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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
2180 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2180 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLIMPOPOLI in data 13/06/2004 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a FORLIMPOPOLI (FC) in [...] Controparte_2
14/02/1979, - ; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. VOCE ESTER e dall' avv.
GUCCINI ALESSIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 16/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 28/01/2021 (cron. 1580/2021);
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è stato posto n condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio celebrato in
FORLIMPOPOLI in data 13/06/2004 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a FORLIMPOPOLI (FC) in [...] Controparte_2
14/02/1979, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLIMPOPOLI al N.
10 P. 2 S. A Anno 2004; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
16/10/2024, che integralmente si riportano:
2 1) i figli, e , gemelli, ormai maggiorenni, rimarranno a vivere Pt_1 Per_1
nella casa familiare sita in Forlimpopoli Via Aurelio Saffi n. 42, distinta al catasto fabbricati Comune di Forlì F. n. 19 particella n. 148 sub 8 piano 2 di proprietà di
) e ( ), che Parte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
viene loro assegnata;
2) quindi, il sig. verserà alla madre a titolo di contributo al CP_1
mantenimento per il figlio , non ancora autosufficiente, la somma mensile di Per_1
euro 200,00 ogni 15 del mese e con adeguamento annuale agli indici di rivalutazione monetaria;
3) le spese straordinarie relative al figlio , come da protocollo d'intesa Per_1
attualmente vigente del Tribunale di Forlì, vengano ripartite al 50%, includendovi - in deroga - il vestiario anche sportivo che verrà concordato tra le parti e la cui spesa verrà quindi ripartita alla stessa percentuale fra i genitori;
4) la madre e il padre si alterneranno la permanenza della casa familiare con piano di due settimane ciascuno (con entrata in casa dell'uno alla domenica sera e la sua stessa uscita alla domenica sera della successiva /seconda settimana);
5) le seguenti spese relative alle utenze della suddetta casa familiare casa e quindi bollette di gas, wi-fe, luce, acqua, immondizia e assicurazione dello stabile saranno ripartite al 50% fra i genitori, i quali si onereranno delle reciproche partite mostrando il conto;
6) i genitori provvederanno personalmente alle pulizie di casa nella quindicina in cui vi alloggeranno;
7) continuerà a percepire l'assegno unico per il figlio e a Controparte_2 Per_1
godere del 100% in dichiarazione dei redditi del carico del figlio medesimo;
8) i mobili presenti nella casa coniugale - ad eccezione dei quadri di , CP_4
come già scritto in separazione, sono di esclusiva proprietà della sig.ra
[...]
e resteranno nell'immobile fino alla volontà della stessa di eventualmente CP_2
3 prelevarli o diversamente lasciarli ai figli. In tal senso il sig. rinuncia, fin da CP_1
ora, ad ogni pretesa;
9) i coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti economicamente e non prevedono alcun assegno divorzile;
10) ogni parte provvederà al pagamento del proprio legale con esonero della solidarietà.
PRENDE ATTO
Che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLIMPOPOLI per quanto di competenza.
Forlì, 11/02/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – ordinanza comunicata in data
6.2.2025
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2180 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLIMPOPOLI in data 13/06/2004 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a FORLIMPOPOLI (FC) in [...] Controparte_2
14/02/1979, - ; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. VOCE ESTER e dall' avv.
GUCCINI ALESSIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 16/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 28/01/2021 (cron. 1580/2021);
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è stato posto n condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio celebrato in
FORLIMPOPOLI in data 13/06/2004 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a FORLIMPOPOLI (FC) in [...] Controparte_2
14/02/1979, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLIMPOPOLI al N.
10 P. 2 S. A Anno 2004; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
16/10/2024, che integralmente si riportano:
2 1) i figli, e , gemelli, ormai maggiorenni, rimarranno a vivere Pt_1 Per_1
nella casa familiare sita in Forlimpopoli Via Aurelio Saffi n. 42, distinta al catasto fabbricati Comune di Forlì F. n. 19 particella n. 148 sub 8 piano 2 di proprietà di
) e ( ), che Parte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
viene loro assegnata;
2) quindi, il sig. verserà alla madre a titolo di contributo al CP_1
mantenimento per il figlio , non ancora autosufficiente, la somma mensile di Per_1
euro 200,00 ogni 15 del mese e con adeguamento annuale agli indici di rivalutazione monetaria;
3) le spese straordinarie relative al figlio , come da protocollo d'intesa Per_1
attualmente vigente del Tribunale di Forlì, vengano ripartite al 50%, includendovi - in deroga - il vestiario anche sportivo che verrà concordato tra le parti e la cui spesa verrà quindi ripartita alla stessa percentuale fra i genitori;
4) la madre e il padre si alterneranno la permanenza della casa familiare con piano di due settimane ciascuno (con entrata in casa dell'uno alla domenica sera e la sua stessa uscita alla domenica sera della successiva /seconda settimana);
5) le seguenti spese relative alle utenze della suddetta casa familiare casa e quindi bollette di gas, wi-fe, luce, acqua, immondizia e assicurazione dello stabile saranno ripartite al 50% fra i genitori, i quali si onereranno delle reciproche partite mostrando il conto;
6) i genitori provvederanno personalmente alle pulizie di casa nella quindicina in cui vi alloggeranno;
7) continuerà a percepire l'assegno unico per il figlio e a Controparte_2 Per_1
godere del 100% in dichiarazione dei redditi del carico del figlio medesimo;
8) i mobili presenti nella casa coniugale - ad eccezione dei quadri di , CP_4
come già scritto in separazione, sono di esclusiva proprietà della sig.ra
[...]
e resteranno nell'immobile fino alla volontà della stessa di eventualmente CP_2
3 prelevarli o diversamente lasciarli ai figli. In tal senso il sig. rinuncia, fin da CP_1
ora, ad ogni pretesa;
9) i coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti economicamente e non prevedono alcun assegno divorzile;
10) ogni parte provvederà al pagamento del proprio legale con esonero della solidarietà.
PRENDE ATTO
Che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLIMPOPOLI per quanto di competenza.
Forlì, 11/02/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – ordinanza comunicata in data
6.2.2025