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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da:
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (CF 05060480968), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. MARCO UBEZIO e dall'Vvv. DEGANI LUCA ENRICO Ricorrente contro
COMUNE DI CANEGRATE (CF 00835500158), in persona del Sindaco, difeso dall'Avv. DAMIANI
LAURA MARIA
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO (CF 01401970155), in persona del Sindaco, difeso dall'Avv. DAMIANI LAURA MARIA
Resistenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, per le causali ed i titoli esposti in narrativa, in fatto ed in diritto: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, gli oneri di collocamento in comunità diurna a far data dal 24.10.2022 delle minori IA e IA NT integralmente a carico del Comune di Canegrate e del Comune di San Giorgio su Legnano in parti uguali, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA “AZIENDA SOCIALE” a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare il Comune di Canegrate e il Comune di San Giorgio su Legnano, in solido fra loro, a restituire, per le causali di cui in narrativa, ad Azienda Sociale la somma di complessiva di €. 44.100,00, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda, e sino al soddisfo.
con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta
Voglia l'On.le Tribunale adito così giudicare: Nel merito:
In via principale:
pagina 1 di 4 - rigettare tutte le domande formulate dall'Azienda Sociale, perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni spiegate in narrativa.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate dalla ricorrente, ridurre e limitare, per le ragioni spiegate in narrativa, il pagamento preteso dall'Azienda Sociale alle somme effettivamente dovute e nell'importo che risulterà di giustizia. In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. l'Azienda Speciale per i Servizi alla Persona chiedeva la condanna dei Comuni di Canegrate e di San Giorgio su Legnano al rimborso, ciascuno per la quota di un mezzo, delle spese sostenute per il collocamento in comunità diurna delle minori IA e IA NT a far data dal 24.10.2022.
Esponeva l'Azienda ricorrente che le minori, figlie di AN RO e NT ND, erano state affidate, in forza del decreto del Tribunale dei Minori di Milano in data 28.7.2020 (in procedimento promosso dal
P.M. ex art. 330 c.c.), al Comune di Canegrate, ove la madre aveva all'epoca la propria residenza (mentre il padre risultava residente in [...]di San Giorgio su Legnano). Il Comune affidatario, per il tramite dei competenti servizi di settore, aveva quindi disposto il collocamento delle minori in comunità diurna presso il centro diurno “Il Cerchio Magico” di Parabiago, con attivazione del servizio educativo minori e di spazio neutro per le visite con il padre.
Nel corso del 2022 entrambi i genitori trasferivano la propria residenza: la madre in Comune di Buscate (con decorrenza dal 29.6.2022) e il padre in Comune di Cerro Maggiore. Trovandosi il Comune di Buscate nell'ambito della sua competenza territoriale, l'Azienda ricorrente prendeva in carico le minori e ne attuava l'inserimento nella Comunità diurna “La Locomotiva” di Castano Primo, sostenendo un esborso mensile di
€ 1.560,00 (il costo della retta della Comunità).
Deduceva, quindi, la ricorrente, che in base alla disciplina legislativa vigente, nazionale e regionale, il sostenimento delle spese relative all'affido e al collocamento delle minori doveva essere posto a carico del comune di residenza dei genitori al momento dell'inizio della prestazione disposta dall'Autorità giudiziaria e, dunque, a carico dei due Comuni convenuti per quote uguali.
La ricorrente concludeva chiedendo il rimborso delle spese sostenute per le minori dall'ottobre 2022 al
31.12.2023, per l'ammontare di € 44.100,00 oltre iva.
Si costituivano in giudizio entrambi i Comuni resistenti con distinte comparse nelle quali svolgevano analoghi motivi e conclusioni, ritenendo infondata la domanda avversaria in quanto la disciplina vigente, a loro dire, prevedeva in realtà l'imputazione delle spese secondo il criterio della residenza attuale dei genitori, dovendosi tenere conto dei mutamenti della residenza medesima intervenuti successivamente al provvedimento giudiziario che aveva disposto l'affido.
