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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 6016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6016 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 48118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 48118/2024, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002
e 15 del D.Lgs. 150/2011, nonché ai sensi dell'art. 281 decies e ss. C.P.C., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. all'esito dell'udienza del 14.04.2025, e promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Menicucci, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,
RESISTENTE nonché nei confronti del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al decreto di pagamento, ex art. 82 del D.P.R. 115/2002, degli onorari al difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 25.09.2024 e comunicato in data 23.10.2024, in riferimento all'attività professionale svolta nel procedimento N.R.G. 58507/2019.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.4.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con ricorso ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002 e 15 del D.Lgs. 150/2011, nonché dell'art. 281 undecies C.P.C., depositato in data 08.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo
Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di pagamento del compenso pari all'importo di euro 655,00 (oltre spese generali, IVA e CPA) emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, in data 25.09.2024, ritenendone errata la quantificazione, in relazione all'attività professionale svolta nel procedimento N.R.G. 58507/2019.
A tal fine ha esposto: di essere stato nominato curatore speciale e difensore del minorenne, Per_1 con decreto del 07.07.2022, dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa avente ad oggetto la
[...] separazione giudiziale dei genitori, il Sig. e la Sig.ra di aver Parte_2 Parte_3 depositato un'istanza di visibilità, in data 14.07.2022, al fine di esaminare gli atti del procedimento di separazione, prodotti prima della propria nomina;
che con ricorso depositato in data 18.09.2019, il padre del minorenne adiva il Tribunale Ordinario di Roma al fine di pronunciare la separazione personale dei coniugi, chiedendo l'affidamento esclusivo del minorenne e l'assegnazione della casa coniugale;
che, in data 17.01.2020, nel procedimento di separazione giudiziale si costituiva la madre del minorenne;
che, all'udienza del 27.01.2020, il Tribunale Ordinario di Roma disponeva l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale curatore speciale del minorenne, ed incaricava i servizi sociali del Comune di Roma di redigere una relazione sulle condizioni del nucleo familiare;
che, con provvedimento del 21.07.2020, il Tribunale Ordinario di Roma autorizzava entrambi i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale al padre e disponeva in ordine al mantenimento del minorenne;
che, con sentenza non definitiva n. 2270/2021, pubblicata in data
09.02.2021, il Tribunale Ordinario di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria e concedendo i termini previsti dalla legge;
che, nella propria comparsa di costituzione, il curatore speciale provvedeva ad informare il Giudice della vicenda giudiziaria che pendeva ancora davanti al Tribunale per i Minorenni di Roma;
che il Tribunale per i
Minorenni di Roma, con decreto del 27.06.2022, disponeva una CTU con lo scopo di verificare le condizioni di salute del minorenne e l'adeguatezza del suo collocamento in una comunità; che, con provvedimento del 12.07.2022, la Corte d'Appello di Roma sospendeva il collocamento del minorenne presso la comunità terapeutica fino all'esito della CTU da parte del Prof. ; di aver chiesto al CP_2
Tribunale Ordinario di Roma, davanti al quale si svolgeva il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, l'acquisizione della CTU in corso presso il Tribunale per i Minorenni di Roma;
di aver depositato delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.10.2022; che, con decreto del 13.10.2022, il Tribunale Ordinario di Roma autorizzava il curatore speciale a depositare la CTU in svolgimento presso il Giudice dei minorenni, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni al
29.12.2022, con un termine per il deposito di note di trattazione scritta entro il 22.12.2022; di aver presentato, in data 18.11.2022, l'istanza di rimessioni in termini dal momento che il Prof. CP_2 aveva chiesto una proroga per il deposito della CTU e, pertanto, il Tribunale Ordinario di Roma, pagina 2 di 7 accogliendo la suddetta istanza, con decreto del 29.11.2022, rinviava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 02.02.2023 mediante il deposito di note di trattazione scritta;
che, in data 31.01.2023, depositava delle note di trattazione scritta in cui svolgeva le proprie osservazioni e conclusioni;
che, in data 23.05.2023, il Tribunale Ordinario di Roma definiva con sentenza il giudizio;
- che presentava, in data 23.09.2024, l'istanza di liquidazione per l'attività professionale svolta nel procedimento di separazione dei coniugi;
che, con decreto emesso in data 25.09.2024, il Tribunale Ordinario di Roma liquidava in suo favore la somma di euro 665,00 oltre accessori di legge.
