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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5570/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5570/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 CP_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in VIALE DE LAURENTIS N. 3 70124 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. DI GENNARO GIUSEPPE (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domicil. in VIALE ALDO MORO N. 18 CASTELLANA GROTTE (BA); rappres. e dif. dagli Avv.ti MOSCARDINO LUCA (C.F. e C.F._2
1 MORGESE NUNZIA MARILU' (C.F. C.F._3
APPELLATA
All'udienza del 10.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 15.5.2013, la Parte_2 CP_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 710/2013, emesso dal Tribunale di Bari in data 22/26.3.2013 (e notificato in data 11.4.2013), con il quale, ad istanza della le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.291,96 (oltre a Controparte_2
interessi e spese di procedura) quale importo risultante dal mancato pagamento delle fatture n. 23389/101 del 31.7.2012 e n. 26207/101 del 31.8.2012 aventi ad oggetto fornitura di materiale elettrico.
A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto di Parte_2 CP_1
aver immediatamente contestato le fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il materiale oggetto delle stesse non era stato dalla stessa né ordinato né ritirato né tantomeno fornito a terzi, quanto piuttosto era stato ordinato, ritirato e presumibilmente “posato in opera a terzi”, a titolo del tutto personale, mai autorizzato, da tale , ex dipendente della società opponente. Persona_1
Ha dedotto che illegittimamente era stato emesso il decreto opposto in quanto le fatture non hanno alcun valore probatorio.
2 Inoltre, la società opponente ha dedotto che nella fattura n. 23389/101 del 31.7.2012 era indicato il recapito telefonico di che aveva fatto l'ordine e ritirato i materiali Persona_1
nei giorni del 4, 6, 12, 18 e 25 luglio 2012 quando era, come da prodotto prospetto paga ed orario lavoro, corroborato dall'avvenuto pagamento delle relative minime spettanze maturate, assente ingiustificato dal lavoro;
quanto all'altra fattura aveva provveduto all'ordine e poi al ritiro dei materiali nei giorni 1 e 2 agosto 2012 con la sola eccezione dei giorni 10.7.2012 e 17.7.2012 allorché lo stesso aveva approfittato del rapporto con la società opponente ponendo in essere atti nel proprio esclusivo interesse, pur se nell'orario di lavoro ovvero nell'immediatezza dello stesso.
Inoltre, la ha dedotto: che tutti gli ordini in partenza Parte_2 CP_1
dalla . venivano regolarmente fatti/confermati dal titolare Parte_2 CP_1
ovvero da telefonicamente;
che, al rientro dalla sospensione feriale, Testimone_1
preso atto della fattura 23389/101 del 31.7.2012, la aveva contestata prima a tale Per_2
, dipendente della e poi con raccomandata del 6/14.9.2012; che
[...] Controparte_2
con missive datate 19.9.2012 e 19.11.2012 aveva contestato l'ulteriore fattura emessa a suo carico, la n. 26207/101 del 31.8.2012, evidenziando che tutti i materiali ivi riportati non erano stati ordinati e ritirati da per conto della Persona_1 Parte_2 [...]
quanto piuttosto a suo personale ed esclusivo vantaggio onde dare corso a lavori a CP_1
lui direttamente commissionati da soggetti totalmente estranei al novero dei clienti della
. di non conoscere i cantieri “l e “il Parte_2 CP_1 Parte_3
cantiere Pagnozzi di Biccari”; che gli unici documenti di trasporto che facevano riferimento alla erano quelli nei quali veniva fatto riferimento Parte_2 CP_1
a merce “in reso”, cioè restituita dalla opponente alla società opposta (tuttavia merce riguardante ordini diversi e precedenti, fatti da in nome e per conto Testimone_1
della società opponente).