Gli Enti resistenti concludevano chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
***
La controversia verte sull'individuazione dei Comuni tenuti a sopportare i costi della fruizione, da parte di minori, di servizi sociali ed educativi in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, nell'ipotesi di successivi mutamenti della residenza dei genitori.
L'Azienda ricorrente sostiene debba applicarsi il criterio della residenza dei genitori al momento dell'adozione del provvedimento giudiziario che ha disposto o regolato l'affidamento, laddove i Comuni resistenti ritengono che il Comune di residenza attuale dei genitori sia quello che, di volta in volta, deve essere chiamato a rispondere dei costi in questione.
pagina 2 di 4 Non soccorre il criterio indicato dalla L. n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), all'art. 6, 4° comma, laddove stabilisce che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Tale criterio, infatti, è dettato esclusivamente con riguardo alle prestazioni consistenti nel “ricovero stabile presso strutture residenziali”, cui non può certo ricondursi la frequentazione del centro diurno cui i minori accedono non già per finalità di “ricovero” (ovvero di fruizione di servizi di cura della persona in condizioni di infermità o fragilità) ma per finalità educative e di supporto o sostituzione di figure genitoriali ritenute, in tutto o in parte, inadeguate o in difficoltà oggettiva.
Devono quindi esaminarsi le disposizioni attuative dettate dalla legislazione regionale richiamata da entrambe le parti.
L'art. 4, 3° comma, L.Reg. n. 34/2004 (Politiche regionali per i minori), prevede che “Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento, ovvero dal comune di dimora, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia. Qualora alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria un genitore risulti cancellato per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e successivamente non iscritto all'anagrafe della popolazione residente di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica. Nel caso in cui alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria risulti nominato un tutore, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina del tutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà alla medesima data, residenti in comuni diversi, a carico di entrambi i comuni in parti uguali. Nel caso di genitori residenti in comuni diversi, qualora uno di essi muoia o decada dalla potestà dopo l'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'inserimento in struttura residenziale o l'affidamento familiare del minore, gli oneri sono interamente a carico del comune nel quale il genitore che mantiene la titolarità della potestà risiedeva alla data di adozione del provvedimento”.
Il successivo comma 3 bis previsa che “Per oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali s'intendono quelli relativi a tutte le prestazioni sociali che si rendano necessarie nel corso dell'affidamento familiare o della permanenza nella struttura”.
Tali previsioni non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto dettate con riguardo a tipologia di prestazioni sociali diverse da quelle in concreto fruite dai minori e oggetto del presente giudizio. Ed infatti, la frequenza di centro diurno non è sussumibile nella nozione di “affidamento familiare” o di “ospitalità in strutture residenziali”, le quali si caratterizzano e restano accomunate da una permanenza non solo diurna del minore e da uno spostamento della residenza di questo presso la famiglia/ente affidatari ovvero la struttura residenziale ospitante.
Vanno quindi esaminate le disposizioni di cui all'art. 8, l. Reg. Lombardia n. 3/2008. Il comma 7 stabilisce che “Gli oneri relativi alle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale per le prestazioni sociosanitarie sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione,
pagina 3 di 4 cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica”. Il successivo comma 7 bis dispone quindi che “Per i minori la residenza o la dimora di riferimento ai fini dell'imputazione degli oneri di cui al comma 7 è quella del genitore o dei genitori titolari della relativa potestà. Nel caso in cui la potestà sia esercitata da un tutore, gli oneri sono a carico del comune in cui il genitore o i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedono. Nel caso in cui i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedano in comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i comuni in parti uguali”. Infine, il comma
9 stabilisce che “In caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso”.
Le disposizioni applicabili al caso di specie sono quelle di cui al succitato comma 7, destinate a regolare la distribuzione degli oneri economici dei servizi diversi da quelli residenziali.
