alcun CP_1
elemento che potesse far ritenere sussistente un fattore oggettivamente imprevedibile ed inevitabile idoneo ad escludere la responsabilità del CP_1
3 Rilevava tuttavia il giudice di prime cure che dall'istruttoria emergeva come la sconnessione stradale era ben visibile, considerando anche la circostanza che l'incidente è avvenuto in pieno giorno in un orario in cui, in assenza di prova contraria, deve ritenersi che la visibilità fosse ottima anche senza illuminazione artificiale.
Per tali ragioni il Tribunale riconosceva la sussistenza di un concorso di colpa dovuto alla condotta imprudente dell'attrice, considerata corresponsabile nella causazione del danno patito nella misura del 70%.
Avverso la decisione ha proposto appello la con atto notificato il 1.2.2023. Pt_1
L'appellato si è costituito chiedendo la conferma dell'impugnata decisione. Controparte_1
All'udienza collegiale del 12.11.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha:
● (1) ha erroneamente riconosciuto la corresponsabilità dell'appellante nella determinazione del sinistro nonostante l'evidente scarsa visibilità, confermata dai testi escussi, ritenuti dal Tribunale del tutto attendibili, dell'anomalia stradale all'origine dell'infortunio;
● (2) erroneamente e riduttivamente liquidando l'importo risarcitorio (al lordo della decurtazione per corresponsabilità) sulla base delle conclusioni rassegnate dal
CTU il quale si era incomprensibilmente discostato in peius dalle conclusioni della perizia stragiudiziale di parte del dott. Per_1
● (3) erroneamente compensando parzialmente spese e competenze del primo grado di giudizio, pur sussistendo nella specie la esclusiva responsabilità del
[...]
[..
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
. CP_2
*********
Il primo motivo di appello è infondato.
I testi escussi hanno così riferito in merito all'anomalia che ha causato la caduta dell'appellante:
- secondo il teste “... la caduta si è verificata a causa di un dissesto del Tes_1 marciapiede, caratterizzato da un tombino dell'acqua vicino ad un tubo di segnaletica tagliato che fuoriusciva dal piano del marciapiede;
- secondo il teste “... il dissesto era caratterizzato da pavimentazione Tes_2
sconnessa e dalla presenza di un pezzo di tubo di segnaletica stradale tagliato e che fuoriusciva dal piano di calpestio”.
La foto esibita dall'appellante (all. 2) rappresenta il luogo della caduta, compreso il tombino (rectius chiave di arresto) circondato da irregolarità evidentissime (soluzioni di continuità mal riparate tra le piastrelle del marciapiede ed il cordolo di delimitazione e tra cordolo e piastrelle ed il coperchio metallico) ed il residuo di un palo, evidentemente sporgente dal piano di calpestio. Tra tombino e palo (si tratta di anomalie ben evidenti, ance nelle foto che costituiscono rappresentazioni della realtà in scala ridotta) si trova una fascia di piastrelle priva di anomalie e di larghezza tale da dare all'appellante la possibilità di evitare con successo i predetti ostacoli tutt'altro, si ripete, che poco visibili.
*******
La seconda doglianza è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Il motivo è, infatti, del tutto indeterminato in mancanza di specifica indicazione degli specifici errori tecnico-scientifici da addebitare all'ausiliare tecnico.
*******
5 La terza doglianza è infondata in quanto postula la riforma della sentenza impugnata con declaratoria di esclusiva responsabilità del per il sinistro per cui è causa. CP_1
**********
L'appello viene rigettato.
Le spese della presente fase alla luce dell'esito dell'impugnazione, liquidate in base al
D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccimbenza.
*****
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato, per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del con atto Parte_1 Controparte_1
notificato il 1.2.2023, avverso la sentenza n. 2556/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al rimborso in favore del Parte_1 Controparte_1 di spese e competenze della presente fase che si liquidano in € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cassa Forense.
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
6 d'Appello Lecce, il 29.5.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Consiglia Invitto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 90 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2023
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'avv. Erika Errico, presso il cui studio in Lecce, alla via Casciaro, 27, è elettivamente domiciliata
appellante
E
(c.f.. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Anna De Giorgi, con il suo procuratore elettivamente domiciliato in Lecce alla via
Rubichi n.16 presso il Palazzo Municipale
appellato
AVVERSO
1 la sentenza n. 2556/2022 del Tribunale di Lecce depositata il 15.09.2022 (R.G. n. 9444/2019)
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All'udienza collegiale del 12.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni - che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirne accertare la responsabilità per il danno dalla stessa subito in Controparte_1
occasione del sinistro occorso in data 25.06.2018 allorquando, mentre percorreva a piedi via
Imperatore Adriano, inciampava in un dissesto del manto stradale, dovuto ad una sconnessione della sagoma, cadendo rovinosamente per terra.
Chiedeva pertanto il pagamento in proprio favore dell'importo di euro 14.002,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per i danni subiti nel sinistro.
Il si costituiva contestando le argomentazioni addotte dall'attrice, rilevando Controparte_1 di contro la responsabilità di quest'ultima in ordine al danno subito, dovuto ad un comportamento disattento, sbadato, distratto o frettoloso e la correlata l'interruzione del nesso di causalità in quanto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo, la sconnessione in cui è incappata l'attrice non avrebbe potuto costituire un'insidia. Adduceva inoltre il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al requisito della non visibilità e della non prevedibilità dell'insidia, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa con produzione documentale, prova orale e CTU, con sentenza n. 2556/2022 del 15/09/2022 il Tribunale di Lecce così provvedeva:
“a. Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto condanna il CP_1
convenuto alla corresponsione, in favore di della somma di euro Parte_1
4.324,00, oltre accessori come in motivazione.
