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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ON CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4913/2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) con il patrocinio degli avv.ti SARULLO MARIA LUISA e ROSATI P.IVA_2 CLAUDIA
RICORRENTI contro
(p. iva ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_3 ARBASINO MARCELLO e GENEVINI MASSIMO ANDREA
ING. (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCLAVI CP_2 C.F._1 CLAUDIA
ING. (c.f. ) con il patrocinio degli Controparte_3 C.F._2 avv.ti MONTI AURELIO e MONTI EDOARDO
RESISTENTI
e con
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
con il patrocinio degli avv.ti MARIANO GIOVANNI e C.F._3 MARINELLI GIUSEPPINA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_6 P.IVA_5 ARDISSONE ELENA
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. P.IVA_6 FUMAGALLI MAURO
RZ HI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 32 CONCLUSIONI DI Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza, domanda o eccezione, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale: rigettare tutte le eccezioni avversarie di natura sostanziale e processuale, in quanto infondate e/o illegittime e/o pretestuose per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento in capo a ciascuna delle Convenute degli obblighi contrattualmente assunti in relazione alla commessa di cui è causa, determinandone le rispettive responsabilità per quanto di competenza, se del caso anche in via concorrente e/o cumulativa tra loro;
Sempre nel merito: condannare le Convenute, se del caso anche in via concorrente e/o cumulativa tra loro, ciascuna per quanto di competenza, al pagamento a favore delle Attrici ed della somma non inferiore ad Euro 700.000,00 Parte_1 Parte_2 quale costo per l'intervento di riparazione delle difformità di cui alle celle oggetto di causa, ovvero altra accertata in corso di causa, in ogni caso da determinarsi sulla base dei criteri di cui alle Osservazioni tecniche del CTP Ing. in data 10.02.25 e dei relativi Per_1 allegati sub docc. da 50 a 50 septies e tenendo conto del sopravvenuto aggravamento del danno, con conseguente integrale rigetto di ogni domanda avversaria, ad ogni titolo avanzata, ivi inclusa la domanda riconvenzionale promossa da in Controparte_1 quanto infondata.
In ogni caso: con spese ed onorari rifusi relativi al presente giudizio ed al rimborso delle spese per onorari del CTU e del CTP sostenute in sede di consulenza tecnica sia nel corso dell'ATP, pari ad Euro 37.797,33 sub doc. 23 sia nel corso del presente giudizio pari ad
Euro 4.989,41 ed Euro 4168,32 sub docc. 51 e 51bis corrisposti dalle attrici.
CONCLUSIONI DI Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
I. in via preliminare nel merito, dichiarare l'inammissibilità e comunque respingere le domande avversarie, anche per prescrizione e decadenza ex art. 1667 c.c..
pagina 2 di 32 II. in via principale nel merito, respingere in tutto o in parte le domande avversarie in quanto generiche ed infondate in fatto ed in diritto;
III. in via riconvenzionale, condannare al pagamento del corrispettivo di € Parte_2
45.856,61, oltre interessi di mora al tasso legale ex art. 4 – 5 D. Lgs. 231/2002 dal
30.12.2021 sino al soddisfo;
Co IV. nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità di e di condanna al pagamento di somme a qualsiasi titolo a favore delle Ricorrenti:
a. disporre la riduzione ex art. 1227 c.c. per il concorso di colpa delle Ricorrenti;
Co b. operare la compensazione fra l'importo della condanna a favore di con l'importo Co riconvenzionale di sub. III;
Co c. accertare il diritto al regresso e, sotto condizione del pagamento di al creditore Co comune, condannare al regresso ex art. 1299 c.c. a favore di le ulteriori parti convenute e i terzi chiamati che risulteranno responsabili solidamente, graduando le rispettive responsabilità.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, anche della precedente procedura ex art. 696 bis c.p.c.”
CONCLUSIONI DI CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- per tutte le motivazioni esposte in narrativa, dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 20.11.2023 e depositato congiuntamente da in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore in carica, ed in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore in carica, in ragione del conflitto di interessi sussistente tra le medesime ricorrenti;
- per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per mancante e/o insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto in violazione del combinato disposto degli artt. 281 undecies, 163, co. 3, n. 4) e 164, co. 4,
c.p.c.;
pagina 3 di 32 - autorizzare il resistente a chiamare in giudizio il terzo CP_2 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica e pertanto fissare
[...] nuovaudienza ex art. 281 undecies co. 4 c.p.c. affinché sia condannato a tenere indenne, manlevare o comunque a rimborsare l'ing. nella denegata ipotesi di condanna;
CP_2
- per le ragioni esposte in narrativa, accertata e dichiarata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 281 decies c.p.c., disporre la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorreranno i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c.;
Nel merito: In principalità: - per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare tutte le domande avanzate, nei confronti dell'ing. da in persona del CP_2 Parte_2 legale rappresentante pro tempore in carica, ed in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore in carica, nonché formulate dalle altre parti in causa, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
In subordine: - per tutte le ragioni esposte in narrativa, nella denegata – quanto non creduta
– ipotesi di declaratoria di responsabilità nei confronti dell'ing. ridurre nella CP_2 minor misura percentuale possibile la quota di responsabilità di quest'ultimo, riducendo altresì gli importi risarcitori richiesti dalle ricorrenti, secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa;
- per tutte le ragioni esposte in narrativa, nella denegata – quanto non creduta – ipotesi di declaratoria di responsabilità nei confronti dell'ing. e pertanto di CP_2 accoglimento, anche parziale, delle richieste di parte ricorrente allo stesso rivolte, manlevare il medesimo resistente da qualsiasi onere che dal presente giudizio possa derivargli, in virtù di quanto disposto dalla polizza assicurativa stipulata con
[...]
e pertanto dichiarare tenuta e condannare Controparte_6 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, a manlevare, anche con
[...] pagamento diretto, l'ing. dalle domande contro lo stesso rivolte da CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, ed Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica. Parte_1
In via istruttoria: (come da foglio di precisazione delle conclusioni).
pagina 4 di 32 CONCLUSIONI DI Controparte_3
Piaccia al Tribunale Ill.Mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso:
IN VIA PRELIMINARE
1) rilevare il conflitto di interessi tra le ricorrenti e Parte_1 Parte_2
e, di conseguenza, dichiarare l'inammissibilità e nullità del ricorso con conseguente estinzione del giudizio;
IN VIA PRINCIPALE
2) rigettare le domande delle ricorrenti e per le Parte_1 Parte_2 ragioni esposte in atti e condannare le medesime alla rifusione delle spese legali in favore dell'ing. e dei terzi chiamati, e a manlevare l'ing. Parte_3
di quanto questi fosse eventualmente condannato a Parte_3 Parte_3 pagare ai terzi chiamati ing. e Lloyd's Insurance Controparte_4 Controparte_5
Company S.A. in ragione della chiamata in causa;
IN VIA SUBORDINATA Parte_4
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria delle ricorrenti, ridurre la richiesta risarcitoria in ragione della quantificazione indicata dal CTU sulla base del preventivo di spesa presentato dalle ricorrenti ed in ragione dell'art. 1227 c.c., e così condannare:
- Lloyd's Insurance Company S.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, a tenere indenne e manlevare l'ing. di quanto questi fosse Parte_3 condannato a pagare alle ricorrenti e Parte_1 Parte_2
- in persone del legale rappresentante pro tempore, in Parte_2 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore e l'ing. a tenere Controparte_5 indenne e manlevare l'ing. di quanto questi fosse Parte_3 condannato a pagare alle ricorrenti e Parte_1 Parte_2
4) accertare la gravità delle colpe e delle conseguenze derivate dalla condotta dei resistenti
(ing. ing. e dei terzi Parte_3 CP_2 Controparte_1 chiamati ( e ing. , e condannare l'ing. Controparte_4 CP_5 Controparte_5 [...]
e l'ing. a CP_2 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
pagina 5 di 32 rimborsare all'ing. quanto pagasse alle ricorrenti Parte_3
e in misura superiore alla propria quota di riparto Parte_1 Parte_2 interno del risarcimento;
IN OGNI CASO
5) condannare Lloyd's Insurance Company S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'ing. Parte_3
- le spese legali del presente giudizio;
- le spese del procedimento per A.T.P. (Trib. Pavia R.G. 3389/2022) pari ad € 3.020,00 per spese legali ed € 16.000,00 per spese peritali.
In via istruttoria Si insiste (già mem. III) nell'ammissione a prova contraria dei seguenti testi sui capitoli di controparte eventualmente ammessi: - prof. ing. Tes_1 domiciliato in corso Cavour n. 14/B a Pavia;
- ing. , domiciliato in via Testimone_2
Cappelletta n. 53 a Borgo Priolo.
CONCLUSIONI DI Parte_5 Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Giudicante, omnibus contrariis reiectis,
NEL MERITO:
A) Accertare e dichiarare la totale pretestuosità delle domande promosse dalla
[...]
e dall'Ing. nei confronti della Controparte_1 Parte_3 CP_4
e dell'Ing. e conseguentemente rigettarle perché infondata
[...] Controparte_5 tanto in fatto che in diritto.
B) In subordine, e nella sola e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi fondate le avverse domande, accertare e dichiarare che la responsabilità esclusiva per i danni patiti dalle società ricorrenti sono ascrivibili unicamente alla condotta inadempiente della
[...]
dell'Ing. e dell'Ing. e Controparte_1 CP_2 Parte_3 conseguentemente tenere indenne la e l'Ing. da Controparte_4 Controparte_5 ogni richiesta risarcitoria.
C) In ulteriore subordine e nella sola e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande promosse nei confronti della e dell'Ing. graduare Controparte_4 Controparte_5
pagina 6 di 32 l'eventuale percentuale di responsabilità loro ascritta commisurandola alle rispettive responsabilità delle parti in causa.
In tutte le circostanze, spese competenze di causa rifusi.
CONCLUSIONI DI Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, riunito in composizione monocratica, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
Accertato e dichiarato che ricorre, nel caso di specie, un conflitto di interessi tra le società ricorrenti per le ragioni espresse nella narrativa degli atti del giudizio, dichiarare il ricorso proposto ex art.281 decies c.p.c. da in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore e da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 inammissibile e nullo, disponendo la conseguente estinzione del giudizio.
In via principale e nel merito
Respingersi le domande tutte da chiunque formulate nei confronti dell'ing. CP_2 quale progettista e D.L. delle strutture in cemento armato realizzate per conto di
[...]
a ME (PV), in strada vicinale della , poiché tali domande Parte_1 CP_7 risultano del tutto infondate in fatto e in diritto e nessuna responsabilità può essere ascritta al professionista per la violazione degli obblighi contrattuali assunti in data 23/07/2020.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'ing. al pagamento di CP_2 qualsivoglia somma di denaro a titolo di risarcimento totale o parziale dei danni derivanti dall'inadempimento da parte del professionista degli obblighi contrattuali dal medesimo assunti in data 23/07/2020 nei confronti della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, qualora tali danni vengano effettivamente provati al termine della fase istruttoria del presente giudizio e solo con riferimento alla parte effettivamente imputabile all'ing. respingere la domanda di garanzia e manleva formulata dal CP_2 medesimo nei confronti di in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, per le causali tutte espresse in atti, accertando e dichiarando pagina 7 di 32 che, per il caso di specie, non è operativa la polizza n.1/58210/122/177165994 stipulata in data 17/09/2020 per i danni derivanti dalla responsabilità civile professionale.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'ing. al pagamento di CP_2 qualsivoglia somma di denaro a titolo di risarcimento totale o parziale dei danni derivanti dall'inadempimento da parte del professionista degli obblighi contrattuali dal medesimo assunti in data 23/07/2020 nei confronti della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, qualora tali danni vengano effettivamente provati al termine della fase istruttoria del presente giudizio, accertare e dichiarare il concorso colposo del creditore, ai sensi e per gli effetti dell'art.1227 c.c., decurtando dalle somme riconosciute come dovute da l'ammontare del danno che le società ricorrenti avrebbe CP_2 potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'ing. quale progettista e CP_2
D.L. delle strutture in cemento armato realizzate per conto di a Parte_1
ME (PV), in strada vicinale della , contenere l'indennizzo dovuto da CP_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti Controparte_6 delle sole somme assicurate e delle garanzie effettivamente prestate con la polizza n.1/58210/122/177165994, tenuto conto delle CGA, delle franchigie, degli scoperti e delle esclusioni tutte contrattualmente previste e nei limiti della responsabilità che sarà eventualmente accertata a carico dell'assicurato.
Con vittoria di spese anche tecniche e onorari di causa, oltre spese generali e oltre accessori di legge. In via istruttoria Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalle parti ricorrenti/attrici. Salvis juribus.
CONCLUSIONI DI LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
In via preliminare: previe le declaratorie del caso, accertata la perpetrata violazione da parte dell'ingegner degli obblighi in caso di sinistro di cui all'articolo 11 Parte_3 delle condizioni generali di contratto prodotte in atti, dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa invocata ai sensi degli articoli 1913 e 1915 c.c..
pagina 8 di 32 In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti dell'ingegner in quanto infondata Parte_3 in fatto e in diritto e, anche per l'effetto, assolversi Lloyd's Insurance Company S.A. da ogni pretesa formulata nei suoi confronti.
In subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti dell'ingegner
[...]
respingere integralmente la domanda di garanzia e manleva formulata da Parte_3 questi nei confronti di Lloyd's Insurance Company S.A. stante la documentata violazione dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio che determina la non operatività della garanzia ex articolo 1892 c.c..
