Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1960, n. 1213
Versione
13 novembre 1960
Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e Straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 13 novembre 1960