L'Avv. si oppone al suddetto decreto di liquidazione per i seguenti motivi: erronea e Parte_1 falsa applicazione del D.P.R. 115/2002 e del D.M. 55/2014 “perché viola apertamente la disciplina del compenso dovuto ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in quanto liquida una somma inferiore a quanto previsto dal D.M. 55/2014, ed è totalmente carente di motivazione”. A parere del ricorrente, la difesa aveva ad oggetto diritti personalissimi della persona minore d'età, nonché soggetto vulnerabile e, pertanto, la questione trattata era da considerarsi della massima delicatezza ed importanza, con la conseguenza che “il valore della controversia e della prestazione resa deve essere, pertanto, inquadrato nell'ambito dei procedimenti di valore indeterminabile
(quantomeno) di complessità media”. Infatti, continua il ricorrente, a norma dell'art. 4 del decreto citato, il giudice deve tenere conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che possono essere diminuiti non oltre il 50 per cento e, in ogni caso, la riduzione deve essere adeguatamente motivata, sfociando altrimenti la propria decisione nel mero arbitrio. Il ricorrente trae, quindi, la conclusione che il D.M. 55/2014 vieta al giudice di liquidare importi inferiori al minimo indicato e, in ogni caso, tale riduzione deve essere adeguatamente motivata. Inoltre, il ricorrente lamenta il fatto che il giudice non abbia liquidato la fase istruttoria, nonostante egli avesse dovuto procedere alla disamina dell'intero processo del giudizio di separazione, a notiziare il giudice ordinario sull'attività espletata presso il
Tribunale per i Minorenni e espletare un'attività istruttoria all'esito dell'acquisizione della CTU, presentando note di trattazione scritta ed esaminando gli atti delle altre parti del processo ordinario.
Da ultimo, l'Avv. lamenta la circostanza che nel decreto di pagamento non si è in alcun Parte_1 modo proceduto all'esame dell'attività difensiva profusa, la quale è consistita in molteplici atti e difese, tutte attività sempre svolte in modo approfondito e mai in modo superficiale, con la conseguenza che la motivazione del giudice appare del tutto insufficiente.
Con la comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.01.2025, si costituisce in giudizio il
, contestando tutto quanto avverso dedotto, per i seguenti motivi: in merito alla Controparte_1 complessità della causa, si fa presente che il giudice ha considerato la causa di valore indeterminabile e di minore complessità liquidando, pertanto, un compenso conferente alla complessità del giudizio ed all'impegno professionale profuso dal ricorrente;
inoltre, viene evidenziato che il ricorrente non ha nemmeno fornito gli elementi da cui il giudice avrebbe dovuto desumere una maggiore complessità
pagina 3 di 7 della controversia. Peraltro, viene fatto notare, che “non è affatto vietato al giudice che procede alla liquidazione del compenso professionale di ridurre l'onorario del difensore al di sotto della soglia prevista per le cause di valore indeterminabile, ad esempio quando la causa è di minima complessità”.
Infine, in merito all'insufficiente motivazione del decreto di liquidazione lamentata dal ricorrente, osserva il resistente che tale doglianza è infondata in quanto “il decreto di liquidazione è sufficientemente motivato e riporta, con motivazione sintetica, gli elementi che il giudice ha valutato per la liquidazione dell'onorario spettante all'Avv. . Parte_1
Va premesso che nella specie si verte in materia di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore in relazione ad attività svolta in favore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, emessa in data 21.07.2022, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 82 del succitato decreto presidenziale e del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022.
Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del succitato decreto ministeriale, il compenso al difensore è liquidato per fasi che, esemplificativamente, si possono elencare come segue: la fase di studio della controversia che comprende l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
la fase introduttiva del giudizio che comprende gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni;
la fase istruttoria che comprende le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, le istanze al giudice in qualsiasi forma;
infine, la fase decisionale che comprende le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese.