In ulteriore subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti dell'ingegner
[...]
e nella ulteriore denegata ipotesi in cui venisse ritenuta nella fattispecie Parte_3
l'operatività della polizza di assicurazione n. CK220054300-LB sottoscritta con Lloyd's
Insurance Company S.A., dichiarare la compagnia terza chiamata tenuta a garantire e manlevare l'assicurato limitatamente alla percentuale di responsabilità che dovesse essere accertata in capo a questi ad istruttoria esperita, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà che possa derivare dal rapporto con altri soggetti e comunque entro i limiti ed alle condizioni di polizza emergenti dalla documentazione prodotta, con particolare riguardo a esclusioni, scoperti, franchigie e massimali.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, 15% spese generali di studio, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria: si intendono qui reiterate tutte le istanze istruttorie già formulate in corso di causa e non espressamente ammesse.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., in qualità di titolare Parte_1 dell'impianto e in qualità di committente delle opere;
Parte_2
pagina 9 di 32 premesso che con contratto sottoscritto in data 22 luglio 2020, conferiva alla Parte_2 società l'incarico avente ad oggetto la “costruzione celle di Controparte_1 maturazione in cemento armato”, destinati al deposito e stoccaggio di materiali biologici, da collocare presso la sede della Committente in ME (PV), su progetto strutturale- esecutivo e sotto la Direzione Lavori dell'Ing. per un corrispettivo pari ad € CP_2
Co 899.000,00, successivamente integrato a fronte di ulteriori lavori concordati per e di €
9.500 per CP_2 che parallelamente all'incarico conferito alla con contratto in data 23 CP_1 luglio 2020, incaricava altra società, la Building Life Cycle della esecuzione Parte_2 di opere prefabbricate;
che in data 21.4.2021 si svolgeva il collaudo delle opere;
che con lettera del 25 giugno 2021 veniva contestata l'esistenza di difetti nella realizzazione delle celle di maturazione destinate allo stoccaggio dei fanghi consistenti, tra l'altro, in “fuoriuscita del materiale stoccato…in corrispondenza dei tappi presenti sia nella tamponatura perimetrale che interna in calcestruzzo armato” nonché in “fessurazioni rilevanti nelle tamponature perimetrali e interne di calcestruzzo armato in corrispondenza della cella già riempita con il fango”;
che riconosciuta la fondatezza delle criticità dava indicazioni sulle possibili CP_2 soluzioni;
che le riparazioni operate non davano risultato alcuno;
che per tal motivo si dava ingresso a procedimento per accertamento tecnico preventivo;
che nel detto procedimento i convenuti chiedevano di estendere la domanda alle proprie compagnie assicurative;
che il procedimento si concludeva con il deposito, in data 16 giugno 2023, dell'elaborato dell'ing. , il quale individuava responsabilità concorrenti. Persona_2
In punto di diritto, le società ricorrenti rilevano che il giudizio ha ad oggetto i vizi di realizzazione delle opere di costruzione delle celle di maturazione in cemento armato per lo stoccaggio di materiali biologici;
che i vizi verificatisi erano stati riscontrati dal CTU;
pagina 10 di 32 che in particolare, il consulente aveva ritenuto che tutti i soggetti coinvolti nella progettazione, realizzazione e verifica della struttura erano da ritenere co-responsabili nella causazione dei vizi lamentati in quanto:
• Il committente ha definito la tipologia di calcestruzzo da impiegare nella realizzazione dell'opera adottando un criterio di economicità̀ nella scelta della modalità di impermeabilità del calcestruzzo;
• Il progettista esecutivo ing. in quanto non ha segnalato alla committenza le CP_2 possibili problematiche derivanti dalle scelte progettuali effettuate nelle fasi precedenti sia per la tipologia di calcestruzzo che per le sollecitazioni della struttura commissionata;
• L'appaltatore in quanto non ha segnalato alla committenza le Controparte_1 problematiche nella scelta delle caratteristiche del calcestruzzo in relazione all'utilizzo effettivo dell'opera da realizzare;
• L'ing. collaudatore, in quanto, nonostante le riserve formulate durante le Parte_3 visite ispettive e che i chiarimenti ricevuti non rispondessero a pieno ai quesiti formulati, ha sottoscritto il collaudo finale dell'opera”.
Che il CTU imputava alla committente il 50% della responsabilità; che detta imputazione veniva contestata in quanto la relazione si era spinta ad un accertamento ultra petitum;
che sotto tale profilo non poteva avere efficacia probatoria;
che doveva ritenersi esclusa ogni responsabilità dell'ing. e di in quanto CP_5 CP_4 trattasi di soggetti che avevano curato la progettazione architettonica, che esula dai vizi;
che. Al contrario, doveva ritenersi accertata la responsabilità di quale progettista CP_2 strutturale esecutivo nonché Direttore lavori e della CL quale costruttrice;
quanto al collaudatore, rilevava che questi aveva tralasciato di verificare le incongruenza riscontrate;
con riferimento al quantum evidenziavano che il CTU aveva espresso due diverse ipotesi alternative, per cui si riteneva che il quantum si attestasse in un importo mediano fra quelli offerti dal CTU e parti quindi , a € 700.000,00.
Nel giudizio così instaurato si costituisce l'ing. rilevando: CP_2
pagina 11 di 32 preliminarmente che proprietaria del terreno identificato al N.C.T. al foglio 10, particella
251, sul quale sono stati realizzati il capannone e le relative celle di maturazione in cemento armato è e non e/o Controparte_8 Parte_1 Parte_2
[...] che le dette due società fanno parte del Gruppo FR IS;
che nel Dicembre 2015, con autorizzazione 26 / 2015-R del 28.12.2025, Parte_1 otteneva dalla Provincia di Pavia il permesso di costruire necessario per la realizzazione del capannone sito in ME (PV),; che negli anni successivi, richiedeva ed otteneva dalla Provincia di Parte_1
Pavia due proroghe di anni 1 ciascuna per l'esecuzione dei lavori;
che in data 22.07.2020, conferiva a incarico, Parte_2 Controparte_1 avente ad oggetto “i lavori di COSTRUZIONE CELLE DI MATURAZIONE IN
CEMENTO ARMATO, come da progetto e descrizione lavori di cui al punto b”; che dall'accordo intercorso emerge che alcuna indicazione venisse fornita da Parte_2 circa l'utilizzo delle suddette celle nonché circa il materiale che avrebbe dovuto
[...] esservi stoccato all'interno; che in data 23.07.2020, conferiva all'ing. incarico avente Parte_1 CP_2 ad oggetto unicamente “Denuncia opere strutturali tramite sistema “MUTA” Regione
Lombardia”, “Redazione di pratiche amministrative per l'ottenimento dei permessi strutturali”, “Modellazione sismica”, “Redazione di progetto strutturale esecutivo”,
“Direzione lavori strutturali”; che l'incarico affidatogli esclude espressamente le prove sui materiali utilizzati che rimanevano, pertanto, a carico dell'impresa affidataria;
che il suo compito era quello di occuparsi di svolgere le attività di presentazione di documentazione presso gli enti preposti, della redazione del progetto strutturale e della direzione lavori strutturali delle opere di fondazione ed elevazione in CA unicamente con riguardo alle sole vasche, motivo per il quale il compenso era limitato €
9500,00; che la progettazione architettonica veniva affidata all'ing. Controparte_5
pagina 12 di 32 appartenente alla , anche questa società del medesimo gruppo delle ricorrenti;
CP_4 che pertanto, i diversi soggetti, chiamati a partecipare alla realizzazione del capannone e/o delle celle di maturazione in cemento armato, venivano incaricati da differenti Cont società, posto che , e l'ing. Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 venivano incaricate da mentre l'ing. e l'ing. Parte_2 CP_2 [...] da Parte_3 Parte_1 dava atto che all'esito dei lavori l'ing. collaudava gli stessi senza procedere a Parte_3 prove di carico;
Co che nel corso dei lavori le prove erano state svolte da con utilizzo di dati forniti dal committente;
che in alcun modo aveva riconosciuto una propria responsabilità nei difetti lamentati, essendosi solo limitato ad adempiere alle richieste di avendo rilevato che le Parte_2 criticità rilevate erano dovute sostanzialmente alla natura del materiale stesso;
che gli aveva comunicato per la prima volta il particolare ph, Parte_2 oscillante tra i 10 ed 11.5 dei fanghi trattati nell'impianto, solo in data 06.09.2021, a lavori conclusi e collaudati, mentre fino a quel momento si era parlato genericamente di materiale biologico da contenere nelle vasche, per cui il progetto era stato eseguito in relazione ai volumi ed al peso del detto materiale;
che, inoltre, non era previsto nel suo incarico lo studio ed il progetto dell'impermeabilizzazione delle vasche.
Evidenza che il CTU accertava espressamente l'assenza di qualsivoglia Per_2 responsabilità nei suoi confronti, seppur concludeva l'elaborato ritenendo una sua responsabilità in misura pari a l 20%.
In punto di diritto, rileva che il rito prescelto non appariva idoneo, attese le complessità del procedimento;
evidenzia, inoltre, che le due ricorrenti e si trovavano in conflitto di Parte_1 Parte_2 interessi fra loro, posto che il CTU aveva ritenuto responsabile in misura pari al Parte_1
20%;
pagina 13 di 32 deduce la nullità del ricorso per mancata esposizione circa gli elementi di diritto posti da parte ricorrente a fondamento delle proprie domande, con lesione del proprio diritto di difesa;
contesta inoltre la sussistenza di responsabilità alcuna nella propria condotta, rilevando che lo stesso CTU ha accertato che la struttura era stata realizzata in osservanza al progetto e al capitolato d'appalto; che non gli era stata demandata in alcun modo alcuna attività di verifica circa la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto;
rileva, infatti, che i progetti architettonici ed esecutivi erano stati effettuati da e CP_4 ing. CP_5 ribadisce che in contratto era stata espressamente esclusa la esecuzione di prove sui materiali utilizzati;
rileva inoltre che l'incarico gli era stato affidato solo in data 23.7.2020, successiva alla realizzazione del progetto architettonico, del capitolato e del computo metrico;
che il CTU aveva affermato che i danni riscontrati erano da imputare alle scelte progettuali e in relazione alla tipologia di materiale stoccato;
che era emerso chiaramente dalla CTU che il “3. Il committente ha sottoscritto il contratto per la realizzazione di calcestruzzo in classe XA1 non compatibile con l'effettivo utilizzo della struttura. L'ambiente chimico aggressivo avrebbe dovuto essere di categoria superiore XA2 [2] o addirittura XA3” e “4. Il committente ha escluso la possibilità di effettuare un trattamento superficiale con materiale impermeabilizzante in quanto avrebbe potuto essere danneggiato dai mezzi di movimentazione fanghi” (doc.
4.a – pag. 17).
Contesta inoltre anche il quantum esposto;
che le ricorrenti ed in specie , non Parte_1 sono titolari dell'impianto, insta, infine, per la chiamata del suo assicuratore CP_6
Si costituisce, altresì, la impresa costruttrice, rilevando: Controparte_1 di avere integralmente e correttamente eseguito l'appalto, pur non avendo la Committente saldato l'intero corrispettivo vantando ancora un credito per € 45.856,61;
pagina 14 di 32 che il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si è concluso confermando la presenza di fessurazioni nei muri perimetrali e relative fuoriuscite dei materiali, ricondotti vizi a errori progettuali;
che il perito ha affermato che la responsabilità ricade in via del tutto prevalente (il 50% del totale) sulle stesse società e , che hanno progettato l'immobile e Parte_2 Parte_1 scelto i materiali, mentre alle restanti parti della vicenda è stato contestato unicamente di non aver evidenziato le committenti delle loro scelte errate;
che, in particolare, il CTU ha riferito che i documenti contrattuali risultano particolarmente dettagliati dal punto tecnico e sono stati redatti dal Gruppo IS e in particolare dalla in persona dell'ing. Controparte_4 CP_5
Co che il contratto fra e è costituito da una offerta contrattuale (“a corpo”) Parte_2 composta da un computo metrico dove sono già indicati i materiali da impiegare, scelti dal
Gruppo IS sulla base del proprio progetto architettonico;
che la realizzazione dell'opera è stata eseguita nel rispetto di quanto contrattualmente previsto;
che la perizia ha riscontrato la presenza di fessurazioni e cavillature (e la fuoriuscita di materiale dalle pareti esterne e tamponature, da ricondurre, secondo il perito, alla assenza di sufficiente impermeabilizzazione del calcestruzzo rispetto alla corrosività dei materiali organici stoccati nelle celle;
che a detto inconveniente poteva ovviarsi con:
(a) l'additivazione di componenti specifici o
(b) il rivestimento superficiale con materiali elastomerici
Che il perito accertava sotto il profilo a) che l'utilizzo del tipo di calcestruzzo è stato previsto nel computo metrico, mentre il rivestimento punto b) veniva escluso dal committente;
che il CTU ha anche rilevato che la problematica era rilevabile in fase di progettazione e verifica.
Deduce: la incerta qualificazione della azione e la inammissibilità della stessa;
pagina 15 di 32 che ciò comportava difficoltà nella defesa;
che, infatti, non era chiaro se la parte richiedeva azione per inadempimento contrattuale ovvero azione di accertamento per vizi;
che alcun inadmepimento le era imputabile;
che altresì non era chiaro se si richiedevano condanna alla eliminazione dei vizi, o al risarcimento del danno;
quanto ai vizi, deduce decadenza per tardiva denuncia;
nonché prescrizione, per essere il collaudo intervenuto in data 21.4.2021, mentre la domanda risulta instaurata nel novembre 2023;
che l'accertamento tecnico non interrompe la prescrizione.
Rileva, in ogni caso, la insussistenza di responsabilità per vizi;
che, infatti, l'appaltatore è tenuto a rispettare il progetto e quanto previsto nei documenti contrattuali, posto che ex art. 1659 c.c. non può apportare modifiche non concordate;
che l'appaltatore è tenuto ad osservare i criteri generali della tecnica (secondo il canone ex art. 1176 co. 2 c.c.) e a segnalare al committente eventuali problematiche, ma è tenuto al controllo sulla bontà del progetto o sulle istruzioni impartite dal committente nei limiti delle sue cognizioni e ne risponde solo quanto le istruzioni siano palesemente errate;
che alcuna responsabilità dell'appaltatore sussiste in presenza di vizi di progettazione;
che la valutazione connessa alla classe di resistenza utilizzata presuppone la preventiva effettuazione di test di laboratorio per cui non era possibile ipotizzare che la indicazione progettuale indicata potesse ritenersi palesemente errata;
che le problematiche sono state rilevate dal CTU con l'utilizzo di un ausiliario ingegnere strutturista;
che la committente, che fa parte di un Gruppo, il Gruppo IS, altamente specializzato, era l'unica a possedere le competenze necessarie.
Quanto al danno richiesto, rileva che l'importo della condanna deve ristabilire l'equilibrio economico e quindi deve essere “equivalente all'effettivo valore dell'utilità perduta”; non deve risolversi in un vantaggio, dovendo limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno;
pagina 16 di 32 che possono, inoltre, essere rifusi soltanto i danni effettivamente sostenuti;
che l'onere probatorio incombe su colui che il danno richiede;
evidenzia che l'opera non ha subito alcuna diminuzione di valore;
che il CTU ha infatti affermato che la attrice sta utilizzando correttamente l'immobile per lo scopo per il quale è stato commissionato;
che alcun danno risultava altresì apportato alla attività imprenditoriale;
che inoltre alcun costo era stato sostenuto, avendo la parte esposto un mero preventivo;
che la quantificazione operata era generica.
