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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8079 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8019/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Armando Cimmino, presso il cui studio in Arzano (NA) alla Via Pecchia n. 90 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, Parte_1 proponeva, con atto di citazione, opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 42041450/2019, dell'importo di € 112,61, notificatale dal in data 24/07/2019, avente ad oggetto il mancato Controparte_1 pagamento di canoni idrici in favore del medesimo Ente creditore.
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della intimazione impugnata per maturata prescrizione quinquennale della pretesa creditoria ivi riportata, concludendo con la richiesta di accoglimento della domanda e vittoria delle spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 8246/2024, emessa in data 18/03/2024 e pubblicata in data 20/03/2024, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva nel merito la domanda annullando l'intimazione di pagamento n. 42041450/2019, e condannava il al pagamento del Controparte_1 solo contributo unificato pari ad euro 43,00, in favore dell'opponente, compensando integralmente le spese di lite fra le parti.
1 La ha proposto appello unicamente avverso la parte del
P.Q.M.
in cui il giudice Parte_1 di prime cure così provvedeva: “compensa integralmente le spese di lite fra le parti” mediante tale motivazione: “alla luce della pronunzia fondata su orientamento giurisprudenziale”, oltre ad eccepire che il giudice di prime cure ometteva di disporre la distrazione del C.U., pari ad € 43,00, in favore dell'Avv. Armando Cimmino quale difensore antistatario, come espressamente richiesto nella domanda di opposizione, concludendo per la condanna di parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore anticipatario.
In particolare, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata esclusivamente in ordine al governo delle spese di lite per violazione e falsa applicazione del principio di diritto prescritto dall'art. 92, co. 2 c.p.c. laddove il giudice di prime cure, accogliendo nel merito la domanda attorea, avrebbe bensì dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. condannando il convenuto alle spese processuali.
Nello specifico, ha sollevato l'omessa, contraddittoria nonché Parte_1 inesatta ed insufficiente motivazione addotta dal giudicante di primo grado in quanto non supportata da ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, dato che non vi è stata soccombenza reciproca essendo l'opposizione accolta nel merito, e che le questioni affrontate non assurgono a fattispecie nuove, peculiari o di difficile risoluzione.
Per tanto, l'appellante ha chiesto a questo giudice di accogliere l'appello dichiarando la parziale riforma della sentenza gravata limitatamente al capo afferente la liquidazione dei compensi e delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'ente impositore al pagamento delle stesse del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
L'appellato sebbene regolarmente raggiunto dalla citazione in Controparte_1
Appello notificata telematicamente in data 21/03/2024, non si è costituito nel presente giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Incardinato il giudizio di appello, viste e preso atto delle note di trattazione scritta depositate da parte appellante in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Entrando nel merito delle eccezioni sollevate da parte appellante, va premesso che la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra
2 le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Infatti, prima della riforma intervenuta nel 2014 la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del
3 tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634;
Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n. 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ad avviso del Giudicante le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in virtù del fatto incontestabile che il convenuto Controparte_1 regolarmente citato in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che per tanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla esistenza nonché legittimità della propria pretesa creditoria, che ha successivamente scaturito l'emissione della intimazione di pagamento impugnata.
Altresì, la mancata costituzione del anche nel presente giudizio Controparte_1 denota la reiterata condotta omissiva dell'Ente impositore volta a recuperare, mediante avviso di pagamento, un credito comunale sulla base di titoli esecutivi inesistenti, e, in ogni caso, mai provati.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va parzialmente riformata in ordine al governo delle spese di lite, e si applica il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con condanna del al Controparte_1 rimborso delle spese e liquidazione degli onorari di difesa, oltre il C.U. di euro 43,00, già liquidato, in favore di parte appellante, con attribuzione al procuratore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in conformità delle tabelle vigenti, sono poste a carico del Comune di , e si liquidano come in dispositivo. CP_1
Considerata la relativa semplicità della vicenda trattata, priva di qualsivoglia attività istruttoria, questo giudice ritiene di dover accordare i valori minimi dello scaglione fino a
€ 1.100,00 (D.M.55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 8246/2024, così CP_1 provvede:
4 a) dichiara la contumacia del Controparte_1
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 8246/2024, nella parte relativa alle spese, condanna il
[...]
alla rifusione, in favore di , delle spese di lite CP_1 Parte_1 del primo grado di giudizio liquidandole in € 139,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Armando Cimmino dichiaratosi antistatario;
c) dispone la distrazione del C.U. dell'importo di euro 43,00, già liquidato, in favore dell'avv. Armando Cimmino dichiaratosi anticipatario;
d) condanna il alla rifusione, in favore di CP_1 CP_1 Parte_1
, delle spese della presente fase di giudizio liquidandole in € 232,00, per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'Avv. Armando Cimmino dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 18.9.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8019/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Armando Cimmino, presso il cui studio in Arzano (NA) alla Via Pecchia n. 90 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, Parte_1 proponeva, con atto di citazione, opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 42041450/2019, dell'importo di € 112,61, notificatale dal in data 24/07/2019, avente ad oggetto il mancato Controparte_1 pagamento di canoni idrici in favore del medesimo Ente creditore.
