Articolo 59 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 58Articolo 60
Versione
22 marzo 1961
Art. 59.
Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Azienda, che presentino apposita domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti carriere, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di carriera e di qualifica e prendendo posto, secondo l'ordine di ruolo, dopo l'ultimo impiegato delle corrispondenti carriere dei ruoli organici.
La norma, di cui al precedente comma, si applica anche nei confronti del personale dell'Azienda che sara' inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro un anno dal conseguito inquadramento.
Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risultino eccedenti i posti disponibili, saranno effettuati in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della meta' delle successive vacanze.
Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non puo' essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo, per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianita' minima prescritta.
Entrata in vigore il 22 marzo 1961
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