La C.L. svolge inoltre eccezione ex art. 1227 c.c., posto che sussiste responsabilità delle stesse ricorrenti come riconducibili al Gruppo IS;
insta, altresì, per la chiamata in giudizio del progettista e DL architettonico ing. Controparte_5
Svolge, infine, domanda riconvenzionale di pagamento del saldo nei confronti di
Parte_2
Si costituisce altresì, il convenuto ing. , deducendo, in Parte_3 via preliminare, l'esistenza di un conflitto di interessi tra le due ricorrenti Parte_2 ed , che hanno delegato congiuntamente i propri difensori, essendo le dette Parte_1 società portatori di interessi fra loro configgenti;
che in tal caso si verifica l'inammissibilità e nullità dell'atto processuale di parte, rilevabile anche d'ufficio in ogni tempo, posto che il medesimo difensore non può tutelare interessi contrapposti
Evidenzia, infatti, che:
è la società che, quale committente, ha sottoscritto i contratti d'appalto per Parte_2 la costruzione del capannone ed ha promesso di pagare i corrispettivi;
è la società che ha conferito incarico al direttore lavori ing. e al Parte_1 CP_2 collaudatore ing. e sembra essere la proprietaria dell'area su cui è stato Parte_3 costruito il capannone e dunque, per accessione di mobile ad immobile (art 934
c.c.), anche del capannone costruito.
Che il conflitto si individua nel fatto che il CTu ha addossato una responsabilità alla sola e non anche ad Parte_1 Parte_2
pagina 17 di 32 Nel merito, condivide quanto affermato dal CTU in punto origine dei danni da fessurazioni lamentati;
condivide altresì quanto affermato dal consulente in ordine alle competenze delle società committenti e alla scelta di utilizzare per ragioni di economicità un certo tipo di calcestruzzo;
nonché in ordine alla individuazione delle cause delle problematiche nella scelta di destinare un immobile ad uso incompatibile con le proprie caratteristiche, non condivide, al contrario, le conclusioni raggiunte dal consulente nella parte in cui imputa la responsabilità non solo alle attrici e al gruppo IS in genere, ma anche ai convenuti e allo stesso in misura pari al 10%, quale collaudatore;
ribadisce quanto già espresso dagli altri convenuti circa la corretta esecuzione dei lavori tutti, eseguiti secondo contratto, e la assenza di inadempimento alcuno.
Quanto alla sua posizione, rileva che il CTU lo ritiene responsabile, in misura pari al 10%, in quanto, nonostante le riserve formulate durante le visite ispettive e che i chiarimenti ricevuti non rispondessero a pieno ai quesiti formulati, ha sottoscritto il collaudo finale dell'opera; evidenzia, infatti, che le riserve erano relative ad approfondimenti chiesti al Direttore lavori
AT in punto calcolo degli elementi in opera in calcestruzzo, che inoltre, i chiarimenti ricevuti erano tutti idonei al collaudo;
che pertanto non si individuava alcun suo inadempimento;
rileva, altresì, che non si ravvisa alcun danno fra la condotta del collaudatore e i vizi affermati dalle ricorrenti;
che il rilascio del collaudo è un'operazione meramente documentale, consistente cioè nella compilazione di un documento, di una carta bollata, una volta terminati i lavori e dunque dopo che eventuali errori progettuali od esecutivi sono già stati commessi.
Eccepisce, in ogni caso, la sussistenza di responsabilità del creditore ex art. 1227 c.c., posto che questi poteva evitare i danni ove avesse usato l'ordinaria diligenza;
pagina 18 di 32 evidenzia che il CTU non ha riscontrato alcuna sua responsabilità, evidenziata solo dal tecnico di parte ricorrente;
che in alcun modo poteva imputarsi ai resistenti tutti, che hanno ben operato, la scelta dei committenti di destinare l'immobile ad un uso incompatibile con le caratteristiche costruttive scelte;
rileva infine, di non aver mai eseguito prove di carico in quanto non obbligatorie e non essendo emersi segni di cedimenti;
che dette prove di carico, molto onerose, potevano essere richieste dalla committente, che alcuna richiesta era però da questa pervenuta, CP_
, altresì, per la chiamata in causa dell'ing. e della società pr CP_5 Controparte_4 essere manlevato e la chiamata della propria compagnia Lloyd's.
Si sono costituite le compagnie (assicuratrice di e Lloyd's Controparte_6 CP_2
Insurance Company (assicuratrice di . Parte_3
La deduce in punto inammissibilità della costituzione a mezzo medesimo legale;
CP_11 insta per la conversione del rito in ordinario attesa la complessità; nel merito, si riporta a quanto dedotto dal proprio assistito, dando atto che solo in occasione di una mail inviata a fine lavori equando si erano verificate le prime fessurazioni era emerso che i fanghi stoccati potevano avere un ph elevato;
che tale circostanza era del tutto sconosciuta al Direttore lavori;
rileva la condivisibilità dell'elaborato tecnico del CTU , che ha ricondotto i vizi alle Per_2 scelte progettuali, salvo poi ripartire la responsabilità anche con gli odierni convenuti;
si riporta alla difesa del proprio assistito;
conferma la stipula di valida polizza assicurativa e la tempestiva denuncia da parte dell'assicurato; rileva peraltro la inoperatività della polizza chiamata a sollevare la parte per i vizi totali o gravi mentre nel caso di specie vi sono solo fessurazioni e cavillature;
rileva, in ogni caso, che la polizza prevede dei limiti e degli scoperti;
contesta, infine, il danno.
pagina 19 di 32 Si costituisce altresì la compagnia Lloyd's chiamata da la quale, Parte_3 richiamandosi alle difese degli altri convenuti, rileva e ribadisce la assenza di responsabilità alcuna dell'assistito, che si è limitato a collaudare quanto previsto nella pratica strutturale;
che alcunché era previsto nella documentazione a lui sottoposta, per cui la sua attività posta in essere era totalmente priva di errori;
che le prove di carico dovevano essere effettuate solo se ritenute necessarie ad identificare la corrispondenza del comportamento teorico con quello sperimentale, che non veniva richiesto alcun comportamento tale da giustificare le stesse;
che il collaudo era avvenuto ancor prima che il DL AT conoscesse le caratteristiche del calcestruzzo.
Eccepisce, peraltro, che il ha redatto il collaudo il 21.4.2021; Parte_3 che in data 29 luglio 2021 gli era stata inviata pec di contestazione;
che questi aveva successivamente partecipato al sopralluogo e aveva avuto, nel giugno 2022, altra contestazione a mezzo pec;
che inoltre gli era stato notificato ATP in data 29.8.2022 e in data 27.9.2022 lo aveva trasmesso al broker informando la compagnia;
che sussisteva violazione dell'art. 1913 c.c., cui conseguivano le conseguenze di cui all'art. 1915 c.c.; che lo stesso, nel febbraio 2022, aveva rinegoziato la polizza attestando di non aver eseguito attività superiore a € 500.000 e di non essere a conoscenza di circostanze che possano dare origine a richiesta di risarcimento;
eccepisce, in ogni caso la sussistenza di franchigia e massimale.
Si costituiscono, altresì anche i chiamati e chiamati, entrambi, da CP_4 CP_5
e e il tecnico dalla sola società CP_2 Controparte_1 [...]
CP_12 di non essere stati parte dell'ATP e di avere avuto contezza dei risultati dell'elaborato solo all'esito della cimata nel presente giudizio;
che le conclusioni raggiunte in sede di ATP sono frutto della inesatta valutazione che il
CTU ha svolto relativamente alla loro attività;
pagina 20 di 32 che il CTU li aveva ritenuti responsabili, per il 15% ciascuno, nella loro qualità di società progettista e di progettista architettonico;
che il progetto elaborato, però, si limitava a definire la ripartizione degli spazie senza prescrizioni in ordine ai materiali da utilizzare.
Gli stessi, pur non presenti nel procedimento preventivo, non muovono rilievi al merito della consulenza, ma ritengono la stessa non condivisibile nella parte in cui quantifica l responsabilità in capo ai diversi soggetti coinvolti;
contestano quanto dedotto e rilevano di non aver mai elaborato alcun progetto architettonico;
l'ing. rileva di aver solo fornito gli elaborati grafici necessari per corredare a CP_5 richiesta da inoltrare alle autorità amministrative;
rilevano che il contratto è stato redatto sulla base di progetto redatto dal CP_2
Escludono pertanto la sussistenza di una loro responsabilità, dovendo la stessa imputarsi al solo quale progettista e direttore dei lavori. CP_2
In sede di prima udienza del 17.4.2024, venivano richiesti i termini ex art, 281 duodecies, mentre i convenuti chiedevano la trasformazione del rito in ordinario.
Circa le eccezioni svolte in punto conflitto di interessi parte ricorrente rileva, in Co udienza, che ha conferito l'incarico di appalto a Parte_2 che è conduttrice del contratto di locazione impianto ed è il soggetto che ha Parte_1 conferito l'incarico di progettazione esecutiva e strutturale e Dl nei confronti del CP_2 nonché il soggetto cui fa capo l'iter autorizzativo presso le autorità competenti.
Il giudice, in sede di prima udienza, emanava la seguente ordinanza:
“considerato preliminarmente che, con riferimento alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi avanzata dai convenuti e CP_2
che appare opportuno che le parti ricorrenti precisino il titolo in base al Parte_3 quale entrambe vengono a svolgere la propria domanda, posto che entrambe richiedono l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti e non è in contestazione che ha richiesto permesso per costruire ed ha conferito Parte_1 incarico a e mentre stipulava il contratto con CP_2 Parte_3 Parte_2
pagina 21 di 32 mentre sembra che la proprietà dei beni (capannone) faccia capo ad altra CP_1 società; che entrambe le società vengono a richiedere, solidalmente, la rifusione dei danni, mentre il danno può essere richiesto solo da chi lo ha effettivamente patito;
che il CTU ha riconosciuto una concorrente responsabilità del Gruppo IS, del quale sembra faccia parte ”; Parte_1 dava atto della complessità delle questioni dedotte e disponeva la trasformazione del rito in ordinario, con concessione dei termini per le memoriae ex art. 171 ter.
Le attrici, nella prima memoria, danno atto che il CTU in sede di ATP ha in più passaggi usato in modo contraddittorio e confuso il termine “committente”, ora facendolo coincidere con , ora con entrambe le attuali Attrici, ora con la società Parte_1
che, pur appartenendo al Gruppo FR IS, è centro di imputazione CP_4 giuridica del tutto autonomo e soggetto terzo rispetto alle committenti;
che le committenti, nell'ambito della commessa di cui è causa, sono entrambe le Attrici, che hanno correttamente promosso il presente giudizio, azionando titoli autonomi e concorrenti che legano ciascuna di esse ai professionisti coinvolti, da una parte, ed alla impresa appaltatrice;
che per tal motivo le loro legittimazioni si affiancano in modo adesivo e per nulla foriero di interessi confliggenti;
contestano la eccepita decadenza, e prescrizione.
Quanto alla legittimazione, rilevano che aveva concluso contratto di Parte_1 locazione con la IA , anch'essa appartenente al Gruppo IS, per CP_8
l'immobile di proprietà di questa da adibirsi ad esclusivo uso di stoccaggio;
che veniva concesso in locazione anche il terreno;
che otteneva provvedimento Parte_1 autorizzativo per l'ampliamento degli stoccaggi nonché autorizzazione alla realizzazione di un nuovo capannone;
che poiché la stessa non si occupa della attività di realizzazione delle opere coinvolgeva altre società del gruppo, incaricata di selezionare la appaltatrice, e RT e Parte_2
Pedrazzini limitatamente alla progettazione architettonica;
pagina 22 di 32 che incaricava invece il progettista esecutivo e e nominava, altresì, il Parte_1 CP_13 collaudatore Parte_3 che per tal motivo le attrici hanno una posizione processuale adesiva e per nulla confliggente, posto che entrambe si sono mosse nell'ottica di realizzazione di un'unica commessa.
Contesta la sussistenza di un suo profilo di responsabilità, eccepito ex art. 1227 cc., che la affermazione del CTU in ordine alla scelta del calcestruzzo costituisce mera ipotesi non suffragate da certezza;
che non ha competenza alcuna in materia di progettazione e costruzione. Parte_1
Quanto alla destinazione delle vasche, rilevano che con mail inviata a CL il 22.7.2022 venivano offerte le indicazioni relative alla tipologia di materiale destinato allo stoccaggio e la tipologia di trattamenti;
che la CL era in stretto rapporto con CP_2
Il giudice, con provvedimento del 27 agosto 2024, disponeva la riconvocazione del CTU nominato in sede i preventivi disponendo integrazione di quesito.
La consulenza veniva depositata il 6.3.2025; la causa veniva trattenuta successivamente in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
***
Dalle risultanze tutte del presente giudizio, emerge che: le attrici, e instano, congiuntamente, per il risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 connesso alla presenza, sui beni dalle stesse commissionati, di fessurazioni verificatisi all'interno delle celle di maturazione in cemento armato destinate al deposito e stoccaggio di materiali biologici.
Nella realizzazione di dette celle sono state coinvolte diverse figure professionali: la quale impresa appaltatrice nominata dalla società Controparte_1 Parte_2
l'ing. professionista incaricato da della progettazione strutturale- CP_2 Parte_1 esecutiva e della Direzione Lavori;
L'ing. quale professionista incaricato da del collaudo delle opere;
Parte_3 Parte_1
pagina 23 di 32 (società del Gruppo FR IS PA cui appartengono le medesime Attrici) CP_4 ed Ing. quali progettisti architettonici. CP_5
In giudizio è emerso, altresì, che i beni sono stati edificati su terreno di proprietà di altra società, non in giudizio, concesso in locazione ad . Parte_1
Debbono pertanto sottoporsi a disamina in via preliminare, sia il profilo attinente alla natura della azione promossa, non chiara nel ricorso introduttivo, sia quello connesso alla eventuale sussistenza di conflitto di interessi fra le due parti, attesa la richiesta declaratoria di inammissibilità del ricorso per la sussistenza del detto conflitto di interessi avanzata dai convenuti e CP_2 Parte_3
Fin dalla prima udienza, inoltre, questo giudice ha infatti rilevato come apparisse opportuno che le parti ricorrenti precisassero il titolo in base al quale entrambe vengono a svolgere la propria domanda, posto che entrambe richiedono l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti e, come rilevato, ognuna di loro ha interferito con differenti parti.
Ciò premesso, si va dato atto che l'istruttoria si è concretizzata nel richiamo del CTU già nominato in sede di accertamento preventivo, richiamo necessario anche per meglio comprendere i ruoli svolti dalle due società odierne attrici, di cui ai profili evidenziati in sede di prima udienza.
Va detto altresì che questo giudice, non solo in sede di prima udienza, 17.4.2024, ma anche nella successiva ordinanza del 29.4.2024, invitava le attrici a precisare il titolo in base al quale le stesse svolgono, congiuntamente, la propria domanda, posto che entrambe richiedono l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi contrattualmente, senza dare rilievi alle differenti posizioni dalle stesse assunte all'interno dei rapporti contrattuali intercorsi e soprattutto, senza considerare che ognun di loro ha stipulato differenti contratti, ivi compreso un contratto fra le stesse, emerso solo nel proseguo del giudizio.