Il ricorrente ha lamentato l'errata quantificazione dell'importo di euro 665,00 (oltre spese generali, IVA
e CPA) a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore di nell'ambito Persona_1 del procedimento giudiziale di separazione dei genitori, scritto al N.R.G. 58507/2019. Egli ha chiesto, pagina 4 di 7 quindi, di accertare l'illegittimità del decreto di liquidazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 25.09.2024, al fine di ottenere la liquidazione del compenso dovuto in considerazione della complessità e del valore della controversia.
In via preliminare, deve evidenziarsi che l'importo individuato dal ricorrente, con l'istanza di liquidazione del compenso, presentata in data 23.09.2024, risulta pari ad euro 4.836,00 (già dimidiata ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002), ponendosi a base del calcolo i parametri medi, considerando la causa di valore indeterminabile e di complessità media, nonché lo svolgimento di tutte le singole fasi.
Nel merito, dalla produzione effettuata dal ricorrente, risultano allegati in particolare i seguenti documenti:
-la nomina a curatore speciale e difensore di con decreto emesso in data 07.07.2022 Persona_1 dal Tribunale Ordinario di Roma e già curatore speciale del minore con decreto emesso in data
16.05.2019 dal Tribunale per i Minorenni di Roma;
-l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 5174/2022 del Persona_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma emessa in data 21.07.2022;
-la redazione della comparsa di costituzione del curatore speciale in favore di Persona_1 sottoscritta in data 27.07.2022, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale innanzi al
Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Famiglia e Minori, iscritto al N.R.G. 58507/2019, consistente in numero dodici di pagine in cui, dopo una breve ricostruzione delle vicende giudiziarie relative al minore ancora in corso presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, chiede l'acquisizione della CTU disposta dal suddetto Tribunale per i Minorenni, il cui elaborato doveva essere depositato in data
19.10.2022;
-il deposito della CTU svolta dal Prof. , neuropsichiatra infantile, dell CP_2 Controparte_3
sul minore sottoscritta nel mese di novembre dell'anno 2021;
[...] Persona_1
-le note di trattazione scritta per l'udienza del 13.10.2022, sottoscritte in data 03.10.2022, consistenti in numero tre di pagine, in cui l'Avv. insiste nell'acquisizione da parte del Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma della relazione peritale e nella competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni in merito agli aspetti riguardanti la responsabilità genitoriale;
-l'istanza di rimessione in termini, sottoscritta in data 28.11.2022, consistente in numero due di pagine, in cui l'Avv. chiede la rimessione in termini per il deposito della stesura definitiva della Parte_1
CTU, non essendo stata depositata entro il termine precedentemente stabilito;
pagina 5 di 7 -l'istanza del curatore speciale, sottoscritta in data 14.12.2022, consistente in numero due di pagine, in cui l'Avv. chiede al Tribunale Ordinario di Roma dei chiarimenti in ordine alla data di Parte_1 deposito delle note di trattazione scritta precedentemente autorizzate;
-la nota di deposito documenti richiesti dal giudice, sottoscritta in data 19.01.2023, consistente in numero uno di pagine, attraverso cui l'Avv. trasmette la relazione della CTU del Prof. Parte_1
; CP_2
-la redazione della comparsa conclusionale del curatore speciale ex art. 190 C.P.C., sottoscritta in data 28.03.2023, in favore di nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, Persona_1 iscritto al N.R.G. 58507/2021, davanti al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Famiglia e Minori, consistente in numero quattro di pagine in cui, dopo aver ripercorso le tappe principali della vicenda giudiziaria, insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate precedentemente nelle proprie note di trattazione scritta, depositate in data 31.01.2023;
-l'istanza di liquidazione degli onorari, depositata in data 23.09.2024, per l'attività professionale svolta nel procedimento iscritto al N.R.G. 58507/2019, consistente in numero due di pagine, in cui l'Avv. chiede la liquidazione di tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e Parte_1 conclusiva) per un totale di euro 4.836,00.
