Art. 3. (Stranieri) 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. (Omissis).
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo stramero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell' art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituito dall' art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , o nell' art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall' art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
3-16 (omissis).».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. (Omissis).
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo stramero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell' art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituito dall' art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , o nell' art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall' art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
3-16 (omissis).».