La responsabilità contrattuale può essere fatta valere solo nei confronti del proprio interlocutore contrattuale;
mentre quindi può dolersi del comportamento dei due Parte_1 professionisti e solo può dolersi dell'operato di CP_2 Parte_3 Parte_2 [...]
CP_1
pagina 24 di 32 Non solo, emerge inoltre dagli atti la lacunosità delle allegazioni in punto danno, posto che questo deve essere riconducibile solo all'inadempimento delle condizioni contrattualmente assunte, ed essendo il danno riconducibile, di fatto alla ancata predisposizione e costruzione delle vasche di stoccaggio con caratteristiche tali da renderle idonee ad un particolare utilizzo (le vasche risultano infatti correttamente costruite ed utilizzato per contenere altri materiali), occorreva anche dare conto dell'inadmepimento ad una determinata clausola contrattuale che prevedeva la discussione e contrattualizzazione degli obblighi tutti.
Peraltro, quanto esaminato appare un vizio connesso alla indeterminatezza del ricorso introduttivo, che potrebbe comportare la nullità dello stesso.
Si deve però sottoporre a disamina la questione legata all'asserito e potenziale conflitto di interessi fra le due società ricorrenti, che appare pregiudiziale.
Si è detto che le due società hanno agito in giudizio, con il medesimo legale, ed instano, congiuntamente, per la rifusione del medesimo danno, senza operare al loro interno una qualche ripartizione.
L'arresto giurisprudenziale citato dalla difesa in proposito, è chiaro ed Parte_3 eloquente.
“Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di simultaneus processus, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (Cass., ord., 23/03/2018, n. 7363; Cass. 5/06/2013, n.
15884; Cass. 4/11/2005, n. 21350, v. anche Cass., ord., 25/09/2018, n. 22772) e che la situazione di conflitto di interessi, anche virtuale (valutabile cioè in astratto e ex ante), è causa della nullità di tutte le attività processuali svolte in contraddittorio (arg. ex
Cass., ord., 5/03/2021, n. 6247). Peraltro, in ogni caso, neppure risulta condivisibile il risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora tra due parti convenute in
pagina 25 di 32 giudizio vi sia contrasto di interessi, la loro difesa non può essere assunta dallo stesso legale, con la conseguenza che la parte, che abbia conferito per seconda la procura allo stesso procuratore nominato dall'altra deve ritenersi non costituita in giudizio (Cass.
28/09/1979, n. 5004; Cass. 19/03/1984, n. 1860; principio tralaticiamente ribadito con
Cass. 14/07/2015, n. 14634), in considerazione dell'impossibilità, da parte del medesimo procuratore e difensore, di svolgere contemporaneamente attività difensive per conto di soggetti, portatori di pretese collidenti (Cass. 21350/2015, già cit.) ed in particolare di svolgere allegazioni, richieste e deduzioni nei reciproci rapporti fra detti soggetti, a favore di taluno e contro altri (Cass. 10/05/2004, n. 8842) e tale situazione di conflitto deve ravvisarsi a prescindere da quale sia l'eventuale ordine temporale del conferimento delle procure.
Va pure ribadito che la violazione di tale limite intrinseco allo svolgimento di siffatte attività difensive, investendo il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, è rilevabile di ufficio e comporta
l'invalidità degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati (v. Cass. 21350/2015 e altri precedenti già cit., v. anche 8/04/1983, n. 2493)” (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
19262/2021, parte motiva)
La Corte afferma quindi la impossibilità che uno stesso legale venga a patrocinare parti con interessi in contrasto fra loro;
in tale ipotesi ritiene altresì, che il rilievo ben possa essere svolto d'ufficio e costituisce nullità insanabile, che si propaga all'intero giudizio.
La Suprema Corte ha recentemente precisato che le conseguenze derivanti dal conflitto di interessi sono insanabili:
“Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia
pagina 26 di 32 perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 1765/2023)
Sempre la Corte ha però precisato che la indagine in ordine alla sussistenza del conflitto di interessi debba essere valutata in concreto.
“In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26769 del 18/09/2023).
Deve pertanto darsi atto delle emergenze istruttorie e, in particolare, di quanto emerso dalla
CTU disposta nel corso del giudizio, di fatto ad integrazione e revisione, anche alla luce delle ulteriori parti presenti in giudizio e della documentazione tutta allegata, di quanto già affermato in sede di ATP.
Il nominato CTU, quanto ai rapporti fra le due ricorrenti, ha rilevato che:
“In virtù del Doc. 31 sopra richiamato il ruolo di committente è attribuibile unicamente a
Controparte_14 assume il ruolo di Contraente Generale o General Contractor alla luce
[...] dell'incarico specifico (estratto in Figura 1). (CTU, pag. 7).
In virtù del contratto intercorso il 17.9.2019, infatti, dà incarico ad Parte_1 Parte_2
nella sua (espressamente riconosciuta) qualità di società specializzata per la
[...] valorizzazione agronomica di scarti e rifiuti, di svolgere delle attività di fornitura e realizzazione della nuova area di stoccaggio, ivi inclusa la scelta e valutazione dell'azienda appaltatrice, mentre si è riservata il compito di attivarsi per la richiesta ed Parte_1 ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
Il CTU ha ritenuto che, in virtù di detto accordo di collaborazione, abbia Parte_2 assunto il ruolo di General Contractor o Contraente Generale (pag. 21 CTU).
pagina 27 di 32 In ordine alla individuazione delle responsabilità, il CTU, che in sede di accertamento aveva ripartito le stesse secondo le seguenti percentuali:
“15% + 15% Ing. (parte architettonica) + 20 % CP_4 CP_5 Parte_1
(committente) (tutti e tre soggetti riconducibili al Gruppo FR IS PA);
20% Ing. (progettista strutturale e DL) + 20% CL (Impresa appaltatrice) + 10% CP_2
Ing. (Collaudatore)” ha sottoposto a nuova disamina le singole posizioni ed Parte_3 ha affermato quanto segue:
“I vizi lamentati dal Committente potevano essere prevenuti in fase Parte_1 progettuale/esecutiva adottando accorgimenti di protezione delle strutture con l'aggiunta di additivi o finiture superficiali impermeabilizzanti.
Il fattore rilevante dell'impermeabilizzazione nello specifico contesto si riscontra nella segnalazione prodotta da parte attrice in data 09/01/2025 attraverso il proprio CTP. Tale requisito, insieme alla progettazione a fessurazione zero, non è stato richiesto né allo strutturista ing. né, per quanto noto, all'Impresa Esecutrice CP_2 Controparte_1
[...]
Nel contesto specifico, il Committente si è affidato ad come General Parte_2
Contractor, anche in virtù dell'esperienza maturata nella realizzazione della struttura analoga commissionata a nel Gennaio 2019 presso l'azienda Parte_6
Ecotrass/Agrorisorse in Mortara (PV), come si desume nel contratto e nel computo metrico estimativo riportati in Allegato 15 dell'EATP.
In virtù del ruolo assunto, ed in virtù delle disposizioni dell'art.194 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 le principali responsabilità in merito agli errori di progettazione, esecuzione e scelta dei materiali ricadono su Parte_2
Gli altri soggetti intervenuti hanno delle co-responsabilità come esposto sopra in quanto:
• Il Committente, Parte_1
o non ha definito tutti i requisiti necessari previsti dal Documento Preliminare alla
Progettazione.
pagina 28 di 32 o nel processo di realizzazione dell'intervento edilizio non ha rispettato le indicazioni della norma UNI 10722-2 riportate nello schema di Figura 3 estratto dalla norma stessa e dagli schemi delle Appendici A e B della UNI 10722-3.
o sta tutt'oggi esercendo il capannone per le attività per cui l'aveva commissionato
• Il General Contractor, Parte_2
o non ha verificato che i requisiti prestazionali utili alla committenza fossero rispettati in tutte le fasi del progetto.
o non ha predisposto, o comunque verificato, il progetto esecutivo complessivo dell'opera.
o non procedeva con l'adeguamento del progetto, pur consapevole della scelta di adottare strutture prefabbricate in sostituzione delle strutture in opera, come richiesto dal Committente alla Provincia di Pavia il 10/07/2020 ed Parte_1 autorizzato il 01/09/2020
o ha approvato le soluzioni proposte dall'Impresa Esecutrice, e dal Controparte_1 progettista esecutivo delle strutture in opera (vasche) senza verificare la rispondenza con i requisiti prestazionali necessari al committente.
o non esprimeva riserve sul progetto esecutivo sia in fase preliminare che definitiva
o non definiva il capitolato speciale tecnico o il capitolato prestazionale da condividere con l'Impresa Esecutrice, o non ha concordato con Controparte_1
l'Impresa Esecutrice l'utilizzo di materiali impermeabilizzanti idonei a prevenire la fuoriuscita del materiale stoccato nelle vasche dai canali presenti in corrispondenza delle fessurazioni createsi.
o non individuava la specifica figura del Direttore Lavori dell'opera demandando solo parzialmente tali compiti all'ing. per le strutture gettate in opera (vasche), all'ing. CP_2
per la componente architettonica ed all'ing. IS per la copertura CP_5 prefabbricata.
o nel processo di realizzazione dell'intervento edilizio non ha rispettato le indicazioni della norma UNI 10722-2 riportate nello schema di Figura 3 estratto dalla norma stessa e dagli schemi delle Appendici A e B della UNI 10722-3.
pagina 29 di 32 o pur supervisionando l'esecuzione dei lavori, non ha garantito che l'esecuzione del progetto fosse in grado di soddisfare le richieste della committenza.
• La società di progettazione, nella valutazione delle modifiche Controparte_4 apportate al progetto nel luglio 2020 non ha valutato l'impatto strutturale di tali scelte.
• Il Progettista e Direttore Lavori Architettonico, ing. Controparte_5
o non svolgeva l'incarico di Direttore Lavori dell'opera in quanto non specificamente edotto dal General Contractor.
o nella valutazione delle modifiche apportate al progetto nel luglio 2020 non ha valutato l'impatto strutturale di tali scelte.
• Il Progettista e Direttore Lavori delle Strutture in opera (vasche), ing. CP_2
o ha condiviso con il General Contractor e l'impresa esecutrice le valutazioni progettuali preliminari su cui sviluppare il progetto esecutivo.
o non progettava a “fessurazione 0” le pareti in opera in quanto il General Contractor, né la committenza, avevano definito un capitolato prestazionale dell'opera.
o non ha previsto la realizzazione di giunti di dilatazione per minimizzare gli effetti derivanti dalle dilatazioni termiche, dal ritiro del calcestruzzo e per compensare movimenti strutturali dovuti a carichi dinamici.
o non riscontrava le criticità emerse nella relazione dell'ing. Per_3
• l'Impresa Esecutrice, Controparte_1
o ha condiviso con il General Contractor i materiali da impiegare nella realizzazione dell'opera.
o non ha previsto la realizzazione di giunti di dilatazione per minimizzare gli effetti derivanti dalle dilatazioni termiche, dal ritiro del calcestruzzo e per compensare movimenti strutturali dovuti a carichi dinamici.
o non esprimeva riserve sul progetto esecutivo sia in fase preliminare che definitiva.
o non ha completato la realizzazione del piazzale perimetrale al capannone non realizzando il passaggio di 2,5 di larghezza lungo i lati Nord ed Est previsti nel progetto
Architettonico presentato alla Provincia di Pavia nel Novembre 2020.
pagina 30 di 32 • il Collaudatore, Ing. non riscontrava le criticità emerse nella Parte_3 relazione dell'ing. (CTU, pagine 28 e 29). Per_3
Alla luce di dette conclusioni, ritiene il giudicante di condividere la preliminare eccezione svolta dai convenuti e in relazione alla posizione delle ricorrenti. CP_2 Parte_3
Fra le due attrici, come rilevato, è intercorso il primo contratto, volto alla nomina della come General Contractor;
il danno relativo alla realizzazione, pur Parte_2 correttamente eseguita, di vasche non idonee all'uso è da imputare, come affermato dal
CTU, per la maggior parte, alla stessa attrice appare pertanto evidente il Parte_2 conflitto di interessi, in concreto, esistente fra le stesse, posto che era legittimata Parte_1
a richiedere a questa i danni (pur dandosi atto che dalla lettura dell'atto di incarico doc. 31 non emerge esborso alcuno a carico di in favore di per detta Parte_1 Parte_2 attività).
Il conflitto di interessi emergente nel primo atto introduttivo del giudizio rende quindi nulla tutta la attività processuale svolta.
La nullità del ricorso introduttivo viene a coinvolgere anche la domanda svolta in via riconvenzionale dalla e volta a richiedere la condanna di al Controparte_1 Parte_2 pagamento del corrispettivo di € 45.856,61, oltre interessi di mora;
trattandosi di riconvenzionale, infatti, la stessa trova il proprio supporto nella validità dell'atto introduttivo;
la caducazione di questo, caduca, ad avviso del giudicante, anche la domanda, la quale potrà esser svolta autonomamente dalla parte anche in via monitoria o in altro modo, ma sempre in altro giudizio, trattandosi di caducazione per inammissibilità del ricorso principale e non già di reiezione nel merito (la domanda, infatti, non viene nel presente giudizio in alcun modo esaminata).
Quanto alle spese di giudizio, le ricorrenti vengono condannate alla rifusione delle spese in favore dei soggetti da loro convenute e degli assicuratori chiamati in manleva;
le spese di pagina 31 di 32 CTU rimangono a carico delle ricorrenti;
le stesse sono chiamate a rifondere le spese di
CTP di parte convenuta e chiamata, nei limiti di quanto liquidato in favore del CTU.
Quanto alle spese dei chiamati e che sembra abbiano svolto la CP_4 CP_5 richiesta di rifusione delle spese solo nei confronti dei chiamanti, le spese rimangono compensate.
Le spese si liquidano come da dispositivo e vengono liquidate, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, ai valori medi e tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso fino a € 520.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 20.11.2023 e depositato congiuntamente da ed atteso il conflitto di interessi Parte_2 Parte_1 sussistente tra le medesime ricorrenti;
per l'effetto, estingue il giudizio;
dichiara inammissibile, conseguentemente, la domanda riconvenzionale svolta da
[...]
per assenza di domanda principale. CP_1
Condanna altresì le ricorrenti ed a rimborsare alle Parte_2 Parte_1 parti convenute e chiamate CP_2 Controparte_1 Parte_3 [...]
Lloyd's Insurance s.a. le spese di lite, che si liquidano in € 22.00,00 per CP_6 compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, per ciascuna delle dette parti.
Compensa le spese fra i chiamanti e i chiamati e CP_4 CP_5
Pone le spese di CTU a carico definitivo delle ricorrenti;
condanna le ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese di CTP.