3 In conclusione, l'opponente ha chiesto: disporsi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per l'accertamento di eventuali responsabilità di Per_1
autorizzare la chiamata in causa di quest'ultimo e disporre la propria
[...]
estromissione dal giudizio condannando chi di ragione al pagamento in suo favore delle spese e competenze di lite, e/o, in ogni caso, condannare all'integrale Persona_1
pagamento di tutto quanto preteso dalla società opposta;
dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto notificato in data 11.4.2013 per mancanza di idoneo titolo di pretesa e prova scritta;
nel merito, dichiarare che l'opposto decreto e il relativo credito ex adverso vantato era infondato in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 10.10.2013, si è costituita in giudizio la chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria Controparte_2
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 710/2013, con conseguente condanna della . al pagamento delle somme ivi ingiunte, maggiorate Parte_2 CP_1
degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, oltre che delle spese del presente giudizio;
in via subordinata, ha chiesto condannare l'opponente, eventualmente in solido con chi di ragione, al pagamento della somma di € 6.291,96, per la fornitura della merce di cui alle fatture n. 23389/101 del 31.7.2012, per l'importo di € 5.717,09 e n. 26207/101 del
31.8.2012, per l'importo di € 520,86, oltre ad interessi di mora sino al soddisfo;
con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento delle proprie pretese, l'opposta ha dedotto:
- di aver azionato solo le fatture portanti il prezzo di vendita della sola merce consegnata e non anche di quella oggetto di eventuali resi;
- di non aver avuto alcuna ragione di dubitare che la merce ordinata fosse destinata alla
. considerando che se la prima consegna del 3.7.2012 doveva Parte_2 CP_1
4 considerarsi regolare (d.d.t. confermato da nella Parte_2 CP_1
raccomandata del 19.9.2012), così come quelle del 17, del 18 e del 25 luglio, non si comprendeva perché avrebbe dovuto avere dei sospetti sulle consegne Controparte_2
intermedie del 4, 6, 10 e 12 luglio, considerato che tutte le consegne erano state richieste ed effettuate con le stesse modalità;
- che le era stato presentato dalla . come dipendente Persona_1 Parte_2 CP_1
della stessa: detto dipendente seguiva anche i lavori in alcuni cantieri fotovoltaici fuori zona, sempre per conto della la merce ordinata da Parte_2 CP_1
veniva ritirata dal loro collaboratore, nonché dipendente, Parte_2 CP_1
, mediante i mezzi aziendali di proprietà dell'anzidetta società, ed a volte Persona_1
anche con la collaborazione di altri dipendenti o del fratello del titolare della società presso la sede di essa opposta e l'indicazione dei cantieri era richiesta all'atto del ritiro solo per individuare la successiva destinazione;
- che, in ogni caso, l'odierna opponente era responsabile anche dei comportamenti assunti illegittimi tenuti dal proprio dipendente: la circostanza che la predetta merce venne utilizzata da per interessi personali, ove fondata, riguardava solo il rapporto Persona_1
dello stesso con il suo datore di lavoro, la . Parte_2 CP_1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e dichiarata inammissibile la chiamata in causa del terzo in difetto di citazione diretta, la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della
, e, mediante prova per testi. Parte_2 CP_1 Testimone_2
E' stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 10.12.2024, fissata per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
5 2) MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Come correttamente evidenziato dalla stessa parte opposta, << In base ai criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c. … al creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, spetta unicamente fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva dimostrando il fatto costitutivo del credito azionato e al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte>>, con la conseguenza che il creditore, provata la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, può limitarsi circostanza dell'inadempimento della controparte >>.
Nel caso in esame, parte opposta non può limitarsi, come dalla stessa sostenuto, ad allegare l'inadempimento della invero, a fronte della Parte_4
contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del credito ingiunto e, quindi, a fronte della negazione di aver stipulato con l'opposta un contratto di vendita dei beni di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio, la avrebbe dovuto CP_2
provare di aver ricevuto dalla opponente la richiesta di fornitura della suddetta merce e di avere consegnato quest'ultima alla stessa. Avrebbe, cioè, dovuto provare il fatto costitutivo del credito azionato.
Solo dopo aver provato quanto sopra, la avrebbe potuto limitarsi ad CP_2
eccepire l'inadempimento della controparte e, cioè, il mancato pagamento della merce fornita;
con la conseguenza che sarebbe gravato sulla debitrice provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa creditoria.
Ma la suddetta prova che è mancata.
6 Nel giudizio di cognizione, qual è quello conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo, nessun valore probatorio hanno, com'è noto, le fatture, in quanto di provenienza unilaterale.
