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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1436/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Ilaria Irene Illari (C.F. , che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
18/07/1975, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Simona Antolini (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4 lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07/05/2025 e del 12/05/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 24/06/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ri e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Genova, Via Fratelli Canale 36/4 verrà assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra che vi continuerà a vivere con i figli minori e Parte_1 Per_1
; Per_2
3) I figli minori e verranno affidati a entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con stabile collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre in Genova Via Fratelli Canale 36/4; le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi, con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
4) Il IG. compatibilmente con i propri impegni lavorativi e nel superiore Parte_2 interesse dei figli, avrà la facoltà di tenere con se' e un fine settimana in Per_1 Per_2 alternanza con la madre dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla domenica alle 19, quando i ragazzi verranno dallo stesso riaccompagnati presso la casa materna, oltre a prendere e tenere con se i figli tutti i sabati dalle 8,30 della mattina fino all'ora di cena, salvo impegni imprevisti del IG. che dovranno essere comunicati alla IG. Parte_2 entro le ore 12 del venerdì precedente. Il padre, in accordo con la IG.ra e Pt_1 Pt_1
previo preavviso di almeno 24 ore e compatibilmente con gli impegni dei minori, potrà vedere e tenere presso di se' i ragazzi anche per giorni ulteriori rispetto ai fine settimana e ai sabati già concordati;
5) Ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di vacanze estive con i figli di due settimane anche non consecutive, periodo da comunicarsi reciprocamente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dovrà essere anche comunicato il luogo esatto dove il genitore porterà in vacanza e e dovranno essere forniti i recapiti telefonici Per_1 Per_2
dell'albergo o della struttura presso la quale genitore e figli soggiorneranno;
tutte le festività religiose e non seguiranno il criterio della alternanza annuale (Natale con uno,
S.Stefano con l'altro ecc.) fra i genitori in modo paritario, salvo diversi accordi tra i ricorrenti in ragione anche delle esigenze e degli impegni personali degli stessi e dei desideri dei figli;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 6) il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contribuzione al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 500 ( € 250 a ragazzo) mensili da versare entro il 15 di ogni mese sul conto corrente cointestato già in essere, da rivalutarsi annualmente secondo la valutazione degli indici ISTAT;
oltre alle spese di baby sitter che, dovranno essere quantificate dalla IG mensilmente e richieste, sempre Pt_1
mensilmente, al IG. per il relativo pagamento. Si precisa che, per tale voce, il Parte_2
IG. fa affidamento sull'aiuto dei propri genitori che per consuetudine da anni Parte_2 offrono alla famiglia un contributo economico quantificato in euro 400,00; se la suddetta voce di spesa fosse superiore all'importo di euro 400,00 mensili, la parte eccedente verra' ripartita al 50% tra i coniugi. Qualora il contributo offerto dai genitori del IG. Parte_2
dovesse venire meno per qualsiasi motivo, i coniugi pattuiscono che la spesa della babysitter verrà ripartita al 50% tra loro. I coniugi concordano che anche tale somma dovrà essere versata dal IG. mensilmente sul conto corrente cointestato con la Parte_2 moglie;
7) Le parti concordano, altresì, che l'assegno unico universale per i figli a carico verrà interamente percepito dalla IG.ra con versamento diretto da parte dell'ente Pt_1 erogatore dell'intera cifra sul conto corrente cointestato, a tal fine il IG si Parte_2
impegna fino da ora a comunicare all'INPS la variazione di conto corrente su cui dovrà essere mensilmente corrisposto l'intero importo;
8) I costi relativi ai centri estivi, ai campeggi e alle vacanze di e fatti con Per_1 Per_2 la scuola o il centro estivo o centri parrocchiali verranno divisi al 50%, previo accordo tra gli stessi;
9) Le altre spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al 50% previo accordo tra gli stessi, con espresso richiamo, per la loro individuazione al Verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15/9/2016;
10) le spese condominiali relative alla casa familiare di Via Fratelli Canale 36/4 di natura ordinaria e le utenze saranno a carico della IG.ra mentre le spese condominiali di Pt_1 natura straordinaria saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%;
11) i coniugi concordano altresì sulla necessità che i minori debbano mantenere nel tempo rapporti anche con i familiari ed i parenti di entrambi, con possibilità, previo accordo tra i genitori e sentiti i figli di pernottamenti presso i nonni anche per brevi vacanze;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 12) Le parti si impegnano a rispettare i ruoli di ciascun genitore ed a non menomare, denigrare o svilire l'altrui figura genitoriale, intendendo anzitutto rispettare e tutelare il preminente interesse dei minori.