Pavia, 12 dicembre 2025
Il Giudice
ON CA
pagina 32 di 32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ON CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4913/2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) con il patrocinio degli avv.ti SARULLO MARIA LUISA e ROSATI P.IVA_2 CLAUDIA
RICORRENTI contro
(p. iva ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_3 ARBASINO MARCELLO e GENEVINI MASSIMO ANDREA
ING. (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCLAVI CP_2 C.F._1 CLAUDIA
ING. (c.f. ) con il patrocinio degli Controparte_3 C.F._2 avv.ti MONTI AURELIO e MONTI EDOARDO
RESISTENTI
e con
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
con il patrocinio degli avv.ti MARIANO GIOVANNI e C.F._3 MARINELLI GIUSEPPINA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_6 P.IVA_5 ARDISSONE ELENA
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. P.IVA_6 FUMAGALLI MAURO
RZ HI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 32 CONCLUSIONI DI Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza, domanda o eccezione, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale: rigettare tutte le eccezioni avversarie di natura sostanziale e processuale, in quanto infondate e/o illegittime e/o pretestuose per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento in capo a ciascuna delle Convenute degli obblighi contrattualmente assunti in relazione alla commessa di cui è causa, determinandone le rispettive responsabilità per quanto di competenza, se del caso anche in via concorrente e/o cumulativa tra loro;
Sempre nel merito: condannare le Convenute, se del caso anche in via concorrente e/o cumulativa tra loro, ciascuna per quanto di competenza, al pagamento a favore delle Attrici ed della somma non inferiore ad Euro 700.000,00 Parte_1 Parte_2 quale costo per l'intervento di riparazione delle difformità di cui alle celle oggetto di causa, ovvero altra accertata in corso di causa, in ogni caso da determinarsi sulla base dei criteri di cui alle Osservazioni tecniche del CTP Ing. in data 10.02.25 e dei relativi Per_1 allegati sub docc. da 50 a 50 septies e tenendo conto del sopravvenuto aggravamento del danno, con conseguente integrale rigetto di ogni domanda avversaria, ad ogni titolo avanzata, ivi inclusa la domanda riconvenzionale promossa da in Controparte_1 quanto infondata.
In ogni caso: con spese ed onorari rifusi relativi al presente giudizio ed al rimborso delle spese per onorari del CTU e del CTP sostenute in sede di consulenza tecnica sia nel corso dell'ATP, pari ad Euro 37.797,33 sub doc. 23 sia nel corso del presente giudizio pari ad
Euro 4.989,41 ed Euro 4168,32 sub docc. 51 e 51bis corrisposti dalle attrici.
CONCLUSIONI DI Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
I. in via preliminare nel merito, dichiarare l'inammissibilità e comunque respingere le domande avversarie, anche per prescrizione e decadenza ex art. 1667 c.c..
pagina 2 di 32 II. in via principale nel merito, respingere in tutto o in parte le domande avversarie in quanto generiche ed infondate in fatto ed in diritto;
III. in via riconvenzionale, condannare al pagamento del corrispettivo di € Parte_2
45.856,61, oltre interessi di mora al tasso legale ex art. 4 – 5 D. Lgs. 231/2002 dal
30.12.2021 sino al soddisfo;
Co IV. nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità di e di condanna al pagamento di somme a qualsiasi titolo a favore delle Ricorrenti:
a. disporre la riduzione ex art. 1227 c.c. per il concorso di colpa delle Ricorrenti;
Co b. operare la compensazione fra l'importo della condanna a favore di con l'importo Co riconvenzionale di sub. III;
Co c. accertare il diritto al regresso e, sotto condizione del pagamento di al creditore Co comune, condannare al regresso ex art. 1299 c.c. a favore di le ulteriori parti convenute e i terzi chiamati che risulteranno responsabili solidamente, graduando le rispettive responsabilità.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, anche della precedente procedura ex art. 696 bis c.p.c.”
CONCLUSIONI DI CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- per tutte le motivazioni esposte in narrativa, dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 20.11.2023 e depositato congiuntamente da in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore in carica, ed in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore in carica, in ragione del conflitto di interessi sussistente tra le medesime ricorrenti;
- per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per mancante e/o insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto in violazione del combinato disposto degli artt. 281 undecies, 163, co. 3, n. 4) e 164, co. 4,
c.p.c.;
pagina 3 di 32 - autorizzare il resistente a chiamare in giudizio il terzo CP_2 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica e pertanto fissare
[...] nuovaudienza ex art. 281 undecies co. 4 c.p.c. affinché sia condannato a tenere indenne, manlevare o comunque a rimborsare l'ing. nella denegata ipotesi di condanna;
CP_2
- per le ragioni esposte in narrativa, accertata e dichiarata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 281 decies c.p.c., disporre la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorreranno i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c.;
Nel merito: In principalità: - per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare tutte le domande avanzate, nei confronti dell'ing. da in persona del CP_2 Parte_2 legale rappresentante pro tempore in carica, ed in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore in carica, nonché formulate dalle altre parti in causa, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
In subordine: - per tutte le ragioni esposte in narrativa, nella denegata – quanto non creduta
– ipotesi di declaratoria di responsabilità nei confronti dell'ing. ridurre nella CP_2 minor misura percentuale possibile la quota di responsabilità di quest'ultimo, riducendo altresì gli importi risarcitori richiesti dalle ricorrenti, secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa;
- per tutte le ragioni esposte in narrativa, nella denegata – quanto non creduta – ipotesi di declaratoria di responsabilità nei confronti dell'ing. e pertanto di CP_2 accoglimento, anche parziale, delle richieste di parte ricorrente allo stesso rivolte, manlevare il medesimo resistente da qualsiasi onere che dal presente giudizio possa derivargli, in virtù di quanto disposto dalla polizza assicurativa stipulata con
[...]
e pertanto dichiarare tenuta e condannare Controparte_6 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, a manlevare, anche con
[...] pagamento diretto, l'ing. dalle domande contro lo stesso rivolte da CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, ed Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica. Parte_1
In via istruttoria: (come da foglio di precisazione delle conclusioni).
pagina 4 di 32 CONCLUSIONI DI Controparte_3
Piaccia al Tribunale Ill.Mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso:
IN VIA PRELIMINARE
1) rilevare il conflitto di interessi tra le ricorrenti e Parte_1 Parte_2
e, di conseguenza, dichiarare l'inammissibilità e nullità del ricorso con conseguente estinzione del giudizio;
IN VIA PRINCIPALE
2) rigettare le domande delle ricorrenti e per le Parte_1 Parte_2 ragioni esposte in atti e condannare le medesime alla rifusione delle spese legali in favore dell'ing. e dei terzi chiamati, e a manlevare l'ing. Parte_3
di quanto questi fosse eventualmente condannato a Parte_3 Parte_3 pagare ai terzi chiamati ing. e Lloyd's Insurance Controparte_4 Controparte_5
Company S.A. in ragione della chiamata in causa;
IN VIA SUBORDINATA Parte_4
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria delle ricorrenti, ridurre la richiesta risarcitoria in ragione della quantificazione indicata dal CTU sulla base del preventivo di spesa presentato dalle ricorrenti ed in ragione dell'art. 1227 c.c., e così condannare:
- Lloyd's Insurance Company S.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, a tenere indenne e manlevare l'ing. di quanto questi fosse Parte_3 condannato a pagare alle ricorrenti e Parte_1 Parte_2
- in persone del legale rappresentante pro tempore, in Parte_2 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore e l'ing. a tenere Controparte_5 indenne e manlevare l'ing. di quanto questi fosse Parte_3 condannato a pagare alle ricorrenti e Parte_1 Parte_2
4) accertare la gravità delle colpe e delle conseguenze derivate dalla condotta dei resistenti
(ing. ing. e dei terzi Parte_3 CP_2 Controparte_1 chiamati ( e ing. , e condannare l'ing. Controparte_4 CP_5 Controparte_5 [...]
e l'ing. a CP_2 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
pagina 5 di 32 rimborsare all'ing. quanto pagasse alle ricorrenti Parte_3
e in misura superiore alla propria quota di riparto Parte_1 Parte_2 interno del risarcimento;
IN OGNI CASO
5) condannare Lloyd's Insurance Company S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'ing. Parte_3
- le spese legali del presente giudizio;
- le spese del procedimento per A.T.P. (Trib. Pavia R.G. 3389/2022) pari ad € 3.020,00 per spese legali ed € 16.000,00 per spese peritali.
In via istruttoria Si insiste (già mem. III) nell'ammissione a prova contraria dei seguenti testi sui capitoli di controparte eventualmente ammessi: - prof. ing. Tes_1 domiciliato in corso Cavour n. 14/B a Pavia;
- ing. , domiciliato in via Testimone_2
Cappelletta n. 53 a Borgo Priolo.
CONCLUSIONI DI Parte_5 Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Giudicante, omnibus contrariis reiectis,
NEL MERITO:
A) Accertare e dichiarare la totale pretestuosità delle domande promosse dalla
[...]
e dall'Ing. nei confronti della Controparte_1 Parte_3 CP_4
e dell'Ing. e conseguentemente rigettarle perché infondata
[...] Controparte_5 tanto in fatto che in diritto.
B) In subordine, e nella sola e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi fondate le avverse domande, accertare e dichiarare che la responsabilità esclusiva per i danni patiti dalle società ricorrenti sono ascrivibili unicamente alla condotta inadempiente della
[...]
dell'Ing. e dell'Ing. e Controparte_1 CP_2 Parte_3 conseguentemente tenere indenne la e l'Ing. da Controparte_4 Controparte_5 ogni richiesta risarcitoria.
C) In ulteriore subordine e nella sola e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande promosse nei confronti della e dell'Ing. graduare Controparte_4 Controparte_5
pagina 6 di 32 l'eventuale percentuale di responsabilità loro ascritta commisurandola alle rispettive responsabilità delle parti in causa.
In tutte le circostanze, spese competenze di causa rifusi.
CONCLUSIONI DI Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, riunito in composizione monocratica, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
Accertato e dichiarato che ricorre, nel caso di specie, un conflitto di interessi tra le società ricorrenti per le ragioni espresse nella narrativa degli atti del giudizio, dichiarare il ricorso proposto ex art.281 decies c.p.c. da in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore e da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 inammissibile e nullo, disponendo la conseguente estinzione del giudizio.
In via principale e nel merito
Respingersi le domande tutte da chiunque formulate nei confronti dell'ing. CP_2 quale progettista e D.L. delle strutture in cemento armato realizzate per conto di
[...]
a ME (PV), in strada vicinale della , poiché tali domande Parte_1 CP_7 risultano del tutto infondate in fatto e in diritto e nessuna responsabilità può essere ascritta al professionista per la violazione degli obblighi contrattuali assunti in data 23/07/2020.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'ing. al pagamento di CP_2 qualsivoglia somma di denaro a titolo di risarcimento totale o parziale dei danni derivanti dall'inadempimento da parte del professionista degli obblighi contrattuali dal medesimo assunti in data 23/07/2020 nei confronti della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, qualora tali danni vengano effettivamente provati al termine della fase istruttoria del presente giudizio e solo con riferimento alla parte effettivamente imputabile all'ing. respingere la domanda di garanzia e manleva formulata dal CP_2 medesimo nei confronti di in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, per le causali tutte espresse in atti, accertando e dichiarando pagina 7 di 32 che, per il caso di specie, non è operativa la polizza n.1/58210/122/177165994 stipulata in data 17/09/2020 per i danni derivanti dalla responsabilità civile professionale.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'ing. al pagamento di CP_2 qualsivoglia somma di denaro a titolo di risarcimento totale o parziale dei danni derivanti dall'inadempimento da parte del professionista degli obblighi contrattuali dal medesimo assunti in data 23/07/2020 nei confronti della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, qualora tali danni vengano effettivamente provati al termine della fase istruttoria del presente giudizio, accertare e dichiarare il concorso colposo del creditore, ai sensi e per gli effetti dell'art.1227 c.c., decurtando dalle somme riconosciute come dovute da l'ammontare del danno che le società ricorrenti avrebbe CP_2 potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'ing. quale progettista e CP_2
D.L. delle strutture in cemento armato realizzate per conto di a Parte_1
ME (PV), in strada vicinale della , contenere l'indennizzo dovuto da CP_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti Controparte_6 delle sole somme assicurate e delle garanzie effettivamente prestate con la polizza n.1/58210/122/177165994, tenuto conto delle CGA, delle franchigie, degli scoperti e delle esclusioni tutte contrattualmente previste e nei limiti della responsabilità che sarà eventualmente accertata a carico dell'assicurato.
Con vittoria di spese anche tecniche e onorari di causa, oltre spese generali e oltre accessori di legge. In via istruttoria Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalle parti ricorrenti/attrici. Salvis juribus.
CONCLUSIONI DI LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
In via preliminare: previe le declaratorie del caso, accertata la perpetrata violazione da parte dell'ingegner degli obblighi in caso di sinistro di cui all'articolo 11 Parte_3 delle condizioni generali di contratto prodotte in atti, dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa invocata ai sensi degli articoli 1913 e 1915 c.c..
pagina 8 di 32 In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti dell'ingegner in quanto infondata Parte_3 in fatto e in diritto e, anche per l'effetto, assolversi Lloyd's Insurance Company S.A. da ogni pretesa formulata nei suoi confronti.
In subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti dell'ingegner
[...]
respingere integralmente la domanda di garanzia e manleva formulata da Parte_3 questi nei confronti di Lloyd's Insurance Company S.A. stante la documentata violazione dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio che determina la non operatività della garanzia ex articolo 1892 c.c..