Pertanto, considerando tutte le attività svolte dal ricorrente, così come descritte sopra e applicando lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile di complessità media, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. 55/2014, il quale prevede che “qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile”, ipotesi che ricorre nel caso che ci occupa, che attiene ad una controversia concernente il diritto delle persone e, quindi, di valore indeterminabile;
prendendo, inoltre, in considerazione l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto ministeriale, il quale prevede che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”, si devono liquidare le seguenti fasi nei valori minimi: fase di studio della controversia (nella somma di euro 1.064,00); fase introduttiva del giudizio (nella somma di euro
708,00); fase istruttoria e/o di trattazione (nella somma di euro 1.869,00); fase decisionale (nella somma di euro 1.790,00); per un totale di euro 5.431,00.
In relazione nello specifico alla fase istruttoria, deve rilevarsi che il ricorrente nel corso del procedimento, iscritto al N.R.G. 58507/2019, ha depositato tra gli altri i seguenti atti: le note di trattazione scritta, l'istanza di rimessione in termini, un'istanza generica e la nota di deposito documenti. Tutte attività professionali che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 55/2014 rientrano tra pagina 6 di 7 quelle caratterizzanti la fase istruttoria e/o di trattazione della controversia, con la conseguenza che deve essere senz'altro riconosciuto il relativo compenso.
Sulla somma così individuata deve essere, altresì, applicata la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002 prevista per le controversie che si avvalgono del patrocinio a spese dello Stato e, quindi, deve liquidarsi in favore dell'Avv. la somma di euro 2.715,50 (oltre spese Parte_1 generali, IVA e CPA).
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, sono liquidate in favore del ricorrente, in base al valore della presente controversia, e in conformità ai criteri di cui al D.M.
147/2022 secondo i valori minimi, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 25.09.2024 e comunicato in data 23.10.2024, nell'ambito del procedimento iscritto al
N.R.G. 58507/2019, liquida il compenso in favore dell'Avv. nella somma di euro Parte_1
2.715,50 oltre spese generali, IVA e CPA;
- condanna il alla refusione delle spese di lite riguardanti il presente Controparte_1 procedimento, in favore del ricorrente, che liquida nella somma di euro 852,00 per compensi ed euro
49,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 18.4.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 48118/2024, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002
e 15 del D.Lgs. 150/2011, nonché ai sensi dell'art. 281 decies e ss. C.P.C., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. all'esito dell'udienza del 14.04.2025, e promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Menicucci, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,
RESISTENTE nonché nei confronti del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al decreto di pagamento, ex art. 82 del D.P.R. 115/2002, degli onorari al difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 25.09.2024 e comunicato in data 23.10.2024, in riferimento all'attività professionale svolta nel procedimento N.R.G. 58507/2019.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.4.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con ricorso ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002 e 15 del D.Lgs. 150/2011, nonché dell'art. 281 undecies C.P.C., depositato in data 08.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo
Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di pagamento del compenso pari all'importo di euro 655,00 (oltre spese generali, IVA e CPA) emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, in data 25.09.2024, ritenendone errata la quantificazione, in relazione all'attività professionale svolta nel procedimento N.R.G. 58507/2019.
