Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10919 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 16.01.2025, e vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
(c.f.: , rappresentate e Parte_2 C.F._2
difese, giusta procura in atti, dall'avv. Aldo Gagliotta, con domicilio come in atti;
opponenti
E
c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco
Caggiano (c.f.: ), con domicilio come in atti;
C.F._3
opposta
NONCHE'
c.f.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Roberto Vergani (c.f.: ) e Ferdinando C.F._4
IAZZETTA (c.f.: ), con domicilio come in atti;
C.F._5
parte chiamata in causa
Come all'udienza del 16.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.10.2021,
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 3443/2021, emesso dal Tribunale di
Napoli nord il 23.08.2021 in favore di per Controparte_1
l'importo capitale di euro 10.692,65, (nei limiti di euro 6.266,33, quanto a ), oltre interessi e spese, quale debito residuo dei Parte_1
finanziamenti n. 21896461 e n. 52148005595.
A fondamento dell'opposizione, hanno dedotto:
- Il parziale adempimento dell'obbligazione restitutoria;
- La stipula di una polizza assicurativa a protezione del credito.
Previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia assicurativa, hanno, quindi, così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito accertare che la con sede in Controparte_1
Milano non vanta alcun credito nei confronti delle opponenti Parte_1
e e per l'effetto, revocare, annullare
[...] Parte_2
totalmente il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario. Si chiede che l'Onorevole Tribunale voglia accertare e dichiarare che, nulla è dovuto alla società per Controparte_1
le causali di cui in premessa”.
Si è costituita in giudizio contestando in Controparte_1
fatto ed in diritto le avverse deduzioni, opponendosi all'istanza di chiamata del terzo in garanzia e concludendo, preliminarmente, per la
- 2 - concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa e ritualmente citata quest'ultima, si è costituita in giudizio
[...]
eccependo: la nullità dell'atto di chiamata in Controparte_2
causa; l'omessa sottoscrizione della polizza assicurativa da parte di
; la copertura di rischi (malattia e infortunio) non Parte_2
connessi al finanziamento;
la decadenza dalla copertura assicurativa per omessa denuncia del sinistro. Tanto premesso, ha concluso per il rigetto delle domande formulate nei propri confronti.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.01.2025, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare
- 3 - l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di CP_1
al pagamento del debito residuo di due finanziamenti: il n.
[...]
21896461, stipulato da , quale richiedente, e da Parte_1
quale coobbligata;
il n. 52148005595, stipulato dalla Parte_2
sola Parte_2
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: il contratto di prestito personale, sottoscritto da quale Parte_1
richiedente e da quale coobbligata, recante le Parte_2
condizioni economiche del finanziamento (segnatamente: tan, taeg, numero ed importo delle rate), nonché il relativo piano di ammortamento;
il contratto “Carta di credito smart” sottoscritto da
, disciplinante le caratteristiche del prodotto (importo Parte_2
del fido, tan, taeg, condizioni e modalità di utilizzo); la lista movimenti
- 4 - del rapporto di prestito personale, con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute;
l'estratto conto della carta di credito, con indicazione degli utilizzi, delle commissioni, dei pagamenti.
La conclusione dei contratti, così come l'erogazione della somma e l'utilizzo della linea di credito non hanno formato oggetto di contestazione, “rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto (…) e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass.
S.U., n. 761 del 2002)” (Cass., sez I, n. 31837/21).
Le stesse opponenti, del resto, hanno confermato l'erogazione, deducendo di aver effettuato diversi pagamenti.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione dei contratti di finanziamento e l'erogazione delle somme, con conseguente diritto dell'odierna opposta alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate in contratto.
Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalle opponenti, destituita di fondamento si appalesa quella di parziale pagamento. Non è stato, infatti, dedotto alcun pagamento diverso da quelli già annotati dalla società finanziaria negli estratti conto analitici versati in atti, né sono state mosse contestazioni alle risultanze dei predetti estratti conto.
Le opponenti hanno, altresì, lamentato l'omesso invio degli estratti conto, nonché l'indeterminatezza delle somme ingiunte.
- 5 - Tale doglianza, tuttavia, è smentita dalla produzione documentale dell'opposta. Quest'ultima, come si è detto, ha prodotto gli estratti conto con annotazione analitica di tutti i movimenti inerenti ad entrambi i rapporti. La parte opponente ha, quindi, avuto in tale sede la possibilità di contestare le singole annotazioni e, in generale, le risultanze dei documenti in questione. Nulla di tutto ciò, tuttavia, è avvenuto.
Per ciò che concerne l'invocata copertura assicurativa, deve, innanzitutto, rilevarsi che la polizza assicurativa è stata sottoscritta dalla sola . Parte_1
Dalle Condizioni di Assicurazione Mod. 17487, cui il modulo di adesione espressamente rinvia, emerge, inoltre, che gli eventi assicurati sono tutti connessi alle condizioni di salute della contraente. La copertura assicurativa ha ad oggetto le spese sanitarie sostenute dall'assicurata in caso di infortuni o malattia, mentre non garantisce in caso di inadempimento. Ebbene, la parte Controparte_1
opponente non ha in alcun modo dedotto il verificarsi di uno dei sinistri oggetto di copertura assicurativa. Pertanto, la domanda nei confronti della compagnia assicurativa è infondata.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto. Allo stesso modo, va respinta la domanda spiegata dalla parte opponente nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
Attesa l'omessa partecipazione delle opponenti al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come da verbale in atti, le stesse
- 6 - devono essere condannate al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010 vigente ratione temporis (a norma dell'art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n.
149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n.
3443/2021;
2. Rigetta la domanda spiegata da e Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_2
3. Condanna e , in solido Parte_1 Parte_2
tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti, che qui si liquidano in euro 3.000,00 per compenso in favore di ed euro 3.000,00 per Controparte_1
compenso in favore di il tutto Controparte_2 CP_2
oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
- 7 - 4. Condanna e , in solido fra Parte_1 Parte_2
loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Aversa, il 30 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 8 -