Alla luce della sua formulazione letterale, la norma esaminata deve essere interpretata nel senso che essa differenzia il criterio di distribuzione degli oneri economici per il caso di soggetti regolarmente residenti e di soggetti non iscritti all'anagrafe dei residenti in comuni della Lombardia. Per questi ultimi vi è l'adozione del criterio della dimora ma, solo per essi, tale criterio di collegamento va riferito al momento dell'inizio della prestazione per la ragione che la mancata iscrizione all'anagrafe renderebbe difficile applicare una regola di ambulatorietà degli obblighi di mantenimento delle spese in relazione al mutamento della dimora medesima, elemento fattuale – questo – non cristallizzato – come invece la residenza – in un registro pubblico governato da precise regole che rendono tendenzialmente sempre accertabile il collegamento del soggetto con un dato ambito territoriale. Diversamente, ne deriverebbero l'incertezza nella determinazione della dimora e le conseguenti difficoltà organizzative e finanziarie, potenzialmente incidenti sulla continuità dell'erogazione dei servizi, di primaria importanza per la tutela dei diritti costituzionali della persona (art. 2 Cost.).
L'agevole rintracciabilità della residenza anagrafica dei soggetti beneficiari dei servizi, dunque, giustifica l'adozione di un criterio temporale diverso, legato alla residenza di volta in volta mutata nel corso dell'erogazione della prestazione, in quanto agevolmente risultante dall'anagrafe.
Riconosciuta l'applicabilità di tale criterio, emerge l'infondatezza della domanda di rimborso avanzata dall'Azienda ricorrente, essendo la stessa tenuta a sostenere i costi dei servizi in quanto preposta alla loro erogazione nel territorio del Comune di Buscate, ove ha la residenza la madre delle minori (salva l'eventuale compartecipazione del diverso Comune di residenza del padre).
Le spese devono essere interamente compensate stante l'emersa incertezza applicativa della normativa richiamata e l'assenza di precedenti specifici in ambito regionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da:
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (CF 05060480968), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. MARCO UBEZIO e dall'Vvv. DEGANI LUCA ENRICO Ricorrente contro
COMUNE DI CANEGRATE (CF 00835500158), in persona del Sindaco, difeso dall'Avv. DAMIANI
LAURA MARIA
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO (CF 01401970155), in persona del Sindaco, difeso dall'Avv. DAMIANI LAURA MARIA
Resistenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, per le causali ed i titoli esposti in narrativa, in fatto ed in diritto: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, gli oneri di collocamento in comunità diurna a far data dal 24.10.2022 delle minori IA e IA NT integralmente a carico del Comune di Canegrate e del Comune di San Giorgio su Legnano in parti uguali, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA “AZIENDA SOCIALE” a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare il Comune di Canegrate e il Comune di San Giorgio su Legnano, in solido fra loro, a restituire, per le causali di cui in narrativa, ad Azienda Sociale la somma di complessiva di €. 44.100,00, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda, e sino al soddisfo.
con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta
Voglia l'On.le Tribunale adito così giudicare: Nel merito:
In via principale:
pagina 1 di 4 - rigettare tutte le domande formulate dall'Azienda Sociale, perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni spiegate in narrativa.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate dalla ricorrente, ridurre e limitare, per le ragioni spiegate in narrativa, il pagamento preteso dall'Azienda Sociale alle somme effettivamente dovute e nell'importo che risulterà di giustizia. In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. l'Azienda Speciale per i Servizi alla Persona chiedeva la condanna dei Comuni di Canegrate e di San Giorgio su Legnano al rimborso, ciascuno per la quota di un mezzo, delle spese sostenute per il collocamento in comunità diurna delle minori IA e IA NT a far data dal 24.10.2022.