In ulteriore subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti dell'ingegner
[...]
e nella ulteriore denegata ipotesi in cui venisse ritenuta nella fattispecie Parte_3
l'operatività della polizza di assicurazione n. CK220054300-LB sottoscritta con Lloyd's
Insurance Company S.A., dichiarare la compagnia terza chiamata tenuta a garantire e manlevare l'assicurato limitatamente alla percentuale di responsabilità che dovesse essere accertata in capo a questi ad istruttoria esperita, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà che possa derivare dal rapporto con altri soggetti e comunque entro i limiti ed alle condizioni di polizza emergenti dalla documentazione prodotta, con particolare riguardo a esclusioni, scoperti, franchigie e massimali.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, 15% spese generali di studio, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria: si intendono qui reiterate tutte le istanze istruttorie già formulate in corso di causa e non espressamente ammesse.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., in qualità di titolare Parte_1 dell'impianto e in qualità di committente delle opere;
Parte_2
pagina 9 di 32 premesso che con contratto sottoscritto in data 22 luglio 2020, conferiva alla Parte_2 società l'incarico avente ad oggetto la “costruzione celle di Controparte_1 maturazione in cemento armato”, destinati al deposito e stoccaggio di materiali biologici, da collocare presso la sede della Committente in ME (PV), su progetto strutturale- esecutivo e sotto la Direzione Lavori dell'Ing. per un corrispettivo pari ad € CP_2
Co 899.000,00, successivamente integrato a fronte di ulteriori lavori concordati per e di €
9.500 per CP_2 che parallelamente all'incarico conferito alla con contratto in data 23 CP_1 luglio 2020, incaricava altra società, la Building Life Cycle della esecuzione Parte_2 di opere prefabbricate;
che in data 21.4.2021 si svolgeva il collaudo delle opere;
che con lettera del 25 giugno 2021 veniva contestata l'esistenza di difetti nella realizzazione delle celle di maturazione destinate allo stoccaggio dei fanghi consistenti, tra l'altro, in “fuoriuscita del materiale stoccato…in corrispondenza dei tappi presenti sia nella tamponatura perimetrale che interna in calcestruzzo armato” nonché in “fessurazioni rilevanti nelle tamponature perimetrali e interne di calcestruzzo armato in corrispondenza della cella già riempita con il fango”;
che riconosciuta la fondatezza delle criticità dava indicazioni sulle possibili CP_2 soluzioni;
che le riparazioni operate non davano risultato alcuno;
che per tal motivo si dava ingresso a procedimento per accertamento tecnico preventivo;
che nel detto procedimento i convenuti chiedevano di estendere la domanda alle proprie compagnie assicurative;
che il procedimento si concludeva con il deposito, in data 16 giugno 2023, dell'elaborato dell'ing. , il quale individuava responsabilità concorrenti. Persona_2
In punto di diritto, le società ricorrenti rilevano che il giudizio ha ad oggetto i vizi di realizzazione delle opere di costruzione delle celle di maturazione in cemento armato per lo stoccaggio di materiali biologici;
che i vizi verificatisi erano stati riscontrati dal CTU;
pagina 10 di 32 che in particolare, il consulente aveva ritenuto che tutti i soggetti coinvolti nella progettazione, realizzazione e verifica della struttura erano da ritenere co-responsabili nella causazione dei vizi lamentati in quanto:
• Il committente ha definito la tipologia di calcestruzzo da impiegare nella realizzazione dell'opera adottando un criterio di economicità̀ nella scelta della modalità di impermeabilità del calcestruzzo;
• Il progettista esecutivo ing. in quanto non ha segnalato alla committenza le CP_2 possibili problematiche derivanti dalle scelte progettuali effettuate nelle fasi precedenti sia per la tipologia di calcestruzzo che per le sollecitazioni della struttura commissionata;
• L'appaltatore in quanto non ha segnalato alla committenza le Controparte_1 problematiche nella scelta delle caratteristiche del calcestruzzo in relazione all'utilizzo effettivo dell'opera da realizzare;
• L'ing. collaudatore, in quanto, nonostante le riserve formulate durante le Parte_3 visite ispettive e che i chiarimenti ricevuti non rispondessero a pieno ai quesiti formulati, ha sottoscritto il collaudo finale dell'opera”.
Che il CTU imputava alla committente il 50% della responsabilità; che detta imputazione veniva contestata in quanto la relazione si era spinta ad un accertamento ultra petitum;
che sotto tale profilo non poteva avere efficacia probatoria;
che doveva ritenersi esclusa ogni responsabilità dell'ing. e di in quanto CP_5 CP_4 trattasi di soggetti che avevano curato la progettazione architettonica, che esula dai vizi;
che. Al contrario, doveva ritenersi accertata la responsabilità di quale progettista CP_2 strutturale esecutivo nonché Direttore lavori e della CL quale costruttrice;
quanto al collaudatore, rilevava che questi aveva tralasciato di verificare le incongruenza riscontrate;
con riferimento al quantum evidenziavano che il CTU aveva espresso due diverse ipotesi alternative, per cui si riteneva che il quantum si attestasse in un importo mediano fra quelli offerti dal CTU e parti quindi , a € 700.000,00.
Nel giudizio così instaurato si costituisce l'ing. rilevando: CP_2
pagina 11 di 32 preliminarmente che proprietaria del terreno identificato al N.C.T. al foglio 10, particella
251, sul quale sono stati realizzati il capannone e le relative celle di maturazione in cemento armato è e non e/o Controparte_8 Parte_1 Parte_2
[...] che le dette due società fanno parte del Gruppo FR IS;
che nel Dicembre 2015, con autorizzazione 26 / 2015-R del 28.12.2025, Parte_1 otteneva dalla Provincia di Pavia il permesso di costruire necessario per la realizzazione del capannone sito in ME (PV),; che negli anni successivi, richiedeva ed otteneva dalla Provincia di Parte_1
Pavia due proroghe di anni 1 ciascuna per l'esecuzione dei lavori;
che in data 22.07.2020, conferiva a incarico, Parte_2 Controparte_1 avente ad oggetto “i lavori di COSTRUZIONE CELLE DI MATURAZIONE IN
CEMENTO ARMATO, come da progetto e descrizione lavori di cui al punto b”; che dall'accordo intercorso emerge che alcuna indicazione venisse fornita da Parte_2 circa l'utilizzo delle suddette celle nonché circa il materiale che avrebbe dovuto
[...] esservi stoccato all'interno; che in data 23.07.2020, conferiva all'ing. incarico avente Parte_1 CP_2 ad oggetto unicamente “Denuncia opere strutturali tramite sistema “MUTA” Regione
Lombardia”, “Redazione di pratiche amministrative per l'ottenimento dei permessi strutturali”, “Modellazione sismica”, “Redazione di progetto strutturale esecutivo”,
“Direzione lavori strutturali”; che l'incarico affidatogli esclude espressamente le prove sui materiali utilizzati che rimanevano, pertanto, a carico dell'impresa affidataria;
che il suo compito era quello di occuparsi di svolgere le attività di presentazione di documentazione presso gli enti preposti, della redazione del progetto strutturale e della direzione lavori strutturali delle opere di fondazione ed elevazione in CA unicamente con riguardo alle sole vasche, motivo per il quale il compenso era limitato €
9500,00; che la progettazione architettonica veniva affidata all'ing. Controparte_5
pagina 12 di 32 appartenente alla , anche questa società del medesimo gruppo delle ricorrenti;
CP_4 che pertanto, i diversi soggetti, chiamati a partecipare alla realizzazione del capannone e/o delle celle di maturazione in cemento armato, venivano incaricati da differenti Cont società, posto che , e l'ing. Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 venivano incaricate da mentre l'ing. e l'ing. Parte_2 CP_2 [...] da Parte_3 Parte_1 dava atto che all'esito dei lavori l'ing. collaudava gli stessi senza procedere a Parte_3 prove di carico;
Co che nel corso dei lavori le prove erano state svolte da con utilizzo di dati forniti dal committente;
che in alcun modo aveva riconosciuto una propria responsabilità nei difetti lamentati, essendosi solo limitato ad adempiere alle richieste di avendo rilevato che le Parte_2 criticità rilevate erano dovute sostanzialmente alla natura del materiale stesso;
che gli aveva comunicato per la prima volta il particolare ph, Parte_2 oscillante tra i 10 ed 11.5 dei fanghi trattati nell'impianto, solo in data 06.09.2021, a lavori conclusi e collaudati, mentre fino a quel momento si era parlato genericamente di materiale biologico da contenere nelle vasche, per cui il progetto era stato eseguito in relazione ai volumi ed al peso del detto materiale;
che, inoltre, non era previsto nel suo incarico lo studio ed il progetto dell'impermeabilizzazione delle vasche.
Evidenza che il CTU accertava espressamente l'assenza di qualsivoglia Per_2 responsabilità nei suoi confronti, seppur concludeva l'elaborato ritenendo una sua responsabilità in misura pari a l 20%.
In punto di diritto, rileva che il rito prescelto non appariva idoneo, attese le complessità del procedimento;
evidenzia, inoltre, che le due ricorrenti e si trovavano in conflitto di Parte_1 Parte_2 interessi fra loro, posto che il CTU aveva ritenuto responsabile in misura pari al Parte_1
20%;
pagina 13 di 32 deduce la nullità del ricorso per mancata esposizione circa gli elementi di diritto posti da parte ricorrente a fondamento delle proprie domande, con lesione del proprio diritto di difesa;
contesta inoltre la sussistenza di responsabilità alcuna nella propria condotta, rilevando che lo stesso CTU ha accertato che la struttura era stata realizzata in osservanza al progetto e al capitolato d'appalto; che non gli era stata demandata in alcun modo alcuna attività di verifica circa la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto;
rileva, infatti, che i progetti architettonici ed esecutivi erano stati effettuati da e CP_4 ing. CP_5 ribadisce che in contratto era stata espressamente esclusa la esecuzione di prove sui materiali utilizzati;
rileva inoltre che l'incarico gli era stato affidato solo in data 23.7.2020, successiva alla realizzazione del progetto architettonico, del capitolato e del computo metrico;
che il CTU aveva affermato che i danni riscontrati erano da imputare alle scelte progettuali e in relazione alla tipologia di materiale stoccato;
che era emerso chiaramente dalla CTU che il “3. Il committente ha sottoscritto il contratto per la realizzazione di calcestruzzo in classe XA1 non compatibile con l'effettivo utilizzo della struttura. L'ambiente chimico aggressivo avrebbe dovuto essere di categoria superiore XA2 [2] o addirittura XA3” e “4. Il committente ha escluso la possibilità di effettuare un trattamento superficiale con materiale impermeabilizzante in quanto avrebbe potuto essere danneggiato dai mezzi di movimentazione fanghi” (doc.
4.a – pag. 17).
Contesta inoltre anche il quantum esposto;
che le ricorrenti ed in specie , non Parte_1 sono titolari dell'impianto, insta, infine, per la chiamata del suo assicuratore CP_6
Si costituisce, altresì, la impresa costruttrice, rilevando: Controparte_1 di avere integralmente e correttamente eseguito l'appalto, pur non avendo la Committente saldato l'intero corrispettivo vantando ancora un credito per € 45.856,61;
pagina 14 di 32 che il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si è concluso confermando la presenza di fessurazioni nei muri perimetrali e relative fuoriuscite dei materiali, ricondotti vizi a errori progettuali;
che il perito ha affermato che la responsabilità ricade in via del tutto prevalente (il 50% del totale) sulle stesse società e , che hanno progettato l'immobile e Parte_2 Parte_1 scelto i materiali, mentre alle restanti parti della vicenda è stato contestato unicamente di non aver evidenziato le committenti delle loro scelte errate;
che, in particolare, il CTU ha riferito che i documenti contrattuali risultano particolarmente dettagliati dal punto tecnico e sono stati redatti dal Gruppo IS e in particolare dalla in persona dell'ing. Controparte_4 CP_5
Co che il contratto fra e è costituito da una offerta contrattuale (“a corpo”) Parte_2 composta da un computo metrico dove sono già indicati i materiali da impiegare, scelti dal
Gruppo IS sulla base del proprio progetto architettonico;
che la realizzazione dell'opera è stata eseguita nel rispetto di quanto contrattualmente previsto;
che la perizia ha riscontrato la presenza di fessurazioni e cavillature (e la fuoriuscita di materiale dalle pareti esterne e tamponature, da ricondurre, secondo il perito, alla assenza di sufficiente impermeabilizzazione del calcestruzzo rispetto alla corrosività dei materiali organici stoccati nelle celle;
che a detto inconveniente poteva ovviarsi con:
(a) l'additivazione di componenti specifici o
(b) il rivestimento superficiale con materiali elastomerici
Che il perito accertava sotto il profilo a) che l'utilizzo del tipo di calcestruzzo è stato previsto nel computo metrico, mentre il rivestimento punto b) veniva escluso dal committente;
che il CTU ha anche rilevato che la problematica era rilevabile in fase di progettazione e verifica.
Deduce: la incerta qualificazione della azione e la inammissibilità della stessa;
pagina 15 di 32 che ciò comportava difficoltà nella defesa;
che, infatti, non era chiaro se la parte richiedeva azione per inadempimento contrattuale ovvero azione di accertamento per vizi;
che alcun inadmepimento le era imputabile;
che altresì non era chiaro se si richiedevano condanna alla eliminazione dei vizi, o al risarcimento del danno;
quanto ai vizi, deduce decadenza per tardiva denuncia;
nonché prescrizione, per essere il collaudo intervenuto in data 21.4.2021, mentre la domanda risulta instaurata nel novembre 2023;
che l'accertamento tecnico non interrompe la prescrizione.
Rileva, in ogni caso, la insussistenza di responsabilità per vizi;
che, infatti, l'appaltatore è tenuto a rispettare il progetto e quanto previsto nei documenti contrattuali, posto che ex art. 1659 c.c. non può apportare modifiche non concordate;
che l'appaltatore è tenuto ad osservare i criteri generali della tecnica (secondo il canone ex art. 1176 co. 2 c.c.) e a segnalare al committente eventuali problematiche, ma è tenuto al controllo sulla bontà del progetto o sulle istruzioni impartite dal committente nei limiti delle sue cognizioni e ne risponde solo quanto le istruzioni siano palesemente errate;
che alcuna responsabilità dell'appaltatore sussiste in presenza di vizi di progettazione;
che la valutazione connessa alla classe di resistenza utilizzata presuppone la preventiva effettuazione di test di laboratorio per cui non era possibile ipotizzare che la indicazione progettuale indicata potesse ritenersi palesemente errata;
che le problematiche sono state rilevate dal CTU con l'utilizzo di un ausiliario ingegnere strutturista;
che la committente, che fa parte di un Gruppo, il Gruppo IS, altamente specializzato, era l'unica a possedere le competenze necessarie.
Quanto al danno richiesto, rileva che l'importo della condanna deve ristabilire l'equilibrio economico e quindi deve essere “equivalente all'effettivo valore dell'utilità perduta”; non deve risolversi in un vantaggio, dovendo limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno;
pagina 16 di 32 che possono, inoltre, essere rifusi soltanto i danni effettivamente sostenuti;
che l'onere probatorio incombe su colui che il danno richiede;
evidenzia che l'opera non ha subito alcuna diminuzione di valore;
che il CTU ha infatti affermato che la attrice sta utilizzando correttamente l'immobile per lo scopo per il quale è stato commissionato;
che alcun danno risultava altresì apportato alla attività imprenditoriale;
che inoltre alcun costo era stato sostenuto, avendo la parte esposto un mero preventivo;
che la quantificazione operata era generica.