Non hanno valore probatorio neppure i documenti di consegna della merce nelle mani di un dipendente della società opponente, tale , laddove è pacifico tra le parti Persona_1
che il medesimo era già cliente della società opposta (v. deposizione del teste di parte opposta ) dalla quale acquistava merce anche a titolo personale Testimone_3
(v. pag. 5 della comparsa di costituzione laddove si legge << che il sig. ha Per_1
effettuato presso la anche acquisti in proprio, pagandoli al momento>> CP_2
nonchè v. pag. 14 della comparsa conclusionale della opposta).
Era, pertanto, necessaria la prova che gli specifici acquisti per cui è causa erano stati ordinati dalla opponente e consegnati a quest'ultima a mezzo di soggetti autorizzati.
Ed, infatti, le parti concordano sulla circostanza, peraltro, riferita dai testi di entrambe le parti in causa, che nessun acquisto veniva effettuato da parte della società opponente, né merce ritirata nell'interesse della stessa, senza preventiva autorizzazione da parte del suo titolare mediante email o telefonata (v. deposizione di testi citati dall'opponente -
e - nonché dei testi citati dalla parte opposta: Testimone_4 Tes_5 [...]
; ; ). Tes_3 Testimone_6 Testimone_7
Pertanto, a fronte di ordini di cui non si è provato l'autore e a fronte del ritiro di merce da parte di un soggetto di cui non vi è la prova della previa autorizzazione da parte della opponente – soggetto, peraltro, conosciuto dalla società opposta sia come cliente autonomo che come dipendente della Costruzioni Sr. -, non può affermarsi che CP_1
tuta la merce ritirata dal sia stata necessariamente ordinata dalla società opponente. Per_1
Né può affermarsi la responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 2049 cc per fatto
7 illecito del dipendente in quanto la società opposta non ha provato che il , al Per_1
momento dell'ordine ovvero del ritiro della specifica merce di cui alle fatture azionate, agì come soggetto autorizzato dalla opponente.
E, ciò, a fronte della pacifica e provata circostanza che ogni ordine e ritiro per conto della opponente avveniva previa autorizzazione telefonica o a mezzo email a parte del titolare della stessa.
Come sopra evidenziato, l'opposta non ha dedotto né si è offerta di provare che il Per_1
le fu presentato come collaboratore avente capacità decisionale e con potere di effettuare ordini e ritirare merce pur in assenza di autorizzazione del titolare della società opponente.
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.2, cpc, la ha, infatti, chiesto di CP_2
essere ammessa a provare per testi che il le era stato presentato come dipendente Per_1
della società opponente (v. capitolo di n. 2) e che come tale ordinava “merce” – indicata genericamente, senza riferimento specifico agli ordini per cui è causa - previa autorizzazione del legale rappresentante della opponente.
Fatto, quest'ultimo, che evidentemente talvolta si verificava visto che alcuni ordini non sono stati disconosciuti dalla Così come si verificata che il Parte_2 CP_1 Per_1
acquistasse per se' (v. quanto sopra affermato sul punto).
Ma l'opposta non ha chiesto di provare che per gli specifici ordini di cui alle due fatture azionate aveva ricevuto, come da prassi consolidata e pacifica, l'autorizzazione del legale rappresentante della opponente.
Nel capitolo n. 10, l'unico che fa riferimento specifico agli acquisti per cui è causa,
l'opposta chiede solo di essere ammessa a provare che la merce << è stata consegnata presso le sedi indicate dalla >> e non che la consegna fu Parte_2 CP_1
8 preceduta da autorizzazione del legale rappresentante di quest'ultima (tra l'altro, la circostanza dedotta è in contrasto con quanto dall'opposta sostenuto nella comparsa di costituzione e risposta e con quanto dichiarato dai testi dalla stessa citati secondo cui la merce veniva ritirata dalla società opponente presso la sede dell'opposta medesima - v. deposizione del teste - e non trasportata in altri luoghi). Testimone_3
Per completezza, si osserva che testi citati da entrambe le parti (v. la deposizione di per la parte opposta) hanno dichiarato che i dipendenti della opponente Testimone_8
ritiravano la merce presso la sede dell'opposta entro l'orario di lavoro, e, cioè, entro le
16, laddove in alcuni ddt a firma di è indicato un orario di consegna Persona_1
successivo.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opposizione accolta per la quasi totalità dell'importo ingiunto.
Invero, parte opponente nella missiva in atti, datata 19.9.2012, riconosce che n. 4 documenti di trasporto della merce indicata nella fattura n. 23389 del 31.7.2012 (fattura dell'importo complessivo di € 5.517,09) sono a lei riferibili.