Esponeva l'Azienda ricorrente che le minori, figlie di AN RO e NT ND, erano state affidate, in forza del decreto del Tribunale dei Minori di Milano in data 28.7.2020 (in procedimento promosso dal
P.M. ex art. 330 c.c.), al Comune di Canegrate, ove la madre aveva all'epoca la propria residenza (mentre il padre risultava residente in [...]di San Giorgio su Legnano). Il Comune affidatario, per il tramite dei competenti servizi di settore, aveva quindi disposto il collocamento delle minori in comunità diurna presso il centro diurno “Il Cerchio Magico” di Parabiago, con attivazione del servizio educativo minori e di spazio neutro per le visite con il padre.
Nel corso del 2022 entrambi i genitori trasferivano la propria residenza: la madre in Comune di Buscate (con decorrenza dal 29.6.2022) e il padre in Comune di Cerro Maggiore. Trovandosi il Comune di Buscate nell'ambito della sua competenza territoriale, l'Azienda ricorrente prendeva in carico le minori e ne attuava l'inserimento nella Comunità diurna “La Locomotiva” di Castano Primo, sostenendo un esborso mensile di
€ 1.560,00 (il costo della retta della Comunità).
Deduceva, quindi, la ricorrente, che in base alla disciplina legislativa vigente, nazionale e regionale, il sostenimento delle spese relative all'affido e al collocamento delle minori doveva essere posto a carico del comune di residenza dei genitori al momento dell'inizio della prestazione disposta dall'Autorità giudiziaria e, dunque, a carico dei due Comuni convenuti per quote uguali.
La ricorrente concludeva chiedendo il rimborso delle spese sostenute per le minori dall'ottobre 2022 al
31.12.2023, per l'ammontare di € 44.100,00 oltre iva.
Si costituivano in giudizio entrambi i Comuni resistenti con distinte comparse nelle quali svolgevano analoghi motivi e conclusioni, ritenendo infondata la domanda avversaria in quanto la disciplina vigente, a loro dire, prevedeva in realtà l'imputazione delle spese secondo il criterio della residenza attuale dei genitori, dovendosi tenere conto dei mutamenti della residenza medesima intervenuti successivamente al provvedimento giudiziario che aveva disposto l'affido.
Gli Enti resistenti concludevano chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
***
La controversia verte sull'individuazione dei Comuni tenuti a sopportare i costi della fruizione, da parte di minori, di servizi sociali ed educativi in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, nell'ipotesi di successivi mutamenti della residenza dei genitori.
L'Azienda ricorrente sostiene debba applicarsi il criterio della residenza dei genitori al momento dell'adozione del provvedimento giudiziario che ha disposto o regolato l'affidamento, laddove i Comuni resistenti ritengono che il Comune di residenza attuale dei genitori sia quello che, di volta in volta, deve essere chiamato a rispondere dei costi in questione.
pagina 2 di 4 Non soccorre il criterio indicato dalla L. n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), all'art. 6, 4° comma, laddove stabilisce che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Tale criterio, infatti, è dettato esclusivamente con riguardo alle prestazioni consistenti nel “ricovero stabile presso strutture residenziali”, cui non può certo ricondursi la frequentazione del centro diurno cui i minori accedono non già per finalità di “ricovero” (ovvero di fruizione di servizi di cura della persona in condizioni di infermità o fragilità) ma per finalità educative e di supporto o sostituzione di figure genitoriali ritenute, in tutto o in parte, inadeguate o in difficoltà oggettiva.
Devono quindi esaminarsi le disposizioni attuative dettate dalla legislazione regionale richiamata da entrambe le parti.
L'art. 4, 3° comma, L.Reg. n. 34/2004 (Politiche regionali per i minori), prevede che “Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento, ovvero dal comune di dimora, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia. Qualora alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria un genitore risulti cancellato per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e successivamente non iscritto all'anagrafe della popolazione residente di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica. Nel caso in cui alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria risulti nominato un tutore, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina del tutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà alla medesima data, residenti in comuni diversi, a carico di entrambi i comuni in parti uguali. Nel caso di genitori residenti in comuni diversi, qualora uno di essi muoia o decada dalla potestà dopo l'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'inserimento in struttura residenziale o l'affidamento familiare del minore, gli oneri sono interamente a carico del comune nel quale il genitore che mantiene la titolarità della potestà risiedeva alla data di adozione del provvedimento”.