La C.L. svolge inoltre eccezione ex art. 1227 c.c., posto che sussiste responsabilità delle stesse ricorrenti come riconducibili al Gruppo IS;
insta, altresì, per la chiamata in giudizio del progettista e DL architettonico ing. Controparte_5
Svolge, infine, domanda riconvenzionale di pagamento del saldo nei confronti di
Parte_2
Si costituisce altresì, il convenuto ing. , deducendo, in Parte_3 via preliminare, l'esistenza di un conflitto di interessi tra le due ricorrenti Parte_2 ed , che hanno delegato congiuntamente i propri difensori, essendo le dette Parte_1 società portatori di interessi fra loro configgenti;
che in tal caso si verifica l'inammissibilità e nullità dell'atto processuale di parte, rilevabile anche d'ufficio in ogni tempo, posto che il medesimo difensore non può tutelare interessi contrapposti
Evidenzia, infatti, che:
è la società che, quale committente, ha sottoscritto i contratti d'appalto per Parte_2 la costruzione del capannone ed ha promesso di pagare i corrispettivi;
è la società che ha conferito incarico al direttore lavori ing. e al Parte_1 CP_2 collaudatore ing. e sembra essere la proprietaria dell'area su cui è stato Parte_3 costruito il capannone e dunque, per accessione di mobile ad immobile (art 934
c.c.), anche del capannone costruito.
Che il conflitto si individua nel fatto che il CTu ha addossato una responsabilità alla sola e non anche ad Parte_1 Parte_2
pagina 17 di 32 Nel merito, condivide quanto affermato dal CTU in punto origine dei danni da fessurazioni lamentati;
condivide altresì quanto affermato dal consulente in ordine alle competenze delle società committenti e alla scelta di utilizzare per ragioni di economicità un certo tipo di calcestruzzo;
nonché in ordine alla individuazione delle cause delle problematiche nella scelta di destinare un immobile ad uso incompatibile con le proprie caratteristiche, non condivide, al contrario, le conclusioni raggiunte dal consulente nella parte in cui imputa la responsabilità non solo alle attrici e al gruppo IS in genere, ma anche ai convenuti e allo stesso in misura pari al 10%, quale collaudatore;
ribadisce quanto già espresso dagli altri convenuti circa la corretta esecuzione dei lavori tutti, eseguiti secondo contratto, e la assenza di inadempimento alcuno.
Quanto alla sua posizione, rileva che il CTU lo ritiene responsabile, in misura pari al 10%, in quanto, nonostante le riserve formulate durante le visite ispettive e che i chiarimenti ricevuti non rispondessero a pieno ai quesiti formulati, ha sottoscritto il collaudo finale dell'opera; evidenzia, infatti, che le riserve erano relative ad approfondimenti chiesti al Direttore lavori
AT in punto calcolo degli elementi in opera in calcestruzzo, che inoltre, i chiarimenti ricevuti erano tutti idonei al collaudo;
che pertanto non si individuava alcun suo inadempimento;
rileva, altresì, che non si ravvisa alcun danno fra la condotta del collaudatore e i vizi affermati dalle ricorrenti;
che il rilascio del collaudo è un'operazione meramente documentale, consistente cioè nella compilazione di un documento, di una carta bollata, una volta terminati i lavori e dunque dopo che eventuali errori progettuali od esecutivi sono già stati commessi.
Eccepisce, in ogni caso, la sussistenza di responsabilità del creditore ex art. 1227 c.c., posto che questi poteva evitare i danni ove avesse usato l'ordinaria diligenza;
pagina 18 di 32 evidenzia che il CTU non ha riscontrato alcuna sua responsabilità, evidenziata solo dal tecnico di parte ricorrente;
che in alcun modo poteva imputarsi ai resistenti tutti, che hanno ben operato, la scelta dei committenti di destinare l'immobile ad un uso incompatibile con le caratteristiche costruttive scelte;
rileva infine, di non aver mai eseguito prove di carico in quanto non obbligatorie e non essendo emersi segni di cedimenti;
che dette prove di carico, molto onerose, potevano essere richieste dalla committente, che alcuna richiesta era però da questa pervenuta, CP_
, altresì, per la chiamata in causa dell'ing. e della società pr CP_5 Controparte_4 essere manlevato e la chiamata della propria compagnia Lloyd's.
Si sono costituite le compagnie (assicuratrice di e Lloyd's Controparte_6 CP_2
Insurance Company (assicuratrice di . Parte_3
La deduce in punto inammissibilità della costituzione a mezzo medesimo legale;
CP_11 insta per la conversione del rito in ordinario attesa la complessità; nel merito, si riporta a quanto dedotto dal proprio assistito, dando atto che solo in occasione di una mail inviata a fine lavori equando si erano verificate le prime fessurazioni era emerso che i fanghi stoccati potevano avere un ph elevato;
che tale circostanza era del tutto sconosciuta al Direttore lavori;
rileva la condivisibilità dell'elaborato tecnico del CTU , che ha ricondotto i vizi alle Per_2 scelte progettuali, salvo poi ripartire la responsabilità anche con gli odierni convenuti;
si riporta alla difesa del proprio assistito;
conferma la stipula di valida polizza assicurativa e la tempestiva denuncia da parte dell'assicurato; rileva peraltro la inoperatività della polizza chiamata a sollevare la parte per i vizi totali o gravi mentre nel caso di specie vi sono solo fessurazioni e cavillature;
rileva, in ogni caso, che la polizza prevede dei limiti e degli scoperti;
contesta, infine, il danno.
pagina 19 di 32 Si costituisce altresì la compagnia Lloyd's chiamata da la quale, Parte_3 richiamandosi alle difese degli altri convenuti, rileva e ribadisce la assenza di responsabilità alcuna dell'assistito, che si è limitato a collaudare quanto previsto nella pratica strutturale;
che alcunché era previsto nella documentazione a lui sottoposta, per cui la sua attività posta in essere era totalmente priva di errori;
che le prove di carico dovevano essere effettuate solo se ritenute necessarie ad identificare la corrispondenza del comportamento teorico con quello sperimentale, che non veniva richiesto alcun comportamento tale da giustificare le stesse;
che il collaudo era avvenuto ancor prima che il DL AT conoscesse le caratteristiche del calcestruzzo.
Eccepisce, peraltro, che il ha redatto il collaudo il 21.4.2021; Parte_3 che in data 29 luglio 2021 gli era stata inviata pec di contestazione;
che questi aveva successivamente partecipato al sopralluogo e aveva avuto, nel giugno 2022, altra contestazione a mezzo pec;
che inoltre gli era stato notificato ATP in data 29.8.2022 e in data 27.9.2022 lo aveva trasmesso al broker informando la compagnia;
che sussisteva violazione dell'art. 1913 c.c., cui conseguivano le conseguenze di cui all'art. 1915 c.c.; che lo stesso, nel febbraio 2022, aveva rinegoziato la polizza attestando di non aver eseguito attività superiore a € 500.000 e di non essere a conoscenza di circostanze che possano dare origine a richiesta di risarcimento;
eccepisce, in ogni caso la sussistenza di franchigia e massimale.
Si costituiscono, altresì anche i chiamati e chiamati, entrambi, da CP_4 CP_5
e e il tecnico dalla sola società CP_2 Controparte_1 [...]
CP_12 di non essere stati parte dell'ATP e di avere avuto contezza dei risultati dell'elaborato solo all'esito della cimata nel presente giudizio;
che le conclusioni raggiunte in sede di ATP sono frutto della inesatta valutazione che il
CTU ha svolto relativamente alla loro attività;
pagina 20 di 32 che il CTU li aveva ritenuti responsabili, per il 15% ciascuno, nella loro qualità di società progettista e di progettista architettonico;
che il progetto elaborato, però, si limitava a definire la ripartizione degli spazie senza prescrizioni in ordine ai materiali da utilizzare.
Gli stessi, pur non presenti nel procedimento preventivo, non muovono rilievi al merito della consulenza, ma ritengono la stessa non condivisibile nella parte in cui quantifica l responsabilità in capo ai diversi soggetti coinvolti;
contestano quanto dedotto e rilevano di non aver mai elaborato alcun progetto architettonico;
l'ing. rileva di aver solo fornito gli elaborati grafici necessari per corredare a CP_5 richiesta da inoltrare alle autorità amministrative;
rilevano che il contratto è stato redatto sulla base di progetto redatto dal CP_2
Escludono pertanto la sussistenza di una loro responsabilità, dovendo la stessa imputarsi al solo quale progettista e direttore dei lavori. CP_2
In sede di prima udienza del 17.4.2024, venivano richiesti i termini ex art, 281 duodecies, mentre i convenuti chiedevano la trasformazione del rito in ordinario.
Circa le eccezioni svolte in punto conflitto di interessi parte ricorrente rileva, in Co udienza, che ha conferito l'incarico di appalto a Parte_2 che è conduttrice del contratto di locazione impianto ed è il soggetto che ha Parte_1 conferito l'incarico di progettazione esecutiva e strutturale e Dl nei confronti del CP_2 nonché il soggetto cui fa capo l'iter autorizzativo presso le autorità competenti.
Il giudice, in sede di prima udienza, emanava la seguente ordinanza:
“considerato preliminarmente che, con riferimento alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi avanzata dai convenuti e CP_2
che appare opportuno che le parti ricorrenti precisino il titolo in base al Parte_3 quale entrambe vengono a svolgere la propria domanda, posto che entrambe richiedono l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti e non è in contestazione che ha richiesto permesso per costruire ed ha conferito Parte_1 incarico a e mentre stipulava il contratto con CP_2 Parte_3 Parte_2
pagina 21 di 32 mentre sembra che la proprietà dei beni (capannone) faccia capo ad altra CP_1 società; che entrambe le società vengono a richiedere, solidalmente, la rifusione dei danni, mentre il danno può essere richiesto solo da chi lo ha effettivamente patito;
che il CTU ha riconosciuto una concorrente responsabilità del Gruppo IS, del quale sembra faccia parte ”; Parte_1 dava atto della complessità delle questioni dedotte e disponeva la trasformazione del rito in ordinario, con concessione dei termini per le memoriae ex art. 171 ter.
Le attrici, nella prima memoria, danno atto che il CTU in sede di ATP ha in più passaggi usato in modo contraddittorio e confuso il termine “committente”, ora facendolo coincidere con , ora con entrambe le attuali Attrici, ora con la società Parte_1
che, pur appartenendo al Gruppo FR IS, è centro di imputazione CP_4 giuridica del tutto autonomo e soggetto terzo rispetto alle committenti;
che le committenti, nell'ambito della commessa di cui è causa, sono entrambe le Attrici, che hanno correttamente promosso il presente giudizio, azionando titoli autonomi e concorrenti che legano ciascuna di esse ai professionisti coinvolti, da una parte, ed alla impresa appaltatrice;
che per tal motivo le loro legittimazioni si affiancano in modo adesivo e per nulla foriero di interessi confliggenti;
contestano la eccepita decadenza, e prescrizione.
Quanto alla legittimazione, rilevano che aveva concluso contratto di Parte_1 locazione con la IA , anch'essa appartenente al Gruppo IS, per CP_8
l'immobile di proprietà di questa da adibirsi ad esclusivo uso di stoccaggio;
che veniva concesso in locazione anche il terreno;
che otteneva provvedimento Parte_1 autorizzativo per l'ampliamento degli stoccaggi nonché autorizzazione alla realizzazione di un nuovo capannone;
che poiché la stessa non si occupa della attività di realizzazione delle opere coinvolgeva altre società del gruppo, incaricata di selezionare la appaltatrice, e RT e Parte_2
Pedrazzini limitatamente alla progettazione architettonica;
pagina 22 di 32 che incaricava invece il progettista esecutivo e e nominava, altresì, il Parte_1 CP_13 collaudatore Parte_3 che per tal motivo le attrici hanno una posizione processuale adesiva e per nulla confliggente, posto che entrambe si sono mosse nell'ottica di realizzazione di un'unica commessa.
Contesta la sussistenza di un suo profilo di responsabilità, eccepito ex art. 1227 cc., che la affermazione del CTU in ordine alla scelta del calcestruzzo costituisce mera ipotesi non suffragate da certezza;
che non ha competenza alcuna in materia di progettazione e costruzione. Parte_1
Quanto alla destinazione delle vasche, rilevano che con mail inviata a CL il 22.7.2022 venivano offerte le indicazioni relative alla tipologia di materiale destinato allo stoccaggio e la tipologia di trattamenti;
che la CL era in stretto rapporto con CP_2
Il giudice, con provvedimento del 27 agosto 2024, disponeva la riconvocazione del CTU nominato in sede i preventivi disponendo integrazione di quesito.
La consulenza veniva depositata il 6.3.2025; la causa veniva trattenuta successivamente in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
***
Dalle risultanze tutte del presente giudizio, emerge che: le attrici, e instano, congiuntamente, per il risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 connesso alla presenza, sui beni dalle stesse commissionati, di fessurazioni verificatisi all'interno delle celle di maturazione in cemento armato destinate al deposito e stoccaggio di materiali biologici.
Nella realizzazione di dette celle sono state coinvolte diverse figure professionali: la quale impresa appaltatrice nominata dalla società Controparte_1 Parte_2
l'ing. professionista incaricato da della progettazione strutturale- CP_2 Parte_1 esecutiva e della Direzione Lavori;
L'ing. quale professionista incaricato da del collaudo delle opere;
Parte_3 Parte_1
pagina 23 di 32 (società del Gruppo FR IS PA cui appartengono le medesime Attrici) CP_4 ed Ing. quali progettisti architettonici. CP_5
In giudizio è emerso, altresì, che i beni sono stati edificati su terreno di proprietà di altra società, non in giudizio, concesso in locazione ad . Parte_1
Debbono pertanto sottoporsi a disamina in via preliminare, sia il profilo attinente alla natura della azione promossa, non chiara nel ricorso introduttivo, sia quello connesso alla eventuale sussistenza di conflitto di interessi fra le due parti, attesa la richiesta declaratoria di inammissibilità del ricorso per la sussistenza del detto conflitto di interessi avanzata dai convenuti e CP_2 Parte_3
Fin dalla prima udienza, inoltre, questo giudice ha infatti rilevato come apparisse opportuno che le parti ricorrenti precisassero il titolo in base al quale entrambe vengono a svolgere la propria domanda, posto che entrambe richiedono l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti e, come rilevato, ognuna di loro ha interferito con differenti parti.
Ciò premesso, si va dato atto che l'istruttoria si è concretizzata nel richiamo del CTU già nominato in sede di accertamento preventivo, richiamo necessario anche per meglio comprendere i ruoli svolti dalle due società odierne attrici, di cui ai profili evidenziati in sede di prima udienza.
Va detto altresì che questo giudice, non solo in sede di prima udienza, 17.4.2024, ma anche nella successiva ordinanza del 29.4.2024, invitava le attrici a precisare il titolo in base al quale le stesse svolgono, congiuntamente, la propria domanda, posto che entrambe richiedono l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi contrattualmente, senza dare rilievi alle differenti posizioni dalle stesse assunte all'interno dei rapporti contrattuali intercorsi e soprattutto, senza considerare che ognun di loro ha stipulato differenti contratti, ivi compreso un contratto fra le stesse, emerso solo nel proseguo del giudizio.
