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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. LV LO
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1545/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via E. Tarantelli n. 45, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Giancarlo Grandinetti e Enzo Grandinetti che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… si chiede l'accoglimento del ricorso e l'accertamento di un
danno biologico nella misura del 12% dalla domanda amministrativa e sino al 22/11/2021 e nella
misura del 30% dal 23/11/2021, come accertato dal CTU e tenendo conto dell'audiometria eseguita
il 23/11/2021 che ha evidenziato il peggioramento delle condizioni uditive del ricorrente. In
subordine ove il Giudice ritenesse di non valutare il peggioramento accertato dal CTU, si chiede in
ogni caso il riconoscimento di un danno biologico pari al 12% come affermato nell'elaborato. Con
ogni conseguenza di legge …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… si conclude per il rigetto dell'avversa domanda. Con vittoria
di spese e competenze …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver svolto l'attività di gommista dal
1974 al 2021, prima come titolare di impresa artigiana fino al 2016, poi come dipendente di società; che, in ragione dell'attività lavorativa espletata, nell'ambito della quale utilizzava strumenti molto rumorosi per la maggior parte del tempo in ambienti chiusi, aveva contratto la patologia di “ipoacusia percettiva bilaterale”; che la domanda amministrativa proposta all' in data 9.1.2019 non aveva avuto esito positivo;
che, in contrario, CP_1
sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento della malattia professionale indicata.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto di accertare e dichiarare la natura di malattia professionale della patologia indicata, con danno biologico nella misura dell'8%, o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, e condanna dell' al pagamento CP_1
dell'indennità dovuta. Con le note scritte depositate il 5.5.2025 ha poi formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che il ricorrente non aveva svolto attività tali da esporlo al rischio lavorativo indicato in ricorso e, comunque, non aveva provato lo svolgimento dell'attività lavorativa nei termini indicati in ricorso;
che la malattia professionale non sussisteva e, in ogni caso,
la patologia non raggiungeva un grado indennizzabile. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito dell'istruzione compiuta e della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 9.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le condizioni di lavoro sono state dimostrate dai testi escussi che, a diretta conoscenza dei fatti, hanno confermato le modalità della stessa come indicate in ricorso, in particolare in riferimento alla rumorosità degli attrezzi lavorativi utilizzati.
Il teste , in particolare, afferma per conoscenza diretta, poiché ha frequentato Tes_1
l'officina del ricorrente, l'attività lavorativa di gommista svolta dal ricorrente fin dagli anni
'90 in ambienti con rumore notevole, assumendo poi di aver visto il ricorrente indossare delle cuffie a protezione del rumore negli ultimi 4/5 anni (in merito, la necessità di indossare delle cuffie conferma l'ambiente rumoroso); il teste conferma che il Tes_2
ricorrente era gommista da molto tempo e riferisce che nel 1997/1998 aveva lavorato per il ricorrente con utilizzo di strumenti rumorosi, tanto che a volte mettevano del cotone nelle orecchie per attutire il rumore, con dichiarazioni da valorizzarsi nell'ambito di valutazione della sostanziale continuità dell'attività lavorativa.
La c.t.u. espletata in giudizio, poi, ha concluso affermando la sussistenza di “ipoacusia di tipo neurosensoriale bilaterale” contratta in conseguenza dell'attività lavorativa, per un grado di danno biologico del 12%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
9.1.2019.
Le conclusioni del c.t.u., per tale aspetto, sono condivisibili poiché adeguatamente motivate, anche in risposta alle osservazioni sicché possono porsi a base della CP_1
decisione.
L'indicazione di altro danno biologico del 14% già riconosciuto dall' come indicato dal CP_1
c.t.u., non è riferibile a circostanze portate in giudizio dalle parti, sicché in questa sede non
3 può tenersi conto di tale danno biologico, con eventuale unificazione dei postumi che potrà
essere effettuata in sede amministrativa.
L'indicazione della misura del 30% di danno biologico conseguente all'audiometria del
23.11.2021, poi, non è stata di fatto correlata dal c.t.u. all'attività lavorativa, sicché deve dirsi che per tale grado maggiore di danno biologico non può affermarsi il nesso di causalità con l'attività lavorativa, trattandosi di peggioramento successivo alla cessazione dell'attività
lavorativa.
