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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8832 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2432/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO NONA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Chiara Delmonte Giudice Relatore dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2432/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESCENZO Parte_1 C.F._1
ILARIA presso cui è domiciliata giusta procura in atti Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAFFEI LUCIA Controparte_1 C.F._2
ELSA presso cui è domiciliato giusta procura in atti
OGGETTO.
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Atti comunicati al PM in data 7 febbraio 2025
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente, come da verbale dell'udienza del 5 novembre 2025, nei termini che seguono:
pagina 1 di 4 - Permanenza della signora a Milano, dove risiede anche il sig. sì da garantire il Pt_1 CP_1 diritto di alla bigenitorialità; Pt_2
- Affidamento condiviso di ai genitori;
Pt_2
- Collocamento della minore ai fini della residenza anagrafica presso la madre, in via Giacomo Pinarolo 4;
- Frequentazioni secondo attuale calendario, salvo ogni diverso e migliore accordo: il padre terrà con sé a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento Pt_2
a scuola e due giorni a settimana con pernottamento;
- Durante le vacanze estive trascorrerà 45 giorni con ciascun genitore. Durante le vacanze Pt_2 natalizie, trascorrerà i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con ciascun Pt_2 genitore, secondo il principio dell'alternanza. Il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre 2025,
trascorrerà le vacanze natalizie con la madre. Le festività pasquali e gli ulteriori ponti festivi Pt_2 saranno trascorsi da con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza; Pt_2
- Le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente sugli spostamenti della bambina e sul suo collocamento nei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- Le parti s'impegnano altresì, in caso di impedimento di un genitore a tenere con sé la minore nei tempi di propria competenza, a preferire l'altro genitore ad estranei nella sostituzione;
- Mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore nei tempi di collocamento presso di sé; Pt_2
- Devoluzione dell'intero AUU alla madre a decorrere dalla data odierna;
- Ripartizione tra i genitori delle spese extra-assegno nella misura del 50% ciascuno, secondo le Linee guida adottate dal Tribunale di Milano di concerto con la Corte d'Appello di Milano e dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 10 giugno 2025;
- Il tutto fino al termine del ciclo della scuola secondaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dal 2010 al 2022. Dall'unione è nata, in data 6 luglio 2015, riconosciuta da entrambi i genitori. Pt_2
La sig. , con ricorso del 21 gennaio 2025, ha instaurato l'odierno giudizio di regolamentazione Pt_1 della responsabilità genitoriale chiedendo l'affido condiviso della figlia minore, il suo collocamento prevalente presso di sé, la determinazione delle frequentazioni padre-figlia secondo un preciso calendario, un contributo al mantenimento della figlia minore da porre a carico del sig. nella CP_1 misura di 350 euro mensili, oltre alla ripartizione con il padre di delle spese extra- assegno nella Pt_2 misura del 50% ciascuno. A far data dal giugno 2026, la ricorrente ha chiesto poi di essere autorizzata a trasferirsi con la figlia a Brindisi, sua città d'origine, ed ivi collocare la residenza della minore. Il sig. si è costituito ritualmente in giudizio in data 10 luglio 2025 contestando le domande ex CP_1 adverso formulate e chiedendo in particolare l'affidamento condiviso della minore, il collocamento paritetico e il mantenimento diretto della minore presso i genitori fintantoché la madre non si fosse trasferita a Brindisi, salvo disporre poi, all'esito del predetto trasferimento, il collocamento prevalente pagina 2 di 4 della figlia presso di sé a Milano, la calendarizzazione delle frequentazioni madre-figlia secondo una precisa scansione ed un contributo al mantenimento indiretto a carico della sig. nella misura di Pt_1
300 euro. Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 5 novembre 2025 innanzi al Giudice Delegato;
in tale occasione, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione. Il Giudice delegato dato atto che le parti si sono conciliate e non ritenendo necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei ha rimesso la causa in decisione ex art 473 bis u.c.c.p.c.
****
1. La responsabilità genitoriale
Il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e provvede in conformità ritenendo che gli assetti delineati dai genitori rispondano al migliore interesse della figlia minore: la determinazione della madre, nonostante le intenzioni originarie, di rimanere a Milano dove il padre pure risiede appare senz'altro la soluzione più coerente con l'interesse della minore, il cui diritto alla bigenitorialità sarebbe stato altrimenti inevitabilmente compromesso. Parimenti, il regime di affidamento condiviso e il collocamento della minore sostanzialmente pari- tempo concordato dai genitori come già utilmente sperimentato risulta del tutto coerente con lo spirito di collaborazione e di autentica alleanza genitoriale manifestato dalle parti.
2. Il contributo al mantenimento della prole Parimenti il Collegio prende atto dell'accordo cui le parti sono pervenute sotto il profilo economico, prevedendo il mantenimento diretto della figlia minore nei tempi di permanenza presso ciascun genitore, la ripartizione al 50% delle spese extra-assegno e la devoluzione dell'intero AUF alla madre. Tale assetto appare coerente con la capacità reddituale e patrimoniale delle parti e tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze della minore, tenuto conto della sua età e dei suoi bisogni.
3. Le spese di lite Alla luce dell'esito del giudizio e della soluzione condivisa cui le parti sono spontaneamente addivenute, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Provvede come da accordi raggiunti dalle parti in udienza in epigrafe riportati e da intendersi qui trascritti;
2. Compensa le spese di lite.
pagina 3 di 4 Milano, 12 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Chiara Delmonte dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO NONA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Chiara Delmonte Giudice Relatore dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2432/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESCENZO Parte_1 C.F._1
ILARIA presso cui è domiciliata giusta procura in atti Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAFFEI LUCIA Controparte_1 C.F._2
ELSA presso cui è domiciliato giusta procura in atti
OGGETTO.