Nella missiva dichiara di allegare i detti ddt senza, però, indicarli;
nel presente giudizio non specifica a quali documenti di trasporto avesse inteso fare riferimento nella suddetta raccomandata, ma non contesta l'affermazione della opposta secondo cui i suddetti erano i D.D.T. del 3, 17, 18 e 25 luglio, aventi i nn. 5900/003, 6346/003, 6404/003 e
6635/003.
, oltre che risultante dalla prima pagina della citata fattura, è la circostanza che CP_3
la merce di cui ai ddt nn. 6346 e 6404 venne restituita (v. dicitura relativa ai ddt indicati:
“Ns. aut. Al Reso”) tanto che il relativo importo, nella stessa fattura, è sottratto dal dovuto.
9 Ne consegue che, a fronte della non contestazione da parte della opponente di dovere gli importi dovuti con riferimento alla merce di cui ai ddt n. 5900, dell'importo di € 124,25,
e n. 6635, dell'importo di € 59,98, la stessa va condannata a pagare alla CP_2
la complessiva somma di € 184,23, oltre ad iva e interessi moratori ex d.leg. n. 231 del
2002.
3) SPESE PROCESSUALI
Stente l'esito del giudizio - che vede la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento in minima misura della domanda di parte opposta - € 184,23, oltre ad iva e accessori, su una domanda di € 5.155,33, oltre ad iva e accessori -, le spese della fase monitoria rimangono a carico della opposta e quelle del giudizio di opposizione vanno interamente compensate.
Si ritiene, infatti, che ricorra una grave ed eccezionale ragione di cui all'art. 92, comma secondo, cpc, in considerazione della circostanza che gli oneri del processo vanno ritenuti imputabili alla parte opposta in quanto hanno trovato causa nell'accertamento dell'infondatezza delle sue pretese.
Sul punto si osserva che, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Sez. U.,
2022/32061).
10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dalla e, Parte_4
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 710/2013 e condanna la società opponente a pagare alla la somma di € 184,23, oltre ad iva e a interessi moratori ex CP_2
d.leg. n. 231 del 2002;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 8 febbraio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5570/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 CP_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in VIALE DE LAURENTIS N. 3 70124 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. DI GENNARO GIUSEPPE (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domicil. in VIALE ALDO MORO N. 18 CASTELLANA GROTTE (BA); rappres. e dif. dagli Avv.ti MOSCARDINO LUCA (C.F. e C.F._2
1 MORGESE NUNZIA MARILU' (C.F. C.F._3
APPELLATA
All'udienza del 10.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 15.5.2013, la Parte_2 CP_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 710/2013, emesso dal Tribunale di Bari in data 22/26.3.2013 (e notificato in data 11.4.2013), con il quale, ad istanza della le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.291,96 (oltre a Controparte_2
interessi e spese di procedura) quale importo risultante dal mancato pagamento delle fatture n. 23389/101 del 31.7.2012 e n. 26207/101 del 31.8.2012 aventi ad oggetto fornitura di materiale elettrico.
A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto di Parte_2 CP_1
aver immediatamente contestato le fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il materiale oggetto delle stesse non era stato dalla stessa né ordinato né ritirato né tantomeno fornito a terzi, quanto piuttosto era stato ordinato, ritirato e presumibilmente “posato in opera a terzi”, a titolo del tutto personale, mai autorizzato, da tale , ex dipendente della società opponente. Persona_1
Ha dedotto che illegittimamente era stato emesso il decreto opposto in quanto le fatture non hanno alcun valore probatorio.
2 Inoltre, la società opponente ha dedotto che nella fattura n. 23389/101 del 31.7.2012 era indicato il recapito telefonico di che aveva fatto l'ordine e ritirato i materiali Persona_1
nei giorni del 4, 6, 12, 18 e 25 luglio 2012 quando era, come da prodotto prospetto paga ed orario lavoro, corroborato dall'avvenuto pagamento delle relative minime spettanze maturate, assente ingiustificato dal lavoro;
quanto all'altra fattura aveva provveduto all'ordine e poi al ritiro dei materiali nei giorni 1 e 2 agosto 2012 con la sola eccezione dei giorni 10.7.2012 e 17.7.2012 allorché lo stesso aveva approfittato del rapporto con la società opponente ponendo in essere atti nel proprio esclusivo interesse, pur se nell'orario di lavoro ovvero nell'immediatezza dello stesso.