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della intimazione impugnata per maturata prescrizione quinquennale della pretesa creditoria ivi riportata, concludendo con la richiesta di accoglimento della domanda e vittoria delle spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 8246/2024, emessa in data 18/03/2024 e pubblicata in data 20/03/2024, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva nel merito la domanda annullando l'intimazione di pagamento n. 42041450/2019, e condannava il al pagamento del Controparte_1 solo contributo unificato pari ad euro 43,00, in favore dell'opponente, compensando integralmente le spese di lite fra le parti.
1 La ha proposto appello unicamente avverso la parte del
P.Q.M.
in cui il giudice Parte_1 di prime cure così provvedeva: “compensa integralmente le spese di lite fra le parti” mediante tale motivazione: “alla luce della pronunzia fondata su orientamento giurisprudenziale”, oltre ad eccepire che il giudice di prime cure ometteva di disporre la distrazione del C.U., pari ad € 43,00, in favore dell'Avv. Armando Cimmino quale difensore antistatario, come espressamente richiesto nella domanda di opposizione, concludendo per la condanna di parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore anticipatario.
In particolare, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata esclusivamente in ordine al governo delle spese di lite per violazione e falsa applicazione del principio di diritto prescritto dall'art. 92, co. 2 c.p.c. laddove il giudice di prime cure, accogliendo nel merito la domanda attorea, avrebbe bensì dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. condannando il convenuto alle spese processuali.
Nello specifico, ha sollevato l'omessa, contraddittoria nonché Parte_1 inesatta ed insufficiente motivazione addotta dal giudicante di primo grado in quanto non supportata da ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, dato che non vi è stata soccombenza reciproca essendo l'opposizione accolta nel merito, e che le questioni affrontate non assurgono a fattispecie nuove, peculiari o di difficile risoluzione.
Per tanto, l'appellante ha chiesto a questo giudice di accogliere l'appello dichiarando la parziale riforma della sentenza gravata limitatamente al capo afferente la liquidazione dei compensi e delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'ente impositore al pagamento delle stesse del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
L'appellato sebbene regolarmente raggiunto dalla citazione in Controparte_1
Appello notificata telematicamente in data 21/03/2024, non si è costituito nel presente giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Incardinato il giudizio di appello, viste e preso atto delle note di trattazione scritta depositate da parte appellante in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Entrando nel merito delle eccezioni sollevate da parte appellante, va premesso che la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra
2 le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Infatti, prima della riforma intervenuta nel 2014 la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del
3 tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634;
Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n. 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ad avviso del Giudicante le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in virtù del fatto incontestabile che il convenuto Controparte_1 regolarmente citato in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che per tanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla esistenza nonché legittimità della propria pretesa creditoria, che ha successivamente scaturito l'emissione della intimazione di pagamento impugnata.
Altresì, la mancata costituzione del anche nel presente giudizio Controparte_1 denota la reiterata condotta omissiva dell'Ente impositore volta a recuperare, mediante avviso di pagamento, un credito comunale sulla base di titoli esecutivi inesistenti, e, in ogni caso, mai provati.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va parzialmente riformata in ordine al governo delle spese di lite, e si applica il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con condanna del al Controparte_1 rimborso delle spese e liquidazione degli onorari di difesa, oltre il C.U. di euro 43,00, già liquidato, in favore di parte appellante, con attribuzione al procuratore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in conformità delle tabelle vigenti, sono poste a carico del Comune di , e si liquidano come in dispositivo. CP_1
Considerata la relativa semplicità della vicenda trattata, priva di qualsivoglia attività istruttoria, questo giudice ritiene di dover accordare i valori minimi dello scaglione fino a
€ 1.100,00 (D.M.55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 8246/2024, così CP_1 provvede:
4 a) dichiara la contumacia del Controparte_1
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 8246/2024, nella parte relativa alle spese, condanna il
[...]
alla rifusione, in favore di , delle spese di lite CP_1 Parte_1 del primo grado di giudizio liquidandole in € 139,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Armando Cimmino dichiaratosi antistatario;
c) dispone la distrazione del C.U. dell'importo di euro 43,00, già liquidato, in favore dell'avv. Armando Cimmino dichiaratosi anticipatario;
d) condanna il alla rifusione, in favore di CP_1 CP_1 Parte_1
, delle spese della presente fase di giudizio liquidandole in € 232,00, per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'Avv. Armando Cimmino dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 18.9.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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