13) I coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'adempimento delle presenti condizioni di separazione;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2010, Numero 238, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Ilaria Irene Illari (C.F. , che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
18/07/1975, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Simona Antolini (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4 lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07/05/2025 e del 12/05/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 24/06/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ri e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Genova, Via Fratelli Canale 36/4 verrà assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra che vi continuerà a vivere con i figli minori e Parte_1 Per_1
; Per_2
3) I figli minori e verranno affidati a entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con stabile collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre in Genova Via Fratelli Canale 36/4; le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi, con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
4) Il IG. compatibilmente con i propri impegni lavorativi e nel superiore Parte_2 interesse dei figli, avrà la facoltà di tenere con se' e un fine settimana in Per_1 Per_2 alternanza con la madre dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla domenica alle 19, quando i ragazzi verranno dallo stesso riaccompagnati presso la casa materna, oltre a prendere e tenere con se i figli tutti i sabati dalle 8,30 della mattina fino all'ora di cena, salvo impegni imprevisti del IG. che dovranno essere comunicati alla IG. Parte_2 entro le ore 12 del venerdì precedente. Il padre, in accordo con la IG.ra e Pt_1 Pt_1
previo preavviso di almeno 24 ore e compatibilmente con gli impegni dei minori, potrà vedere e tenere presso di se' i ragazzi anche per giorni ulteriori rispetto ai fine settimana e ai sabati già concordati;
5) Ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di vacanze estive con i figli di due settimane anche non consecutive, periodo da comunicarsi reciprocamente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dovrà essere anche comunicato il luogo esatto dove il genitore porterà in vacanza e e dovranno essere forniti i recapiti telefonici Per_1 Per_2
dell'albergo o della struttura presso la quale genitore e figli soggiorneranno;
tutte le festività religiose e non seguiranno il criterio della alternanza annuale (Natale con uno,
S.Stefano con l'altro ecc.) fra i genitori in modo paritario, salvo diversi accordi tra i ricorrenti in ragione anche delle esigenze e degli impegni personali degli stessi e dei desideri dei figli;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 6) il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contribuzione al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 500 ( € 250 a ragazzo) mensili da versare entro il 15 di ogni mese sul conto corrente cointestato già in essere, da rivalutarsi annualmente secondo la valutazione degli indici ISTAT;
oltre alle spese di baby sitter che, dovranno essere quantificate dalla IG mensilmente e richieste, sempre Pt_1
mensilmente, al IG. per il relativo pagamento. Si precisa che, per tale voce, il Parte_2
IG. fa affidamento sull'aiuto dei propri genitori che per consuetudine da anni Parte_2 offrono alla famiglia un contributo economico quantificato in euro 400,00; se la suddetta voce di spesa fosse superiore all'importo di euro 400,00 mensili, la parte eccedente verra' ripartita al 50% tra i coniugi. Qualora il contributo offerto dai genitori del IG. Parte_2
dovesse venire meno per qualsiasi motivo, i coniugi pattuiscono che la spesa della babysitter verrà ripartita al 50% tra loro. I coniugi concordano che anche tale somma dovrà essere versata dal IG. mensilmente sul conto corrente cointestato con la Parte_2 moglie;
7) Le parti concordano, altresì, che l'assegno unico universale per i figli a carico verrà interamente percepito dalla IG.ra con versamento diretto da parte dell'ente Pt_1 erogatore dell'intera cifra sul conto corrente cointestato, a tal fine il IG si Parte_2
impegna fino da ora a comunicare all'INPS la variazione di conto corrente su cui dovrà essere mensilmente corrisposto l'intero importo;
8) I costi relativi ai centri estivi, ai campeggi e alle vacanze di e fatti con Per_1 Per_2 la scuola o il centro estivo o centri parrocchiali verranno divisi al 50%, previo accordo tra gli stessi;
9) Le altre spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al 50% previo accordo tra gli stessi, con espresso richiamo, per la loro individuazione al Verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15/9/2016;
10) le spese condominiali relative alla casa familiare di Via Fratelli Canale 36/4 di natura ordinaria e le utenze saranno a carico della IG.ra mentre le spese condominiali di Pt_1 natura straordinaria saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%;
11) i coniugi concordano altresì sulla necessità che i minori debbano mantenere nel tempo rapporti anche con i familiari ed i parenti di entrambi, con possibilità, previo accordo tra i genitori e sentiti i figli di pernottamenti presso i nonni anche per brevi vacanze;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 12) Le parti si impegnano a rispettare i ruoli di ciascun genitore ed a non menomare, denigrare o svilire l'altrui figura genitoriale, intendendo anzitutto rispettare e tutelare il preminente interesse dei minori.
13) I coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'adempimento delle presenti condizioni di separazione;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2010, Numero 238, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5