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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg 803/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO Presidente dott. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Antonella Depunzio
-Appellante-
e
CP_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Pietro Marzano, Stefano Mazziotti di Celso e Angelo Fricchione
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1246/2024 del 03 aprile 2024 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con la società in epigrafe indicata, ha accolto per quanto di ragione l'impugnativa proposta dall'odierno appellato avverso il licenziamento intimato con raccomandata ricevuta il 14 giugno 2022 e, per l'effetto, ha: - dichiarato la illegittimità del licenziamento per mancanza del giustificato motivo oggettivo;
- dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannato la società resistente al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge;
- condannato la società al pagamento in distrazione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori.
Avverso detta sentenza, la società ha proposto appello, chiedendo rigettarsi integralmente le avverse domande.
1 Il lavoratore ha resistito, depositando apposita memoria e concludendo per la conferma della pronuncia impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, formulata da questa Corte una proposta conciliativa all'udienza del
05.12.2024, alla successiva udienza del 20.01.2025 il difensore dell'appellante, munito di apposita procura, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, chiedendo la compensazione delle spese;
il difensore della controparte si è associato alla richiesta, sicché la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata.
Invero, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, equivalendo a una rinuncia di merito, perché implica il riconoscimento della infondatezza del gravame e, per converso, della fondatezza dell'avversa domanda così come affermata dalla sentenza di primo grado impugnata, non comporta la necessità di accettazione della controparte (in tema si vedano: cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 14/11/2011, n. 23749 e Cass. civ., sez. II
3/8/1999, n. 8387 e, con specifico riferimento alla possibilità di rinunzia anche in grado di appello, Cass. civ., sez. II, sent. 03/08/1999, n. 8387).
Insegna la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 23749/2011 cit.) che “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”, e ancora (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent. 10 settembre 2004, n. 18255) che “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere
e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”.
Tale rinuncia può intervenire anche in grado di appello, tant'è che la stessa sentenza da ultimo citata aggiunge che “qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite”.
In senso conforme, per la ammissibilità della rinuncia in grado di appello, si veda anche Cass. n. 8387/1999 cit., secondo cui “La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare.
Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo,
2 interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo” (cfr., in tal senso, anche Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 3148 del 2016).
Di recente la Suprema Corte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25311 del 2022) ha ribadito che “La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata
o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362 - 01).
La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del
1996)”.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse possono essere integralmente compensate, avuto riguardo all'accordo espresso dalle parti sul punto (cfr. verbale d'udienza del 20.01.2025) e al comportamento processuale della parte appellante che, rinunciando all'impugnazione e dunque alla prosecuzione del giudizio, ha agevolato il riconoscimento delle ragioni di controparte.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Va infatti data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni, il menzionato art. 13, comma 1 quater, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.
3 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 25387 del 2022; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35984 del 2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 20.09.2024 dalla nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1246/2024 resa dal Tribunale di Bari in data CP_1
03.04.2024, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 20.01.2025
Il Presidente dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO Presidente dott. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Antonella Depunzio
-Appellante-
e
CP_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Pietro Marzano, Stefano Mazziotti di Celso e Angelo Fricchione
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1246/2024 del 03 aprile 2024 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con la società in epigrafe indicata, ha accolto per quanto di ragione l'impugnativa proposta dall'odierno appellato avverso il licenziamento intimato con raccomandata ricevuta il 14 giugno 2022 e, per l'effetto, ha: - dichiarato la illegittimità del licenziamento per mancanza del giustificato motivo oggettivo;
- dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannato la società resistente al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge;
- condannato la società al pagamento in distrazione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori.
Avverso detta sentenza, la società ha proposto appello, chiedendo rigettarsi integralmente le avverse domande.
1 Il lavoratore ha resistito, depositando apposita memoria e concludendo per la conferma della pronuncia impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, formulata da questa Corte una proposta conciliativa all'udienza del
05.12.2024, alla successiva udienza del 20.01.2025 il difensore dell'appellante, munito di apposita procura, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, chiedendo la compensazione delle spese;
il difensore della controparte si è associato alla richiesta, sicché la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata.
Invero, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, equivalendo a una rinuncia di merito, perché implica il riconoscimento della infondatezza del gravame e, per converso, della fondatezza dell'avversa domanda così come affermata dalla sentenza di primo grado impugnata, non comporta la necessità di accettazione della controparte (in tema si vedano: cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 14/11/2011, n. 23749 e Cass. civ., sez. II
3/8/1999, n. 8387 e, con specifico riferimento alla possibilità di rinunzia anche in grado di appello, Cass. civ., sez. II, sent. 03/08/1999, n. 8387).
Insegna la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 23749/2011 cit.) che “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”, e ancora (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent. 10 settembre 2004, n. 18255) che “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere
e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”.
Tale rinuncia può intervenire anche in grado di appello, tant'è che la stessa sentenza da ultimo citata aggiunge che “qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite”.
In senso conforme, per la ammissibilità della rinuncia in grado di appello, si veda anche Cass. n. 8387/1999 cit., secondo cui “La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare.
Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo,
2 interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo” (cfr., in tal senso, anche Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 3148 del 2016).
Di recente la Suprema Corte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25311 del 2022) ha ribadito che “La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata
o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362 - 01).
La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del
1996)”.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse possono essere integralmente compensate, avuto riguardo all'accordo espresso dalle parti sul punto (cfr. verbale d'udienza del 20.01.2025) e al comportamento processuale della parte appellante che, rinunciando all'impugnazione e dunque alla prosecuzione del giudizio, ha agevolato il riconoscimento delle ragioni di controparte.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Va infatti data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni, il menzionato art. 13, comma 1 quater, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.
3 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 25387 del 2022; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35984 del 2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 20.09.2024 dalla nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1246/2024 resa dal Tribunale di Bari in data CP_1
03.04.2024, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 20.01.2025
Il Presidente dott.ssa Manuela Saracino
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