A tal fine ha esposto: di essere stato nominato curatore speciale e difensore del minorenne, Per_1 con decreto del 07.07.2022, dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa avente ad oggetto la
[...] separazione giudiziale dei genitori, il Sig. e la Sig.ra di aver Parte_2 Parte_3 depositato un'istanza di visibilità, in data 14.07.2022, al fine di esaminare gli atti del procedimento di separazione, prodotti prima della propria nomina;
che con ricorso depositato in data 18.09.2019, il padre del minorenne adiva il Tribunale Ordinario di Roma al fine di pronunciare la separazione personale dei coniugi, chiedendo l'affidamento esclusivo del minorenne e l'assegnazione della casa coniugale;
che, in data 17.01.2020, nel procedimento di separazione giudiziale si costituiva la madre del minorenne;
che, all'udienza del 27.01.2020, il Tribunale Ordinario di Roma disponeva l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale curatore speciale del minorenne, ed incaricava i servizi sociali del Comune di Roma di redigere una relazione sulle condizioni del nucleo familiare;
che, con provvedimento del 21.07.2020, il Tribunale Ordinario di Roma autorizzava entrambi i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale al padre e disponeva in ordine al mantenimento del minorenne;
che, con sentenza non definitiva n. 2270/2021, pubblicata in data
09.02.2021, il Tribunale Ordinario di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria e concedendo i termini previsti dalla legge;
che, nella propria comparsa di costituzione, il curatore speciale provvedeva ad informare il Giudice della vicenda giudiziaria che pendeva ancora davanti al Tribunale per i Minorenni di Roma;
che il Tribunale per i
Minorenni di Roma, con decreto del 27.06.2022, disponeva una CTU con lo scopo di verificare le condizioni di salute del minorenne e l'adeguatezza del suo collocamento in una comunità; che, con provvedimento del 12.07.2022, la Corte d'Appello di Roma sospendeva il collocamento del minorenne presso la comunità terapeutica fino all'esito della CTU da parte del Prof. ; di aver chiesto al CP_2
Tribunale Ordinario di Roma, davanti al quale si svolgeva il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, l'acquisizione della CTU in corso presso il Tribunale per i Minorenni di Roma;
di aver depositato delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.10.2022; che, con decreto del 13.10.2022, il Tribunale Ordinario di Roma autorizzava il curatore speciale a depositare la CTU in svolgimento presso il Giudice dei minorenni, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni al
29.12.2022, con un termine per il deposito di note di trattazione scritta entro il 22.12.2022; di aver presentato, in data 18.11.2022, l'istanza di rimessioni in termini dal momento che il Prof. CP_2 aveva chiesto una proroga per il deposito della CTU e, pertanto, il Tribunale Ordinario di Roma, pagina 2 di 7 accogliendo la suddetta istanza, con decreto del 29.11.2022, rinviava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 02.02.2023 mediante il deposito di note di trattazione scritta;
che, in data 31.01.2023, depositava delle note di trattazione scritta in cui svolgeva le proprie osservazioni e conclusioni;
che, in data 23.05.2023, il Tribunale Ordinario di Roma definiva con sentenza il giudizio;
- che presentava, in data 23.09.2024, l'istanza di liquidazione per l'attività professionale svolta nel procedimento di separazione dei coniugi;
che, con decreto emesso in data 25.09.2024, il Tribunale Ordinario di Roma liquidava in suo favore la somma di euro 665,00 oltre accessori di legge.
L'Avv. si oppone al suddetto decreto di liquidazione per i seguenti motivi: erronea e Parte_1 falsa applicazione del D.P.R. 115/2002 e del D.M. 55/2014 “perché viola apertamente la disciplina del compenso dovuto ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in quanto liquida una somma inferiore a quanto previsto dal D.M. 55/2014, ed è totalmente carente di motivazione”. A parere del ricorrente, la difesa aveva ad oggetto diritti personalissimi della persona minore d'età, nonché soggetto vulnerabile e, pertanto, la questione trattata era da considerarsi della massima delicatezza ed importanza, con la conseguenza che “il valore della controversia e della prestazione resa deve essere, pertanto, inquadrato nell'ambito dei procedimenti di valore indeterminabile
(quantomeno) di complessità media”. Infatti, continua il ricorrente, a norma dell'art. 4 del decreto citato, il giudice deve tenere conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che possono essere diminuiti non oltre il 50 per cento e, in ogni caso, la riduzione deve essere adeguatamente motivata, sfociando altrimenti la propria decisione nel mero arbitrio. Il ricorrente trae, quindi, la conclusione che il D.M. 55/2014 vieta al giudice di liquidare importi inferiori al minimo indicato e, in ogni caso, tale riduzione deve essere adeguatamente motivata. Inoltre, il ricorrente lamenta il fatto che il giudice non abbia liquidato la fase istruttoria, nonostante egli avesse dovuto procedere alla disamina dell'intero processo del giudizio di separazione, a notiziare il giudice ordinario sull'attività espletata presso il
Tribunale per i Minorenni e espletare un'attività istruttoria all'esito dell'acquisizione della CTU, presentando note di trattazione scritta ed esaminando gli atti delle altre parti del processo ordinario.