Inoltre, la ha dedotto: che tutti gli ordini in partenza Parte_2 CP_1
dalla . venivano regolarmente fatti/confermati dal titolare Parte_2 CP_1
ovvero da telefonicamente;
che, al rientro dalla sospensione feriale, Testimone_1
preso atto della fattura 23389/101 del 31.7.2012, la aveva contestata prima a tale Per_2
, dipendente della e poi con raccomandata del 6/14.9.2012; che
[...] Controparte_2
con missive datate 19.9.2012 e 19.11.2012 aveva contestato l'ulteriore fattura emessa a suo carico, la n. 26207/101 del 31.8.2012, evidenziando che tutti i materiali ivi riportati non erano stati ordinati e ritirati da per conto della Persona_1 Parte_2 [...]
quanto piuttosto a suo personale ed esclusivo vantaggio onde dare corso a lavori a CP_1
lui direttamente commissionati da soggetti totalmente estranei al novero dei clienti della
. di non conoscere i cantieri “l e “il Parte_2 CP_1 Parte_3
cantiere Pagnozzi di Biccari”; che gli unici documenti di trasporto che facevano riferimento alla erano quelli nei quali veniva fatto riferimento Parte_2 CP_1
a merce “in reso”, cioè restituita dalla opponente alla società opposta (tuttavia merce riguardante ordini diversi e precedenti, fatti da in nome e per conto Testimone_1
della società opponente).
3 In conclusione, l'opponente ha chiesto: disporsi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per l'accertamento di eventuali responsabilità di Per_1
autorizzare la chiamata in causa di quest'ultimo e disporre la propria
[...]
estromissione dal giudizio condannando chi di ragione al pagamento in suo favore delle spese e competenze di lite, e/o, in ogni caso, condannare all'integrale Persona_1
pagamento di tutto quanto preteso dalla società opposta;
dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto notificato in data 11.4.2013 per mancanza di idoneo titolo di pretesa e prova scritta;
nel merito, dichiarare che l'opposto decreto e il relativo credito ex adverso vantato era infondato in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 10.10.2013, si è costituita in giudizio la chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria Controparte_2
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 710/2013, con conseguente condanna della . al pagamento delle somme ivi ingiunte, maggiorate Parte_2 CP_1
degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, oltre che delle spese del presente giudizio;
in via subordinata, ha chiesto condannare l'opponente, eventualmente in solido con chi di ragione, al pagamento della somma di € 6.291,96, per la fornitura della merce di cui alle fatture n. 23389/101 del 31.7.2012, per l'importo di € 5.717,09 e n. 26207/101 del
31.8.2012, per l'importo di € 520,86, oltre ad interessi di mora sino al soddisfo;
con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento delle proprie pretese, l'opposta ha dedotto:
- di aver azionato solo le fatture portanti il prezzo di vendita della sola merce consegnata e non anche di quella oggetto di eventuali resi;
- di non aver avuto alcuna ragione di dubitare che la merce ordinata fosse destinata alla
. considerando che se la prima consegna del 3.7.2012 doveva Parte_2 CP_1
4 considerarsi regolare (d.d.t. confermato da nella Parte_2 CP_1
raccomandata del 19.9.2012), così come quelle del 17, del 18 e del 25 luglio, non si comprendeva perché avrebbe dovuto avere dei sospetti sulle consegne Controparte_2
intermedie del 4, 6, 10 e 12 luglio, considerato che tutte le consegne erano state richieste ed effettuate con le stesse modalità;
- che le era stato presentato dalla . come dipendente Persona_1 Parte_2 CP_1
della stessa: detto dipendente seguiva anche i lavori in alcuni cantieri fotovoltaici fuori zona, sempre per conto della la merce ordinata da Parte_2 CP_1
veniva ritirata dal loro collaboratore, nonché dipendente, Parte_2 CP_1
, mediante i mezzi aziendali di proprietà dell'anzidetta società, ed a volte Persona_1
anche con la collaborazione di altri dipendenti o del fratello del titolare della società presso la sede di essa opposta e l'indicazione dei cantieri era richiesta all'atto del ritiro solo per individuare la successiva destinazione;
- che, in ogni caso, l'odierna opponente era responsabile anche dei comportamenti assunti illegittimi tenuti dal proprio dipendente: la circostanza che la predetta merce venne utilizzata da per interessi personali, ove fondata, riguardava solo il rapporto Persona_1
dello stesso con il suo datore di lavoro, la . Parte_2 CP_1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e dichiarata inammissibile la chiamata in causa del terzo in difetto di citazione diretta, la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della
, e, mediante prova per testi. Parte_2 CP_1 Testimone_2
E' stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 10.12.2024, fissata per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
5 2) MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Come correttamente evidenziato dalla stessa parte opposta, << In base ai criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c. … al creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, spetta unicamente fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva dimostrando il fatto costitutivo del credito azionato e al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte>>, con la conseguenza che il creditore, provata la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, può limitarsi circostanza dell'inadempimento della controparte >>.
