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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Antonio Stanislao Fiduccia Presidente
Dott. Mario Cervellino Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Greco Giudice
Perito agrario Esperto agrario Persona_1
Perito agrario Esperto agrario Persona_2 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 895 del RG affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
[...]
Ottavi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , via Caruscino 41, giusta Pt_1 procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la sola parte costituita, come da libello introduttivo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, stabilita la data di cessazione del contratto di affitto di fondo rustico con deroga alla disciplina legale (art.45 L. 3.5.1982, n. 203) relativo ai terreni sopra descritti;
- dichiarare risolto il contratto sopra indicato;
- condannare l'affittuario alla restituzione dei terreni oggetto del contratto in favore del concedente;
- condannare l'affittuario al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti pari ad euro 165,00 oltre interessi legali maturati e maturandi per il mancato pagamento dei canoni relativo alle seguenti annate agrarie: dalla 2014/2015 alla 2016/2017;
- condannare l'affittuario a corrispondere l'indennità per la occupazione dalla data di scadenza contrattuale sino all'effettivo rilascio, nella misura pari al canone pattuito, con interessi legali sulla somma;
- condannare l'affittuario al rilascio dei terreni in atti indicati, liberi da persone e cose, in favore del ricorrente;
- condannare il convenuto al pagamento delle competenze del giudizio oltre alle competenze relative al tentativo obbligatorio di conciliazione, oltre cpa e rimborso spese forfetarie come per legge”.
OGGETTO: azione di rilascio fondo rustico.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29.6.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver stipulato con il resistente un contratto di affitto di fondi rustici avente ad oggetto i terreni siti in Capistrello e censiti al Catasto terreni del detto comune al fg. 26, part. 198, fg. 31 part. 157 e fg. 37 part. 669; che il convenuto mai ha provveduto al pagamento dei canoni né ha restituito i fondi alla scadenza del contratto, così maturando una morosità per euro 440,00 di cui 165,00 a titolo di canoni non pagati ed euro 275,00 a t itolo di indennità di occupazione, oltre alla somma ulteriormente dovuta sino all'effettivo rilascio.
All'udienza di comparizione delle parti del 2.11.2022, verificata la regolarità delle notifiche, il procuratore della parte costituita ha insistito per l'accoglimento delle proprie istanze ed il
Collegio ha dato lettura del dispositivo che segue.
Ciò premesso, le domande di parte ricorrente di declaratoria della cessazione del contratto per finita locazione, di rilascio del fondo e di condanna del conduttore al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo devono essere accolte.
Giova, infatti, rammentare, quanto alla distribuzione dell'onere probatorio delle parti in giudizio, che colui che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto o per la risoluzione ed il risarcimento del danno, è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. civ. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, la parte ha assolto al proprio onere probatorio.
Ha, infatti, prodotto in giudizio copia del contratto di affitto di fondo rustico, n el quale venivano specificamente individuate le particelle sopra indicate, di proprietà dell'
[...]
e specificata la data di scadenza del contratto, vigente Parte_1 dal 22.10.2011 sino al 1.11.2017, con la precisazione che a tale data, lo stesso avrebbe dovuto considerarsi risolto di diritto senza preventiva disdetta, con obbligo dell'affittuario di rilascio del fondo, libero da persone animali e cose.
Il canone di affitto veniva, altresì, stabilito nella misura di euro 55,00 ad annata agraria, da versarsi entro il 30 gennaio di ogni anno, precisando che con il pagamento in ritardo di oltre
60 giorni il contratto si sarebbe inteso come risolto.
Parte ricorrente ha, dunque, assolto al proprio onere probatorio, avendo provato i fatti costitutivi del proprio diritto e il previo esperimento del tentativo di conciliazione agraria ex
D.L. 150/2011 art. 11, in data 7.6.2022 presso la sede del Servizio Territoriale per l'Agricoltura
Abruzzo Ovest, alla presenza del funzionario in qualità di conciliatore. Testimone_1
A tale incontro si è presentato il solo Avv. Ottavi, per parte ricorrente, mentre nessuno si è presentato per parte convenuta, nonostante la regolare convocazione;
per tale motivo, rilevata l'assenza di parte convenuta, il tentativo di conciliazione è stato dichi arato chiuso con esito negativo.
Sul punto, deve rammentarsi che in tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione, al quale l'art. 46 della L. 203/1082, subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria, è assolto con la richiesta di attivazione della procedura all' Controparte_2
e alla controparte, così che, trascorso il termine di sessanta giorni fissato dalla
[...] norma sopra richiamata, la parte può dare impulso al giudizio, senza che rilevi che le parti , sebbene convocate, non si siano presentate o, pur se presenti, il tentativo sia fallito (cfr. Cass.
Civ. sez. II, n. 7270/2013).
Deve, dunque, dichiararsi la risoluzione del contratto stipulato in data 22.10.2011 per scadenza del termine pattuito, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dei canoni scaduti, rimasti impagati, e dell'indennità di occupazione sino alla data effettiva di rilascio non avendo il convenuto, seppur diffidato con missiva del 5.7.2021, regolarmente ricevuta in data
13.7.2021, rilasciato spontaneamente i terreni né formulato le proprie osservazioni a riguardo.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 tenuto c onto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
La sezione, definitivamente pronunciando:
- Dichiara risolto il contratto agrario registrato il 27.1.2012 al n. 313 ripassato tra le parti e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione dei terreni che ne costituiscono l'oggetto, scaduto il termine dell'annata agraria in corso;
- Condanna, altresì, il convenuto al pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti per l'importo di euro 165,00 oltre interessi nella misura legale;
- Condanna, altresì, l'affittuario a corrispondere al ricorrente, per l'occupazione dei terreni, dalla scadenza del contratto, del 10.11.2017 sino all'effettivo rilascio, l'indennità pari all'entità del canone pattuito oltre interessi legali fino al saldo;
- Condanna, infine, il resistente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite che liquida in euro 400,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avezzano, 2.11.2022
IL GIUDICE RELATORE
Dott. Mario Cervellino
IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Stanislao Fiduccia