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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1587/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato ADAMO BRIGIDA appellante contro
Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato SALA ANGELO appellata
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante in epigrafe generalizzato, dichiarato contumace nel primo grado del giudizio, impugna la sentenza n. 111\2019, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Trapani il 28\1\2019, di condanna al risarcimento del danno subito da , a titolo di Controparte_1
responsabilità extracontrattuale dell'appellante, spese processuali a suo carico. 1 L'appellata si costituisce per resistere al gravame.
Con il primo motivo di gravame, il lamenta di non avere Pt_1
avuto alcuna notizia della pendenza del procedimento e neppure della sentenza, se non dopo avere ricevuto la notifica del ricorso per correzione della sentenza medesima.
Chiede pertanto, previo accertamento della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, di dichiarare la sentenza impugnata nulla e di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
La doglianza è fondata ed è idonea a definire il giudizio.
Infatti, l'atto di citazione introduttivo nel giudizio di primo grado è stato è stato notificato al ai sensi dell'art. 140 c.p.c., all'indirizzo Pt_1
via Caracciolo Edoardo n. 34, Erice (TP).
La raccomandata per comunicazione avvenuto deposito presso la
Casa Comunale, spedita all'indirizzo del destinatario, è stata ricevuta da un soggetto diverso del destinatario che si è dichiarato fratello convivente
(vedi avviso di ricevimento).
Tuttavia, come emerge dal certificato storico prodotto dall'appellante, all'epoca della suddetta notificazione questi risiedeva altrove.
Pertanto, il luogo della notificazione è diverso dal luogo della residenza del destinatario.
Ciò premesso in fatto, in punto di diritto si osserva che la Suprema
Corte ha ripetutamente sancito che la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, a meno che questa non corrisponda con la residenza effettiva in luogo diverso, che il notificante conosceva o avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza. (Cass.
Sez. 6, 13/02/2019, n. 4274 ed altre conformi).
2 In altre parole, il notificante deve, usando l'ordinaria diligenza, accertare in primo luogo l'attuale residenza del destinatario a mezzo dei registri anagrafici, fatta salva una residenza effettiva diversa da lui conosciuta o conoscibile.
Tale ultima ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame, non potendo assumere alcuna valenza probatoria in tal senso la dichiarazione resa all'addetto postale dalla persona che ha firmato l'avviso di ricevimento (dichiaratosi fratello convivente).
Pertanto, alla luce del principio in diritto sopra richiamato, la notificazione dell'atto di citazione deve essere dichiarata nulla.
Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla con rimessione degli atti al primo giudice.
Le spese vanno integralmente compensate alla luce della peculiarità della fattispecie (contenuto della dichiarazione della persona che ha
Parte_ ricevuto la ).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara la nullità della sentenza n. 111\2019, emessa in data 28 gennaio 2019 dal Tribunale di Trapani e rimette la causa al primo giudice.
Spese compensate.
Così deciso il 29 luglio 2025 nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1587/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato ADAMO BRIGIDA appellante contro
Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato SALA ANGELO appellata
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante in epigrafe generalizzato, dichiarato contumace nel primo grado del giudizio, impugna la sentenza n. 111\2019, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Trapani il 28\1\2019, di condanna al risarcimento del danno subito da , a titolo di Controparte_1
responsabilità extracontrattuale dell'appellante, spese processuali a suo carico. 1 L'appellata si costituisce per resistere al gravame.
Con il primo motivo di gravame, il lamenta di non avere Pt_1
avuto alcuna notizia della pendenza del procedimento e neppure della sentenza, se non dopo avere ricevuto la notifica del ricorso per correzione della sentenza medesima.
Chiede pertanto, previo accertamento della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, di dichiarare la sentenza impugnata nulla e di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
La doglianza è fondata ed è idonea a definire il giudizio.
Infatti, l'atto di citazione introduttivo nel giudizio di primo grado è stato è stato notificato al ai sensi dell'art. 140 c.p.c., all'indirizzo Pt_1
via Caracciolo Edoardo n. 34, Erice (TP).
La raccomandata per comunicazione avvenuto deposito presso la
Casa Comunale, spedita all'indirizzo del destinatario, è stata ricevuta da un soggetto diverso del destinatario che si è dichiarato fratello convivente
(vedi avviso di ricevimento).
Tuttavia, come emerge dal certificato storico prodotto dall'appellante, all'epoca della suddetta notificazione questi risiedeva altrove.
Pertanto, il luogo della notificazione è diverso dal luogo della residenza del destinatario.
Ciò premesso in fatto, in punto di diritto si osserva che la Suprema
Corte ha ripetutamente sancito che la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, a meno che questa non corrisponda con la residenza effettiva in luogo diverso, che il notificante conosceva o avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza. (Cass.
Sez. 6, 13/02/2019, n. 4274 ed altre conformi).
2 In altre parole, il notificante deve, usando l'ordinaria diligenza, accertare in primo luogo l'attuale residenza del destinatario a mezzo dei registri anagrafici, fatta salva una residenza effettiva diversa da lui conosciuta o conoscibile.
Tale ultima ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame, non potendo assumere alcuna valenza probatoria in tal senso la dichiarazione resa all'addetto postale dalla persona che ha firmato l'avviso di ricevimento (dichiaratosi fratello convivente).
Pertanto, alla luce del principio in diritto sopra richiamato, la notificazione dell'atto di citazione deve essere dichiarata nulla.
Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla con rimessione degli atti al primo giudice.
Le spese vanno integralmente compensate alla luce della peculiarità della fattispecie (contenuto della dichiarazione della persona che ha
Parte_ ricevuto la ).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara la nullità della sentenza n. 111\2019, emessa in data 28 gennaio 2019 dal Tribunale di Trapani e rimette la causa al primo giudice.
Spese compensate.
Così deciso il 29 luglio 2025 nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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