Il successivo comma 3 bis previsa che “Per oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali s'intendono quelli relativi a tutte le prestazioni sociali che si rendano necessarie nel corso dell'affidamento familiare o della permanenza nella struttura”.
Tali previsioni non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto dettate con riguardo a tipologia di prestazioni sociali diverse da quelle in concreto fruite dai minori e oggetto del presente giudizio. Ed infatti, la frequenza di centro diurno non è sussumibile nella nozione di “affidamento familiare” o di “ospitalità in strutture residenziali”, le quali si caratterizzano e restano accomunate da una permanenza non solo diurna del minore e da uno spostamento della residenza di questo presso la famiglia/ente affidatari ovvero la struttura residenziale ospitante.
Vanno quindi esaminate le disposizioni di cui all'art. 8, l. Reg. Lombardia n. 3/2008. Il comma 7 stabilisce che “Gli oneri relativi alle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale per le prestazioni sociosanitarie sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione,
pagina 3 di 4 cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica”. Il successivo comma 7 bis dispone quindi che “Per i minori la residenza o la dimora di riferimento ai fini dell'imputazione degli oneri di cui al comma 7 è quella del genitore o dei genitori titolari della relativa potestà. Nel caso in cui la potestà sia esercitata da un tutore, gli oneri sono a carico del comune in cui il genitore o i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedono. Nel caso in cui i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedano in comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i comuni in parti uguali”. Infine, il comma
9 stabilisce che “In caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso”.
Le disposizioni applicabili al caso di specie sono quelle di cui al succitato comma 7, destinate a regolare la distribuzione degli oneri economici dei servizi diversi da quelli residenziali.
Alla luce della sua formulazione letterale, la norma esaminata deve essere interpretata nel senso che essa differenzia il criterio di distribuzione degli oneri economici per il caso di soggetti regolarmente residenti e di soggetti non iscritti all'anagrafe dei residenti in comuni della Lombardia. Per questi ultimi vi è l'adozione del criterio della dimora ma, solo per essi, tale criterio di collegamento va riferito al momento dell'inizio della prestazione per la ragione che la mancata iscrizione all'anagrafe renderebbe difficile applicare una regola di ambulatorietà degli obblighi di mantenimento delle spese in relazione al mutamento della dimora medesima, elemento fattuale – questo – non cristallizzato – come invece la residenza – in un registro pubblico governato da precise regole che rendono tendenzialmente sempre accertabile il collegamento del soggetto con un dato ambito territoriale. Diversamente, ne deriverebbero l'incertezza nella determinazione della dimora e le conseguenti difficoltà organizzative e finanziarie, potenzialmente incidenti sulla continuità dell'erogazione dei servizi, di primaria importanza per la tutela dei diritti costituzionali della persona (art. 2 Cost.).
L'agevole rintracciabilità della residenza anagrafica dei soggetti beneficiari dei servizi, dunque, giustifica l'adozione di un criterio temporale diverso, legato alla residenza di volta in volta mutata nel corso dell'erogazione della prestazione, in quanto agevolmente risultante dall'anagrafe.
Riconosciuta l'applicabilità di tale criterio, emerge l'infondatezza della domanda di rimborso avanzata dall'Azienda ricorrente, essendo la stessa tenuta a sostenere i costi dei servizi in quanto preposta alla loro erogazione nel territorio del Comune di Buscate, ove ha la residenza la madre delle minori (salva l'eventuale compartecipazione del diverso Comune di residenza del padre).
Le spese devono essere interamente compensate stante l'emersa incertezza applicativa della normativa richiamata e l'assenza di precedenti specifici in ambito regionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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