Da ultimo, l'Avv. lamenta la circostanza che nel decreto di pagamento non si è in alcun Parte_1 modo proceduto all'esame dell'attività difensiva profusa, la quale è consistita in molteplici atti e difese, tutte attività sempre svolte in modo approfondito e mai in modo superficiale, con la conseguenza che la motivazione del giudice appare del tutto insufficiente.
Con la comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.01.2025, si costituisce in giudizio il
, contestando tutto quanto avverso dedotto, per i seguenti motivi: in merito alla Controparte_1 complessità della causa, si fa presente che il giudice ha considerato la causa di valore indeterminabile e di minore complessità liquidando, pertanto, un compenso conferente alla complessità del giudizio ed all'impegno professionale profuso dal ricorrente;
inoltre, viene evidenziato che il ricorrente non ha nemmeno fornito gli elementi da cui il giudice avrebbe dovuto desumere una maggiore complessità
pagina 3 di 7 della controversia. Peraltro, viene fatto notare, che “non è affatto vietato al giudice che procede alla liquidazione del compenso professionale di ridurre l'onorario del difensore al di sotto della soglia prevista per le cause di valore indeterminabile, ad esempio quando la causa è di minima complessità”.
Infine, in merito all'insufficiente motivazione del decreto di liquidazione lamentata dal ricorrente, osserva il resistente che tale doglianza è infondata in quanto “il decreto di liquidazione è sufficientemente motivato e riporta, con motivazione sintetica, gli elementi che il giudice ha valutato per la liquidazione dell'onorario spettante all'Avv. . Parte_1
Va premesso che nella specie si verte in materia di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore in relazione ad attività svolta in favore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, emessa in data 21.07.2022, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 82 del succitato decreto presidenziale e del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022.
Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del succitato decreto ministeriale, il compenso al difensore è liquidato per fasi che, esemplificativamente, si possono elencare come segue: la fase di studio della controversia che comprende l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
la fase introduttiva del giudizio che comprende gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni;
la fase istruttoria che comprende le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, le istanze al giudice in qualsiasi forma;
infine, la fase decisionale che comprende le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese.
Il ricorrente ha lamentato l'errata quantificazione dell'importo di euro 665,00 (oltre spese generali, IVA
e CPA) a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore di nell'ambito Persona_1 del procedimento giudiziale di separazione dei genitori, scritto al N.R.G. 58507/2019. Egli ha chiesto, pagina 4 di 7 quindi, di accertare l'illegittimità del decreto di liquidazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 25.09.2024, al fine di ottenere la liquidazione del compenso dovuto in considerazione della complessità e del valore della controversia.
In via preliminare, deve evidenziarsi che l'importo individuato dal ricorrente, con l'istanza di liquidazione del compenso, presentata in data 23.09.2024, risulta pari ad euro 4.836,00 (già dimidiata ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002), ponendosi a base del calcolo i parametri medi, considerando la causa di valore indeterminabile e di complessità media, nonché lo svolgimento di tutte le singole fasi.