La domanda va dunque accolta nei termini indicati, con condanna dell alla erogazione, CP_1
in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000
commisurato all'accertato grado di inabilità del 12% (non incorrendosi in alcuna ultrapetizione in riferimento alla percentuale inferiore inizialmente chiesta, atteso che nelle conclusioni rassegnate si fa riferimento anche all'eventuale percentuale maggiore e che vi era una oggettiva incertezza nella determinazione del quantum che rende tale formula non meramente di stile), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 9.1.2019 fino al pagamento, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la distrazione chiesta in ricorso.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' sulla CP_1
base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico in conseguenza della malattia professionale oggetto di giudizio nella misura del 12% e, per l'effetto, condanna parte
4 resistente alla erogazione, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 12%,
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 9.1.2019 fino al pagamento, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. LV LO
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. LV LO
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1545/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via E. Tarantelli n. 45, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Giancarlo Grandinetti e Enzo Grandinetti che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… si chiede l'accoglimento del ricorso e l'accertamento di un
danno biologico nella misura del 12% dalla domanda amministrativa e sino al 22/11/2021 e nella
misura del 30% dal 23/11/2021, come accertato dal CTU e tenendo conto dell'audiometria eseguita
il 23/11/2021 che ha evidenziato il peggioramento delle condizioni uditive del ricorrente. In
subordine ove il Giudice ritenesse di non valutare il peggioramento accertato dal CTU, si chiede in
ogni caso il riconoscimento di un danno biologico pari al 12% come affermato nell'elaborato. Con
ogni conseguenza di legge …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… si conclude per il rigetto dell'avversa domanda. Con vittoria
di spese e competenze …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver svolto l'attività di gommista dal
1974 al 2021, prima come titolare di impresa artigiana fino al 2016, poi come dipendente di società; che, in ragione dell'attività lavorativa espletata, nell'ambito della quale utilizzava strumenti molto rumorosi per la maggior parte del tempo in ambienti chiusi, aveva contratto la patologia di “ipoacusia percettiva bilaterale”; che la domanda amministrativa proposta all' in data 9.1.2019 non aveva avuto esito positivo;
che, in contrario, CP_1
sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento della malattia professionale indicata.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto di accertare e dichiarare la natura di malattia professionale della patologia indicata, con danno biologico nella misura dell'8%, o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, e condanna dell' al pagamento CP_1
dell'indennità dovuta. Con le note scritte depositate il 5.5.2025 ha poi formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che il ricorrente non aveva svolto attività tali da esporlo al rischio lavorativo indicato in ricorso e, comunque, non aveva provato lo svolgimento dell'attività lavorativa nei termini indicati in ricorso;
che la malattia professionale non sussisteva e, in ogni caso,
la patologia non raggiungeva un grado indennizzabile. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito dell'istruzione compiuta e della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 9.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le condizioni di lavoro sono state dimostrate dai testi escussi che, a diretta conoscenza dei fatti, hanno confermato le modalità della stessa come indicate in ricorso, in particolare in riferimento alla rumorosità degli attrezzi lavorativi utilizzati.
Il teste , in particolare, afferma per conoscenza diretta, poiché ha frequentato Tes_1
l'officina del ricorrente, l'attività lavorativa di gommista svolta dal ricorrente fin dagli anni
'90 in ambienti con rumore notevole, assumendo poi di aver visto il ricorrente indossare delle cuffie a protezione del rumore negli ultimi 4/5 anni (in merito, la necessità di indossare delle cuffie conferma l'ambiente rumoroso); il teste conferma che il Tes_2
ricorrente era gommista da molto tempo e riferisce che nel 1997/1998 aveva lavorato per il ricorrente con utilizzo di strumenti rumorosi, tanto che a volte mettevano del cotone nelle orecchie per attutire il rumore, con dichiarazioni da valorizzarsi nell'ambito di valutazione della sostanziale continuità dell'attività lavorativa.
La c.t.u. espletata in giudizio, poi, ha concluso affermando la sussistenza di “ipoacusia di tipo neurosensoriale bilaterale” contratta in conseguenza dell'attività lavorativa, per un grado di danno biologico del 12%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
9.1.2019.
Le conclusioni del c.t.u., per tale aspetto, sono condivisibili poiché adeguatamente motivate, anche in risposta alle osservazioni sicché possono porsi a base della CP_1
decisione.
L'indicazione di altro danno biologico del 14% già riconosciuto dall' come indicato dal CP_1
c.t.u., non è riferibile a circostanze portate in giudizio dalle parti, sicché in questa sede non
3 può tenersi conto di tale danno biologico, con eventuale unificazione dei postumi che potrà
essere effettuata in sede amministrativa.
L'indicazione della misura del 30% di danno biologico conseguente all'audiometria del
23.11.2021, poi, non è stata di fatto correlata dal c.t.u. all'attività lavorativa, sicché deve dirsi che per tale grado maggiore di danno biologico non può affermarsi il nesso di causalità con l'attività lavorativa, trattandosi di peggioramento successivo alla cessazione dell'attività
lavorativa.
La domanda va dunque accolta nei termini indicati, con condanna dell alla erogazione, CP_1
in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000
commisurato all'accertato grado di inabilità del 12% (non incorrendosi in alcuna ultrapetizione in riferimento alla percentuale inferiore inizialmente chiesta, atteso che nelle conclusioni rassegnate si fa riferimento anche all'eventuale percentuale maggiore e che vi era una oggettiva incertezza nella determinazione del quantum che rende tale formula non meramente di stile), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 9.1.2019 fino al pagamento, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la distrazione chiesta in ricorso.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' sulla CP_1
base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico in conseguenza della malattia professionale oggetto di giudizio nella misura del 12% e, per l'effetto, condanna parte
4 resistente alla erogazione, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 12%,
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 9.1.2019 fino al pagamento, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
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