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Atti comunicati al PM in data 7 febbraio 2025
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente, come da verbale dell'udienza del 5 novembre 2025, nei termini che seguono:
pagina 1 di 4 - Permanenza della signora a Milano, dove risiede anche il sig. sì da garantire il Pt_1 CP_1 diritto di alla bigenitorialità; Pt_2
- Affidamento condiviso di ai genitori;
Pt_2
- Collocamento della minore ai fini della residenza anagrafica presso la madre, in via Giacomo Pinarolo 4;
- Frequentazioni secondo attuale calendario, salvo ogni diverso e migliore accordo: il padre terrà con sé a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento Pt_2
a scuola e due giorni a settimana con pernottamento;
- Durante le vacanze estive trascorrerà 45 giorni con ciascun genitore. Durante le vacanze Pt_2 natalizie, trascorrerà i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con ciascun Pt_2 genitore, secondo il principio dell'alternanza. Il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre 2025,
trascorrerà le vacanze natalizie con la madre. Le festività pasquali e gli ulteriori ponti festivi Pt_2 saranno trascorsi da con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza; Pt_2
- Le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente sugli spostamenti della bambina e sul suo collocamento nei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- Le parti s'impegnano altresì, in caso di impedimento di un genitore a tenere con sé la minore nei tempi di propria competenza, a preferire l'altro genitore ad estranei nella sostituzione;
- Mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore nei tempi di collocamento presso di sé; Pt_2
- Devoluzione dell'intero AUU alla madre a decorrere dalla data odierna;
- Ripartizione tra i genitori delle spese extra-assegno nella misura del 50% ciascuno, secondo le Linee guida adottate dal Tribunale di Milano di concerto con la Corte d'Appello di Milano e dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 10 giugno 2025;
- Il tutto fino al termine del ciclo della scuola secondaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dal 2010 al 2022. Dall'unione è nata, in data 6 luglio 2015, riconosciuta da entrambi i genitori. Pt_2
La sig. , con ricorso del 21 gennaio 2025, ha instaurato l'odierno giudizio di regolamentazione Pt_1 della responsabilità genitoriale chiedendo l'affido condiviso della figlia minore, il suo collocamento prevalente presso di sé, la determinazione delle frequentazioni padre-figlia secondo un preciso calendario, un contributo al mantenimento della figlia minore da porre a carico del sig. nella CP_1 misura di 350 euro mensili, oltre alla ripartizione con il padre di delle spese extra- assegno nella Pt_2 misura del 50% ciascuno. A far data dal giugno 2026, la ricorrente ha chiesto poi di essere autorizzata a trasferirsi con la figlia a Brindisi, sua città d'origine, ed ivi collocare la residenza della minore. Il sig. si è costituito ritualmente in giudizio in data 10 luglio 2025 contestando le domande ex CP_1 adverso formulate e chiedendo in particolare l'affidamento condiviso della minore, il collocamento paritetico e il mantenimento diretto della minore presso i genitori fintantoché la madre non si fosse trasferita a Brindisi, salvo disporre poi, all'esito del predetto trasferimento, il collocamento prevalente pagina 2 di 4 della figlia presso di sé a Milano, la calendarizzazione delle frequentazioni madre-figlia secondo una precisa scansione ed un contributo al mantenimento indiretto a carico della sig. nella misura di Pt_1
300 euro. Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 5 novembre 2025 innanzi al Giudice Delegato;
in tale occasione, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione. Il Giudice delegato dato atto che le parti si sono conciliate e non ritenendo necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei ha rimesso la causa in decisione ex art 473 bis u.c.c.p.c.
****
1. La responsabilità genitoriale
Il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e provvede in conformità ritenendo che gli assetti delineati dai genitori rispondano al migliore interesse della figlia minore: la determinazione della madre, nonostante le intenzioni originarie, di rimanere a Milano dove il padre pure risiede appare senz'altro la soluzione più coerente con l'interesse della minore, il cui diritto alla bigenitorialità sarebbe stato altrimenti inevitabilmente compromesso. Parimenti, il regime di affidamento condiviso e il collocamento della minore sostanzialmente pari- tempo concordato dai genitori come già utilmente sperimentato risulta del tutto coerente con lo spirito di collaborazione e di autentica alleanza genitoriale manifestato dalle parti.
2. Il contributo al mantenimento della prole Parimenti il Collegio prende atto dell'accordo cui le parti sono pervenute sotto il profilo economico, prevedendo il mantenimento diretto della figlia minore nei tempi di permanenza presso ciascun genitore, la ripartizione al 50% delle spese extra-assegno e la devoluzione dell'intero AUF alla madre. Tale assetto appare coerente con la capacità reddituale e patrimoniale delle parti e tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze della minore, tenuto conto della sua età e dei suoi bisogni.
3. Le spese di lite Alla luce dell'esito del giudizio e della soluzione condivisa cui le parti sono spontaneamente addivenute, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Provvede come da accordi raggiunti dalle parti in udienza in epigrafe riportati e da intendersi qui trascritti;
2. Compensa le spese di lite.
pagina 3 di 4 Milano, 12 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Chiara Delmonte dott. Anna Cattaneo
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