Nel merito, dalla produzione effettuata dal ricorrente, risultano allegati in particolare i seguenti documenti:
-la nomina a curatore speciale e difensore di con decreto emesso in data 07.07.2022 Persona_1 dal Tribunale Ordinario di Roma e già curatore speciale del minore con decreto emesso in data
16.05.2019 dal Tribunale per i Minorenni di Roma;
-l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 5174/2022 del Persona_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma emessa in data 21.07.2022;
-la redazione della comparsa di costituzione del curatore speciale in favore di Persona_1 sottoscritta in data 27.07.2022, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale innanzi al
Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Famiglia e Minori, iscritto al N.R.G. 58507/2019, consistente in numero dodici di pagine in cui, dopo una breve ricostruzione delle vicende giudiziarie relative al minore ancora in corso presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, chiede l'acquisizione della CTU disposta dal suddetto Tribunale per i Minorenni, il cui elaborato doveva essere depositato in data
19.10.2022;
-il deposito della CTU svolta dal Prof. , neuropsichiatra infantile, dell CP_2 Controparte_3
sul minore sottoscritta nel mese di novembre dell'anno 2021;
[...] Persona_1
-le note di trattazione scritta per l'udienza del 13.10.2022, sottoscritte in data 03.10.2022, consistenti in numero tre di pagine, in cui l'Avv. insiste nell'acquisizione da parte del Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma della relazione peritale e nella competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni in merito agli aspetti riguardanti la responsabilità genitoriale;
-l'istanza di rimessione in termini, sottoscritta in data 28.11.2022, consistente in numero due di pagine, in cui l'Avv. chiede la rimessione in termini per il deposito della stesura definitiva della Parte_1
CTU, non essendo stata depositata entro il termine precedentemente stabilito;
pagina 5 di 7 -l'istanza del curatore speciale, sottoscritta in data 14.12.2022, consistente in numero due di pagine, in cui l'Avv. chiede al Tribunale Ordinario di Roma dei chiarimenti in ordine alla data di Parte_1 deposito delle note di trattazione scritta precedentemente autorizzate;
-la nota di deposito documenti richiesti dal giudice, sottoscritta in data 19.01.2023, consistente in numero uno di pagine, attraverso cui l'Avv. trasmette la relazione della CTU del Prof. Parte_1
; CP_2
-la redazione della comparsa conclusionale del curatore speciale ex art. 190 C.P.C., sottoscritta in data 28.03.2023, in favore di nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, Persona_1 iscritto al N.R.G. 58507/2021, davanti al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Famiglia e Minori, consistente in numero quattro di pagine in cui, dopo aver ripercorso le tappe principali della vicenda giudiziaria, insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate precedentemente nelle proprie note di trattazione scritta, depositate in data 31.01.2023;
-l'istanza di liquidazione degli onorari, depositata in data 23.09.2024, per l'attività professionale svolta nel procedimento iscritto al N.R.G. 58507/2019, consistente in numero due di pagine, in cui l'Avv. chiede la liquidazione di tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e Parte_1 conclusiva) per un totale di euro 4.836,00.
Pertanto, considerando tutte le attività svolte dal ricorrente, così come descritte sopra e applicando lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile di complessità media, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. 55/2014, il quale prevede che “qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile”, ipotesi che ricorre nel caso che ci occupa, che attiene ad una controversia concernente il diritto delle persone e, quindi, di valore indeterminabile;
prendendo, inoltre, in considerazione l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto ministeriale, il quale prevede che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”, si devono liquidare le seguenti fasi nei valori minimi: fase di studio della controversia (nella somma di euro 1.064,00); fase introduttiva del giudizio (nella somma di euro
708,00); fase istruttoria e/o di trattazione (nella somma di euro 1.869,00); fase decisionale (nella somma di euro 1.790,00); per un totale di euro 5.431,00.
In relazione nello specifico alla fase istruttoria, deve rilevarsi che il ricorrente nel corso del procedimento, iscritto al N.R.G. 58507/2019, ha depositato tra gli altri i seguenti atti: le note di trattazione scritta, l'istanza di rimessione in termini, un'istanza generica e la nota di deposito documenti. Tutte attività professionali che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 55/2014 rientrano tra pagina 6 di 7 quelle caratterizzanti la fase istruttoria e/o di trattazione della controversia, con la conseguenza che deve essere senz'altro riconosciuto il relativo compenso.
Sulla somma così individuata deve essere, altresì, applicata la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002 prevista per le controversie che si avvalgono del patrocinio a spese dello Stato e, quindi, deve liquidarsi in favore dell'Avv. la somma di euro 2.715,50 (oltre spese Parte_1 generali, IVA e CPA).
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, sono liquidate in favore del ricorrente, in base al valore della presente controversia, e in conformità ai criteri di cui al D.M.
147/2022 secondo i valori minimi, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 25.09.2024 e comunicato in data 23.10.2024, nell'ambito del procedimento iscritto al
N.R.G. 58507/2019, liquida il compenso in favore dell'Avv. nella somma di euro Parte_1
2.715,50 oltre spese generali, IVA e CPA;
- condanna il alla refusione delle spese di lite riguardanti il presente Controparte_1 procedimento, in favore del ricorrente, che liquida nella somma di euro 852,00 per compensi ed euro
49,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 18.4.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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