Nel caso in esame, parte opposta non può limitarsi, come dalla stessa sostenuto, ad allegare l'inadempimento della invero, a fronte della Parte_4
contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del credito ingiunto e, quindi, a fronte della negazione di aver stipulato con l'opposta un contratto di vendita dei beni di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio, la avrebbe dovuto CP_2
provare di aver ricevuto dalla opponente la richiesta di fornitura della suddetta merce e di avere consegnato quest'ultima alla stessa. Avrebbe, cioè, dovuto provare il fatto costitutivo del credito azionato.
Solo dopo aver provato quanto sopra, la avrebbe potuto limitarsi ad CP_2
eccepire l'inadempimento della controparte e, cioè, il mancato pagamento della merce fornita;
con la conseguenza che sarebbe gravato sulla debitrice provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa creditoria.
Ma la suddetta prova che è mancata.
6 Nel giudizio di cognizione, qual è quello conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo, nessun valore probatorio hanno, com'è noto, le fatture, in quanto di provenienza unilaterale.
Non hanno valore probatorio neppure i documenti di consegna della merce nelle mani di un dipendente della società opponente, tale , laddove è pacifico tra le parti Persona_1
che il medesimo era già cliente della società opposta (v. deposizione del teste di parte opposta ) dalla quale acquistava merce anche a titolo personale Testimone_3
(v. pag. 5 della comparsa di costituzione laddove si legge << che il sig. ha Per_1
effettuato presso la anche acquisti in proprio, pagandoli al momento>> CP_2
nonchè v. pag. 14 della comparsa conclusionale della opposta).
Era, pertanto, necessaria la prova che gli specifici acquisti per cui è causa erano stati ordinati dalla opponente e consegnati a quest'ultima a mezzo di soggetti autorizzati.
Ed, infatti, le parti concordano sulla circostanza, peraltro, riferita dai testi di entrambe le parti in causa, che nessun acquisto veniva effettuato da parte della società opponente, né merce ritirata nell'interesse della stessa, senza preventiva autorizzazione da parte del suo titolare mediante email o telefonata (v. deposizione di testi citati dall'opponente -
e - nonché dei testi citati dalla parte opposta: Testimone_4 Tes_5 [...]
; ; ). Tes_3 Testimone_6 Testimone_7
Pertanto, a fronte di ordini di cui non si è provato l'autore e a fronte del ritiro di merce da parte di un soggetto di cui non vi è la prova della previa autorizzazione da parte della opponente – soggetto, peraltro, conosciuto dalla società opposta sia come cliente autonomo che come dipendente della Costruzioni Sr. -, non può affermarsi che CP_1
tuta la merce ritirata dal sia stata necessariamente ordinata dalla società opponente. Per_1
Né può affermarsi la responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 2049 cc per fatto
7 illecito del dipendente in quanto la società opposta non ha provato che il , al Per_1
momento dell'ordine ovvero del ritiro della specifica merce di cui alle fatture azionate, agì come soggetto autorizzato dalla opponente.
E, ciò, a fronte della pacifica e provata circostanza che ogni ordine e ritiro per conto della opponente avveniva previa autorizzazione telefonica o a mezzo email a parte del titolare della stessa.
Come sopra evidenziato, l'opposta non ha dedotto né si è offerta di provare che il Per_1
le fu presentato come collaboratore avente capacità decisionale e con potere di effettuare ordini e ritirare merce pur in assenza di autorizzazione del titolare della società opponente.
