Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari , Prim a S ezione ci vil e, riuni to in C am era di consi glio in persona dei si gnori magist rati:
Dott. Gi us eppe DISABATO President e
Dott. ss a Rosella NOCERA Giudi ce
Dott.ss a Tizi ana DI GIOIA Giudi ce relatore ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A NON DEFINITIVA nell a caus a civil e is cri tta nel Ruol o Generale per l 'anno 202 4 sotto il numero d'ordine 12072, avente per oggetto 'separazione personale dei coniugi' pendente
TRA
, nat a a B ari il 13.8.1988, rappresent at a e difes a dagl i Parte_1
Avv.ti Gemma Teres a De M ari nis e Vit o Schi raldi ,
- ricorrent e -
E
, nat o a B ari l '11.11.1982 Controparte_1
- resist ent e contum ace -
NONCHÉ
P.M. p resso il T rib unale di Bari;
///
Con ordinanza del 17.5.2025 la causa era ri messa al Coll egi o per l a decisi one s ullo stat us.
F A T T O E D I R I T T O
Con ri cors o per l a s eparazione personale dei coni ugi deposit ato i n dat a
15.11.2024 , , prem esso che: Parte_1
- aveva contratto m atrimonio concordat ari o in B ari il 29.9.2009 con
(R egistro at ti m atri monio Comune di B ari – anno Controparte_1
2009, part e 2 , s erie A, att o n.854);
- dall 'unione coniugal e era nata l a figli a (n. il 21.2.2010) ; Per_1
- i coniugi avevano fi ssat o l a propria resi denza i n un im mobi le i n locazione;
- dal l ugli o 2024 aveva l asci ato la casa coniugal e unit ament e all a figli a, tras ferendos i presso l a casa dei genitori;
- ell a era di soccupat a ment re il coni uge era titolare di un'i mpresa fam ili are;
- da tem po era orm ai venuta meno l'affecti o coni ugali s; tutto ciò premes so, chi edeva pronunci arsi l a separazione personal e dei coniugi , l 'affido condivi so dell a figl ia minore d'et à con collocam ent o
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l'ulteriore somma di €300,00 . Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti , nessuno si cost ituiva per l a part e res ist ent e nonostante l a ritualit à dell a notifi ca del ricorso int roduttivo .
All'udienza di comparizione del 16.5.2025, esperito il tentativo di concili azione e as coltat a l a part e ri corrent e , il Giudi ce del egato si riservava di adottare i provvedimenti di cui all'art. 473 -bis 22 cpc.
Con ordinanza del 17.5.2025, em essi i provvedim enti t em poranei ed urgent i, l a caus a era rim ess a imm edi at am ent e al C oll egio per l a deci sione sullo st atus .
Il PM rendeva parere favorevole con not a del 26.11.2024.
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Prel iminarment e va dichiarat a l a cont um acia di , non Controparte_1 cost ituit osi in giudizio nonost ant e l a ritualit à dell a notifica del ricorso e del decreto di fis sazi one di udi enza.
Nel merit o, l a dom anda di s eparazi one propost a da nei Parte_1 confront i di è fondat a e merit evol e, dunque, di Persona_2 accoglim ent o.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 dell a L. n. 151/1975), la s eparazi one giudi ziale dei coniugi può essere pronunci at a quando si veri fi cano, anche indipendent ement e dall a vol ont à di uno o di ent rambi i coni ugi (os si a indipendent em ent e da una causa imput abil e ad uno di essi ), fatt i tali da rendere intollerabil e la prosecuzi one della convivenza o da recare grave pregiudi zio all'educazione della prole.
Nel caso di speci e, che l a prosecuzione dell a convivenza t ra i coniugi sia divenut a i nsopport abile ris ult a dall e circost anze indicat e dall a part e ricorrent e, dall e qual i em erge l a volont à di separarsi.
Dal le st es se all egazi oni dell a ri corrente in ordine all a cessazione dell a convivenza prim a della inst aurazione del present e giudizi o, si evi nce che orm ai si è veri fi cata la diss oluzione del consorzio famili are e che non vi sono, allo st ato, pos sibilit à di ricostit uire una toll erabil e convivenza a causa dell e ins anabi l i cont rasti t ra l e part i.
Va dunque pronunci ata l a s eparazi one personale dei coniugi , mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispetti va compet enza.
La caus a deve prosegui re com e da separata ordinanza, em essa contestualm ent e all a pres ent e sent enza, per t utt e l e altre questioni controvers e, che cost ituiranno oggett o del la pronunci a defi niti va.
La regolazione dell e spese del gi udi zio è rimessa all a sent enza definit iva.
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P.Q.M.
non defi nitivam ent e pronunciando nel giudi zio n. 12072/202 4 R.G.A.C. pendent e t ra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
P.M., così provvede:
1. dichiara l a contum acia di;
Controparte_1
2. dichiara l a s eparazi one personal e dei coniugi e Parte_1
, come in epigrafe m egli o generali zzati , sposatisi i n B ari Controparte_1 il 29.9.2009 (anno 2009, parte 2, seri e A, att o n.854);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempim enti di rispettiva compet enza;
3. provvede con s eparat a ordinanza per il prosi eguo dell a causa.
4. s pese al definiti vo.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 3 giugno 2025 .
IL GI U D I C E ES T E N S O R E
DO T T.S S A TI Z I A N A DI GI O I A
IL PR E S I D E N T E
D O T T. GI U S E P P E DI S A B A T O
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