La responsabilità contrattuale può essere fatta valere solo nei confronti del proprio interlocutore contrattuale;
mentre quindi può dolersi del comportamento dei due Parte_1 professionisti e solo può dolersi dell'operato di CP_2 Parte_3 Parte_2 [...]
CP_1
pagina 24 di 32 Non solo, emerge inoltre dagli atti la lacunosità delle allegazioni in punto danno, posto che questo deve essere riconducibile solo all'inadempimento delle condizioni contrattualmente assunte, ed essendo il danno riconducibile, di fatto alla ancata predisposizione e costruzione delle vasche di stoccaggio con caratteristiche tali da renderle idonee ad un particolare utilizzo (le vasche risultano infatti correttamente costruite ed utilizzato per contenere altri materiali), occorreva anche dare conto dell'inadmepimento ad una determinata clausola contrattuale che prevedeva la discussione e contrattualizzazione degli obblighi tutti.
Peraltro, quanto esaminato appare un vizio connesso alla indeterminatezza del ricorso introduttivo, che potrebbe comportare la nullità dello stesso.
Si deve però sottoporre a disamina la questione legata all'asserito e potenziale conflitto di interessi fra le due società ricorrenti, che appare pregiudiziale.
Si è detto che le due società hanno agito in giudizio, con il medesimo legale, ed instano, congiuntamente, per la rifusione del medesimo danno, senza operare al loro interno una qualche ripartizione.
L'arresto giurisprudenziale citato dalla difesa in proposito, è chiaro ed Parte_3 eloquente.
“Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di simultaneus processus, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (Cass., ord., 23/03/2018, n. 7363; Cass. 5/06/2013, n.
15884; Cass. 4/11/2005, n. 21350, v. anche Cass., ord., 25/09/2018, n. 22772) e che la situazione di conflitto di interessi, anche virtuale (valutabile cioè in astratto e ex ante), è causa della nullità di tutte le attività processuali svolte in contraddittorio (arg. ex
Cass., ord., 5/03/2021, n. 6247). Peraltro, in ogni caso, neppure risulta condivisibile il risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora tra due parti convenute in
pagina 25 di 32 giudizio vi sia contrasto di interessi, la loro difesa non può essere assunta dallo stesso legale, con la conseguenza che la parte, che abbia conferito per seconda la procura allo stesso procuratore nominato dall'altra deve ritenersi non costituita in giudizio (Cass.
28/09/1979, n. 5004; Cass. 19/03/1984, n. 1860; principio tralaticiamente ribadito con
Cass. 14/07/2015, n. 14634), in considerazione dell'impossibilità, da parte del medesimo procuratore e difensore, di svolgere contemporaneamente attività difensive per conto di soggetti, portatori di pretese collidenti (Cass. 21350/2015, già cit.) ed in particolare di svolgere allegazioni, richieste e deduzioni nei reciproci rapporti fra detti soggetti, a favore di taluno e contro altri (Cass. 10/05/2004, n. 8842) e tale situazione di conflitto deve ravvisarsi a prescindere da quale sia l'eventuale ordine temporale del conferimento delle procure.
Va pure ribadito che la violazione di tale limite intrinseco allo svolgimento di siffatte attività difensive, investendo il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, è rilevabile di ufficio e comporta
l'invalidità degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati (v. Cass. 21350/2015 e altri precedenti già cit., v. anche 8/04/1983, n. 2493)” (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
19262/2021, parte motiva)
La Corte afferma quindi la impossibilità che uno stesso legale venga a patrocinare parti con interessi in contrasto fra loro;
in tale ipotesi ritiene altresì, che il rilievo ben possa essere svolto d'ufficio e costituisce nullità insanabile, che si propaga all'intero giudizio.
La Suprema Corte ha recentemente precisato che le conseguenze derivanti dal conflitto di interessi sono insanabili:
“Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia
pagina 26 di 32 perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 1765/2023)
Sempre la Corte ha però precisato che la indagine in ordine alla sussistenza del conflitto di interessi debba essere valutata in concreto.
“In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26769 del 18/09/2023).
Deve pertanto darsi atto delle emergenze istruttorie e, in particolare, di quanto emerso dalla
CTU disposta nel corso del giudizio, di fatto ad integrazione e revisione, anche alla luce delle ulteriori parti presenti in giudizio e della documentazione tutta allegata, di quanto già affermato in sede di ATP.
Il nominato CTU, quanto ai rapporti fra le due ricorrenti, ha rilevato che:
“In virtù del Doc. 31 sopra richiamato il ruolo di committente è attribuibile unicamente a
Controparte_14 assume il ruolo di Contraente Generale o General Contractor alla luce
[...] dell'incarico specifico (estratto in Figura 1). (CTU, pag. 7).
In virtù del contratto intercorso il 17.9.2019, infatti, dà incarico ad Parte_1 Parte_2
nella sua (espressamente riconosciuta) qualità di società specializzata per la
[...] valorizzazione agronomica di scarti e rifiuti, di svolgere delle attività di fornitura e realizzazione della nuova area di stoccaggio, ivi inclusa la scelta e valutazione dell'azienda appaltatrice, mentre si è riservata il compito di attivarsi per la richiesta ed Parte_1 ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
Il CTU ha ritenuto che, in virtù di detto accordo di collaborazione, abbia Parte_2 assunto il ruolo di General Contractor o Contraente Generale (pag. 21 CTU).
pagina 27 di 32 In ordine alla individuazione delle responsabilità, il CTU, che in sede di accertamento aveva ripartito le stesse secondo le seguenti percentuali:
“15% + 15% Ing. (parte architettonica) + 20 % CP_4 CP_5 Parte_1
(committente) (tutti e tre soggetti riconducibili al Gruppo FR IS PA);
20% Ing. (progettista strutturale e DL) + 20% CL (Impresa appaltatrice) + 10% CP_2
Ing. (Collaudatore)” ha sottoposto a nuova disamina le singole posizioni ed Parte_3 ha affermato quanto segue:
“I vizi lamentati dal Committente potevano essere prevenuti in fase Parte_1 progettuale/esecutiva adottando accorgimenti di protezione delle strutture con l'aggiunta di additivi o finiture superficiali impermeabilizzanti.
Il fattore rilevante dell'impermeabilizzazione nello specifico contesto si riscontra nella segnalazione prodotta da parte attrice in data 09/01/2025 attraverso il proprio CTP. Tale requisito, insieme alla progettazione a fessurazione zero, non è stato richiesto né allo strutturista ing. né, per quanto noto, all'Impresa Esecutrice CP_2 Controparte_1
[...]
Nel contesto specifico, il Committente si è affidato ad come General Parte_2
Contractor, anche in virtù dell'esperienza maturata nella realizzazione della struttura analoga commissionata a nel Gennaio 2019 presso l'azienda Parte_6
Ecotrass/Agrorisorse in Mortara (PV), come si desume nel contratto e nel computo metrico estimativo riportati in Allegato 15 dell'EATP.
In virtù del ruolo assunto, ed in virtù delle disposizioni dell'art.194 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 le principali responsabilità in merito agli errori di progettazione, esecuzione e scelta dei materiali ricadono su Parte_2
Gli altri soggetti intervenuti hanno delle co-responsabilità come esposto sopra in quanto:
• Il Committente, Parte_1
o non ha definito tutti i requisiti necessari previsti dal Documento Preliminare alla
Progettazione.
pagina 28 di 32 o nel processo di realizzazione dell'intervento edilizio non ha rispettato le indicazioni della norma UNI 10722-2 riportate nello schema di Figura 3 estratto dalla norma stessa e dagli schemi delle Appendici A e B della UNI 10722-3.
o sta tutt'oggi esercendo il capannone per le attività per cui l'aveva commissionato
• Il General Contractor, Parte_2
o non ha verificato che i requisiti prestazionali utili alla committenza fossero rispettati in tutte le fasi del progetto.
o non ha predisposto, o comunque verificato, il progetto esecutivo complessivo dell'opera.
o non procedeva con l'adeguamento del progetto, pur consapevole della scelta di adottare strutture prefabbricate in sostituzione delle strutture in opera, come richiesto dal Committente alla Provincia di Pavia il 10/07/2020 ed Parte_1 autorizzato il 01/09/2020
o ha approvato le soluzioni proposte dall'Impresa Esecutrice, e dal Controparte_1 progettista esecutivo delle strutture in opera (vasche) senza verificare la rispondenza con i requisiti prestazionali necessari al committente.
o non esprimeva riserve sul progetto esecutivo sia in fase preliminare che definitiva
o non definiva il capitolato speciale tecnico o il capitolato prestazionale da condividere con l'Impresa Esecutrice, o non ha concordato con Controparte_1
l'Impresa Esecutrice l'utilizzo di materiali impermeabilizzanti idonei a prevenire la fuoriuscita del materiale stoccato nelle vasche dai canali presenti in corrispondenza delle fessurazioni createsi.
o non individuava la specifica figura del Direttore Lavori dell'opera demandando solo parzialmente tali compiti all'ing. per le strutture gettate in opera (vasche), all'ing. CP_2
per la componente architettonica ed all'ing. IS per la copertura CP_5 prefabbricata.
o nel processo di realizzazione dell'intervento edilizio non ha rispettato le indicazioni della norma UNI 10722-2 riportate nello schema di Figura 3 estratto dalla norma stessa e dagli schemi delle Appendici A e B della UNI 10722-3.
pagina 29 di 32 o pur supervisionando l'esecuzione dei lavori, non ha garantito che l'esecuzione del progetto fosse in grado di soddisfare le richieste della committenza.
• La società di progettazione, nella valutazione delle modifiche Controparte_4 apportate al progetto nel luglio 2020 non ha valutato l'impatto strutturale di tali scelte.
• Il Progettista e Direttore Lavori Architettonico, ing. Controparte_5
o non svolgeva l'incarico di Direttore Lavori dell'opera in quanto non specificamente edotto dal General Contractor.
o nella valutazione delle modifiche apportate al progetto nel luglio 2020 non ha valutato l'impatto strutturale di tali scelte.
• Il Progettista e Direttore Lavori delle Strutture in opera (vasche), ing. CP_2
o ha condiviso con il General Contractor e l'impresa esecutrice le valutazioni progettuali preliminari su cui sviluppare il progetto esecutivo.
o non progettava a “fessurazione 0” le pareti in opera in quanto il General Contractor, né la committenza, avevano definito un capitolato prestazionale dell'opera.
o non ha previsto la realizzazione di giunti di dilatazione per minimizzare gli effetti derivanti dalle dilatazioni termiche, dal ritiro del calcestruzzo e per compensare movimenti strutturali dovuti a carichi dinamici.
o non riscontrava le criticità emerse nella relazione dell'ing. Per_3
• l'Impresa Esecutrice, Controparte_1
o ha condiviso con il General Contractor i materiali da impiegare nella realizzazione dell'opera.
o non ha previsto la realizzazione di giunti di dilatazione per minimizzare gli effetti derivanti dalle dilatazioni termiche, dal ritiro del calcestruzzo e per compensare movimenti strutturali dovuti a carichi dinamici.
o non esprimeva riserve sul progetto esecutivo sia in fase preliminare che definitiva.
o non ha completato la realizzazione del piazzale perimetrale al capannone non realizzando il passaggio di 2,5 di larghezza lungo i lati Nord ed Est previsti nel progetto
Architettonico presentato alla Provincia di Pavia nel Novembre 2020.
pagina 30 di 32 • il Collaudatore, Ing. non riscontrava le criticità emerse nella Parte_3 relazione dell'ing. (CTU, pagine 28 e 29). Per_3
Alla luce di dette conclusioni, ritiene il giudicante di condividere la preliminare eccezione svolta dai convenuti e in relazione alla posizione delle ricorrenti. CP_2 Parte_3
Fra le due attrici, come rilevato, è intercorso il primo contratto, volto alla nomina della come General Contractor;
il danno relativo alla realizzazione, pur Parte_2 correttamente eseguita, di vasche non idonee all'uso è da imputare, come affermato dal
CTU, per la maggior parte, alla stessa attrice appare pertanto evidente il Parte_2 conflitto di interessi, in concreto, esistente fra le stesse, posto che era legittimata Parte_1
a richiedere a questa i danni (pur dandosi atto che dalla lettura dell'atto di incarico doc. 31 non emerge esborso alcuno a carico di in favore di per detta Parte_1 Parte_2 attività).
Il conflitto di interessi emergente nel primo atto introduttivo del giudizio rende quindi nulla tutta la attività processuale svolta.
La nullità del ricorso introduttivo viene a coinvolgere anche la domanda svolta in via riconvenzionale dalla e volta a richiedere la condanna di al Controparte_1 Parte_2 pagamento del corrispettivo di € 45.856,61, oltre interessi di mora;
trattandosi di riconvenzionale, infatti, la stessa trova il proprio supporto nella validità dell'atto introduttivo;
la caducazione di questo, caduca, ad avviso del giudicante, anche la domanda, la quale potrà esser svolta autonomamente dalla parte anche in via monitoria o in altro modo, ma sempre in altro giudizio, trattandosi di caducazione per inammissibilità del ricorso principale e non già di reiezione nel merito (la domanda, infatti, non viene nel presente giudizio in alcun modo esaminata).
Quanto alle spese di giudizio, le ricorrenti vengono condannate alla rifusione delle spese in favore dei soggetti da loro convenute e degli assicuratori chiamati in manleva;
le spese di pagina 31 di 32 CTU rimangono a carico delle ricorrenti;
le stesse sono chiamate a rifondere le spese di
CTP di parte convenuta e chiamata, nei limiti di quanto liquidato in favore del CTU.
Quanto alle spese dei chiamati e che sembra abbiano svolto la CP_4 CP_5 richiesta di rifusione delle spese solo nei confronti dei chiamanti, le spese rimangono compensate.
Le spese si liquidano come da dispositivo e vengono liquidate, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, ai valori medi e tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso fino a € 520.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 20.11.2023 e depositato congiuntamente da ed atteso il conflitto di interessi Parte_2 Parte_1 sussistente tra le medesime ricorrenti;
per l'effetto, estingue il giudizio;
dichiara inammissibile, conseguentemente, la domanda riconvenzionale svolta da
[...]
per assenza di domanda principale. CP_1
Condanna altresì le ricorrenti ed a rimborsare alle Parte_2 Parte_1 parti convenute e chiamate CP_2 Controparte_1 Parte_3 [...]
Lloyd's Insurance s.a. le spese di lite, che si liquidano in € 22.00,00 per CP_6 compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, per ciascuna delle dette parti.
Compensa le spese fra i chiamanti e i chiamati e CP_4 CP_5
Pone le spese di CTU a carico definitivo delle ricorrenti;
condanna le ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese di CTP.
Pavia, 12 dicembre 2025
Il Giudice
ON CA
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