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.2, cpc, la ha, infatti, chiesto di CP_2
essere ammessa a provare per testi che il le era stato presentato come dipendente Per_1
della società opponente (v. capitolo di n. 2) e che come tale ordinava “merce” – indicata genericamente, senza riferimento specifico agli ordini per cui è causa - previa autorizzazione del legale rappresentante della opponente.
Fatto, quest'ultimo, che evidentemente talvolta si verificava visto che alcuni ordini non sono stati disconosciuti dalla Così come si verificata che il Parte_2 CP_1 Per_1
acquistasse per se' (v. quanto sopra affermato sul punto).
Ma l'opposta non ha chiesto di provare che per gli specifici ordini di cui alle due fatture azionate aveva ricevuto, come da prassi consolidata e pacifica, l'autorizzazione del legale rappresentante della opponente.
Nel capitolo n. 10, l'unico che fa riferimento specifico agli acquisti per cui è causa,
l'opposta chiede solo di essere ammessa a provare che la merce << è stata consegnata presso le sedi indicate dalla >> e non che la consegna fu Parte_2 CP_1
8 preceduta da autorizzazione del legale rappresentante di quest'ultima (tra l'altro, la circostanza dedotta è in contrasto con quanto dall'opposta sostenuto nella comparsa di costituzione e risposta e con quanto dichiarato dai testi dalla stessa citati secondo cui la merce veniva ritirata dalla società opponente presso la sede dell'opposta medesima - v. deposizione del teste - e non trasportata in altri luoghi). Testimone_3
Per completezza, si osserva che testi citati da entrambe le parti (v. la deposizione di per la parte opposta) hanno dichiarato che i dipendenti della opponente Testimone_8
ritiravano la merce presso la sede dell'opposta entro l'orario di lavoro, e, cioè, entro le
16, laddove in alcuni ddt a firma di è indicato un orario di consegna Persona_1
successivo.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opposizione accolta per la quasi totalità dell'importo ingiunto.
Invero, parte opponente nella missiva in atti, datata 19.9.2012, riconosce che n. 4 documenti di trasporto della merce indicata nella fattura n. 23389 del 31.7.2012 (fattura dell'importo complessivo di € 5.517,09) sono a lei riferibili.
Nella missiva dichiara di allegare i detti ddt senza, però, indicarli;
nel presente giudizio non specifica a quali documenti di trasporto avesse inteso fare riferimento nella suddetta raccomandata, ma non contesta l'affermazione della opposta secondo cui i suddetti erano i D.D.T. del 3, 17, 18 e 25 luglio, aventi i nn. 5900/003, 6346/003, 6404/003 e
6635/003.
, oltre che risultante dalla prima pagina della citata fattura, è la circostanza che CP_3
la merce di cui ai ddt nn. 6346 e 6404 venne restituita (v. dicitura relativa ai ddt indicati:
“Ns. aut. Al Reso”) tanto che il relativo importo, nella stessa fattura, è sottratto dal dovuto.
9 Ne consegue che, a fronte della non contestazione da parte della opponente di dovere gli importi dovuti con riferimento alla merce di cui ai ddt n. 5900, dell'importo di € 124,25,
e n. 6635, dell'importo di € 59,98, la stessa va condannata a pagare alla CP_2
la complessiva somma di € 184,23, oltre ad iva e interessi moratori ex d.leg. n. 231 del
2002.
3) SPESE PROCESSUALI
Stente l'esito del giudizio - che vede la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento in minima misura della domanda di parte opposta - € 184,23, oltre ad iva e accessori, su una domanda di € 5.155,33, oltre ad iva e accessori -, le spese della fase monitoria rimangono a carico della opposta e quelle del giudizio di opposizione vanno interamente compensate.
Si ritiene, infatti, che ricorra una grave ed eccezionale ragione di cui all'art. 92, comma secondo, cpc, in considerazione della circostanza che gli oneri del processo vanno ritenuti imputabili alla parte opposta in quanto hanno trovato causa nell'accertamento dell'infondatezza delle sue pretese.
Sul punto si osserva che, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Sez. U.,
2022/32061).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dalla e, Parte_4
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 710/2013 e condanna la società opponente a pagare alla la somma di € 184,23, oltre ad iva e a interessi moratori ex CP_2
d.leg. n. 231 del 2002;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 8 febbraio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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