2 b. Compensa le spese di lite nella misura di due terzi, condannando il convenuto alla CP_1 rifusione in favore dell'Erario del restante terzo, liquidato in euro 79,00 per esborsi ed euro
1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
c. Pone definitivamente in capo al comune convenuto le spese di CTU già liquidate con separato decreto.”
In particolare, il primo giudice preliminarmente ribadiva che, secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, dalla proprietà pubblica del sulle strade (e sulle relative CP_1
pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello alla custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell'Ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo, potendosi escludere la responsabilità solo a fronte del caso fortuito o forza maggiore, inteso quale fattore eccezionale e imprevedibile idoneo ad elidere il nesso eziologico.
Diversamente, ove non sia possibile riferirsi alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., con conseguente onere probatorio in capo al danneggiato.
A tal punto, afferma il Tribunale che all'esito dell'istruttoria svolta deve ritenersi che il sinistro occorso all'attrice si sia verificato con le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio, potendosi dunque affermare la responsabilità del ex art. 2051 c.c. Controparte_1
in quanto il luogo ove è accaduto l'incidente è ubicato all'interno della perimetrazione del centro abitato, elemento sintomatico della sussistenza dell'effettivo potere di controllo del sulla corretta manutenzione dei luoghi;
peraltro, non è emerso dall'istruttoria alcun CP_1
elemento che potesse far ritenere sussistente un fattore oggettivamente imprevedibile ed inevitabile idoneo ad escludere la responsabilità del CP_1
3 Rilevava tuttavia il giudice di prime cure che dall'istruttoria emergeva come la sconnessione stradale era ben visibile, considerando anche la circostanza che l'incidente è avvenuto in pieno giorno in un orario in cui, in assenza di prova contraria, deve ritenersi che la visibilità fosse ottima anche senza illuminazione artificiale.
Per tali ragioni il Tribunale riconosceva la sussistenza di un concorso di colpa dovuto alla condotta imprudente dell'attrice, considerata corresponsabile nella causazione del danno patito nella misura del 70%.
Avverso la decisione ha proposto appello la con atto notificato il 1.2.2023. Pt_1
L'appellato si è costituito chiedendo la conferma dell'impugnata decisione. Controparte_1
All'udienza collegiale del 12.11.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha:
● (1) ha erroneamente riconosciuto la corresponsabilità dell'appellante nella determinazione del sinistro nonostante l'evidente scarsa visibilità, confermata dai testi escussi, ritenuti dal Tribunale del tutto attendibili, dell'anomalia stradale all'origine dell'infortunio;
● (2) erroneamente e riduttivamente liquidando l'importo risarcitorio (al lordo della decurtazione per corresponsabilità) sulla base delle conclusioni rassegnate dal
CTU il quale si era incomprensibilmente discostato in peius dalle conclusioni della perizia stragiudiziale di parte del dott. Per_1
● (3) erroneamente compensando parzialmente spese e competenze del primo grado di giudizio, pur sussistendo nella specie la esclusiva responsabilità del
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Il primo motivo di appello è infondato.
I testi escussi hanno così riferito in merito all'anomalia che ha causato la caduta dell'appellante:
- secondo il teste “... la caduta si è verificata a causa di un dissesto del Tes_1 marciapiede, caratterizzato da un tombino dell'acqua vicino ad un tubo di segnaletica tagliato che fuoriusciva dal piano del marciapiede;
- secondo il teste “... il dissesto era caratterizzato da pavimentazione Tes_2
sconnessa e dalla presenza di un pezzo di tubo di segnaletica stradale tagliato e che fuoriusciva dal piano di calpestio”.
La foto esibita dall'appellante (all. 2) rappresenta il luogo della caduta, compreso il tombino (rectius chiave di arresto) circondato da irregolarità evidentissime (soluzioni di continuità mal riparate tra le piastrelle del marciapiede ed il cordolo di delimitazione e tra cordolo e piastrelle ed il coperchio metallico) ed il residuo di un palo, evidentemente sporgente dal piano di calpestio. Tra tombino e palo (si tratta di anomalie ben evidenti, ance nelle foto che costituiscono rappresentazioni della realtà in scala ridotta) si trova una fascia di piastrelle priva di anomalie e di larghezza tale da dare all'appellante la possibilità di evitare con successo i predetti ostacoli tutt'altro, si ripete, che poco visibili.
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La seconda doglianza è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Il motivo è, infatti, del tutto indeterminato in mancanza di specifica indicazione degli specifici errori tecnico-scientifici da addebitare all'ausiliare tecnico.
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5 La terza doglianza è infondata in quanto postula la riforma della sentenza impugnata con declaratoria di esclusiva responsabilità del per il sinistro per cui è causa. CP_1
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L'appello viene rigettato.
Le spese della presente fase alla luce dell'esito dell'impugnazione, liquidate in base al
D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccimbenza.
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Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato, per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del con atto Parte_1 Controparte_1
notificato il 1.2.2023, avverso la sentenza n. 2556/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al rimborso in favore del Parte_1 Controparte_1 di spese e competenze della presente fase che si liquidano in € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cassa Forense.
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
6 d'Appello Lecce, il 29.5.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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